Giurisprudenza
Massime dal sito della Corte di Cassazione
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1)-Lavoro
subordinato, demansionamento e dequalificazione del lavoratore:
danno biologico e danno esistenziale - onere probatorio [Sentenza
n. 6572 del 14 marzo 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V.
Carbone, Relatore M. La Terza]
2)-Marchi e brevetti - segni distintivi - violazione dei
diritti di esclusiva - [Sentenza n. 4405 del 28 febbraio 2006
- (Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Salvato)]
3)-Processo civile - mancata assegnazione alle parti dei
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica - conseguenza - [Sentenza n. 4805 del 6 marzo 2006
- (Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore C.
Filadoro)]
4)-Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento
senza causa - prestazioni lavorative di fatto rese da un medico
convenzionato in favore di pazienti eccedenti il numero massimo
consentito dalla legge [Sentenza n. 6260 del 21 marzo 2006 - (Sezione
Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore F. Roselli)]
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(1)
LAVORO SUBORDINATO - DEMANSIONAMENTO
E DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE - DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE
- ONERE PROBATORIO -Le Sezioni Unite compongono il contrasto
sussistente nella giurisprudenza della sezione lavoro della Corte
in tema di risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione
del lavoratore. Pur convergendo, gli opposti orientamenti della
sezione lavoro, nel ritenere la potenzialità nociva del comportamento
datoriale incidente su una pluralità di aspetti e concordando
sulla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, le
decisioni divergevano in ordine al regime della prova del danno
(conseguente, in re ipsa, al demansionamento, per un indirizzo,
subordinata all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere
di provare l'esistenza del pregiudizio, per l'altro). Le Sezioni
Unite valorizzano questo secondo indirizzo statuendo che il riconoscimento
del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale,
biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non
può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso
introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche
del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico
è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità
psico - fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale -
da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul "fare
a-reddittuale" del soggetto, che alteri le sue abitudini e
gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi
consentiti dall'ordinamento. Per la Corte assume, peraltro, precipuo
rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione
di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità,
conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro
dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli
aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste
in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione
dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini
di vita del soggetto), attraverso un prudente apprezzamento, si
può coerentemente risalire al fatto ignoto, l'esistenza del
danno, facendo ricorso alle nozioni generali derivanti dall'esperienza,
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione
delle prove. - [ Sentenza n. 6572 del 14 marzo 2006 - (Sezioni
Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. La Terza) ]
(2)
MARCHI E BREVETTI - SEGNI DISTINTIVI -
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA -Nel nostro ordinamento
è configurabile un principio di unitarietà dei segni
distintivi, il quale rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza
dei differenti segni verso una stessa finalità. E' quanto
afferma, per la prima volta, la Corte con la sentenza in epigrafe,
la quale ne fa derivare la regola secondo cui chi acquista il diritto
su un segno utilizzato nella sua funzione tipica (nella specie,
trattavasi di un'insegna), acquista il diritto sul medesimo anche
in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, ferma restando
l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento
all'uso fattone. - [Sentenza n. 4405 del 28 febbraio 2006 - (Sezione
Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Salvato)]
(3)
PROCESSO CIVILE - MANCATA ASSEGNAZIONE
ALLE PARTI DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI
E DELLE MEMORIE DI REPLICA - CONSEGUENZA - La Corte afferma
che la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art.
190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza,
impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza
il diritto di difesa ed implicando la violazione del principio del
contraddittorio (contra, Cass. n. 17133 del 2003) - [Sentenza
n. 4805 del 6 marzo 2006 - (Sezione Terza Civile, Presidente M.
Fantacchiotti, Relatore C. Filadoro)]
(4)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI
- ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - PRESTAZIONI LAVORATIVE DI FATTO RESE
DA UN MEDICO CONVENZIONATO IN FAVORE DI PAZIENTI ECCEDENTI IL NUMERO
MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE - L'arricchimento senza
causa della P.A., che giustifica ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.
l'erogazione di un indennizzo in favore del soggetto privato depauperato,
deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di denaro
o, se trattasi di un pubblico servizio, in un miglioramento dello
stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con una
spesa minore. Ne consegue che non ha diritto all'indennizzo ex art.
2041 cod.civ. il medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale che abbia assistito pazienti in un numero eccedente rispetto
a quello previsto dall'accordo nazionale di cui all'art. 48 della
legge n. 833 del1978, in quanto con il superamento del limite massimo
consentito dalla legge si è posto in condizione di non poter
assicurare a ciascun paziente il livello minimo qualitativo, oltre
che quantitativo, di assistenza che gli è dovuto. - [Sentenza
n. 6260 del 21 marzo 2006 - (Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone,
Relatore F. Roselli)]