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Giurisprudenza civile


AZIONE DI SIMULAZIONE CESSIONE DI QUOTE - PROPOSTA DA CURATORE DEL FALLIMENTO - RITO SOCIETARIO

Tribunale di Nola, Dr.ssa Rosamaria VENUTA Presidente - Dr. Enrico QUARANTA Giudice-relatore - Dr.ssa Fernanda IANNONE Giudice , decisione del 20 luglio 2006 -
- www.iussit.it  18.12.2006 -
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Simulazione cessione di quote - rito societario - definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e merito già proposte - prova della simulazione da parte del curatore - interesse ad agire - prescrizione del diritto alla liquidazione

>> ...il curatore del fallimento svolge un'attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro, onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo "quoad probationis"), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi.

>> ... la prova della simulazione da parte del curatore non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. e la stessa può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni

>> ..in tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è ai sensi dell'art. 1422 c.c. imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente" "( testualmente Cass. civ., Sez. II, 26/11/2003, n.18025, P. C. Curatela Fallimento P. & S., in Corriere Giur., 2004, 6, 761; vedi ancora Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n.14562, per cui "quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale. Quando, invece, è finalizzato ad accertare la nullità tanto del negozio simulato quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanziale o di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione").

>> ... La simulazione assoluta è motivo di nullità del negozio per difetto di causa

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
prima sezione civile nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Rosamaria VENUTA Presidente - Dr. Enrico QUARANTA Giudice-relatore - Dr.ssa Fernanda IANNONE Giudice -

riunito in camera di consiglio all'udienza del 20 luglio 2006 nella causa
-N. 3630/2004 R.G.
Oggetto: simulazione cessione quote societarie - rito societario)
vertente
TRA
Il Fallimento di Tizio P e Tizio R, falliti in proprio quali soci illimitatamente tenuti della fallita Sempronia s.n.c. di Caia C , rappresentati e difesi dall'avv. … ( fax n. 081/240……) giusta provvedimento del G.D., dr.ssa Ubalda Macrì, del 18/12/2003, nonché in virtù di mandato e procura a margine dell'atto citazione, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), alla via …, presso lo studio dell'avv. ….    - attore -
CONTRO
I sigg.ri Pinco G , Pinco T , De Pallino A. , Tizio E. rappresentati e difesi dall'avv. … (fax 081/248.xxxx, indirizzo di posta elettronica .......@.....it) i primi giusta procura e mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, l'ultima in virtù di mandato e procura a margine della comparsa ex 7, co. 1, d.lgs. 5/03, tutti con lo stesso elettivamente domiciliati in Pollena Trocchia (NA), …. , presso lo studio dell'avv. …..       - convenuti -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con citazione notificata il 27 maggio 2004 ai sigg.ri E. Tizio, De Pallino A., Pinco G e Pinco T, atto cui espressamente si rinvia in punto di fatto ex art. 16, co. 5, D.lgs. 5/03, la curatela del fallimento di Tizio P e Tizio R - falliti in proprio quali soci illimitatamente tenuti della fallita Sempronia s.n.c. di Caia C - rassegnava le seguenti conclusioni:
a) in via principale, accertare che l'atto di cessione delle quote sociali della Sempronia Campana s.a.s. di Tizio P & c., stipulato a rogito del Notaio Mx il 12/4/1995, era affetto da simulazione assoluta ai sensi ex art. 1414, comma 1, c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dello stesso;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del medesimo atto di cessione delle quote sociali in quanto privo della forma prevista per le donazioni dal combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 47 e 48 legge notarile;
c) in via ulteriormente gradata, dichiarare l'atto di cessione di quote sociali inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 della legge fallimentare;
d) condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
in via istruttoria, depositava certificati anagrafici relativi alle parti della cessione, la visura camerale storica della Sempronia Campana s.a.s., l'atto impugnato e relazione del curatore datata 14/11/2003.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, secondo il rito ordinario di originaria instaurazione della controversia, si costituivano De Pallino A., Pinco G e Pinco T.
Nel contesto della comparsa, cui pure si rinvia quanto alle circostanze di fatto riportate, i convenuti eccepivano:
1) la prescrizione dell'azione proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2949 c.c;
2) l'insussistenza della simulazione, della nullità ovvero della revocabilità della impugnata cessione, per essere la stessa intervenuta secondo le sacralità di rito, per contenere la quietanza a saldo degli alienanti e, comunque, per essere diretti i proventi non alla sottrazione all'attivo dovuto ai creditori fallimentari quanto alla soddisfazione delle pressanti richieste di liquidità che i venditori avevano subito da parte della famiglia Mevia .
Pertanto essi concludevano perché le domande venissero dichiarate inammissibili, improponibili ed infondate. Con vittoria di spese.
