ISCRIZIONE DI IPOTECA SU USUFRUTTO DI
BENI IMMOBILI
ILLEGITTIMITA' - IN MANCANZA DI NOTIFICA DI CARTELLA DI PAGAMENTO
[Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli , Sez. 35 , Dott. Umberto Vignati Presidente,
Dott. Aurelio Iannone Relatore, Dott.ssa Adele Regina Giudice,
sentenza n. 297 del 27.09.2006, depositata il 23.11.2006]
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www.iussit.it 12.12.2006 -
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Il ricorrente, prima del Decreto Bersani
di luglio 2006, adiva la Commissione Tributaria Provinciale per opporsi
all'iscrizione di ipoteca su usufrutto di beni immobili.
Il Concessionario del Servizio di Riscossione
dei tributi (Gest Line S.p.A.) deve dare la prova dell'avvenuta notifica
delle cartelle esattoriali di pagamento.
In mancanza dei presupposti di legge il provvedimento di iscrizione
di ipoteca relativa all'usufrutto di beni immobili va dichiarato illegittimo.
La commissione Tributaria Provinciale di Napoli
con la sentenza N. 297, depositata il 23.11.06,
condanna la Gest Line S.p.A. alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca
e alle spese del giudizio.
# Gentilmente inviata dal Rag. Giovanni Carillo, Nola (Na)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sez. 35
(omissis)
haa emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 3014/06, depositato il 10/2/2006
Avverso
ISCRIZIONE IPOTECARIA N.113xxx/071
-...- assente varie imposte
Contro CONCESSIONARIO
GESTLINE S.P.A.
Proposto dal ricorrente TIZIO
.. Nola (Na), rapp.to e difeso
da
.. via
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso da
., impugna
l'iscrizione ipotecaria, prot.113xxx/071, notificata il
23/12/2005, effettuata dalla Gest Line S.p.A. relativamente all'usufrutto
su beni immobili siti in Nola.
Il ricorrente eccepisce che le cartelle esattoriali, presupposto dell'iscrizione
ipotecaria, non le sono mai state notificate.
Chiede, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato
perchè illegittimo.
Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.
All'udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze
formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta
considerazione .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle
esattoriali su cui si fonda l'iscrizione ipotecaria impugnata non
sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario
del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro
notificazione; anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo
stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale
disinteresse per la controversia in esame.
L'iscrizione ipotecaria si appalesa del tutto illegittima, non sussistendo
i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare adottata
dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie il
ricorso e dispone la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a cura
e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al pagamento
delle spese ed onorari del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato
con condanna della Gest Line S.p.A. , al pagamento delle spese ed
onorari del giudizio che liquida equitativamente in Euro 1.500,00
(millecinquecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore costituito
Così deciso in Napoli il 27/9/2006
Il Presidente
Il Relatore
.
Depositata il 23.11.2006
Avvertenze
legali