Appello - Risarcimento danni
ATTO NOTIFICATO SENZA INDICAZIONE DATA UDIENZA DI COMPARIZIONE
-Tribunale di Napoli,
8^ Sezione civile, Giudice Dott. Alessandro Pepe, sentenza del 15.06.2006-
- www.iussit.it 19.09.2006
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Risarcimento danni - Appello
a sentenza del Giudice di Pace: Atto di appello notificato senza
indicazione data udienza di prima comparizione - mancata costituzione
nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. - improcedibilità -
notificazione nuovo atto e costituzione entro i termini dalla notifica
dello stesso - tardività - nullità atto di appello -
possibilità sanatoria - rinnovazione - parte in causa il Ministero
Interno - foro competente - sede Avvocatura Stato - appello incidentale
- assenza di domanda riconvenzionale in primo grado, mancanza prova
in ordine all'entità dei danni - rigetto.
Nella sentenza
Notificato un
primo atto di appello, accortisi, poi, che l'atto non conteneva la
data dell'udienza di prima comparizione, di propria iniziativa, gli
appellanti notificavano lo stesso atto integrato con una nuova vocativo
in ius; a seguito di tale autonoma rinnovazione, poi, si costituivano.
Con la notifica dell'originario atto di appello si era costituito
il contraddittorio, seppure mediante un atto nullo ex art. 164 comma
1 c.p.c. siccome carente della data dell'udienza di comparizione.
E, a fronte di questa instaurazione, anche se invalida, del contraddittorio,
occorreva iscrivere la causa a ruolo nel termine di dieci giorni di
cui all'art. 165 c.p.c. ; con la possibilità poi di sanare
il vizio originario ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c. (chiaramente
previa fissazione di apposita udienza ove disporre la rinnovazione).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Alessandro Pepe della 8^ sezione civile del Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice unico, ha emesso ai sensi dell'arti.281
sexies c.p.a., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5890 del Ruolo Generale degli affari
contenzioni dell'anno 2006 avente ad oggetto appello in materia di
risarcimento danni e promosso da A., B., C. Tizio nei confronti di
Caio , Assitalia s.p.a. Mevio, Milano Assicurazioni s.p.a. e Ministero
Interno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la causa è di competenza di
questo Tribunale ai sensi dell'art.25 c.p.c., essendo parte in causa
il Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli. Al riguardo è appena il
caso di precisare che l'art. 25 c.p.c., il quale prevede un'attrazione
generalizzata della competenza nelle cause davanti al Tribunale ove
sia parte una PA, prevede contro il criterio di radicamento degli
appelli di cui all'art. 341 c.p.c.
Ciò precisato in punto competenza, va dichiarata l'improcedibilità
ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c. dell'appello proposto in via
principale da A., B., C. Tizio .
Invero, i Tizio hanno notificato un primo atto di appello nel gennaio
2006 e poi, accortisi che tale atto non conteneva la data dell'udienza
di prima comparizione, di propria iniziativa hanno notificato lo stesso
atto integrato con una nuova vocativo in ius per il 15 giugno
2006 (vedi la produzione di parte); a seguito di tale autonoma rinnovazione,
si sono poi costituiti il 17 febbraio 2006 (vedi il timbro di cancelleria
apposto sulla nota di iscrizione a ruolo e sul solario della produzione
di parte).
Ora, con la notifica dell'originario atto di appello si era costituito
il contraddittorio, seppure mediante un atto nullo ex art. 164 comma
1 c.p.c. siccome carente della data dell'udienza di comparizione.
E, a fronte di questa instaurazione, anche se invalida, del contraddittorio,
occorreva iscrivere la causa a ruolo nel termine di dieci giorni di
cui all'art. 165 c.p.c. ; con la possibilità poi di sanare
il vizio originario ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c. (chiaramente
previa fissazione di apposita udienza ove disporre la rinnovazione).
Nessun'altra interpretazione è consentita dal codice di rito,
che appunto prevede tale sanatoria e che ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
impone la costituzione dell'istante con decorrenza dalla notifica
del libello introduttivo.
Ne consegue la tardività della costituzione il 17 febbraio
2006 facendo leva, per il rispetto del termine di cui all'art. 165
c.p.c., non sulle notifiche originarie, risalenti al gennaio 2006
(la prima al 20 gennaio 2006), ma sulle notifiche dell'atto di appello
rinnovato ed integrato. E il citato art. 348 comma 1 c.p.c. sanziona
appunto con l'improcedibilità la mancata costituzione in termine
dell'appellante .
Quanto all'appello incidentale del ministero dell'Interno, né
dalla sentenza né dagli altri atti di causa risulta che l'Amministrazione
Statale abbia formulato domanda riconvenzionale in primo grado ed
oltretutto manca qualsivoglia prova in ordine all'entità dei
danni dedotti ( quelli all'auto della Polizia e gli emolumenti inutilmente
corrisposti ai dipendenti)
Detto appello incidentale va, pertanto, respinto.
In conclusione la sentenza impugnata va confermata in ogni sua parte.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le
spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il dott. Alessandro Pepe della 8^ sezione civile del Tribunale di
Napoli, pronunciando quale giudice unico sulla presente controversia
R.G. 5890/06, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello proposto da A., B., C. Tizio e
rigetta l'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Interno,
confermando per l'effetto integralmente la impugnata sentenza n.xxx/05
del 12 giugno/12 luglio 2005 del Giudice di Pace di Acerra;
b) compensa integralmente le spese del secondo grado.
Così deciso in Napoli il 15 giugno 2006
Il Giudice
Dott. Alessandro Pepe