Fallimenti
OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX
ART.150 L.F.
- Tribunale di Nola, Giudice
Dott. Enrico Quaranta, sentenza del 7 marzo 2006-
-
www.iussit.it 02.02.2007 -
__________________________________________________________________
Opposizione
ad ingiunzione ex art.150 l.f. - specialità del procedimento
di ingiunzione ex art. 150 l.f. - riunione procedimenti - effetti
in tema di prova a carico dell'imprenditore - bilancio, scritture
contabili - prova - revoca ingiunzioni -
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>>"..
la specialità del rimedio concesso al giudice delegato di una
procedura fallimentare per ingiungere con decreto ai soci a responsabilità
limitata della fallita il pagamento dei versamenti ancora dovuti per
sottoscrizione di capitale.
La disposizione, in particolare, evidenzia la facoltà per il
predetto giudicante di emettere il provvedimento indicato su mera
sollecitazione del curatore, ovvero di ricorrere in proposito ad un
ordinario giudizio di cognizione
.
Nell'ipotesi in cui egli dia corso al potere primariamente indicato
deve rappresentarsi, senza tema di smentita, come egli ciò
faccia in attuazione delle generali attribuzioni di organo della procedura
delineate dall'art. 25 della legge fallimentare."
>>"
a
base del decreto ingiuntivo non si pone in alcun modo un ricorso del
tenore di quello previsto ex art. 633 c.p.c., ma piuttosto una semplice
proposta del curatore nell'esercizio della gestione della procedura.
per il rappresentante dell'ufficio fallimentare non necessita
all'uopo di alcuna assistenza legale"
>>"
(Il Tribunale), in ossequio all'esigenza di assicurare al debitore
intimato uno strumento a cognizione ordinaria per la tutela della
proprie posizioni, ritiene
assoggettabile il decreto ex art.
150 l.f. all'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.
. Invero,
grazie all'esperimento di tale rimedio, si consente la completa valutazione
nel merito sull'esistenza dei crediti azionati e quindi una congrua
tutela delle prerogative difensive dell'ingiunto."
>>
"
in materia di diritti originanti da contratti a prestazioni
corrispettive il creditore deve solo allegare la fonte della pretesa,
incombendo al debitore la prova liberatoria"
>>
""
l'art. 2710 c.c. è inapplicabile al curatore
fallimentare solo quando egli non subentri nella posizione sostanziale
e processuale del fallito, assumendo la qualità di terzo
;
è invece applicabile in ogni caso in cui il curatore
agisca in sostituzione dell'imprenditore fallito, ad esempio quando
si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente
alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal
caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore
"in bonis"
>>"
ove
il curatore agisca quale avente causa del fallito esercitando un diritto
trovato nel fallimento - subentrando così nella medesima posizione
processuale e sostanziale del fallito - è applicabile nei suoi
confronti, al pari dell'articolo 2710 del c.c., l'articolo 2709 del
c.c., invocabile nei rapporti fra i contraenti o i loro successori"
>>"
il
bilancio sociale rientra a pieno titolo nelle scritture contabili
" -prova-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del dr. Enrico
Quaranta, Giudice unico con tutti i poteri del Collegio, ha pronunziato
(nel Giudizio N. 1646 R.G.A.C. - v'è riunito n. 2267 R.G.A.C.
Anno 2004 - Oggetto: opposizione ad ingiunzione ex art. 150 l.f.)
la presente
SENTENZA
TRA
TIZIO, nato a
il
e residente in
, rappresentato
e difeso dal
e dal
con i quali elettivamente domicilia
in San Vitaliano (NA)
, presso lo studio del dr
..,
giusti mandato e procura in calce all'atto introduttivo -opponente-
E
LA CAIA , nata a
il
e residente in
, rappresentata
e difesa dal
e dal
con i quali elettivamente domicilia
in San Vitaliano (NA)
, presso lo studio del dr.
