Nella decisione
>> Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore
ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato da
questa Corte (cfr C. Cost.
), un generale mezzo di controllo
dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso
e collegiale. Quest'ultimo è quindi investito del complessivo
contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi
poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura
a séguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero
"thema decidendum" oggetto del procedimento cautelare, del
quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione.
>>
il reclamo è capace di accogliere
ogni questione di rito e di merito della cautela, pur collegata a
circostanze e motivi sopravvenuti.
>>
il reclamo involge tutta la domanda
cautelare - costituendo prosecuzione della fase di prime cure - e
da vita ad un provvedimento che sostituisce quello originario.
Tale provvedimento dovrà tenere conto quindi sia dei fatti
che dei mezzi di prova sopravenuti, sia di quelli precedenti non dedotti,
sia di diverse argomentazioni di diritto prospettate dalle parti .
Legittimati alla partecipazione al reclamo saranno poi coloro che
già hanno partecipato alla fase cautelare; quanto alle prospettive
d'integrazione ivi del contraddittorio, sussiste orientamento dottrinale
- qui assentito - che limita l'ordine giudiziale alle sole ipotesi
di litisconsorzio necessario
. Ferma la possibilità dell'intervento
alla fase di chi vi ha interesse
>>
l'azione sociale di responsabilità
ovvero l'azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell'amministratore
unico della compagine - fanno escludere che ricorra ipotesi di partecipazione
necessaria del citato al procedimento. Di guisa, alcuna integrazione
del contraddittorio doveva e deve essere disposta nei riguardi dello
stesso.
>>
petitum,
la giurisprudenza di
merito chiede la precisa prospettazione, pena l'inammissibilità
della domanda (
) in ragione della interpretazione combinata
degli artt. 669 bis, decies e terdecies e della necessità che
sussista corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato
>>
"nelle società di persone,
ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante
della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse
sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla
reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione
a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal
socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci,
le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale
>>
"nelle società di persone,
ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante
della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse
sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla
reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione
a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal
socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci,
le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale.
================================================================
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Feriale
Procedimenti cautelari - Oggetto: reclamo ex art. 669/13 c.p.c. -
R.G. 4320/2006
Il Tribunale di Nola, sezione feriale, riunito in camera di consiglio
in persona dei magistrati:
- dr. Giuliano PERPETUA - Presidente -
- dr. Raffaele CALIFANO - Giudice -
- dr. Enrico QUARANTA - Giudice - relatore ed estensore -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo avverso all'ordinanza emessa dal G.D.
in data 28/6/2004, promosso da:
TIZIO Sxx , nato a
il
, c.f.
, residente in ,
elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia
, presso lo studio
dell'avv.
, che lo rappresenta ed assiste giusto mandato e procura
a margine dell'atto introduttivo - ricorrente -
Contro
TIZIO Gxx , nato a
il
, in proprio e quale amministratore
unico della società Xxxx di Yyyy S.n.c., residente in
,
elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia
, presso lo studio
degli avv.ti Ax e Bx, che lo rappresentano ed assistono in virtù
di mandato e procura a margine della comparsa di costituzione -resistente-
E
CAIA , nata a
il
, residente in
ed elettivamente
domiciliata in Sant'Anastasia
, presso lo studio degli avv.ti
Ax e Bx -resistente-contumace-
* * *
PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso, della comparsa di risposta
e delle memorie integrative versate dalle parti, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 26 luglio 2006
OSSERVA
Il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento per
quanto di ragione.
Occorre preliminarmente verificare la fondatezza di tutte le eccezioni
in rito formulate dalla difesa di Tizio Gxx; la prima attinente ad
un preteso vizio del contraddittorio nella presente fase.
La questione merita un inquadramento generale del procedimento di
reclamo, utile poi anche ai fini della verifica della validità
della procura ad litem del ricorrente - parimenti contestata da parte
avversa - e dei limiti del thema decidendum - a proposito del quale
il patrono di Tizio Gxx assume un allargamento indebito nel corso
delle udienze tenute in virtù dei termini concessi dal Collegio
per il deposito di memorie integrative.
