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Difformità
tra originale e copia notificata - Decadenze a carico delle parti
- Onere di proporre la querela di falso.
In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a
colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia
dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata
una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale
a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza
a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata;
e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e
quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza
della controparte dal potere d'impugnazione l'onere di proporre
querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti
sul
documento in possesso della controparte.
Cassazione civile Sez. Un., 1 settembre 1999, n. 614 (conf. Sent.
12461 del 7-7-2004 )
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Efficacia probatoria della relata di notifica
Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico,
in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente
svolte dall'ufficiale giudiziario, e al contenuto estrinseco delle
dichiarazioni da lui ricevute, fanno piena prova fino a querela
di falso, mentre le altre attestazioni, relative a circostanze
non direttamente percepite da lui ma venute a sua conoscenza attraverso
dichiarazioni di terzi, quali, ad esempio, la sede della società
destinataria della notificazione e la qualità della persona
consegnataria dell'atto, fanno fede fino a prova contraria,
sicché, in relazione a queste ultime, la parte interessata
può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con
tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.
- Cassazione, sentenza n. 5040 del 9-6-1987 (conf. sent. 7573 del
22-12-1983; sent. 4590 dell'11-4-2000; v. sent. 13925 del 13-12-1999,
sub art. 145; v. anche sent. 8799 del 28-6-2000).