Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

 

Giurisprudenza civile

NOTIFICAZIONI IN MATERIA CIVILE

>> Difformità tra originale e copia notificata - Decadenze a carico delle parti - Onere di proporre la querela di falso.
>> Efficacia probatoria della relata di notifica.

- www.iussit.it  26.11.2006 -
__________________________________________________________________

Difformità tra originale e copia notificata - Decadenze a carico delle parti - Onere di proporre la querela di falso.

In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul
documento in possesso della controparte.
Cassazione civile Sez. Un., 1 settembre 1999, n. 614 (conf. Sent. 12461 del 7-7-2004 )
_________________________________________________________________________

 

Efficacia probatoria della relata di notifica

Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, e al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, fanno piena prova fino a querela di falso, mentre le altre attestazioni, relative a circostanze non direttamente percepite da lui ma venute a sua conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi, quali, ad esempio, la sede della società destinataria della notificazione e la qualità della persona consegnataria dell'atto, fanno fede fino a prova contraria, sicché, in relazione a queste ultime, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso. - Cassazione, sentenza n. 5040 del 9-6-1987 (conf. sent. 7573 del 22-12-1983; sent. 4590 dell'11-4-2000; v. sent. 13925 del 13-12-1999, sub art. 145; v. anche sent. 8799 del 28-6-2000).

 
  ..  a cura avv. Pietro D'Antò
 

__________________IUS SIT  www.iussit.it __________________
Nola-Tribunale / Ordine degli Avvocati di Nola / HOME /Avvertenze legali
_______________________________________
-tutti i diritti riservati-