Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

 

Giurisprudenza civile

SEQUESTRO CONSERVATIVO
MANCANZA PROGNOSI NEGATIVA SULLE PROSPETTIVE D'ATTUAZIONE DEL DIRITTO VANTATO DALLA CURATELA - RIGETTO
[Tribunale di Nola, G.D. Dott. Enrico Quaranta, provvedimento del 29.08.2005]
www.iussit.it  05.12.2006 -
_________________________________________________________________________

Responsabilità amministratori - Insufficienza patrimoniale - -Situazione oggettivamente conoscibile - Termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art.2394 c.c. - Necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo del rimedio richiesto - Dispersione e/o distrazione di attività e rimanenze della fallita a decremento del relativo patrimonio, in violazione del disposto di cui all'art.2392 c.c. - Violazione del disposto di cui all'art. 2280 c.c. - Danno sofferto dai creditori sociali - Diritto alla conservazione del patrimonio sociale: spetta alla a società e non al socio - L'interesse ad agire del curatore: manca quando l'azione è diretta a recuperare somme superiori a quelle necessarie per soddisfare i creditori concorsuali (e le spese di procedura) - Periculum in mora (c.d. pericolo da infruttuosità) - Il timore si deve fondare su dati oggettivi -

_________________________________________________________________________
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
IL GIUDICE DESIGNATO Dott.Enrico QUARANTA

Udite le parti ed esaminati gli atti, sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 28.06.2005 sul
-RICORSO EX ARTT. 669, 671 C.P.C. ED EX ART. 24 D.LGS. 5/2003 (Giudizio N.2351-1/2005)
presentato da

Fallimento Tizio S.r.l. (Tribunale Nola, 33/00), in persona del curatore p.t., dr.ssa Zx, elettivamente domiciliata in Nola (Na), …, presso lo studio dell'avv. … , che la rappresenta ed assiste in virtù di provvedimento di autorizzazione del G.D. alla procedura, dott.ssa U. Macrì, nonché giusto mandato e procura a margine dell'atto introduttivo (ricorrente)
nei confronti di
Sempronio Rx , nato a … , rappresentato ed assistito dall'avv. …, con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA), … , giusto mandato e procura a margine della comparsa di risposta (resistente)
PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso cautelare e delle memorie difensive

