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Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

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Cassazione Sezioni Unite:

-->Avvocati. Sospensione procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale- Sentenza n. 4893 dell'8 marzo 2006
-->Impiego pubblico. Retrodatazione della nomina - Risarcimento danni - Giurisdizione - Sentenza n. 4591 del 2 marzo 2006

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - AVVOCATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SOSPENSIONE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE -Per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 della predetta legge ai procedimenti in corso all'atto della sua entrata in vigore, l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l'ha commesso", a quella "perché il fatto non costituisce reato". Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare. - Sentenza n. 4893 dell'8 marzo 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente G. Olla, Relatore E. Papa)


GIURISDIZIONE - LAVORO PUBBLICO - RETRODATAZIONE DELLA NOMINA AI SOLI FINI GIURIDICI - RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE -Le Sezioni Unite ribadiscono il principio giurisprudenziale secondo cui nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti dell'amministrazione avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - nella salvaguardia del discrimine temporale fissato dall'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 e dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, restando così esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale. Con la medesima decisione la Corte ha anche ribadito che, per l'applicazione del criterio di riparto, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, sicché nel caso in cui il dipendente, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due fasi temporali. Infine, affrontando il tema del riparto di giurisdizione con riferimento alla domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque illegittimi, la Corte ha statuito che tale domanda va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari. - Sentenza n. 4591 del 2 marzo 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri)

 

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---------------------------Lancio del 26.03.2006 ---------------------------
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò

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