Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

( http://www.cortedicassazione.it/# )

( per leggere il testo completo delle sentenze vai:    http://www.cortedicassazione.it/# )

 

  • GIURISDIZIONE - DEBITORE D'IMPOSTA - FERMO AMMINISTRATIVO
  • FAMIGLIA - ADOZIONE DI MAGGIORENNE - CONDIZIONI
  • FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DIVORZIO - CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE - CONDIZIONI
  • COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE SOLI PARTECIPANTI - SPESE - RIMBORSO
  • GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO (Enti Locali)-
  • PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONE - CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICAZIONE

****************

GIURISDIZIONE - DEBITORE D'IMPOSTA - FERMO AMMINISTRATIVO
La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d'imposta si realizza davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. - Ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni)

FAMIGLIA - ADOZIONE DI MAGGIORENNE - CONDIZIONI
Più spazio all'adozione di maggiorenne utilizzata in funzione di consolidamento dell'unità della famiglia attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. E' quanto risulta dalla sentenza in epigrafe, con cui la Corte - pur ribadendo che la presenza di figli minori dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, un impedimento alla richiesta adozione - ha statuito che quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando. Ciò in quanto - ha affermato la Corte - tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante. Sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente P. Fattori , Relatore F. Novarese)


FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DIVORZIO - CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE - CONDIZIONI
La Corte, muovendo dalla concezione della casa familiare come habitat domestico, ossia luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi componenti, precisa che, al fine dell'assegnazione di detta casa ad uno dei coniugi separati o divorziati in caso di convivenza di questo con un figlio maggiorenne, non è sufficiente la mera constatazione del dato della convivenza, occorrendo che questa avvenga nella stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè era unita. La sentenza ribadisce altresì che condizione perché la convivenza con il figlio maggiorenne dia titolo all'assegnazione della casa familiare al coniuge separato o all'ex coniuge è che il figlio versi incolpevolmente in condizione di non autosufficienza economica . - Sentenza n. 1198 del 20 gennaio 2006 -(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore G. V. A. Magno )


COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE SOLI PARTECIPANTI - SPESE - RIMBORSO
Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla norma stabilita dall'art. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui erogazione non può essere differita senza danno.
La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite, l'applicabilità del diverso regime dettato dall'art. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. L'applicabilità delle norme in materia di condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né, d'altra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore (art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138).
Pertanto, se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici. - Sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Corona)


GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO
In relazione a giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa nei confronti di sindaco, assessori e funzionari comunali, condannati per l'avvenuto conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione comunale, chiamato a far parte dei cosiddetti "uffici di staff" del Sindaco, della Giunta e degli assessori comunali, le Sezioni unite hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile rilevando che, anche dopo l'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato di giurisdizione sulle decisioni della Corte dei conti resta circoscritto al controllo della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e della c.d. riserva di amministrazione. Nella specie, il giudice contabile non ha esorbitato dal suo potere giurisdizionale, essendosi limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti da sindaco e assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, (ed anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all'amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio. - Sentenza n. 1379 del 25 gennaio 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Varrone)

PROCESSO CIVILE - IMPUGNAZIONE - CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NOTIFICAZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente. - Sentenza n. 2197 del 1° febbraio 2006 - (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden)

 

( per leggere il testo completo delle sentenze vai:    http://www.cortedicassazione.it/# )

 

---------------------------Lancio del 09.02.2006 ---------------------------
Avvertenze legali

  _________________IUS SIT  www.iussit.it _________________
a cura di     Avv. Pietro D'Antò

Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali
_________________________________________________
-tutti i diritti riservati-