OSSERVA
Premesso che la tardività del provvedimento rispetto ai termini auspicabilmente connessi alla natura del rimedio va ascritta alla laboriosità delle ricerche svolte per il reperimento del fascicolo del merito, la cui allegazione a quello cautelare era stata disposta all'atto della riserva in decisione, la prima questione che occorre esaminare attiene al preteso difetto di legittimazione ad agire dedotto dal resistente a carico della curatela.
Orbene è noto che la nozione in parola rinvia in primo luogo al cd. interesse ad agire o a contraddire e " si configura come condizione dell'azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all'interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale)".( Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17064 ,Soc. Gi.Bi.Emme in liquid. c. Soc. Lario House Giust. civ. Mass. 2002, 2094).
Il controllo in questione "si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla" (in termini, Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2002, n. 16492 Soc. Il Baricentro c. Introna, Giust. civ. 2003, I,1023; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 2001, n. 3732, Herman c. Soc. Lafarge Adriasebina Giust. civ. Mass. 2001, 482).
Ciò posto, i fatti contestati attengono alla condotta tenuta dall'Sempronio quale liquidatore della fallita tra l'8 febbraio 1999 ed il 30 marzo 2000; quindi a vicende consumate prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 6/03.
Giova rammentare, in proposito, come " Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.". ( così Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2002, n. 14073, Di Crosta c. Enpaf, Giust. civ. Mass. 2002, 1743).
Orbene, non pare allo scrivente che nell'ipotesi si rientri nella categoria da ultimo cennata dalla S.C., di talché non pare revocabile in dubbio che la condotta del resistente, come esposta, vada esaminata secondo la disciplina pre vigente di cui all'art. 2497 c.c., con conseguente rigetto della questione pregiudiziale proposta dal resistente.
I fatti oggetto di ricorso vanno in particolare esaminati alla luce degli artt. 2276, 2393 e 2394 c.c. e 146 l.f.; ed invero, che gli stessi si siano verificati, come prospettato e documentato dalla curatela, non pare sostanzialmente contestato da parte convenuta, atteso che il resistente - dopo aver formulato eccezione preliminare di merito per una pretesa prescrizione dell'avverso diritto - appare aver denegato genericamente le circostanze richiamate ex adverso. Non pare inutile ricordare, in tema, che "la contestazione generica non equivale ad ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti affermati dall'attore, sicché essa, potendo eventualmente integrare violazione del dovere di lealtà processuale, può essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come semplice argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. ed essere utilizzata, in quanto tale, soltanto come elemento aggiuntivo ed integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova" Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 2003, n. 1672.
Prima di approfondire tale ultima questione, necessita rilevare che comunque priva di pregio appare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Sempronio, a proposito del decorso del termine quinquennale per la proposizione del rimedio azionato dal fallimento a partire dal manifestarsi dell'insufficienza patrimoniale della decotta.
Ed invero, il richiamo innanzi operato alla disciplina di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. e 146 l.f. - come applicabile al caso - fa venire in rilievo il dato della autonoma disciplina cui devono ritenersi soggiacere i rimedi previsti dalle indicate disposizioni codicistiche.
E' noto in tema che l'art. 146, secondo comma, legge fallimentare, attribuisce al curatore l'esercizio di entrambi i mezzi; altrettanto consolidato è l'affermazione in giurisprudenza secondo cui le azioni di responsabilità di cui alle norme citate confluiscono in un'unica azione avente carattere unitario e inscindibile, sia perché necessariamente essa cumula i presupposti e gli scopi delle dette azioni, sia perché è sempre finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori della società, la quale si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto (cfr. ex multis : Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
A fronte di tale impostazione, tuttavia, permane la considerazione dottrinaria per cui le azioni, pur esercitate cumulativamente e inscindibilmente, mantengono le loro rispettive discipline; ciò, invero, non pare negato neppure dall'arresto della S.C. richiamato, in cui risulta rimessa alla scelta del curatore di avvalersi dei presupposti dell'azione contrattuale ovvero di quella extracontrattuale. Evidentemente con differenze inerenti oneri di prova e termini di prescrizione.
Ciò posto, preso atto che la curatela ha inteso in specie fruire di tali richiamate facoltà, potrebbe al più valutarsi in specie l'estinzione del rimedio di cui all'art. 2394 c.c., atteso che per l'azione sociale di responsabilità non pare esservi dubbio sul dies a quo individuato nella dichiarazione di fallimento della società.
Ebbene, non pare inutile ricordare in linea di principio che "in tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del comma 2 dell'art. 2394 c.c. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società (Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2002, n. 9815).
La lettura di tale interpretazione non lascia margine di dubbio circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo del rimedio in discorso.
