Regolamentazione
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli avvocati
e procuratori legali
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Articolo 1
1. La presente normativa disciplina le modalità dell'astensione
collettiva degli
avvocati dall'attività giudiziaria, di seguito denominata
"astensione", al fine di
garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà
e la dignità
dell'avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa
tutelato dall'art. 24 della
Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui
ai successivi art. 4
e 5.
Articolo 2
1. L'astensione è proclamata con congruo preavviso di almeno
dieci giorni
prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione delle specifiche
motivazioni
e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici
giudiziari di
predisporre le misure che si possano rendere necessarie.
2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell'astensione
è data
immediata notizia al Presidente della Corte d'Appello e ai Presidenti
degli
uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati,
nonché -
anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario
- al
Ministro della Giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti.
I
soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica
comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell'inizio
dell'astensione.
3. Potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai
sensi anche dell'art. 2,
comma 7 della l. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla
l. n.
83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa
dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti
fondamentali dei
cittadini e alle garanzie essenziali del processo.
4. L'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte
del
medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi
nel medesimo
ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi
ovvero
calcolati nell'arco di un trimestre. Superato tale termine, una
nuova
astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento è
consentita, quale
che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita,
in misura
esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa
durata
massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso,
la prima
astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere
sette giorni. Tali
limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la
proclamazione
dell'astensione senza preavviso.
Articolo 3
1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna
delle parti costituite
che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza
fissata
durante lo svolgimento dell'astensione, le parti o una di esse potranno
chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente
successiva
allo scadere dell'astensione.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non intende
aderire alla
astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione
all'autorità procedente ed agli altri difensori costituiti.
3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l'avvocato
che non aderisca
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti o
di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano
alla
astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli
per le altre parti in
causa.
4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore,
questi,
qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità
procedente.
5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni
stato e grado del processo
sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
Articolo 4
1. L'astensione non è consentita nella materia penale in
riferimento:
a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle
afferenti misure
cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura
penale,
all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento
degli atti
urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale,
nonché ai
procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi
durante il
periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini
preliminari,
entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni,
se pendenti nel
giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato
si trovi in stato di
custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente,
analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto
dalla l. n.
479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado
l'astensione
del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio,
non si considera
legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi.
2. Tuttavia, anche quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare
o a
detenzione non formuli l'espressa richiesta di cui al comma 1, lett.
b),
l'astensione sarà consentita, se riferita in via esclusiva
o prevalente alla stessa
motivazione, per non più di tre udienze consecutive per ogni
grado del
giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna
astensione ritualmente proclamata.
Articolo 5
1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla
materia civile, nei
procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità
delle persone, ad alimenti,
alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o
di divorzio e
all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di
cognizione sommaria
prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi
ad oggetto
licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche
ai sensi della
normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza
ai sensi dell'art. 92,
comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione,
alla sospensione o
revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.
2. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia
amministrativa e
tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
Articolo 6
1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione
debbono essere
rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle
prescrizioni fissate
negli atti che l'hanno proclamata, in quanto compatibili con la
presente
regolamentazione.
2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti
la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto
dagli artt. 2
bis e 4, comma 4 della l. 146/1990 così come riformulati
dalla l. n. 83/2000,
anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di
esercizio
dell'azione disciplinare. (
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