"...
che, successivamente
all'emissione delle due ordinanze di rimessione,
il comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge
di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell'art.
126-bis, comma 2, del codice della strada, vale a dire la disposizione censurata
da entrambi i giudici rimettenti;
che, in forza di tale ius superveniens,
le conseguenze della mancata comunicazione dei "dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione" risultano
oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell'art.
126-bis, comma 2, del codice della strada
il "proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000; ..."
Pel
leggere il provvedimento al sito della Corte Costituzionale.
>>> Ord.
23/2007 pres. BILE, rel. QUARANTA
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dal sito http://www.cortecostituzionale.it/