Giurisprudenza
Massime dal sito della Corte di Cassazione
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GIURISDIZIONE
- FUNZIONARIO ONORARIO - ASSESSORE E VICESINDACO COMUNALE - CONTROVERSIA
CONCERNENTE IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE A CAUSA DI FATTI
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI - GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE ORDINARIO
Le Sezioni Unite intervengono in tema di rimborso delle spese legali
sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche
funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull'esercizio di una
funzione onoraria, affermando che, con riferimento ai funzionari
onorari del comune, che prestano, cioè, la propria opera
per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato,
quale, nella specie, assessore e vicesindaco comunale, la pretesa
di rimborso delle spese processuali, in mancanza di specifica disposizione
che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, non
può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto,
da esercitare davanti al giudice ordinario. Sentenza n. 478 del
10 gennaio 2006
(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli)
STRANIERI -
AUTORIZZAZIONE A PERMANERE NELLO STATO A FAVORE DI GENITORI DI MINORE
STRANIERO IN CONDIZIONI DI RISCHIO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO
- RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'
La Corte ritiene ammissibile il ricorso straordinario per cassazione
avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio, con cui
la corte d'appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione
ad entrare ovvero a permanere temporaneamente sul territorio nazionale,
proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione,
dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per
gravi motivi connessi con lo sviluppo pisico-fisico di un familiare
minorenne. In precedenza, la Corte si era espressa in senso contrario
all'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario con
la sentenza 4 marzo 2005, n. 4798. Sentenza n. 396 dell'11 gennaio
2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore
G. V. A. Magno)
RISARCIMENTO DANNI
- INCIDENTE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - VALORE DELLA CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE
In caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole
ha un valore di presunzione legale iuris tantum in ordine alle modalità
del sinistro soltanto se sottoscritto da entrambi i conducenti e
completo in ogni sua parte, mentre se è sottoscritto da entrambi
ma incompleto è atto solo a dimostrare che è avvenuto
effettivamente un incidente stradale tra le vetture ivi indicate,
ma non costituisce prova né della responsabilità dell'uno
o dell'altro veicolo, e neppure dei danni riportati dalle due autovetture.
Sentenza n. 27005 del 7 dicembre 2005 (Sezione Terza Civile,
Presidente L. F. Di Nanni, Relatore C. Filadoro)