, giusti
mandato e procura a margine dell'atto introduttivo -opponente-
CONTRO
FALLIMENTO XXXX S.R.L. (56/01), in persona del curatore, dr. Zx ,
rappresentato e difeso - giusta procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta ed in virtù di provvedimento di autorizzazione
alla lite e di nomina emesso dal G.D. in data 6 aprile 2004 - dall'avv.
Gx , con il quale elettivamente domicilia in Brusciano (NA)
,
presso lo studio dell'avv.
-opposto-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione notificato alla curatela convenuta il 9 marzo
2004, il sig. Tizio proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo
emesso nei suoi riguardi dal G.D. al fallimento XXXX S.r.l. ai sensi
dell'art. 150 l.f.
Deduceva che il titolo era stato emesso sulla base di richiesta del
curatore che contestava ad esso opponente il mancato pagamento dei
versamenti dovuti per la sottoscrizione del capitale della citata
compagine.
Eccepiva che nei bilanci della società, costituenti unico strumento
legale di informazione sull'andamento degli affari sociali, emergeva
a fronte l'esatta esecuzione degli obblighi in discorso, dacché
in tali documenti si dava atto dell'intero versamento del capitale
sociale da parte dei soci e dell'insussistenza di crediti della compagine
nei relativi riguardi per versamenti dovuti.
Aggiungeva che alcun rilievo poteva riconoscersi a sostengo del decreto
avversato alle diverse risultanze della visura camerale inerente alla
fallita, nel contesto della quale emergeva la deliberazione d'aumento
del capitale sino a £. 190.000.000 ed il versamento dei soci
della XXXX del solo importo di £. 71.000.000.
In ragione di quanto prospettato concludeva: a) in via preliminare,
per la sospensione del decreto ingiuntivo; b) nel merito, per la revoca
e/o l'annullamento di tale decreto, con ogni pronunzia conseguente.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con altro atto di citazione notificato alla curatela convenuta il
31 marzo 2004, la sig.ra A. La Caia proponeva opposizione avverso
al decreto ingiuntivo emesso nei suoi riguardi dal G.D. al fallimento
XXXX S.r.l. ai sensi dell'art. 150 l.f.
Deduceva parimenti dell'emissione del titolo sulla base della contestazione
del curatore relativa al mancato pagamento dei versamenti dovuti per
la sottoscrizione del capitale della compagine.
Pure detta opponente rilevava che nei bilanci della fallita, strumenti
legali di informazione sull'andamento degli affari sociali, emergeva
a fronte l'esatta esecuzione degli obblighi in discorso, ove si dava
atto dell'intero versamento del capitale sociale da parte dei soci
e dell'insussistenza di crediti della compagine nei relativi riguardi
per versamenti dovuti.
Aggiungeva che a sostengo del decreto avversato alcun rilievo poteva
riconoscersi alle diverse risultanze della visura camerale inerente
alla fallita, nel contesto della quale emergeva la deliberazione d'aumento
del capitale sino a £. 190.000.000 ed il versamento dei soci
della XXXX del solo importo di £. 71.000.000.
In ragione di quanto prospettato concludeva: a) in via preliminare,
per la sospensione del decreto ingiuntivo; b) nel merito, per la revoca
e/o l'annullamento di tale decreto, con ogni pronunzia conseguente.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza dell'8 giugno 2004, fissata nel giudizio proposto dal
Tizio per la prima comparizione delle parti, mediante deposito di
comparsa si costituiva il fallimento.