Appare adeguatamente documentato dal fallimento che alcuna pubblicazione la fallita abbia curato presso il registro delle imprese del proprio bilancio di liquidazione, di talché la conoscenza ( rectius: obiettiva possibilità di) dell'incapienza patrimoniale della predetta - successiva al relativa scioglimento - non poteva che farsi decorrere la tempo della declaratoria ai relativi danni.
Il dato impone quindi di ritenere infondata l'eccezione prospettata dal resistente.
Esaminate quindi le questioni pregiudiziali e preliminari formulate, può evidenziarsi - quanto al fumus boni juris - che le risultanze della bozza di bilancio al 31 dicembre 1999, del registro Iva vendita della decotta e del certificato cronologico relativo al veicolo Fiat xxxxx di pertinenza della Tizio, unite alle generiche difese serbate al riguardo dal Sempronio, non paiono smentire le prospettazioni in fatto operate della curatela.
In sostanza pare comprovata la dispersione e/o distrazione di attività e rimanenze della fallita a decremento del relativo patrimonio, in violazione del disposto di cui all'art. 2392 c.c.
Ove poi la liquidazione delle attività sia effettivamente servita a soddisfare i soci, la condotta in questione pare integrare anche violazione del disposto di cui all'art. 2280 c.c.
Il danno sofferto dai creditori sociali per effetto delle denunziate attività pare invero integrare solo riflesso di quello primario sofferto dalla compagine; il discorso, in particolare, riguarda la sorte delle rimanenze riportate nell'esercizio precedente a quello chiuso il 31 dicembre 1999.
Con la relativa distrazione - del caso a beneficio dei soci per una restituzione di finanziamenti comunque denegata dall'Sempronio - si è determinato un effettivo depauperamento della compagine, a discapito del relativo diritto alla conservazione del patrimonio ( esemplificativa in tema, Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 1998, n. 6364, per la quale "La partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Ne deriva che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.").
Allo stato, pertanto, quantomeno nei limiti dell'ammontare in questione potrebbe ritenersi integrato danno casualmente connesso e diretto alla Tizio dagli illeciti ascritti al resistente. O meglio, di quanto complessivamente risultante dalla posta in discorso e da quella relativa alla vendita dell'autocarro alla Rxx srl, con benefici parimenti dispersi all'ente.
Tuttavia, atteso che la finalità della procedura concorsuale è indubitabilmente quella di soddisfare i crediti ammessi al passivo, può dirsi che manchi l'interesse ad agire tutte quelle volte in cui l'azione del curatore risulta diretta a recuperare somme superiori a quelle necessarie per soddisfare i creditori concorsuali (e le spese di procedura), tant'è vero che - all'esito del riparto dell'attivo - l'eventuale surplus va sempre restituito all'avente diritto. Pertanto, può affermarsi la sussistenza del diritto azionato non oltre l'entità dello sbilancio fra attività e passività fallimentari.
Ciò detto, può passarsi all'esame del profilo del periculum in mora.
Detto presupposto invero si individua nel c.d. pericolo da infruttuosità, vale a dire nel rischio che, durante il tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena sul credito, il debitore possa porre in essere atti di disposizione in danno dei creditori, in modo che, al termine del processo, il suo patrimonio risulti insufficiente alla soddisfazione del credito.
Ebbene, lo scrivente condivide l'assunto espresso dalla più avvertita giurisprudenza di legittimità secondo la quale detto timore deve fondarsi su dati oggettivi - e cioè su una situazione di reale pericolo, che, onde evitare aggressioni puramente pretestuose al patrimonio del debitore, tragga origine da elementi concreti che costituiscano almeno un sintomo del pericolo di perdere la garanzia, e non su meri apprezzamenti personali ed astratti del creditore (cfr. Cass. n. 1448/1970) - e comunque non sulla sola eventuale sproporzione tra entità della pretesa e capacità patrimoniale del debitore.
Nello specifico v'è da evidenziare come nelle more del procedimento di merito, peraltro di prossima possibile definizione per l'avvenuta relativa trasformazione in giudizio abbreviato, a fronte di una situazione patrimoniale dell'assunto debitore consistente nella titolarità di un bene immobile ( cfr. produzione della curatela) non pare potersi formulare alcuna prognosi negativa sulle prospettive d'attuazione del diritto vantato dalla curatela; ciò, invero, sia per l'esiguità delle ragioni da tutelare e sia per la condotta del resistente, che comunque non pare aver compiuto alcuna dispersione delle attività ad esso riconducibili .
Il ricorso va quindi rigettato per difetto di periculum in mora.
Sul capitolo delle spese, nella parziale reciproca soccombenza delle parti paiono rinvenirsi giusti motivi per la relativa integrale compensazione.

PQM
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del giudice designato, dr. Enrico Quaranta, pronunziando sul ricorso per sequestro conservativo promosso da Fallimento Tizio S.r.l. (Tribunale Nola, 33/00) nei riguardi di Sempronio Rx, nato a … , così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 29 agosto 2005
Il Giudice Designato
Dott. Enrico Quaranta

Avvertenze legali

 
  ..  a cura avv. Pietro D'Antò
 

__________________IUS SIT  www.iussit.it __________________
Nola-Tribunale / Ordine degli Avvocati di Nola / HOME /Avvertenze legali
_______________________________________
-tutti i diritti riservati-