Ebbene, la dottrina e l'interpretazione giurisprudenziale hanno avuto
costanti oscillazioni nell'inquadramento del reclamo; v'e chi ha sostenuto
lo stesso avesse carattere impugnatorio in senso stretto, costituendo
una revisio prioris istantie che serviva ad esaminare e far valere,
nei limiti del devoluto, i vizi di illegittimità e di merito
del provvedimento cautelare adottato in prime cure ( in tale senso
Trib. Catania, 23 marzo 1995; Trib. Napoli, 25 marzo 1993; recentemente
Trib. Marsala, 18 novembre 2004).
In ragione di tale struttura ai fini della relativa decisione non
poteva tenersi conto che delle allegazioni e dei fatti dedotti in
prima istanza, salvi i motivi sopravvenuti che la norma dell'art.
669, terdecies cpc consentiva far valere.
A fronte di detta opzione si è andata poi collocando quella
derivante dagli interventi del giudice delle leggi sull'impianto normativo
( Corte Costituzionale, sent. nn. 253/1994; 197/1995; 501/1995; 421/1996;
65/1998); in particolare quest'ultimo arresto - richiamato anche dal
Tribunale di Nola, sezione lavoro, nel provvedimento che le parti
hanno posto all'attenzione del Collegio in corso di procedimento,
ha evidenziato che "Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore
ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato da
questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 421 del 1996), un generale
mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, affidato
a un giudice diverso e collegiale. Quest'ultimo è quindi investito
del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare
dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio
che s'instaura a séguito del reclamo è destinato a svolgersi
sull'intero "thema decidendum" oggetto del procedimento
cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione.
L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica
che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto
quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice
non sia limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli
strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con
la conseguenza che sarebbe inconfigurabile un giudizio di reclamo
circoscritto ad un solo punto della decisione secondo l'ottica propria
del giudizio di impugnazione, qual è viceversa quella sottesa
alla prospettazione. E dunque contrasterebbe con la logica stessa
dell'istituto un intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche
del doppio grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano
quale sviluppo ulteriore - seppure in una sede diversa - dell'unico
procedimento cautelare" .
Secondo tale logica ricostruttiva, che qui per vero si condivide,
il reclamo è capace di accogliere ogni questione di rito e
di merito della cautela, pur collegata a circostanze e motivi sopravvenuti
( conforme, in tema, Trib. Catanzaro, 19/04/2004, P.M. C. Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e altri , Gius, 2004,
3206, per cui: "Poiché il reclamo cautelare non inaugura
un nuovo grado di giudizio, bensì una fase di riesame della
originaria domanda cautelare, si applica a tale fase la norma dell'art.
417 bis c.p.c. che, nelle controversie relative a rapporti di lavoro,
autorizza le pubbliche amministrazioni a stare in giudizio a mezzo
di propri dipendenti").
Questa tesi è stata fatta propria dal legislatore sia nella
formulazione del V comma dell'art. 23 del d.lgs. 5/03 - ove si da
atto della possibilità della rappresentazione di motivi e circostanze
sopravvenute al momento della proposizione del reclamo - sia dal novellato
art. 669 terdecies cpc.
In sostanza, il reclamo involge tutta la domanda cautelare - costituendo
prosecuzione della fase di prime cure - e da vita ad un provvedimento
che sostituisce quello originario.
Tale provvedimento dovrà tenere conto quindi sia dei fatti
che dei mezzi di prova sopravenuti, sia di quelli precedenti non dedotti,
sia di diverse argomentazioni di diritto prospettate dalle parti .
Legittimati alla partecipazione al reclamo saranno poi coloro che
già hanno partecipato alla fase cautelare; quanto alle prospettive
d'integrazione ivi del contraddittorio, sussiste orientamento dottrinale
- qui assentito - che limita l'ordine giudiziale alle sole ipotesi
di litisconsorzio necessario ( in termini, v. anche Trib. Roma, 29/03/2000,
Proc. Rep. T. Roma e altri C. M.F. e altri; Trib. Parma, 11/06/1997
Soc. Mariani servizi C. Soc. Sinco). Ferma la possibilità dell'intervento
alla fase di chi vi ha interesse.
