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Giurisprudenza civile

CONTRATTO DI AGENZIA
Tribunale di Nola, sentenza del 20.06.2005, Giudice Dr.ssa Monica Galante
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Contratto di agenzia, promozione di contratti di vendita di prodotti di argilla espansa:- proroga automatica in mancanza di disdetta - modifica unilaterale del contratto - inammissibilità - accettazione per facta concludentia - non sussistenza - somme per cessazione rapporto (art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva comunitaria n. 653/86) - indennità di mancato preavviso (art. 1750 c.c) - inammissibilità - risarcimento del danno per ingiustificato recesso ante tempus - pregiudizio patrimoniale - prova.

Nella sentenza
La modifica unilaterale del termine finale del contratto di agenzia (dal 31.03.2001 al 31.12.2000) determina, un recesso ante tempus della preponente non giustificato.

Ai fini della determinazione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., è legittimo l'accordo delle parti, volto a derogare alla disciplina legale, tutte le volte in cui il trattamento economico pattiziamente stabilito non comporti una modifica in pejus delle disposizioni legali.

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TRIBUNALE DI NOLA
Giudice del lavoro
-giudizio N.R. 1145/2001 -

Oggetto: contratto di agenzia

MOTIVAZIONE - contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. - da allegare al verbale di udienza del 20.06.2005
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Con ricorso depositato in data 23.07.2001 Caio dichiarava:
- di avere stipulato in data 21.04.1998 un contratto di agenzia - di durata annuale con facoltà di rinnovo automatico per la stessa durata salva disdetta a mezzo raccomandata entro 6 mesi dalla scadenza - con la TIZIA spa per la promozione dei contratti di vendita di prodotti di argilla espansa termolite nelle province di Caserta e Benevento;
- di essere stato autorizzato dalla società preponente con raccomandata del 29.10.1998 a promuovere contratti di vendita anche nella provincia di Avellino;
- che in data 27.03.2000 dalla preponente era stato sottoposto al ricorrente un nuovo contratto di agenzia - mai sottoscritto da quest'ultimo - di durata limitata a 6 mesi;
- che con raccomandata del 25.10.2000 la società, richiamando il solo contratto del 27.03.2000, gli aveva comunicato di non essere intenzionata al rinnovo semestrale dello stesso, ritenendolo risolto al 31.12.2000.
Ciò premesso, il ricorrente esponeva che, in difetto di tempestiva disdetta, il rapporto doveva intendersi prorogato sino al 31.03.2002; domandava, pertanto, l'accertamento della scadenza del contratto al 31.03.2002, dell'illegittimità del comportamento della preponente che aveva risolto anticipatamente il rapporto di agenzia; nonché la condanna della controparte al pagamento della indennità suppletiva di clientela (£. 3.047.799) e dell'indennità di cessazione del rapporto (£. 11.471.565) maturate sino al 31.12.2000, oltre quelle maturande a seguito della prosecuzione naturale del contratto sino al 31.3.2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria; nonché la condanna della società al risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del rapporto.
Con costituzione tempestiva, la spa TIZIA eccepiva la infondatezza della domanda e domandava il rigetto della medesima.
Nel corso del processo, la società corrispondeva al ricorrente la somma di € 1.680,98 (di cui € 1.028,81 a titolo di indennità suppletiva di clientela al netto della ritenuta d'acconto, € 281,02 a titolo di Firr al netto della ritenuta d'acconto; € 21,46 a titolo di provvigioni al netto della ritenuta d'acconto maturate a maggio 2001 relativamente a vendite fatte nel 2000; € 174,85 a titolo di riliquidazione dell'indennità suppletiva di clientela su vendite effettuate nel 2000 e maturate nel 2001; € 174,85 a titolo di Firr al netto riliquidata su vendite effettuate nel 2000 e maturate nel 2001); le parti depositavano note scritte e il giudice del lavoro, ritenute irrilevanti le prove richieste, decideva la causa all'udienza di discussione del 20.06.2005 con dispositivo e motivazione contestuale che veniva allegata al verbale di udienza.