Il fallimento, dal suo canto, chiedeva disporsi la riunione del giudizio a quello recante n. 4176/04 di R.G. - instaurato nei riguardi del fallimento dichiarato a carico di Tizio E. - ed invitava il Tribunale a valutare, in considerazione delle ragioni del contendere, la eventuale necessità che lo stesso dovesse proseguire nelle forme del rito societario. Quindi, impugnava le avverse difese.
Il G.I., preso atto della dedotta connessione del procedimento con quello recante il n. 4176/04 di R.G., differiva ogni decisione all'udienza del 13 gennaio 2005.
In tale contesto la difesa della curatela - nell'allegare agli atti del procedimento il provvedimento disciplinare adottare dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai danni del legale designato dalle controparti, contenente la sospensione del predetto dall'esercizio della professione forense - chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio a norma dell'art. 301 cpc.
Il giudice disponeva in conformità di quanto invocato dall'attore.
Con ricorso del 20 gennaio 2005, notificato ritualmente alle controparti - tra esse comprese Tizio E. - il fallimento riassumeva il procedimento.
All'udienza del 3 maggio 2005, fissata in prosieguo, per De Pallino A., Pinco G e Pinco T si costituiva nuovo difensore, depositando memoria e riportandosi a quanto dedotto, articolato e richiesto nella prima comparsa.La curatela, dal suo conto, instava per il tramutamento del rito.
Il giudice rinviava nuovamente all'udienza del 31 maggio 2005; quindi, con provvedimento emesso in data 4 luglio 2005, a scioglimento di apposita riserva, accoglieva detta istanza e disponeva cancellarsi la causa dal ruolo.
Nelle more - e comunque in corso di causa - l'attore aveva richiesto l'adozione delle misure cautelari del sequestro conservativo, del sequestro giudiziario o del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc - quanto alle somme suscettive di riparto nel fallimento della Sempronia Campana s.a.s., stante la imminente chiusura satisfattoria dello stesso.
Il G.D., con provvedimento datato 12 aprile 2005, aveva ritenuto ricorrere i presupposti della misura innominata, ordinando al curatore della procedura da ultimo citata di non versare ai resistenti - qui convenuti - l'importo di € 578.039,69, pari al 98% del residuo attivo della gestione del fallimento e, al curatore, di non disporre della somma sino all'epilogo del giudizio di merito.
Di poi, con provvedimento del 7 luglio 2005, lo stesso giudice revocava il provvedimento in considerazione della propria incompetenza funzionale, e trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione del procedimento cautelare in sede di rito societario.
Il Presidente designava all'uopo il dr. Enrico Quaranta, il quale fissava al 23 agosto 2005 l'udienza di trattazione della cautela. In tale contesto, preso atto del regolamento di competenza invocato dalla difesa dei convenuti dinanzi alla S.C., il G.D. sospendeva la cautela.
Per l'intanto, con memoria ex art. 6 D. Lgs. 5/03 notificata alle controparti il 2 ed il 3 agosto 2005, cui si rinvia in punto di fatto, il fallimento riassumeva la causa di merito nelle forme del rito societario.
Ivi concludeva:
" in via principale, accertare che l'atto di cessione delle quote sociali della Sempronia Campana s.a.s. di Tizio P & c., stipulato a rogito del Notaio Mx il 12/4/1995, era affetto totalmente o, in subordine, limitatamente ad alcuna/e delle cessioni, da simulazione assoluta ai sensi ex art. 1414, comma 1, c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità totale dello stesso ovvero limitatamente ad alcuna/e delle cessioni;
" in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del medesimo atto di cessione delle quote sociali in quanto privo della forma prevista per le donazioni dal combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 47 e 48 legge notarile;
" in via ulteriormente gradata, dichiarare l'atto di cessione di quote sociali inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 della legge fallimentare.
Con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 7 comma 1 D.lgs. 5/03, notificata a controparte il 5 ottobre 2005, Pinco G, Pinco T, De Pallino A. e Tizio E. - questa costituitasi con tale atto - replicavano alle difese e richieste attoree da ultimo richiamate.
In particolare, rinviandosi per le circostanze di fatti ivi riportate, concludevano:
" in via preliminare, per accertarsi l'irritualità del termine a difesa concesso da parte avversa, stante la novità delle domande svolte e l'inammissibilità delle stesse;
" sempre in via preliminare, per la rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale ovvero per la relativa sospensione sino alla decisione dei Giudici delle Leggi, stanti le ordinanze di rimessione del Tribunale di Brescia e del Tribunale di Napoli richiamate, quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 366/2001, degli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 del D. Lgs. 5/03;
" in via preliminare subordinata, per la declaratoria d'inammissibilità delle domande formulate dal fallimento per difetto d'interesse ad agire;
" nel merito, per il rigetto delle domande, per intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere la liquidazione delle quote controverse;
" sempre nel merito, per il rigetto delle richieste, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese.