Tutto ciò posto, a proposito della presunta lesione del contraddittorio
nel presente procedimento - maturato, secondo la difesa di Tizio Gxx
- ai danni di Caia , necessita rilevare come la predetta abbia ricevuto
notifica del reclamo e del provvedimento che fissava l'udienza di
discussione del medesimo.
In particolare la predetta tale avviso ha ricevuto presso il difensore
costituito in prime cure, a norma dell'art. 170 cpc.
Detta forma di comunicazione, adottata dal reclamante, pare vieppiù
corretta in ragione delle considerazioni esposte a proposito della
Yyyy del presente procedimento, di prosecuzione di quello di iniziale.
Orbene, il provvedimento giudiziale che disponeva la convocazione
delle parti è risultato viziato, giacché reso da un
Collegio composto da un giudice che aveva ricevuto autorizzazione
ad astenersi dalla trattazione della controversia.
Tale vizio - attinente alla costituzione del giudice secondo quanto
previsto e regolato dall'art. 158 cpc - il Tribunale ha ravvisato
all'udienza di comparizione dei contraddittori - fissata al 28 giugno
2006 - dichiarando la nullità del decreto e concedendo alle
parti rinvio.
Di quest'ultima decisione la Caia ha avuto conoscenza, attesa la presenza
all'udienza del difensore costituito per la medesima nella prima fase.
D'altro canto, la violazione del disposto di cui all'art. 158 del
codice di rito - riscontrata dall'ufficio nel provvedimento di che
trattasi - va ad inficiare la pronunzia sulla domanda, eventualmente
resa da un organo di cui faccia parte un componente privo della potestas
decidendi ( in termini, Cass. Civ. 98/4443); di certo, non una statuizione
interlocutoria resa da un Collegio irritualmente composto - quale
quella di cui si discute - .
Pertanto non può convenirsi con la difesa del resistente sulla
necessità che il Tribunale disponga ( o disponesse) una rinnovazione
della notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione
dell'udienza di discussione alla Caia, giacché sino al momento
della partecipazione a tale udienza non ricorreva alcuna ipotesi di
lesione delle relative prerogative difensive.
La scelta di quest'ultima di omettere la costituzione nella presente
fase, quindi, deve ritenersi alla stessa imputabile e tale da determinare
una consapevole contumacia.
Relativamente alla posizione di Tizio Sxx e di Gxx, rispetto al quale
il patrono del resistente pure assume (e assumeva) la necessità
d'integrazione del contraddittorio, l'indicazione sulla qualità
relativa di socio di fatto della Xxxx di Yyyy s.n.c. - tutt'altro
che incontestata tra le parti e quindi abbisognevole di eventuale
accertamento giudiziale - e "nelle società di persone,
ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante
della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse
sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla
reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione
a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal
socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci,
le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale In
ordine all'ulteriore questione prospettata da Gxx Tizio, attinente
ad preteso vizio di procura ad litem del ricorrente, necessita premettere
che "ai sensi dell'art. 83 c.p.c. come modificato dall'art. 1
della legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce
al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello,
anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale
atto (nella specie, mediante "spillatura"), non incidendo
sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia
alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo
dell'art. 83 c.p.c. cit., interpretato alla luce dei criteri letterale,
teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica
della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza
della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar
luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa
al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante
la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante
ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della
data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è
legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la
coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo"
con quella del deposito del ricorso " ( v. Cass. civ., Sez. lavoro,
18/08/2003, n.12080, Miele C. INPS, Mass. Giur. It., 2003, in Arch.
Civ., 2004, 824, in Gius, 2004, 3, 389).