Ivi opponeva: 1) che la disciplina di distribuzione dell'onere della
prova imponeva al creditore la sola allegazione del fatto costitutivo
della pretesa, incombendo al debitore la dimostrazione d'aver assolto
agli obblighi relativi; 2) che il credito azionato fondava appunto
sulle risultanze camerali relative alla fallita; 3) che alcun rilievo
poteva riconoscersi alla produzione attorea a sostegno dell'opposizione,
consistente nei bilanci della XXXX degli anni 1998 e 1999, giacché
tali documenti non rientravano nel novero delle scritture contabili
di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., comunque perché la curatela
assumeva posizione di terzo rispetto agli stessi, quindi poiché
il bilancio non poteva costituire prova in favore di chi lo approva
ed infine perché pur a voler attribuire ai medesimi rilievo
di confessione stragiudiziale, questa non poteva essere fatta valere
nei confronti di un parte processuale diversa rispetto alla società
fallita; 4) che costituiva facoltà della curatela valersi di
ogni strumento di prova ex art. 1416 e 1417 c.c. per far accertare
e dichiarare la simulazione dei bilanci in discorso.
Tutto ciò posto, premesso che l'opposizione non risultava fondata
su prova scritta o di pronta soluzione, concludeva: in via preliminare,
perché venisse concessa la provvisoria esecutività del
decreto; nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria
di spese. In via istruttoria, perché il giudice disponesse
l'acquisizione del fascicolo relativo al fallimento della XXXX.
Alla medesima udienza dell'8 giugno 2004, fissata per la prima comparizione
nel giudizio promosso dalla La Caia, parimenti si costituiva la curatela
opposta.
Nel contesto della comparsa depositata ai fini essa articolava difese
e conclusioni pari a quelle svolte nell'altra impugnativa.
Nel procedimento iscritto al n. 1646/04 di R.G. la difesa del Tizio
a verbale d'udienza preliminarmente ne chiedeva la riunione a quello
instaurato dalla La Caia. Quindi, depositava copia del libro giornale
di contabilità della decotta da cui risultavano i versamenti
in disputa.
La difesa della procedura non si opponeva alla richiesta riunione,
impugnava la documentazione versata - giacché inopponibile
- ed insisteva nella istanza di provvisoria esecutorietà pure
parziale del decreto stante il contenuto dell'allegazione di controparte
riferibile solo a parte del dovuto. Il G.I. si riservava sulle istanze.
Nel contesto del giudizio iscritto al n. 2267/04 di R.G. la difesa
della La Caia, dal suo canto, instava per la riunione del procedimento
a quello promosso dal Tizio; la curatela neppure in tal caso si opponeva
alla riunione, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà
dell'ingiunzione. L'istruttore parimenti riservava ogni decisione
al riguardo.
Con provvedimenti emessi il 31 agosto 2004 il giudice disponeva riunirsi
il procedimento recante n. 2267/04 a quello recante n. 1646/04 di
R.G.; concedeva la provvisoria esecuzione del decreto emesso ai danni
di Tizio sino all'ammontare di € 28.405,13 e per l'intera somma
ingiunta ai danni della La Caia; fissava al 23 novembre 2004 la trattazione
congiunta della controversie, con termini di rito ai convenuti per
le eccezioni in senso stretto.
Con memoria depositata in data 22 dicembre 2004, nei termini concessi
dall'istruttore per la precisazione e/o modificazione delle domande
e delle eccezioni, la difesa degli opponenti invocava ordine d'esibizione
di tutti i bilanci depositati dalla fallita presso il registro delle
imprese.
Con memoria depositata nei termini fissata dal G.I. ex art. 184 cpc,
il fallimento reiterava le difese già svolte.
All'udienza del 7 giugno 2005, fissata per i provvedimenti in tema
di prova, il giudice - ritenendo difettare il requisito dell'indispensabilità
a fondamento dell'ordine esibitorio invocato dagli opponenti - rigettava
la richiesta e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, sulle richieste definitive delle parti a verbale il 18 ottobre
2005, introitava la causa in decisione, previa concessione dei termini
di rito per il deposito di comparse e repliche.
Le parti osservavano tali termini illustrando quanto già in
atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio nasce a seguito dell'emanazione di decreti ingiuntivi
a norma dell'art. 150 della legge fallimentare.
Ebbene, dalla lettura della disposizione si evince la specialità
del rimedio concesso al giudice delegato di una procedura fallimentare
per ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata
della fallita il pagamento dei versamenti ancora dovuti per sottoscrizione
di capitale.
