FERMO AMMINISTRATIVO
ILLEGITTIMITA' - IN MANCANZA DI NOTIFICA CARTELLA
[Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli , Sez. 35 , Dott. Umberto Vignati Presidente,
Dott. Aurelio Iannone Relatore, Dott.ssa Adele Regina Giudice,
sentenza n. 295 del 27.09.2006, depositata il 23.11.2006]
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www.iussit.it 04.12.2006 -
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(Il ricorrente adiva - già prima del Decreto
Bersani di luglio 2006 - la Commissione tributaria, nonostante il
dibattito in corso sulla competenza a decidere sulla opposizione al
fermo amministrativo).
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Il Concessionario del Servizio di Riscossione
dei tributi (Gest Line S.p.A.) deve dare la prova dell'avvenuta notifica
delle cartelle esattoriali e della comunicazione della preventiva
intimazione di pagamento.
In mancanza dei presupposti di legge il provvedimento di iscrizione
di fermo amministrativo su autoveicolo del contribuente per presunte
imposte non pagate va dichiarato illegittimo.
La commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza N.
295, depositata il 23.11.06,
condanna la Gest Line S.p.A. alla cancellazione del provvedimento
di fermo amministrativo e alle spese del giudizio.
# Gentilmente inviata dal Rag. Giovanni Carillo, Nola (Na)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sez. 35
(omissis)
haa emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 3016/06, depositato il 10/2/2006
Avverso
FERMO AMMINISTRATIVO
VARIE IMPOSTE
Contro CONCESSIONARIO GESTLINE S.P.A.
Proposto dal ricorrente TIZIO
.. Camposano (Na), rapp.to e difeso
da
.. via
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso
., impugna il
provvedimento di iscrizione di FERMO AMMINISTRATIVO, notificato il
3/01/2006, relativo all'autovettura Skoda Felicia tg BAxxxxx.
Il ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle poste a supporto
del fermo amministrativo non è mai avvenuta ed eccepisce la
prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Eccepisce, altresì,che il fermo amministrativo presuppone un'intimazione
di pagamento che non gli è stata notificata.
Chiede, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.
All'udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze
formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta
considerazione .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle
esattoriali su cui si fonda il provvedimento di fermo amministrativo
impugnato non sono mai state notificate al ricorrente, né il
Concessionario del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la
prova della loro notificazione; anzi, non costituendosi neppure in
giudizio, pur essendo stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A.
ha mostrato totale disinteresse per la controversia in esame.
Il provvedimento di fermo amministrativo si appalesa del tutto illegittimo,
non sussistendo i presupposti di legge per l'applicazione della misura
cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario.
Invero, le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato
non sono state mai notificate al ricorrente, né si è
avuta la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie
il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato
a cura e spese della GEST LINE S.p.A. che va condannata anche al pagamento
delle spese ed onorari del presente giudizio
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato
a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al
pagamento delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano equitativamente
in euro 700 (settecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore
costituito
Così deciso in Napoli il 27/9/2006
Il Presidente
Il Relatore
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Depositata il 23.11.2006
Avvertenze
legali