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Giurisprudenza


FERMO AMMINISTRATIVO
ILLEGITTIMITA' - IN MANCANZA DI NOTIFICA CARTELLA
[Commissione Tributaria Provinciale di Napoli , Sez. 35 , Dott. Umberto Vignati Presidente, Dott. Aurelio Iannone Relatore, Dott.ssa Adele Regina Giudice, sentenza n. 295 del 27.09.2006, depositata il 23.11.2006]
- www.iussit.it  04.12.2006 -
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FERMO AMMINISTRATIVO - GANASCE FISCALI
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Agenzia delle Entrate - Circolare N. 28 del 04.08.2006

Chiarimenti fiscali al Decreto Bersani e legge di conversione

( Decreto Bersani n.223, 04 luglio 2006 e legge di conversione n.248 del 04 agosto 2006
- G.U. dell' 11 agosto 2006- in vigore dal 12.08.2006)

(Il ricorrente adiva - già prima del Decreto Bersani di luglio 2006 - la Commissione tributaria, nonostante il dibattito in corso sulla competenza a decidere sulla opposizione al fermo amministrativo).
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Il Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi (Gest Line S.p.A.) deve dare la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e della comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.
In mancanza dei presupposti di legge il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo su autoveicolo del contribuente per presunte imposte non pagate va dichiarato illegittimo.
La commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza N. 295, depositata il 23.11.06,
condanna la Gest Line S.p.A. alla cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo e alle spese del giudizio.


# Gentilmente inviata dal Rag. Giovanni Carillo, Nola (Na)


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sez. 35

(omissis)
haa emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 3016/06, depositato il 10/2/2006
Avverso …FERMO AMMINISTRATIVO …VARIE IMPOSTE
Contro CONCESSIONARIO GESTLINE S.P.A.
Proposto dal ricorrente TIZIO ….. Camposano (Na), rapp.to e difeso da ….. via ….

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso …., impugna il provvedimento di iscrizione di FERMO AMMINISTRATIVO, notificato il 3/01/2006, relativo all'autovettura Skoda Felicia tg BAxxxxx.
Il ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle poste a supporto del fermo amministrativo non è mai avvenuta ed eccepisce la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Eccepisce, altresì,che il fermo amministrativo presuppone un'intimazione di pagamento che non gli è stata notificata.
Chiede, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.
All'udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta considerazione .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle esattoriali su cui si fonda il provvedimento di fermo amministrativo impugnato non sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro notificazione; anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale disinteresse per la controversia in esame.
Il provvedimento di fermo amministrativo si appalesa del tutto illegittimo, non sussistendo i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario.
Invero, le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato non sono state mai notificate al ricorrente, né si è avuta la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della GEST LINE S.p.A. che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio

PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano equitativamente in euro 700 (settecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore costituito
Così deciso in Napoli il 27/9/2006
Il Presidente …
Il Relatore ….

Depositata il 23.11.2006

Avvertenze legali

 
  ..  a cura avv. Pietro D'Antò
 

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