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Giurisprudenza


ISCRIZIONE DI IPOTECA SU USUFRUTTO DI BENI IMMOBILI
ILLEGITTIMITA' - IN MANCANZA DI NOTIFICA DI CARTELLA DI PAGAMENTO
[Commissione Tributaria Provinciale di Napoli , Sez. 35 , Dott. Umberto Vignati Presidente, Dott. Aurelio Iannone Relatore, Dott.ssa Adele Regina Giudice, sentenza n. 297 del 27.09.2006, depositata il 23.11.2006]
- www.iussit.it  12.12.2006 -
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Il ricorrente, prima del Decreto Bersani di luglio 2006, adiva la Commissione Tributaria Provinciale per opporsi all'iscrizione di ipoteca su usufrutto di beni immobili.

Il Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi (Gest Line S.p.A.) deve dare la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali di pagamento.
In mancanza dei presupposti di legge il provvedimento di iscrizione di ipoteca relativa all'usufrutto di beni immobili va dichiarato illegittimo.

La commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza N. 297, depositata il 23.11.06,
condanna la Gest Line S.p.A. alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca e alle spese del giudizio.


# Gentilmente inviata dal Rag. Giovanni Carillo, Nola (Na)


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sez. 35

(omissis)
haa emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 3014/06, depositato il 10/2/2006
AvversoISCRIZIONE IPOTECARIA N.113xxx/071 -...- assente varie imposte
Contro       CONCESSIONARIO GESTLINE S.P.A.
Proposto dal ricorrente TIZIO ….. Nola (Na), rapp.to e difeso da ….. via ….

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso da…., impugna l'iscrizione ipotecaria, prot.113xxx/071, notificata il 23/12/2005, effettuata dalla Gest Line S.p.A. relativamente all'usufrutto su beni immobili siti in Nola.
Il ricorrente eccepisce che le cartelle esattoriali, presupposto dell'iscrizione ipotecaria, non le sono mai state notificate.

Chiede, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato perchè illegittimo.
Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.
All'udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta considerazione .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle esattoriali su cui si fonda l'iscrizione ipotecaria impugnata non sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro notificazione; anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale disinteresse per la controversia in esame.
L'iscrizione ipotecaria si appalesa del tutto illegittima, non sussistendo i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie il ricorso e dispone la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato con condanna della Gest Line S.p.A. , al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che liquida equitativamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore costituito
Così deciso in Napoli il 27/9/2006
Il Presidente …
Il Relatore ….

Depositata il 23.11.2006

 

FERMO AMMINISTRATIVO - GANASCE FISCALI
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Agenzia delle Entrate - Circolare N. 28 del 04.08.2006

Chiarimenti fiscali al Decreto Bersani e legge di conversione

( Decreto Bersani n.223, 04 luglio 2006 e legge di conversione n.248 del 04 agosto 2006
- G.U. dell' 11 agosto 2006- in vigore dal 12.08.2006)

 

Avvertenze legali

 
  ..  a cura avv. Pietro D'Antò
 

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