Ebbene, stante l'allocazione della procura del reclamante a margine
del ricorso ex art. 23 d.lgs. 5/03 ed in ragione del carattere prosecutorio
della fase presente rispetto a quella di prime cure, il Collegio conviene
che sussista la legittimazione e capacità rappresentativa del
difensore dell' Tizio Sxx; a decisioni diversa neppure si perverrebbe
a voler diversamente opinare sulla Yyyy del reclamo, in considerazione
del fatto che il termine "appello", utilizzato nel rilascio
del mandato defensionale e della procura da parte del ricorrente,
appare assorbente dell'impugnazione cui eventualmente ascrivere il
rimedio ex art. 669, terdecies cpc.
Sempre in rito, alcun rilievo assume il difetto di giurisdizione che
la difesa del reclamato assume, in virtù della previsione statutaria
di una clausola compromissoria riguardante le controversie tra la
Xxxx di Yyyy ed i soci.
Ed invero, a norma dell'art. 35, n. 5, del d.lgs. 5/03, la compromissione
in arbitri delle controversie attinenti alla società non preclude
il ricorso alla tutela cautelare predisposta dal codice di rito, cui
fa rinvio di compatibilità generale e particolare la disciplina
del processo societario.
Ancora in rito, le valutazioni compiute in premessa - a proposito
della possibilità di estensione del thema decidendum anche
ai fatti o motivi non indicati in prime cure - esclude che il Collegio
debba procedere a soffermarsi sulla questione sollevata dal patrono
di Tizio Gxx, riguardo ad una indebita variazione in corso di procedimento
delle ragioni controverse.
Ciò detto, nel corso della presente fase il reclamante ha vieppiù
chiarito che la cautela è strumentalmente diretta all'azione
sociale di responsabilità ed all'azione di cui all'art. 2395
c.c. avverso all'amministratore unico della Xxxx di Yyyy snc.
Al riguardo, la precisazione risponde all'esigenza dell'indicazione
degli elementi della proponenda azione di merito che deve caratterizzare
ogni richiesta di cautela ante causam ( cfr. Trib. Foggia 5/2/2004;
Trib. Catania, 127/7/2001; Trib. Napoli, 7/7/2001).
Ed invero detta necessità risponde all'obiettivo di consentire
al Tribunale la verifica circa la sussistenza della giurisdizione
e della competenza del giudice adito, della correttezza del rito perseguito,
della strumentalità del rimedio invocato rispetto all'azione
cautelanda.
In specie, la prospettazione dei rimedi citati convince della ricorrenza
delle condizioni processuali sottese al reclamo in disputa.
Quanto al petitum, di cui la giurisprudenza di merito chiede la precisa
prospettazione, pena l'inammissibilità della domanda ( in termini,
App. Torino, 29/11/2000, Soc. Pagine Italia C. Soc. Telecom Italia
e altri) in ragione della interpretazione combinata degli artt. 669
bis, decies e terdecies e della necessità che sussista corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunziato, pare dal Tribunale che le richieste
formulate dall'istante in sede di reclamo - di revoca dell'amministratore
o di sequestro giudiziario dei beni, conferimenti, merci, libri contabili
della Xxxx di Yyyy s.n.c. - rispettino le esigenze di specificazione
in parola.
Sul punto delle legittimazione del reclamante rispetto alle indicate
cause di merito, occorre dire che "nelle società di persone,
ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante
della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse
sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla
reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione
a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal
socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci,
le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale. (v.
Trib. Napoli, 17/04/1998, Marotta C. Soc. Marotta, in Dir. Fall.,
1998, II, 1210; conformi, Trib. Alba, 10/2/1995; Trib. Milano, 8/2/1990).
Tal indirizzo, che qui si condivide, nasce dalle necessità
di assicurare l'esistenza di un soggetto abilitato ad esperire il
rimedio risarcitorio nel caso in cui destinatari dello steso siano
tutti gli amministratori di una società di persone.