La disposizione, in particolare, evidenzia la facoltà per il
predetto giudicante di emettere il provvedimento indicato su mera
sollecitazione del curatore, ovvero di ricorrere in proposito ad un
ordinario giudizio di cognizione (v. Trib. Perugia, 29.12.1984; App.Firenze,
23.12.1982).
Nell'ipotesi in cui egli dia corso al potere primariamente indicato
deve rappresentarsi, senza tema di smentita, come egli ciò
faccia in attuazione delle generali attribuzioni di organo della procedura
delineate dall'art. 25 della legge fallimentare.
Del resto, proprio interpretando tale disposizione, la giurisprudenza
vi ha intravisto presupposto per l'emissione di decreti acquisitivi
di attivo al fallimento, non oggetto di precipua previsione. Si pensi,
in particolar modo, ai decreti emessi dal G.D. d'acquisizione di quote
societarie di cui il fallito risulti titolare (v.Trib. Venezia, 1.8.1997).
In tale logica ricostruttiva, pertanto, si giustifica perché
a base del decreto ingiuntivo non si ponga in alcun modo un ricorso
del tenore di quello previsto ex art. 633 c.p.c., ma piuttosto una
semplice proposta del curatore nell'esercizio della gestione della
procedura. Ad ulteriore conferma di tale assunto deve porsi il risalente
e consolidato orientamento giurisprudenziale per il rappresentante
dell'ufficio fallimentare non necessita all'uopo di alcuna assistenza
legale (v. Cass. Civ. 1972/2066; Trib. Torino, 19.6.1981).
Dalle considerazioni svolte emerge come solo partitamente possano
avere applicazione nei riguardi della fattispecie in esame le disposizioni
regolanti il procedimento per ingiunzione nel codice di rito. Stante
la peculiarità del rimedio, che si colloca per quanto detto
in sintonia con i principi regolanti la materia fallimentare, fuorviante
sarebbe l'applicazione analogica di tutta la disciplina di cui agli
artt. 633 e ss c.p.c.
Lo scrivente, in ossequio all'esigenza di assicurare al debitore intimato
uno strumento a cognizione ordinaria per la tutela della proprie posizioni,
ritiene in particolare di concordare con la copiosa giurisprudenza
di legittimità e di merito che considera assoggettabile il
decreto ex art. 150 l.f. all'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.
(Cass. Civ. 22.6.1972; Trib. Roma, 19.4.1995; Trib. Venezia 24.7.1984;
App. Bari, 9.5.1980). Invero, grazie all'esperimento di tale rimedio,
si consente la completa valutazione nel merito sull'esistenza dei
crediti azionati e quindi una congrua tutela delle prerogative difensive
dell'ingiunto.
La pendenza della lite induce necessariamente a compiere l'accertamento
sulla fondatezza della pretesa del soggetto intimante (Cass. Civ.
14 settembre 1993, n. 5912), assumendo il medesimo nella fattispecie
le vesti di attore in senso sostanziale (Cass. Civ. 4 maggio 1994,
n 4286).
Al riguardo deve tuttavia convenirsi con la curatela opposta che in
materia di diritti originanti da contratti a prestazioni corrispettive
il creditore debba solo allegare la fonte della pretesa, incombendo
al debitore la prova liberatoria ( esemplificativa nei sensi di cui
in motivazione Cass. Civ. sez. unite, 30/10/2001, n.13533, per cui
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, omissis).
Diversamente, quanto al rilevo da attribuire nei confronti del fallimento
alle scritture contabili dell'imprenditore decotto anche ai fini della
prova liberatoria in disputa, non può condividersi la ricostruzione
in diritto operata dall'opposta.