In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova testimoniale sui capi articolati ai nn. 1-20 della memoria, consulenza tecnica diretta a ricostruire i complessi rapporti economici e sociali fra P Tizio, la Sempronia Campana s.a.s., il nucleo familiare e le compagini facenti capo ai Mevia , consulenza tecnica diretta ad accertare le condizioni patrimoniali della Sempronia s.n.c. di Caia C al 12 aprile 1994, ordine esibitorio degli atti del procedimento penale relativo ai rapporti tra i Tizio ed i Mevia . Depositavano, inoltre, la documentazione ivi dettagliata ai nn. 1-22.
Con memoria ex art. 7, secondo comma, D. Lgs. 5/03, notificata alle controparti il 25 ottobre 2005, il fallimento:
" dichiarava di non accettare il contraddittorio con Tizio E. con riguardo alle allegazioni in fatto ed alle eccezioni per le quali era maturata a carico della medesima preclusione;
" affermava che non erano mutati i fatti costitutivi della domanda principale quanto alla richiesta di simulazione assoluta solo parziale di alcuna/e delle cessioni di quote relative all'atto per notar Mx del 12/4/1995;
" si rimetteva all'orientamento già tenuto dall'adita giustizia, quanto alla legittimità costituzionale del rito societario;
" eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle avverse eccezioni di rito relative al difetto d'interesse ad agire;
" opponeva l'infondatezza della eccezione dei convenuti, quanto alla pretesa violazione del principio dell'onere probatorio;
" deduceva l'inammissibilità della prova orale formulata ex adverso, in quanto volta a dimostrare la simulazione relativa del contratto di cessione di quote sociali, nei confronti di un soggetto terzo rispetto all'accordo simulatorio;
" richiamava l'eccezione di prescrizione del diritto dei convenuti a far valere la simulazione relativa della cessione delle quote sociali, già formulata in sede di memoria ex art. 6 e non contestata.
Con memoria di controreplica ex art. 7, comma secondo, D. Lgs. 5/03, notificata all'attore in data 11 novembre 2005, i convenuti si riportavano alle relative difese, chiedendo preliminarmente che l'adita giustizia dichiarasse l'inammissibilità della produzione versata dagli attori a corredo dell'atto replicato.
Con istanza notificata in data 25 novembre 2005 l'attore notificava poi ai convenuti l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione della controversia, reiterando le domande e le istanze istruttorie contenute nella memoria di replica ex art. 6. Parti avverse omettevano il deposito di memoria ex art. 10, D. Lgs. 5/03.
Con ordinanza emessa il 15 giugno 2006 il Giudice designato fissava per la discussione della causa l'udienza collegiale del 5/7/2006; quindi, preso atto delle conseguenze all'omessa attività difensiva dei convenuti, quale espressamente prevista e dettata dal citato art. 10, consistente nel tenere conto - ai fini della decisione - delle sole istanze istruttorie e delle conclusioni di cui al primo atto difensivo e rilevato, a tale ultimo riguardo, come il giudizio costituiva prosecuzione di quello proposto con citazione notificata dal fallimento attore il 27 maggio 2004 secondo il regime del processo di cognizione ordinario, cancellato dal ruolo giusto provvedimento emesso dal G.I. in data 4 luglio 2005 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 5 del D.lgs. 5/03, poi ritualmente riassunto, evidenziava come relativamente alla posizione, alle istanze istruttorie ed alle conclusioni rassegnate dai sigg.ri Pinco G, Pinco T e De Pallino A., dovesse farsi rinvio alla comparsa di costituzione e risposta del procedimento iniziale e che relativamente alla posizione, alle istanze istruttorie ed alle conclusioni rassegnate dalla sig. ra Tizio E. dovesse invece operarsi richiamo a quanto contenuto, allegato e dedotto con la memoria di costituzione ex art. 7, co. 1, D.lgs. 5/03.
Di poi, rilevato che alcuna questione pregiudiziale e/o preliminare ovvero richiesta in tema di prova risultasse riferibile alla difesa di Pinco G, Pinco T e De Pallino A. e rilevato, ex adverso, che la difesa della Tizio E. aveva proposto diverse questioni di rito, segnalava al Collegio la questione di legittimità costituzionale e quelle in rito sollevate dalle parti, rigettando le istanze istruttorie della predetta Tizio.
Rispettivamente il 29 giugno ed il 30 giugno 2006 le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali, sostanzialmente riportandosi alle difese e richieste svolte. I convenuti, dal loro canto, si dolevano anche di una pretesa erroneità del provvedimento che disponeva ex art. 12 del rito societario.
