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SCIOPERO AVVOCATI
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ASTENSIONE DALLE UDIENZE

 

Gazzetta Ufficiale N. 171 del 23 Luglio 2002

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

vedi : >>> http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/171/11.htm

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Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli avvocati e procuratori legali
>>>dal sito  http://www.commissionegaranziasciopero.it/ - >>>Link

(…)
Articolo 1
1. La presente normativa disciplina le modalità dell'astensione collettiva degli
avvocati dall'attività giudiziaria, di seguito denominata "astensione"
, al fine di
garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità
dell'avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai successivi art. 4
e 5.

Articolo 2
1. L'astensione è proclamata con congruo preavviso di almeno dieci giorni

prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione delle specifiche motivazioni
e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di
predisporre le misure che si possano rendere necessarie.
2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell'astensione è data
immediata notizia al Presidente della Corte d'Appello e ai Presidenti degli
uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché -
anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario - al
Ministro della Giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti. I
soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica
comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio
dell'astensione.
3. Potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2,
comma 7 della l. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla l. n.
83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa
dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei
cittadini e alle garanzie essenziali del processo.
4. L'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del
medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi nel medesimo
ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero
calcolati nell'arco di un trimestre. Superato tale termine, una nuova
astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento è consentita, quale
che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita, in misura
esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata
massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima
astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni. Tali
limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione
dell'astensione senza preavviso.

Articolo 3
1. Nel processo civile, amministrativo e tributario
, se taluna delle parti costituite
che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza fissata
durante lo svolgimento dell'astensione, le parti o una di esse potranno
chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva
allo scadere dell'astensione.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non intende aderire alla
astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione
all'autorità procedente ed agli altri difensori costituiti.
3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l'avvocato che non aderisca
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o
di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla
astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in
causa.
4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore, questi,
qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità procedente.
5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo
sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Articolo 4
1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure
cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale,
all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti
urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai
procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il
periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari,
entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel
giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di
custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente,
analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla l. n.
479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione
del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio, non si considera
legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi.
2. Tuttavia, anche quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare o a
detenzione non formuli l'espressa richiesta di cui al comma 1, lett. b),
l'astensione sarà consentita, se riferita in via esclusiva o prevalente alla stessa
motivazione, per non più di tre udienze consecutive per ogni grado del
giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna
astensione ritualmente proclamata.

Articolo 5
1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei
procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti,
alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e
all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria
prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto
licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della
normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92,
comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o
revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.
2. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e
tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

Articolo 6
1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione debbono essere
rigorosamente conformi alla deontologia professionale e
alle prescrizioni fissate
negli atti che l'hanno proclamata, in quanto compatibili con la presente
regolamentazione.
2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2
bis e 4, comma 4 della l. 146/1990 così come riformulati dalla l. n. 83/2000,
anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio
dell'azione disciplinare. (…)

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30.07.07 - Avvocati - Astensione dalle udienze >L'astensione dalle udienze degli avvocati dell'Ordine locale non ha alcun effetto... sulle magistrature superiori (Link www.oua.it) // CdS, Sez. V– decisione n.4137 del 12.12.06-24.07.07 (Link www.oua.it)

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 26 ottobre-24 novembre 2005, n. 24816
(
Fonte:    
http://www.ricercagiuridica.com)

(...) in ordine alla stessa durata complessiva del dedotto sciopero «a livello nazionale e locale» («circa 15 gg.»), sulla scorta della richiamata pronunzia della Corte Costituzionale va in argomento ulteriormente ribadito il principio che
l’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria
deliberata dal Consiglio nazionale forense consente invero ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma -ferma restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell’attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte- non legittima anche l’astensione dal deposito degli atti processuali

(cfr. Cassazione, 21344/04, ove si è confermata la declaratoria del giudice di merito di decadenza di una parte dall’assunzione della prova delegata, non ritenendosi legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo del deposito dell’istanza di proroga, lo sciopero degli avvocati) (...)

Per leggere la sentenza

- vai alla Fonte - Link : http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=1834&search=

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19.07.06 - Giudice contro gli avvocati in sciopero. "... astensione non ritenuta legittimo impedimento. Assenti non giustificati" - (Articolo su www.oua.it , Link )

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Decreto Bersani e libere professioni - Abolire i minimi tariffari o abolire gli studi di settore(Avv. Maurizio Villani - Lecce, 14 luglio 2006) - ( Link www.oua.it)

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Osservazioni sulla legittimità dell'astensione - Avv. Antonio Rosa
(Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati - Verona, 18.07.2006)

-segnalato da: www.oua.it

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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