Giurisprudenza
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Cassazione Sezioni Unite:
-->Avvocati.
Sospensione procedimento disciplinare in pendenza del procedimento
penale- Sentenza n. 4893 dell'8 marzo 2006
-->Impiego pubblico. Retrodatazione della nomina - Risarcimento
danni - Giurisdizione - Sentenza n. 4591 del 2 marzo 2006
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - AVVOCATO - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - SOSPENSIONE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE -Per
effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. operata dall'art. 1
della legge n. 97 del 2001, applicabile in virtù della norma
transitoria di cui all'art. 10 della predetta legge ai procedimenti
in corso all'atto della sua entrata in vigore, l'efficacia di giudicato
nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è
stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione "perché
il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non
l'ha commesso", a quella "perché il fatto non costituisce
reato". Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia
ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone,
ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare
in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo
può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.
- Sentenza n. 4893 dell'8 marzo 2006 - (Sezioni Unite Civili,
Presidente G. Olla, Relatore E. Papa)
GIURISDIZIONE - LAVORO PUBBLICO - RETRODATAZIONE DELLA NOMINA
AI SOLI FINI GIURIDICI - RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE
-Le Sezioni Unite ribadiscono il principio giurisprudenziale
secondo cui nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego
con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli
economici, la controversia instaurata nei confronti dell'amministrazione
avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno commisurato
alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva
immissione in servizio, appartiene - nella salvaguardia del discrimine
temporale fissato dall'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998
e dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 - alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi"
si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego,
che risulta già esistente, perché costituito con efficacia
retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita
economica, restando così esclusa la possibilità di
configurare un diritto patrimoniale consequenziale. Con la medesima
decisione la Corte ha anche ribadito che, per l'applicazione del
criterio di riparto, va dato particolare rilievo al dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze
- così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione
alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, sicché
nel caso in cui il dipendente, sul presupposto dell'affermazione
del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le
proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo
alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata
-, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo
in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente
alle due fasi temporali. Infine, affrontando il tema del riparto
di giurisdizione con riferimento alla domanda con cui il lavoratore
dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni
funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni economici
e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque
illegittimi, la Corte ha statuito che tale domanda va devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione
di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non
ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti
dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità
solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento
richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito
l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari.
- Sentenza n. 4591 del 2 marzo 2006 - (Sezioni Unite Civili,
Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri)