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ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RIDUZIONE
DEL PIGNORAMENTO CON LIBERAZIONE PARZIALE DI IMMOBILI IPOTECATI
-Se si delinea una situazione di eccesso nell'assoggettamento
a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva, può
essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l'effetto
di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purchè
rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili ipotecati
in misura sufficiente a soddisfare i creditori. Ciò non significa
infatti sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione,
che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se
il credito risulterà insoddisfatto. La riduzione del pignoramento
può essere disposta anche d'ufficio, o su istanza di non
tutti i debitori interessati, e può tradursi, in caso vi
siano più condebitori in solido, anche nella eventuale concentrazione
e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei
condebitori, il quale non può dolersi dell'adozione del provvedimento,
poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone
a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella
sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero
e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. Sentenza
n. 702 del 16 febbraio 2006 (Sezione Terza Civile, Presidente P.
Vittoria, Relatore F. Trifone)
GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELLA P.A.
- RIPARTO TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - Importante
decisione sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo. E' esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario
l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante
da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,
al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale
sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Ma quando non venga
in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa
- come avviene nel caso in cui l'atto amministrativo sia stato annullato
o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di
autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva
del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi
effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato
dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione
generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale
tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. - Sentenza n. 1207
del 23 gennaio 2006 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone,
Relatore U. Vitrone)
FAMIGLIA - DIVORZIO - ASSEGNO - CONVIVENZA MORE UXORIO -
In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio,
in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente
abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo
che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza
ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da
garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente
consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche
dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento
ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli
dalla convivenza. Nel ribadire questo principio, la Corte sottolinea
che la relativa prova non può essere limitata a quella della
mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta,
risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del
miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo
l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione
al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Tuttavia -
ha precisato la Corte - una simile dimostrazione del mutamento in
melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può
essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto
attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della
persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono
far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che
dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici
economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione
dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere
l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria. Sentenza
n. 1179 del 20 gennaio 2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente
M. G. Luccioli, Relatore P. Giuliani)
FAMIGLIA - COMUNIONE LEGALE - DENARO DEPOSITATO IN CONTO CORRENTE
- In regime di comunione legale, il denaro ottenuto a titolo
di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva
disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga
dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Secondo
la Corte, questa titolarità non muta in conseguenza della
mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma
di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo
al capitale non può considerarsi modificazione del capitale
stesso, né è configurabile come un acquisto (nel senso
indicato dal legislatore nell'art. 177, primo comma, lettera a,
cod. civ.), cioè come un'operazione finalizzata a determinare
un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante.
Sentenza n. 1197 del 20 gennaio 2005 - (Sezione Prima Civile, Presidente
G. Losavio,, Relatore A. Giusti)
COMUNIONE E CONDOMINIO - USO DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO -
In tema di condominio degli edifici, è legittimo l'uso più
intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche
con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale
destinazione, mentre è illegittimo che questi ne faccia un
uso esclusivo. In particolare, è illegittima la trasformazione
del lastrico solare dell'edificio in terrazza ad uso esclusivo del
singolo condomino, perché in tal modo viene alterata la originaria
destinazione della cosa comune, che è sottratta alla possibilità
di utilizzazione da parte degli altri condomini. - Sentenza n. 972
del 19 gennaio 2006 (Sezione Seconda Civile, Presidente V. Calfapietra,
Relatore V. Mazzacane)
ASSISTENZA PUBBLICA - INVALIDI CIVILI - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
CONCERNENTI PENSIONI, ASSEGNATI A INDENNITA' INTRODOTTI PRIMA DELL'ENTRATA
IN VIGORE DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONV. IN L. N. 326 DEL 2003
- LEGITTIMAZIONE PASSIVA - La Corte, dando continuità
agli orientamenti espressi con le sentenze nn. 15347, 15607, 17070
del 2004, conferma che nei procedimenti giurisdizionali concernenti
pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili
e posti a carico dell'apposito fondo di gestione istituito presso
l'INPS, introdotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, la legittimazione
passiva non spetta alle regioni, ancorché titolari delle
competenze amministrative relative alla "concessione"
dei benefici, ma unicamente - fatta salva la legittimazione del
Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie di cui
all'art. 37, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 - all'INPS,
sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di
mero accertamento del diritto (di "concessione" del trattamento),
e ciò ai sensi delle disposizioni dell'art. 130 d.lgs. n.
112 del 1998, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa
statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle
regioni in materia di invalidità civile, nell'esercizio delle
competenze attribuite dal nuovo testo dell'art. 117 Cost.. - Sentenza
n. 748 del 16 gennaio 2006 - (Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio,
Relatore P. Picone)
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - NOTAIO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
- OBBLIGO DI PROCEDERE ALLE VISURE CATASTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO
IMMOBILIARE - Per il notaio richiesto della preparazione e
stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva
verifica della libertà e disponibilità del bene e,
più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari
attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa
per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico
conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della
prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui
è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento
della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività
preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata
la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in
particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello
scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti
partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza
dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo
a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione
di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge
professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare
forma di responsabilità. Sentenza n. 264 dell'11 gennaio
2006 (Sezione Terza Civile, Presidente V. Duva, Relatore R. Vivaldi)
OBBLIGAZIONI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE LEGALE
- La compensazione legale può essere rilevata solo su istanza
di parte, ma se eccepita, a differenza di quella giudiziale, opera
di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, e la sentenza
che l'accerta è meramente dichiarativa di un effetto estintivo
già verificatosi.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE - CONTRATTI COLLEGATI
La sublocazione costituisce un'ipotesi legale di collegamento contrattuale;
entrambi i contratti conservano però la propria causa, per
cui tra i debiti del subconduttore verso il sublocatore e di quest'ultimo
verso il locatore concernenti il canone opera la compensazione legale
e non si fa luogo a semplice accertamento delle rispettive posizioni
attive e passive. Sentenza n. 260 dell'11 gennaio 2006 (Sezione
Terza Civile, Presidente V. Duva, Relatore B. Durante)
PROCESSO CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI
SEGNALARE ALLE PARTI QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - La Corte,
andando in consapevole contrasto con Cass. n. 15705 del 2005, afferma
che il giudice che ritenga, dopo la precisazione del thema decidendum
avvenuta nel corso dell'udienza di trattazione, di sollevare una
questione rilevabile d'ufficio non precedentemente considerata,
deve sottoporla alle parti per consentire loro di intervenire in
proposito in contraddittorio. La mancata segnalazione comporta la
violazione del dovere di collaborazione da parte del giudice e determina
la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
delle parti. Se avvenuta in primo grado e rilevata in appello, comporta
la rimessione in termini per lo svolgimento, nel processo di appello,
delle attività il cui esercizio non è stato possibile
in primo grado. Se verificatasi in appello o in relazione a sentenze
non appellabili, la sua deduzione in cassazione determina la cassazione
della sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio
dia spazio alle attività processuali omesse. Sentenza n.
21108 del 31 dicembre 2005 (Sezione Terza Civile, Presidente P.
Vittoria, Relatore R. Preden)
APPALTO - GARANZIA PER LE DIFFORMITA' E I VIZI DELL'OPERA - AZIONE
PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
- I n tema di appalto, tutte le azioni connesse alla garanzia
per i vizi o le difformità dell'opera, e quindi non solo
le azioni per l'eliminazione dei vizi e per la riduzione del prezzo,
ma anche l'azione di risarcimento dei danni, sono soggette ai termini
di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c.. Sentenza
n. 28417 del 22 dicembre 2005 - (Sezione Seconda Civile, Presidente
F. Pontorieri, Relatore V. Mazzacane)