All'udienza camerale, inesitato il tentativo di conciliazione ed esperito il libero interrogatorio delle parti, il Collegio riservava ogni provvedimento; quindi, con provvedimento depositato il 20 luglio 2006, confermava l'ordinanza del giudice relatore e fissava il termine di giorni trenta per la motivazione differita.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Varie le questioni preliminari e pregiudiziali poste all'attenzione del Collegio.
In primo luogo necessita prendere posizione a proposito dei vizi che i convenuti assumono intaccare il decreto emesso dal Giudice Designato ex art. 12 del D. Lgs. 5/03.
La norma attribuisce al tale organo, tra l'altro, l'onere d'indicare le questioni di rito e di merito evincibili dagli atti del processo, anche ove non prospettate dalle parti.
Ebbene, pare al Tribunale che difficilmente possa ritenersi rispettosa del dettato legislativo una condotta - per dir così - notarile del giudice designato, che ometta qualunque tipo di valutazione su pregiudiziali e questioni preliminari riguardanti il processo, e che si sostanzi in una mera elencazione da rimettere all'attenzione del collegio per i provvedimenti ex art. 16 dell'articolato.
D'altro canto non si capirebbe perché il G.D. possa prendere posizione sulle istanze istruttorie delle parti e sull'opportunità d'invitare le medesime alla conciliazione della lite - quindi orientando la controversia e la sua soluzione in un modo piuttosto che in un altro - e non, invece, assumere altro che un agnostico contegno in merito alle questioni rituali che pure possono determinare un epilogo del giudizio.
Anzi, onde consentire al Tribunale di svolgere correttamente la sua funzione decisoria - consistente tra l'altro nel poter confermare, modificare o revocare l'ordinanza ex art. 12 del D. Lgs. 5/03 - ritiene l'ufficio che correttamente si comporti l'organo designato - che ha avuto modo di esaminare nella sua completezza il fascicolo - ove questi rimetta e segnali al Collegio ogni eccezione di rito e la fondatezza che essa assuma nella specie.
Spetterà poi all'organo collegiale, come detto, utilizzando le conoscenze processuali del relatore, adottare le conseguenti determinazioni ex art. 16, in senso potenzialmente difforme alle conclusioni istruttorie e processuali prospettate dal suo componente.
Calando le superiori considerazioni nel caso di specie, e con riserva di esaminare più avanti il provvedimento ex art. 12 a proposito delle richieste in tema di prova dei convenuti, l'ufficio conviene che il decreto - nella parte in cui esamina le eccezioni in rito della difesa di Tizio E. - non appaia irrispettoso del dettato legislativo.
A tal ultimo proposito, il riferimento attiene ai rilievi contenuti nella memoria ex art. 7, comma primo, del D. Lgs. 5/03, della predetta.
Il rinvio esclusivo a tale atto origina dal mancato deposito da parte della Tizio ( ma anche di Pinco G, Pinco T e De Pallino A.) della nota ex art. 10 del rito societario, contenente la " definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione".
La disposizione richiamata sanziona appunto l'omissione nel senso di intendere formulate le istanze e le conclusioni contenute nel primo atto difensivo che - in specie - s'identificano nella richiamata comparsa.
Il primo profilo involge la pretesa inammissibilità delle domande nuove svolte dalla curatela nella memoria ex art. 6 di rito.
Ebbene, riferisce la norma che con la memoria di replica l'attore può precisare e modificare le originarie domande, ovvero formularne di nuove che originino nella domanda riconvenzionale o nelle difese avverse.
Non pare al Tribunale che il fallimento abbia infranto tale disposizione; ed infatti la proposizione non consentita di una domanda nuova si ritiene ancorata all'ipotesi del mutamento della causa petendi, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte.
In termini si colloca la giurisprudenza di legittimità, per la quale "si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. ( v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/10/2003, n.15408, Min. Finanze C. Osimani le).
Orbene, la variazione che la difesa della Tizio contesta attiene alla richiesta di declaratoria di simulazione assoluta ovvero di simulazione relativa dissimulante una donazione che la curatela invoca, nelle memoria in disputa, non solo con riferimento a tutte le cessioni di quote controverse ma anche, nell'eventualità, a taluna di esse.
Non v'è chi non veda che in tanto non si configura una variazione dei fatti costitutivi e degli elementi a supporto della domanda né, permanendo a sostegno le iniziali ragioni, una qualche violazione del principio del contraddittorio o del diritto altrui di difesa.
L'eccezione, pertanto, va completamente disattesa.
La seconda delle pregiudiziali poste dalla difesa della Tizio attiene, poi, alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 366/2001, nonché degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 del D. Lgs. 5/03, in relazione agli articoli 3, 76, 97 e 111 della Carta fondamentale.
In particolare la convenuta richiama i termini dell'ordinanza del 6 aprile 2005 del Tribunale di Napoli e del 18 ottobre 2004 del Tribunale di Brescia, per richiedere al Collegio la verifica di conformità del rito societario alle norme costituzionali ovvero la rimessione degli atti alla Consulta per denunziarne il contrasto.
Non pare sussistano le condizioni per la invocata rimessione; ed invero, con ordinanza n. 209/2006, depositata il 26 maggio 2006, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Brescia.
Il Tribunale di Napoli, si legge nel provvedimento, aveva sollevato d'ufficio - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), "nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
Secondo il rimettente due erano le opzioni interpretative della legge delega; una, "più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo" di non indicare con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato, libero di creare un modello processuale completamente diverso dal procedimento ordinario; l'altra, nel senso che il principio di "concentrazione del procedimento", indicato nella legge, doveva essere riferito alle scansioni previste nel processo ordinario, articolato in una successione di più udienze fisse ed obbligatorie, di talché il legislatore delegato avrebbe potuto "riempire il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive". In questo secondo caso per il Tribunale di Napoli andava sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001.
In entrambe le ipotesi, la questione era considerata rilevante, dipendendo dalla pronunzia della Corte costituzionale l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie.
Il Tribunale di Brescia, dal suo canto, aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, 76, 98 [recte: 97] e 111, primo e secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Tale rimettente aveva ritenuto a sostegno che "la sintetica norma contenuta nella legge delega, per evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, non possa non essere letta e interpretata [se non] facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale ed alle relative scansioni procedimentali, come contenuta nel libro II, titolo I del codice di procedura civile, il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante aveva davanti al momento della concessione della delega".
Su questo presupposto, il Tribunale considerava che le norme impugnate avrebbe testualmente violato: a) l'art. 3 Cost., sia perché "appare irragionevole introdurre per alcune materie un ulteriore rito speciale ispirato ad un modello processuale completamente diverso da quelli vigenti e che si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere l'istituzione di giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla funzionalità del sistema", sia perché il nuovo rito, "rimettendo totalmente alle parti la predisposizione del thema decidendum e del thema probandum, impedisce l'intervento direzionale e correttivo del giudice che costituisce lo strumento per realizzare anche nel processo civile l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge"; b) l'art. 76 Cost. "perché appare palese […] la violazione per "eccesso di delega" dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella norma delegante, interpretata secondo l'unica lettura costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al modello del processo di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura civile vigente"; c) l'art. 98 [recte: 97] Cost., "perché posto che non viene prevista alcuna sezione specializzata, appare in contrasto con il principio del buon andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari) prevedere che lo stesso giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente diversi l'uno dall'altro, a seconda delle materie"; d) l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., perché il processo delineato dalle norme impugnate "prevede che tutta la prima fase si svolga senza che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il "giusto processo" evitando inutili lungaggini e il compimento di atti nulli o viziati, lascia alle parti piena libertà di far scattare le preclusioni connesse all'istanza di fissazione di udienza"; "non prevede alcun termine massimo per garantire sin dall'inizio la ragionevole durata del processo […], in palese contrasto con il più recente orientamento in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo".
Ebbene, la Consulta ha fondato l'affermazione d'inammissibilità dell'ordinanza del Tribunale di Napoli sul presupposto che il difetto di nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda interpretazione rispetto alla prima era violativo dell'obbligo di ricercarne una costituzionalmente orientata e tale da rinviare la scelta tra le due alternative ermeneutiche alla stessa Corte, in un modo giudicato inammissibile.
I Giudici delle leggi hanno poi ritenuto parimenti non ammissibile la questione posta dal Tribunale di Brescia per il carattere eterogeneo delle norme denunziate e dell'ambito di applicazione delle stesse, sia per un rinvio a disposizioni non più applicabili al momento della rimessione.
Orbene, se pur la decisione in disputa risulta effettivamente coinvolgere solo profili di rito, non entrando nel merito delle censure sollevate, essa tuttavia contiene almeno due chiare indicazioni; una, nel senso che i giudici debbano sforzarsi - more solito - nel ricercare un'opzione ermeneutica delle norme conforme a Costituzione. L'altra, che la Consulta non pare disponibile ad esaminare la legittimità di un completo e complesso sistema normativo, con un sostanziale invito ai rimettenti a selezionare e restringere il campo d'indagine.
Il dato echeggia dal testo dell'ordinanza in maniera forte, anche a costo di sostenere che le censure di alcune delle norme del rito societario siano mosse tardivamente; non sfugge, in tema, all'interprete più attento, che è difficile immaginare un momento in cui sollevare la questione di costituzionalità delle disposizioni processuali societarie anteriore a quello in cui l'organo decidente può conoscere della controversia ( quindi al tempo dell'udienza di discussione e dei provvedimenti conseguenti).