Dalla documentazione allegata dal ricorrente e non contestata, risulta che:
1) le parti hanno stipulato in data 22.04.1998 un contratto di agenzia - con termine finale del 31.03.1999 con facoltà di rinnovo automatico per un anno, salva disdetta a mezzo raccomandata A. R. entro 6 mesi dalla scadenza - per la promozione dei contratti di vendita di prodotti di argilla espansa termolite, manufatti in calcestruzzo di argilla espansa prodotti nello stabilimento di Nettuno e floralite in sacchi da 5 lt. nelle province di Caserta e Benevento;
2) la preponente in data 29.10.1998 ha autorizzato l'agente a promuovere i contratti di vendita anche nella provincia di Avellino dal 01.01.1999;
3) in data 27.03.2000 la preponente ha comunicato al ricorrente un nuovo contratto di agenzia - mai sottoscritto da quest'ultimo - per la promozione dei contratti di vendita dei soli prodotti di argilla espansa termolite nelle province di Caserta, Benevento e Avellino con decorrenza 01.04.2000 sino al 31.12.2000; in detto contratto è, poi, espressamente indicato che eventuali altri accordi precedenti debbano intendersi annullati (art. 14);
4) con raccomandata del 25.10.2000 la società ha comunicato all'agente di non essere intenzionata al rinnovo del contratto di agenzia dopo la scadenza del 31.12.2000.
Sulla base di tali avvenimenti le parti controvertono sulla durata del contratto di agenzia e, cioè, se debba essere considerata quale data finale il 31.12.2000, di cui al contratto del 27.03.2000 (tesi della resistente), ovvero se debba considerarsi la data del 31.03.2002, di cui al contratto del 22.04.1998 (tale contratto - con scadenza del 31.03.1999 - sarebbe stato rinnovato automaticamente di anno in anno sino al 31.03.2002; tesi del ricorrente).
Orbene, per la soluzione del contrasto, deve preliminarmente darsi atto che con il contratto del 22.04.1998 le parti, pur stipulando un rapporto di agenzia a tempo determinato, hanno inteso prorogare la durata annuale, salvo disdetta entro 6 mesi dalla scadenza.
Ciò posto, il contratto del 22.04.1998 aveva naturale ed iniziale scadenza il 31.03.1999; in assenza di disdetta entro il 30.09.1998 (pari a 6 mesi prima della scadenza del 31.03.1999), il contratto è stato prorogato di un altro anno e cioè dal 01.04.1999 al 31.03.2000; in assenza di disdetta entro il 30.09.1999 (pari a 6 mesi prima della scadenza del 31.03.2000), il contratto avrebbe dovuto essere prorogato di un altro anno e cioè dal 01.04.2000 al 31.03.2001.
Ebbene, il 27.03.2000 la resistente con atto unilaterale (manca la sottoscrizione da parte dell'agente) ha modificato, da un lato, l'oggetto della vendita (limitata ai soli prodotti di argilla espansa termolite) e, dall'altro, la durata del contratto, atteso che ha previsto, quale termine finale del rapporto di agenzia (non il 31.03.2001, di cui all'intervenuta proroga, ma) il 31.12.2000, in assenza di apposita clausola di tacita rinnovazione.
Tale modifica unilaterale si pone in contrasto con quanto pattuito dalle parti congiuntamente in ordine alla precedente scadenza, al rinnovo automatico annuale, alla facoltà di disdetta entro 6 mesi dalla scadenza: deve, quindi, escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto a tempo determinato (quale la scadenza) sia rimessa al mero arbitrio della preponente, occorrendo esclusivamente la volontà concorde delle parti.
Nel caso di specie, essendo pacifico che l'agente non ha sottoscritto l'atto del 27.03.2000, di nessun rilievo, quindi, è la prova testimoniale richiesta dalla preponente in ordine all'accettazione per facta concludentia del "nuovo contratto". Deve ricordarsi, infatti, che in base alla pacifica applicazione dell'AEC del 16.11.1998 e successive variazioni, ed anche alla luce del d. lgs. del 1999 n. 65 (per cui "il contratto deve essere provato per iscritto"), quando per il contratto di agenzia è prevista la forma scritta (o ad substantiam o ad probationem) deve escludersi la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni (Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2001, n. 566; Cassazione civile sez. lav., 8 settembre 1999, n. 9549; Cassazione civile sez. lav., 6 maggio 1996, n. 4167).
La modifica unilaterale del termine finale del contratto di agenzia (dal 31.03.2001 al 31.12.2000) determina, dunque, un recesso ante tempus della preponente non giustificato.
Per completezza, va precisato che la scadenza del contratto di agenzia - come già indicato - avrebbe dovuto coincidere con quella del 31.03.2001 e non con quella del 31.03.2002 invocata dal ricorrente.
Ed invero, se anche l'atto del 27.03.2000 non può essere qualificato come nuovo contratto per assenza di consenso dell'agente, deve evidenziarsi che è comunque resa esplicita la volontà della preponente di non avvalersi della attività del ricorrente e, dunque, di non volere prorogare il rapporto per un ulteriore anno (dal 01.04.2001 al 31.03.2002): trattandosi, quindi, di atto che può essere qualificato come disdetta (non occorrendo per quest'ultima formule sacramentali o rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto e di esprimere inequivocamente la volontà della parte di avvalersi di detto diritto), ed essendo palese la manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione del rapporto intervenuta entro il 30.09.2000 (cioè almeno 6 mesi prima della scadenza del 31.03.2001), deve ritenersi che il recesso della preponente (del 31.12.2000) è stato ingiustificatamente effettuato tre mesi prima della naturale scadenza (del 31.03.2001).

