Giurisprudenza
Massime dal sito della Corte di Cassazione
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FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA
FALLIMENTARE - ATTI COMPIUTI FRA I CONIUGI IN SEDE DI MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - L'accordo con il quale
i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro
rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento
di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi,
rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare
(ai sensi degli artt. 67 e 69 della legge fallimentare). E' quanto
afferma la Corte - affrontando per la prima volta la questione -
con la sentenza indicata in epigrafe, nella quale si precisa che
tale azione non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione
dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei
terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale
della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità
di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare
o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti
in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente
più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli,
venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza
dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità
di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle
parti. Tale conclusione - osserva conclusivamente la Corte - si
impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o
la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle
originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma
formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente
fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. Il caso all'esame
della Cassazione era il seguente. Con l'accordo impugnato, il coniuge
poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle
condizioni della separazione consensuale omologata - a modifica
di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge,
per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla
predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento
di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo
alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge
beneficiario. - Sentenza n. 8516 del 12 aprile 2006 - (Sezione
Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Napoleoni)