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Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

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FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI COMPIUTI FRA I CONIUGI IN SEDE DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare (ai sensi degli artt. 67 e 69 della legge fallimentare). E' quanto afferma la Corte - affrontando per la prima volta la questione - con la sentenza indicata in epigrafe, nella quale si precisa che tale azione non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione - osserva conclusivamente la Corte - si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. Il caso all'esame della Cassazione era il seguente. Con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata - a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario. - Sentenza n. 8516 del 12 aprile 2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Napoleoni)

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò

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