Giurisprudenza
Massime dal sito della Corte di Cassazione
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"PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI
A MEZZO POSTA - ATTO DI APPELLO - MANCATA PRODUZIONE DELL'AVVISO
DI RICEVIMENTO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE -
INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO - La Sezione tributaria ribadisce,
con riguardo all'atto di appello, il principio, già affermato
in precedenza in riferimento al ricorso per cassazione (v. sentt.
n. 4900 del 2004, n. 2722 del 2005), secondo il quale la notifica
degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - anche se, a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2002,
con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per
verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante
- non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona
con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di
ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni
della legge n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a
dimostrare l'intervenuta consegna, la data di essa, nonchè
la identità e idoneità della persona a mani della
quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nell'ambito
del processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per
la notifica dell'atto di appello, la mancata produzione dell'avviso
di ricevimento comporta non già la nullità, ma la
inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello,
non potendosi accertare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio,
anche se risulta provata la tempestività della proposizione
della impugnazione."
(...)
Sentenza n. 10506 dell'8 maggio 2006 - (Sezione Quinta Civile,
Presidente G. Paolini, Relatore B. Virgilio)
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