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Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

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GIURISDIZIONE - FUNZIONARIO ONORARIO - ASSESSORE E VICESINDACO COMUNALE - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE A CAUSA DI FATTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Le Sezioni Unite intervengono in tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull'esercizio di una funzione onoraria, affermando che, con riferimento ai funzionari onorari del comune, che prestano, cioè, la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, quale, nella specie, assessore e vicesindaco comunale, la pretesa di rimborso delle spese processuali, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario. Sentenza n. 478 del 10 gennaio 2006
(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli)


STRANIERI - AUTORIZZAZIONE A PERMANERE NELLO STATO A FAVORE DI GENITORI DI MINORE STRANIERO IN CONDIZIONI DI RISCHIO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO - RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'
La Corte ritiene ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio, con cui la corte d'appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare ovvero a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gravi motivi connessi con lo sviluppo pisico-fisico di un familiare minorenne. In precedenza, la Corte si era espressa in senso contrario all'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario con la sentenza 4 marzo 2005, n. 4798. Sentenza n. 396 dell'11 gennaio 2006 - (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore G. V. A. Magno)


RISARCIMENTO DANNI - INCIDENTE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - VALORE DELLA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE
In caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole ha un valore di presunzione legale iuris tantum in ordine alle modalità del sinistro soltanto se sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte, mentre se è sottoscritto da entrambi ma incompleto è atto solo a dimostrare che è avvenuto effettivamente un incidente stradale tra le vetture ivi indicate, ma non costituisce prova né della responsabilità dell'uno o dell'altro veicolo, e neppure dei danni riportati dalle due autovetture. Sentenza n. 27005 del 7 dicembre 2005 (Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore C. Filadoro)


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---------------------------Lancio del 27.01.2006 ---------------------------
Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò

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