L'emergenza richiamata, tuttavia, induce il Collegio a ritenere non manifestamente fondata la questione di legittimità dell'intero impianto societario, ovvero presumibilmente inammissibile una denunzia che riguardi le norme dell'articolato; ciò pur non dissentendo sulle perplessità rappresentate dai giudici rimettenti ut supra.
Le considerazioni svolte portano a mettere in non cale la esaminata pregiudiziale della difesa della Tizio.
Passando alle questioni attinenti ad una pretesa carenza d'interesse attoreo all'utilizzo del rimedio in esame, stante una presunta prescrizione dell'azione restitutoria che dovrebbe far seguito alla pronunzia d'inefficacia e/o nullità richiesta, occorre premettere anzitutto che a norma dell'art. 34 cpc ove una parte richieda una pronunzia con valenza di giudicato, pur ad oggetto sostanziale un potenziale accertamento incidentale, il Giudice evocato debba provveder al riguardo, compiendo altrimenti una violazione del disposto di cui all'art. 112 del codice di rito ( cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/03/1999, n.2791).
In ordine all'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito, quale condizione dell'azione, esso "consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia" ( così, Cass. civ., Sez. III, 29/09/2005, n.19152).
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la rimozione in specie degli atti dispositivi denunziati dal fallimento appare giuridicamente apprezzabile e non conseguibile in via diversa ed ulteriore se non con i rimedi azionati.
La giurisprudenza di merito e di legittimità paiono confermare l'avviso. (" Ricorre la legittimazione e l'interesse ad agire per far valere la simulazione e la revocatoria di un atto allorché la situazione giuridica sostanziale fatta valere da colui che promuove il giudizio sia tale da integrare l'esistenza di una sua ragione di credito, anche se contestato, meramente eventuale o condizionato, in quanto anche in tal caso l'attore è portatore di un concreto ed attuale interesse a prevenire il pregiudizio derivantegli dall'atto impugnato" Trib. Pavia, 16/02/1989, Soc. it. ind. zuccheri C. Dozzio Cagnotti, Giust. Civ., 1989, I, 1219, Giur. di Merito, 1989, 537, in Il Fallimento, 1989, 845; " L'art. 1415 c.c., comma secondo, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto….Cass. civ., Sez. II, 30/03/2005, n.6651, Immobiliare Lidia s.r.l. C. Banca di Roma s.p.a., in Mass. Giur. It., 2005, CED Cassazione, 2005).
In particolare, secondo la ricostruzione dei Supremi Giudici la prospettazione del pregiudizio arrecato dall'atto simulato giustifica il ricorso al rimedio giudiziale.
Ebbene, nell'ipotesi che occupa la riespansione del diritto alla liquidazione delle quote sociali della Sempronia Campana s.a.s. non può essere ottenuta dalla curatela dei falliti - in posizione di terzietà rispetto all'atto dispositivo impugnato - se non attraverso la rimozione della vendita; certamente da essa deriva la lesione delle aspettative creditorie del fallimento.
Altro è il discorso sulla concreta attuazione di queste; è corretto, in sostanza, come afferma la curatela, che non si richieda nella presente lite un processo alle intenzioni e che quindi si illustri il possibile scenario conseguente all'accoglimento della domanda ( come vorrebbero tutti i convenuti).
A prescindere dalla questione sulla fondatezza della prescrizione del diritto alla liquidazione di che trattasi.
A tal ultimo proposito, ad ogni buon fine, non può che convenirsi sull'assunto che sarà semmai la società alla quale il fallimento chiederà la restituzione delle quote cedute o del relativo controvalore a dover opporre - se convenuta in giudizio - le eccezioni estintive ritenute ( importante in tema di meritevolezza dell'azione di simulazione non incidentale e della necessità che il contraddittorio sia solo esteso ai partecipi dell'accordo, a conferma dell'estraneità alla lite presente della compagine Sempronia Campana, vedi Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6762, Bastasini C. Russo, in Mass. Giur. It., 2003 Contratti, 2003, 11, 997, Gius, 2003, 19, 2113, Arch. Civ., 2004, 373, Arch. Civ., 2004, 422 che afferma che "qualora la simulazione sia dedotta mediante azione, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire "incidenter tantum" e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove se ne deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore").
In conclusione, le eccezioni attinenti al difetto d'interesse ad agire dell'attore ovvero della prescrizione del diritto azionato, non paiono meritevoli di seguito.
