Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

( http://www.cortedicassazione.it/# )

( per leggere il testo completo della sentenza vai:    http://www.cortedicassazione.it/# )

___________________________________________________

"PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - ATTO DI APPELLO - MANCATA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO - La Sezione tributaria ribadisce, con riguardo all'atto di appello, il principio, già affermato in precedenza in riferimento al ricorso per cassazione (v. sentt. n. 4900 del 2004, n. 2722 del 2005), secondo il quale la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - anche se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2002, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare l'intervenuta consegna, la data di essa, nonchè la identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nell'ambito del processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell'atto di appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non già la nullità, ma la inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello, non potendosi accertare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione della impugnazione."

(...)

Sentenza n. 10506 dell'8 maggio 2006 - (Sezione Quinta Civile, Presidente G. Paolini, Relatore B. Virgilio)

( per leggere il testo completo della sentenza vai:    http://www.cortedicassazione.it/# )

Link alla sentenza >>>http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10506.pdf


Avvertenze legali

  _________________IUS SIT  www.iussit.it _________________
a cura di     Avv. Pietro D'Antò

Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali
_________________________________________________
-tutti i diritti riservati-