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Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

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  • ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO CON LIBERAZIONE PARZIALE DI IMMOBILI IPOTECATI - Sentenza n. 702 del 16 febbraio
  • GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELLA P.A. - RIPARTO TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE - Sentenza n. 1207 del 23 gennaio 2006 , S.U.
  • FAMIGLIA - DIVORZIO - ASSEGNO - CONVIVENZA MORE UXORIO - Sentenza n. 1179 del 20 gennaio 2006 - Sez. I Civ.
  • FAMIGLIA - COMUNIONE LEGALE - DENARO DEPOSITATO IN CONTO - Sentenza n. 1197 del 20 gennaio 2005 - Sez. I Civ.
  • COMUNIONE E CONDOMINIO - USO DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Sentenza n. 972 del 19 gennaio 2006 - Sez. II Civ.
  • ASSISTENZA PUBBLICA - INVALIDI CIVILI - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI PENSIONI, ASSEGNATI A INDENNITA' INTRODOTTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONV. IN L. N. 326 DEL 2003 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Sentenza n. 748 del 16 gennaio 2006 - Sez. Lavoro
  • PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - NOTAIO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - OBBLIGO DI PROCEDERE ALLE VISURE CATASTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - Sentenza n. 264 dell'11 gennaio 2006 - Sez. III Civ.
  • OBBLIGAZIONI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE LEGALE LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE - CONTRATTI COLLEGATI. Sentenza n. 260 dell'11 gennaio 2006 - Sez. III Civ.
  • PROCESSO CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI SEGNALARE ALLE PARTI QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - Sentenza n. 21108 del 31 dicembre 2005 - Sez. III Civ.
  • APPALTO - GARANZIA PER LE DIFFORMITA' E I VIZI DELL'OPERA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE - Sentenza n. 28417 del 22 dicembre 2005 - Sez. II Civ.

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ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO CON LIBERAZIONE PARZIALE DI IMMOBILI IPOTECATI -Se si delinea una situazione di eccesso nell'assoggettamento a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva, può essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l'effetto di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purchè rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili ipotecati in misura sufficiente a soddisfare i creditori. Ciò non significa infatti sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto. La riduzione del pignoramento può essere disposta anche d'ufficio, o su istanza di non tutti i debitori interessati, e può tradursi, in caso vi siano più condebitori in solido, anche nella eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei condebitori, il quale non può dolersi dell'adozione del provvedimento, poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. Sentenza n. 702 del 16 febbraio 2006 (Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Trifone)


GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELLA P.A. - RIPARTO TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - Importante decisione sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. E' esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Ma quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come avviene nel caso in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. - Sentenza n. 1207 del 23 gennaio 2006 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone)


FAMIGLIA - DIVORZIO - ASSEGNO - CONVIVENZA MORE UXORIO - In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. Nel ribadire questo principio, la Corte sottolinea che la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Tuttavia - ha precisato la Corte - una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria. Sentenza n. 1179 del 20 gennaio 2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Giuliani)


FAMIGLIA - COMUNIONE LEGALE - DENARO DEPOSITATO IN CONTO CORRENTE - In regime di comunione legale, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Secondo la Corte, questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è configurabile come un acquisto (nel senso indicato dal legislatore nell'art. 177, primo comma, lettera a, cod. civ.), cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Sentenza n. 1197 del 20 gennaio 2005 - (Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio,, Relatore A. Giusti)


COMUNIONE E CONDOMINIO - USO DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - In tema di condominio degli edifici, è legittimo l'uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, mentre è illegittimo che questi ne faccia un uso esclusivo. In particolare, è illegittima la trasformazione del lastrico solare dell'edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, perché in tal modo viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che è sottratta alla possibilità di utilizzazione da parte degli altri condomini. - Sentenza n. 972 del 19 gennaio 2006 (Sezione Seconda Civile, Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Mazzacane)

ASSISTENZA PUBBLICA - INVALIDI CIVILI - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI PENSIONI, ASSEGNATI A INDENNITA' INTRODOTTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONV. IN L. N. 326 DEL 2003 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - La Corte, dando continuità agli orientamenti espressi con le sentenze nn. 15347, 15607, 17070 del 2004, conferma che nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell'apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS, introdotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ancorché titolari delle competenze amministrative relative alla "concessione" dei benefici, ma unicamente - fatta salva la legittimazione del Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie di cui all'art. 37, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 - all'INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di "concessione" del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell'art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell'esercizio delle competenze attribuite dal nuovo testo dell'art. 117 Cost.. - Sentenza n. 748 del 16 gennaio 2006 - (Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore P. Picone)


PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - NOTAIO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - OBBLIGO DI PROCEDERE ALLE VISURE CATASTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. Sentenza n. 264 dell'11 gennaio 2006 (Sezione Terza Civile, Presidente V. Duva, Relatore R. Vivaldi)


OBBLIGAZIONI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE LEGALE - La compensazione legale può essere rilevata solo su istanza di parte, ma se eccepita, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, e la sentenza che l'accerta è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE - CONTRATTI COLLEGATI
La sublocazione costituisce un'ipotesi legale di collegamento contrattuale; entrambi i contratti conservano però la propria causa, per cui tra i debiti del subconduttore verso il sublocatore e di quest'ultimo verso il locatore concernenti il canone opera la compensazione legale e non si fa luogo a semplice accertamento delle rispettive posizioni attive e passive. Sentenza n. 260 dell'11 gennaio 2006 (Sezione Terza Civile, Presidente V. Duva, Relatore B. Durante)


PROCESSO CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI SEGNALARE ALLE PARTI QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - La Corte, andando in consapevole contrasto con Cass. n. 15705 del 2005, afferma che il giudice che ritenga, dopo la precisazione del thema decidendum avvenuta nel corso dell'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio non precedentemente considerata, deve sottoporla alle parti per consentire loro di intervenire in proposito in contraddittorio. La mancata segnalazione comporta la violazione del dovere di collaborazione da parte del giudice e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti. Se avvenuta in primo grado e rilevata in appello, comporta la rimessione in termini per lo svolgimento, nel processo di appello, delle attività il cui esercizio non è stato possibile in primo grado. Se verificatasi in appello o in relazione a sentenze non appellabili, la sua deduzione in cassazione determina la cassazione della sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio dia spazio alle attività processuali omesse. Sentenza n. 21108 del 31 dicembre 2005 (Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Preden)


APPALTO - GARANZIA PER LE DIFFORMITA' E I VIZI DELL'OPERA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE - I n tema di appalto, tutte le azioni connesse alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, e quindi non solo le azioni per l'eliminazione dei vizi e per la riduzione del prezzo, ma anche l'azione di risarcimento dei danni, sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c.. Sentenza n. 28417 del 22 dicembre 2005 - (Sezione Seconda Civile, Presidente F. Pontorieri, Relatore V. Mazzacane)


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---------------------------Lancio del 05.02.2006 ---------------------------
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò

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