Nel merito, necessita premettere che "il curatore del fallimento svolge un'attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro, onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori (agendo, pertanto, come terzo "quoad probationis"), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi" Cass. civ., Sez. I, 15/01/2003, n.508, Fall. Falgra Snc C. Falco, in Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2003, 1221, Gius, 2003, 10, 1049, Impresa, 2003, 500); pertanto, la prova della simulazione da parte del curatore non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. e la stessa può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni (Cass. civ., Sez. III, 04/03/2002, n.3102, Pozzolini C. Caso e altri).
Orbene, le questioni di fatto riguardanti i rapporti di parentela ed affinità tra i protagonisti della vicenda circolatoria in disputa, del prezzo della apparente vendita, del mantenimento di una partecipazione da parte di Tizio P nella Sempronia Campana appaiono non contestati tra le parti e, comunque, oggetto di idonea documentazione.
A mezzo produzione dello statino del passivo fallimentare nonché di relazioni del curatore - dotate di fidefacienza giacché ad oggetto circostanze che il predetto è in potere e grado di certificare - il fallimento ha provato l'entità del passivo della procedura ( nell'ordine di oltre settecentomila euro) e l'epoca di relativa formazione ( vedi relazione del curatore, dr. Paolo Minasi, del 16 maggio 2005, che colloca la formazione della debitoria a momenti precedenti alla vendita impugnata).
Il complesso di tali elementi sembra far presumere il carattere simulato delle cessioni in disputa.
In sostanza, che nell'aprile 1995 sussistessero le ragioni per sottrarre artatamente la titolarità delle quote della Sempronia Campana ai creditori della Sempronia s.n.c. non pare ragionevolmente suscettivo di smentita.
La seconda compagine, costituita appunto da Tizio P e Tizio Rgià navigava in cattive acque, stanti gli inadempimenti a base delle insinuazioni fallimentari ut supra.
D'altro canto esistevano in epoca evidenti due ulteriori necessità; una, che era quella di lasciare in ambito familiare la Sempronia Campana, l'altra di assicurare alla stessa la guida formale di Tizio P, almeno fino a che la relativa partecipazione non avesse subito un fatto estintivo.
Ed invero, come pare leggersi dagli atti e dalla sentenza penale prodotta dalla difesa della Tizio E., il Tizio P aveva particolare perizia ed esperienza commerciale nel settore d'interesse che ne faceva presumibile perno degli affari della società.
Condivisibile appare la ricostruzione della curatela anche nella parte in cui sostiene che gli odierni falliti aspettavano tempi migliori per ridare forza alla compagine già partecipata; la dimostrazione risiede nelle stesse vicende che hanno accompagnato la Sempronia Campana successivamente alla chiusura del relativo fallimento, caratterizzate dalla ripresa delle attività e dal mutamento della sede, sulla base della patrimonialità acquisita dalla ingente restituzione delle somme residuanti dal riparto avvenuto in esito a detta procedura.
A dare maggior spessore al convincimento del carattere simulato delle cessioni si colloca, poi, la stasi attraversata dalla società successivamente alla fuoriuscita dei germani Tizio per effetto del fallimento della Sempronia s.n.c., caratterizzata dalla designazione provvisoria di Tizio E. quale amministratrice, non seguita dalla designazione di un nuovo accomandatario.
Infine, ad ulteriore suffragio alla ricostruzione compiuta, si pone la stesa difesa dei convenuti; questi, invero, giammai hanno disconosciuto che alcun pagamento venne operato a seguito dei trasferimenti in disputa.
Piuttosto, hanno tentato di spostare l'attenzione sul carattere parziale della simulazione, riguardante l'esistenza di una dissimulata datio in solutum, giustificata da notevoli esborsi compiuti in epoca pregressa in favore di P Tizio, destinatario a sua volta di richiesta d'ingenti somme da parte della famiglia Mevia .
Ebbene, la scelta difensiva ha trovato in realtà due ostacoli; l'uno, riguardante la prescrizione del diritto esercitato nel voler far valere detta dissimulazione, l'altro - subordinato - della mancata dimostrazione di quanto asserito.
Circa il primo profilo, vale la pena sottolineare che in tema di cessione di quote societarie, l'eccezione con la quale s'invochi dal convenuto in simulazione quella relativa dell'alienazione, costituisce una vera e propria domanda, con la quale si richiede l'accertamento dei presupposti e degli elementi substanziali di riferimento( in termini, vedi Cass. civ., Sez. I, 13/12/1999, n.13929, Merenda C. Mandato, Mass. Giur. It., 1999).
Ebbene, costituisce avviso della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi, quello per cui "in tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è ai sensi dell'art. 1422 c.c. imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente" "( testualmente Cass. civ., Sez. II, 26/11/2003, n.18025, P. C. Curatela Fallimento P. & S., in Corriere Giur., 2004, 6, 761; vedi ancora Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n.14562, per cui "quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale. Quando, invece, è finalizzato ad accertare la nullità tanto del negozio simulato quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanziale o di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione").