Ed invero secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità
l'art. 2710 c.c. è inapplicabile al curatore fallimentare solo
quando egli non subentri nella posizione sostanziale e processuale
del fallito, assumendo la qualità di terzo (Cass., sez. I,
26 maggio 1987, n. 4703, m. 453350, Cass., sez. I, 28 maggio 1997,
n. 4729, m. 504741, Cass., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 352, m. 522299);
la norma in questione è invece applicabile in ogni caso in
cui il curatore agisca in sostituzione dell'imprenditore fallito,
ad esempio quando si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto
in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando
la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e
non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis" (Cass.,
sez. I, 13 aprile 2001, n. 5529, m. 545912; Cass. Civ. 142/2003).
Gli avvisi esposti risultano confermati da un recente pronunciamento
della S.C., per il quale ove il curatore agisca quale avente causa
del fallito esercitando un diritto trovato nel fallimento - subentrando
così nella medesima posizione processuale e sostanziale del
fallito - è applicabile nei suoi confronti, al pari dell'articolo
2710 del c.c., l'articolo 2709 del c.c., invocabile nei rapporti fra
i contraenti o i loro successori ( così, Cass. civ., sez. I,
15/03/2005, n.5582, Fallimento arti grafiche editoriali s.r.l. C.
Porcheddu, in Guida al Diritto, 2005, 16, 61).
Ciò detto, occorre rilevare come il bilancio sociale rientri
a pieno titolo nelle scritture contabili di cui alle richiamate disposizioni
e come d'altro canto solo le risultanze contra se evincibili a carico
dell'imprenditore da tale documento assurgano a livello di prova nei
relativi confronti ( arg. ex Cass. civ., sez. III, 03/10/2003, n.14771,
Immobiliare Binasco Green C. T., Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ.,
2004, 964, Gius, 2004, 6, 818).
Riguardo al rapporto tra socio e società a proposito del bilancio
medesimo, non pare inutile rammentare che quello redatto e presentato
dagli amministratori di una società di capitali assume natura
di mero progetto che necessita dell'approvazione assembleare perché
venga a giuridica esistenza ( Cass. civ., sez. I, 05/06/2003, n.8989);
una volta che ciò sia accaduto, può convenirsi che la
delibera assembleare d'approvazione del progetto vincoli tutti i soci,
da costituire piena prova del credito che la società vanti
nei confronti dello stesso e da portare all'esclusione dell'applicabilità
dell'art. 2709 c.c. (Cass. civ., sez. lavoro, 11/09/1997, n.8938,
Soc. coop. La Bastula C. Ceccarelli).
Tutto ciò premesso, non è nella circostanza in contestazione
che dai bilanci della fallita per gli anni 1998 e 1999 - successivi
alla delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale - alcun credito
emerga nei confronti dei soci odierni convenuti.
Il dato fa concludere - in ragione degli effetti in tema di prova
a carico dell'imprenditore ( in specie la S.r.l. XXXX ) derivanti
dall'applicazione in specie dell'art. 2709 c.c. - per la fondatezza
delle impugnative; né in senso diverso può indurre quanto
argomentato a proposito della vincolatività per gli opponenti
delle delibere di approvazione dei bilanci richiamati, non emergendo
appunto dagli stessi alcun debito per versamento decimi nei confronti
della compagine partecipata.
All'accoglimento delle opposizioni segue la revoca delle ingiunzioni
emesse dal G.D. in data 14 gennaio 2004.
Sul capitolo delle spese, attesa la limitata efficienza causale ai
fini del decidere delle difese attoree, paiono sussistere giusti motivi
per la relativa integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Pronunziando in via definitiva sulle opposizioni riunite, proposte
da TIZIO , nato a
e residente in
, e da LA CAIA, nata
a
e residente in
, avverso alle ingiunzioni emesse nei
rispettivi riguardi ai sensi dell'art. 150 l.f. in data 14 gennaio
2004 dal G.D. FALLIMENTO XXXX S.R.L. (56/01), così provvede
:
a) accoglie le opposizioni e per l'effetto revoca le ingiunzioni in
parola;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 7 marzo 2006.
Il Giudice
Dott. Enrico Quaranta
Avvertenze
legali