Quanto alle somme richieste per la cessazione del rapporto, è noto che l'art. 1751 c.c., come novellato dall'art. 4 dl 10.09.91 n. 303 a seguito della direttiva comunitaria n. 653/86, stabilisce che "all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti". Il terzo comma dell'articolo citato recita, poi, che "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione". Il sesto comma, infine, individua l'inderogabilità delle disposizioni precedenti a svantaggio dell'agente.
In considerazione della formulazione generica dell'art. 1751, che individua una misura massima dell'indennità e non pone alcun criterio per la determinazione dell'ammontare dovuto, se non un tetto massimo (mentre la stessa equità è posta dalla norma non come criterio per l'individuazione dell'ammontare dell'indennità ma come condizione della sua spettanza), gli AEC settoriali del 1992 hanno sottoscritto appositi verbali "ponte" con i quali venivano fissate le misure non meglio precisate nel codice civile.
Essi hanno, pertanto, da un lato, formalmente abolito la precedente normativa contrattuale relativa ai due distinti istituti FIRR e indennità di clientela e, dall'altro, contemporaneamente e sostanzialmente reintrodotta ex novo in un unico nuovo istituto inerente alle indennità di cessazione del rapporto, come attuativo degli obblighi di cui al nuovo articolo 1751.
Orbene, ai fini della determinazione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., è legittimo l'accordo delle parti, volto a derogare alla disciplina legale, tutte le volte in cui il trattamento economico pattiziamente stabilito non comporti una modifica in pejus delle disposizioni legali.
Il raffronto tra la regolamentazione legale e quella pattizia deve essere effettuato in astratto e avendo riguardo alla complessiva disciplina, con la conseguenza che possono essere considerate lecite, in quanto migliorative rispetto alla previsione di legge, le disposizioni degli accordi collettivi. Queste ultime, infatti, estendono le condizioni di fruizione dell'indennità e facilitano sul piano probatorio l'agente, il quale non dovrà necessariamente dimostrare la sussistenza di nuovi clienti ovvero dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti e la ricezione da parte del preponente di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cfr. Tribunale Torino 17.05.99, Tribunale Como 12.06.99, Tribunale Milano 10.10.98, Pretura Milano 24.07.97, Tribunale Viterbo 24.11.97, Tribunale Torino 19.12.97).
Infatti, in tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva comunitaria n. 86/653, vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l'agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano. In ogni caso, la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente, rispetto a quella legale, con la conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità della clausola, deve essere operata "ex ante", non potendosi ne' sul piano obiettivo ne' su quello dell'affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo, che tale rapporto sono destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento, alla luce del risultato economico che al momento della sua cessazione le parti conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale (Cass. 6162/2004; 2383/2004; 15726/2003).
Nel caso concreto, quindi, premesso che il rapporto risulta regolato dall'accordo economico collettivo (richiamato espressamente nel contratto di agenzia individuale), il c.d. accordo-ponte del 27 novembre 1992, successivo alla modifica dell'art. 1751 c.c. operata dal d. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, al dichiarato scopo di dare piena ed esaustiva attuazione al nuovo art. 1751 del codice civile, non risulta contrastante con la disposizione ora citata dal momento che questa non contiene alcun preciso criterio di calcolo se non l'indicazione del limite massimo dell'indennità (indennità annua corrispondente alla media annuale delle retribuzioni degli ultimi cinque anni o del numero inferiore di anni di durata del contratto), mentre l'accordo indica una indennità rapportata a una percentuale dell'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto.
Siffatta determinazione, dunque, non può ritenersi contrastante con quanto stabilito dall'art. 1751 novellato c.c. che pur contiene una disposizione di inderogabilità a svantaggio dell'agente: la clausola pattizia sarebbe stata svantaggiosa solo nel caso che l'indennità fosse da determinare in ogni caso nel massimo stabilito dal codice, ma siffatta determinazione per qualsiasi rapporto sarebbe stata contraria al requisito dell'"equità", pure richiesto (secondo la modifica apportata al testo dell'art. 1751 c. civ. dal decreto leg. n. 65 del 1999).
Per contro, la disciplina dell'accordo ponte è da considerarsi migliorativa in quanto non richiede, come condizioni imprescindibili, unitamente al requisito della "equità", l'acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo di nuovi affari. Inoltre, in caso di recesso da parte della preponente, gli accordi ponte prevedono anche l'indennità di clientela (non soggetta alle condizioni previste dall'art. 1751 c. civ.). Vanno, poi, aggiunti i vantaggi della conoscibilità e della certezza del credito assicurati dall'accordo ponte, a fronte della determinazione soggettiva affidata al giudice dalla norma codicistica, sicché si sarebbe altresì imposto comunque il ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del diritto.
Alla luce di tali considerazioni, rilevata la congruità della somma pagata dalla resistente nel corso del processo a titolo di indennità suppletiva di clientela e di FIRR (come specificate nella parte precedente) in applicazione dell'accordo economico collettivo, su cui non vi è nessuna contestazione del ricorrente (come precisato nelle note del 20.05.2005), deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., anche per assenza di prova a cura del ricorrente circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità.