Nell'ipotesi in esame la cessione di quote risulta avvenuta in data 12 aprile 1995, mentre solo in data 3 maggio 2005 - con la costituzione nel procedimento cautelare originatosi successivamente all'instaurazione della lite - i convenuti hanno inteso dar conto della reale intenzione voluta con la conclusione del negozio e del reale regolamento d'interessi ivi avvenuto, già decorso il termine di prescrizione ordinario eccepito dal fallimento.
Quand'anche non si volesse tener conto di detta eccezione, tuttavia la difesa degli stessi convenuti - o meglio quella della solo Tizio E. che, di fatto, ha articolato prova testimoniale sulle circostanze relative al presunto patto aggiunto o contrario alla vendita in discussione - non è riuscita dare dimostrazione dei termini della fattispecie.
Soccorre in tema il principio per cui in caso di "simulazione relativa, qualora il contratto simulato sia stato redatto in forma scritta, e tale forma sia necessaria a pena di invalidità, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. (Cass. civ., Sez. II, 04/11/2004, n.21111, S.C. e altri C. S.M., Mass. Giur. It., 2004, CED Cassazione, 2004, Impresa, 2005, 1, 115) nonché l'interpretazione secondo la quale "La prova della simulazione relativa parziale riguardante una singola clausola contrattuale non incontra i limiti derivanti dalla disciplina della simulazione di cui agli art. 1414, 2° comma, e 1417 c. c.; in particolare, non è necessario che il patto di determinazione del prezzo dissimulato debba essere rivestito della forma richiesta per il contratto cui afferisce, fermi restando i limiti all'ammissibilità della prova testimoniale posti dalla disciplina probatoria dei patti aggiunti ( così, Cass. civ., Sez. II, 09/07/1987, n.5975, Medici C. Soc. Sice, in Giur. It., 1989, I,1, 564).
In sostanza, in qualunque modo si volesse qualificare il contenuto della simulazione relativa dedotta dalla difesa dei convenuti, riguardante la natura o il contenuto della fattispecie liquidatoria controversa, il patto relativo alle effettive modalità di estinzione del debito da parte degli acquirenti non poteva che richiedere la forma scritta, con conseguente inammissibilità della prova per testi articolata al riguardo.
Va da se che l'impossibilità di provare in tali modalità l'accordo simulatorio ha determinato l'irrilevanza di ogni elemento diretto a sostenere in via documentale o con dichiarazioni d'informatori dei rapporti di presunto finanziamento che i Tizio ( P e Raffaele) avrebbero ricevuto dai cessionari delle quote societarie.
In conclusione, a fronte delle presunzioni della simulazione assoluta della vicenda circolatoria in esame, prospettati dalla curatela nei termini innanzi visti, la strategia difensiva delle controparti si sostanzia non nel denegare il carattere fittizio della stessa, quanto nel tentare di spostare l'attenzione su un non dimostrato regolamento d'interessi diverso da quello risultante dall'atto di vendita.
Ne deriva che rimanga al processo la prova piena del carattere simulato della quietanza rilasciata dagli alienanti nell'atto di trasferimento che, unita agli altri elementi evidenziati dal fallimento, convince il Collegio della simulazione assoluta dell'intera convenzione.
La domanda va quindi accolta, con declaratoria di nullità dell'atto di cessione delle quote sociali della Sempronia Campana s.a.s. di P Tizio & c., stipulato a rogito del notaio Mx in data 12 aprile 1995. ( "La simulazione assoluta è motivo di nullità del negozio per difetto di causa" Cass. civ., Sez. III, 20/10/2004, n.20548, C.T.B. C. M. s.p.a., Giur. It., 2005, 1609).
Il regime delle spese segue la soccombenza, con condanna dei convenuti al pagamento di quanto in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, pronunziando in via definitiva sull'azione promossa dal Fallimento di Tizio P e Tizio R nei confronti del Pinco G, Pinco T, De Pallino A., Tizio E., disattesa ogni ulteriore istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di principale e, per l'effetto, dichiara la simulazione assoluta e la conseguente nullità dell'atto di cessione delle quote sociali della Sempronia Campana s.a.s. di P Tizio & c., stipulato a rogito del notaio Mx in data 12 aprile 1995 di;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese lite che liquida in € 9.000,00 per onorari, in € 2.056,00 per diritti, in € 672 per spese, oltre Iva, cpa e rimborso ex art. 15 t.f.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20 luglio 2006.
Il giudice estensore Dr. Enrico Quaranta
Il Presidente Dr.ssa Rosamaria Venuta

Avvertenze legali

 
  ..  a cura avv. Pietro D'Antò
 

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