GIURISDIZIONE - DEBITORE D'IMPOSTA
- FERMO AMMINISTRATIVO
La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo
di beni mobili registrati del debitore d'imposta si realizza davanti
al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione
o agli atti esecutivi. - Ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006 -
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di
Nanni)
FAMIGLIA - ADOZIONE DI MAGGIORENNE
- CONDIZIONI
Più spazio all'adozione di maggiorenne utilizzata in funzione
di consolidamento dell'unità della famiglia attraverso la
formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato
e concretamente vissuto. E' quanto risulta dalla sentenza in epigrafe,
con cui la Corte - pur ribadendo che la presenza di figli minori
dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di
esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, un impedimento
alla richiesta adozione - ha statuito che quando l'adozione di maggiorenne
riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga,
insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, ex
uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza
dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non
preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere dovere
del giudice del merito di procedere alla audizione personale di
costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro
curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio
di convenienza nell'interesse dell'adottando. Ciò in quanto
- ha affermato la Corte - tale convenienza in tanto sussiste in
quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza
nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi
i figli dell'adottante. Sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006 - (Sezione
Prima Civile, Presidente P. Fattori , Relatore F. Novarese)
FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DIVORZIO - CASA
FAMILIARE - ASSEGNAZIONE - CONDIZIONI
La Corte, muovendo dalla concezione della casa familiare come habitat
domestico, ossia luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini
della famiglia durante la convivenza dei suoi componenti, precisa
che, al fine dell'assegnazione di detta casa ad uno dei coniugi
separati o divorziati in caso di convivenza di questo con un figlio
maggiorenne, non è sufficiente la mera constatazione del
dato della convivenza, occorrendo che questa avvenga nella stessa
abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè
era unita. La sentenza ribadisce altresì che condizione perché
la convivenza con il figlio maggiorenne dia titolo all'assegnazione
della casa familiare al coniuge separato o all'ex coniuge è
che il figlio versi incolpevolmente in condizione di non autosufficienza
economica . - Sentenza n. 1198 del 20 gennaio 2006 -(Sezione Prima
Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore G. V. A. Magno )
COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE SOLI PARTECIPANTI
- SPESE - RIMBORSO
Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti
(c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione
delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla
norma stabilita dall'art. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto
al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che,
essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui
erogazione non può essere differita senza danno.
La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata
dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità
del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni
unite, l'applicabilità del diverso regime dettato dall'art.
1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso
è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini.
L'applicabilità delle norme in materia di condominio non
dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né,
d'altra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per
il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo:
ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti
riguardano la nomina dell'amministratore (art. 1129) e il regolamento
di condominio (art. 1138).
Pertanto, se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano
appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il
condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà
tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione
le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.
- Sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006 - (Sezioni Unite Civili,
Presidente V. Carbone, Relatore R. Corona)
GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A
PERSONALE ESTERNO
In relazione a giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità
amministrativa nei confronti di sindaco, assessori e funzionari
comunali, condannati per l'avvenuto conferimento di incarichi a
personale esterno all'amministrazione comunale, chiamato a far parte
dei cosiddetti "uffici di staff" del Sindaco, della Giunta
e degli assessori comunali, le Sezioni unite hanno confermato la
giurisdizione del giudice contabile rilevando che, anche dopo l'inserimento
della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato
di giurisdizione sulle decisioni della Corte dei conti resta circoscritto
al controllo della eventuale violazione dei limiti esterni della
giurisdizione, e della c.d. riserva di amministrazione. Nella specie,
il giudice contabile non ha esorbitato dal suo potere giurisdizionale,
essendosi limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti da
sindaco e assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei
al fine pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere
di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla legge, (ed anche da disposizioni regolamentari interne
del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque
a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione
di estranei all'amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del
personale in servizio. - Sentenza n. 1379 del 25 gennaio 2006 -
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Varrone)
PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONE -
CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
- NOTIFICAZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno
statuito che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto
di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi
dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno
dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata
alla parte personalmente. - Sentenza n. 2197 del 1° febbraio
2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R.
Preden)