Quanto poi alla domanda relativa all'indennità di preavviso ex art. 1750 c.c., va dichiarata la inammissibilità per la novità della medesima.
Invero, premesso che spetta al giudice, per il principio di legalità della decisione giudiziaria (art. 113 c.p.c.), la qualificazione giuridica della domanda, indipendentemente dalle relative indicazioni di parte o dalla mancanza di tali indicazioni e sempre che ciò non comporti mutamento degli elementi oggettivi della stessa (Cass. 5923/81, 6745/86, 4470/87), nel caso in esame il ricorrente solo nelle note depositate in data 15.09.2004 - per come precisate nelle note del 20.05.2005 - ha chiesto l'indennità di mancato preavviso (art. 1750 c.c.), che rispetto al risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del rapporto a tempo determinato ha diverso petitum, pur derivando da un fatto simile (il recesso ante tempus).
Nella fattispecie di cui all'art. 1750 c.c. l'indennità di mancato preavviso, infatti, è predeterminata dalla contrattazione collettiva e facilmente determinabile nel quantum attraverso un mero calcolo aritmetico; in caso di ingiustificato recesso, da parte del preponente, dal contratto di agenzia a tempo determinato, il danno va determinato invece in base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l'agente ha guadagnato in altre attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza), che vanno dedotti e provati (Cass. 13-12-1982 n. 6851).

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per ingiustificato recesso ante tempus, nonostante la concessione di note, il ricorrente non ha dedotto il danno subito nei tre mesi decorrenti dal 31.12.2000 (data del recesso della società preponente) al 31.03.2001 (data di scadenza del contratto di agenzia a tempo determinato) né risultano dedotti elementi quali, ad esempio, le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, anche ai fini di una valutazione equitativa.
Quest'ultima, infatti, integra non un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale; non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità - o, quanto meno, della grande difficoltà - di dimostrare la misura del danno (Cass. civ., Sez.II, 27/12/1994, n. 11202; Cass. civ., 04/09/1985, n. 4609).
La totale carenza di deduzione determina, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda de qua per mancata indicazione degli elementi costitutivi (causa petendi e petitum) previsti dall'art. 414 c.p.c.

Sussistono giusti motivi per ritenere interamente compensate le spese di lite tra le parti, anche alla luce della soccombenza parziale e del pagamento in corso di causa delle somme previste dagli accordi ponte del 1992.
Nola, 20.06.2005
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da CAIO contro S.P.A. TIZIA , in persona del Direttore Generale G. B. , ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la illegittimità del recesso ante tempus della società dal contratto di agenzia a tempo determinato;
- rigetta la domanda relativa all'indennità ex art. 1751 c.c.;
- dichiara la inammissibilità delle domande relative all'indennità di preavviso ed al risarcimento del danno per recesso ante tempus della società;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 20.06.2005
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante

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Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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