Quanto all'azione ex art. 2395 c.c., sussiste avviso recente della
giurisprudenza di legittimità per il quale detto strumento,
rimesso in favore del socio di società di capitali nei confronti
degli amministratori o dei liquidatori, deve ritenersi esperibile,
in applicazione analogica di detta norma anche dal socio di società
di persone, in ragione della Yyyy di azione a tutela del socio direttamente
danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori o dei liquidatori
( in termini, Cass. civ., Sez. I, 07/07/2004, n.12415, De Rinaldis
C. Quaranta e altri, Guida al Diritto, 2004, 35, 54).
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, nulla questio sull'esistenza
della legittimazione ad agire del reclamante.
Diversamente non va condiviso quanto sostenuto dalla pronunzia avversata
a proposito della possibilità alternativa per il predetto del
ricorso al rimedio ex artt. 2409 c.c.
Ed invero detto strumento risulta previsto per le società di
capitali e appare incompatibile con la particolare struttura delle
società di persone; in particolare, ad assicurare le ragioni
dei soci di tali compagini, in ipotesi di gravi violazioni dei doveri
diligenza e buona fede da parte degli amministratori della stessa,
sussiste piuttosto il mezzo delae revoca di cui all'art. 2259 c.c.
( conformi, Trib. (Decr.) Udine, 06/04/2004, G. B. C. F. Z., in Società,
2004, 1002; Trib. (Ord.) Catania, 19/12/2003, La Mela C. Farinato,
Dir. Fall., 2004, 2, 504, Vita Notar., 2004, 310).
Relativamente alle cautele invocate, quella principale - della revoca
dell'amministratore resistente - non pare ammissibile al Collegio
per difetto di strumentalità rispetto alle proponende azioni
di merito.
Ed invero, l'azione di revoca dell'amministratore correttamente "non
può essere considerata strumentale al proficuo esercizio dell'azione
sociale di responsabilità - che, quale azione tesa a una condanna
al pagamento di una somma di denaro, e cioè alla soddisfazione
per equivalente pecuniario del diritto di credito al risarcimento
dei danni subiti, consente, di per sé, di essere cautelata
solo con le ordinane misure volte alla conservazione del patrimonio
del potenziale debitore e della connessa garanzia patrimoniale (sequestro
conservativo) - quanto piuttosto, in termini anticipatori, a un'azione
(di merito) di revoca dell'amministratore inadempiente, quale azione
volta alla pronuncia di anticipata risoluzione, per grave inadempimento,
promossa dal singolo socio (nel nome proprio, ma nell'interesse della
società), del rapporto (contrattuale) di amministrazione (o
mandato ad amministrare) che lega giuridicamente l'amministratore
alla società amministrata nello stesso modo in cui, nelle società
di persone (alla cui disciplina la riforma si è senz'altro
ispirata nel regolare la nuova società a responsabilità
limitata, al punto da richiamarne espressamente le norme in materia
di amministrazione) , ciascun socio - si ritiene - può promuovere,
oltre all'azione sodale di responsabilità prevista dall'art.
2260 c.c., con le connesse misure cautelari conservative, anche l'azione
di revoca dell'amministratore per giusta causa (intesa come qualunque
violazione posta in essere dall'amministratore ai doveri posti a suo
carico dalla legge o dal contratto sodale) prevista dall'art. 2259,
ultimo comma, c.c., se del caso in sede cautelare, onde anticipare
gli effetti della decisione di merito a norma dell'art. 700 c.p.c.,
in mancanza di un'azione cautelare tipica" ( Trib. (Ord.) S.
Maria Capua Vetere, 30/04/2004, in Guida al Diritto, 2004, 43, 51).
Il deficit di coordinamento evidenziato tra la richiesta revoca di
Tizio Gxx dall'incarico di amministratore della Xxxx di Yyyy e l'ineunda
azione di responsabilità ai relativi danni, porta quindi all'inaccoglibilità
della istanza in parola.
Ciò che tuttavia non determina il complessivo rigetto del reclamo.
Sussistono, infatti, ad avviso del Collegio i presupposti per la concessione
al ricorrente del sequestro giudiziario delle scritture contabili
della società dal medesimo partecipata.
Ed invero, il fumus boni juris dell'invocata misura deve in specie
riguardare il diritto alla esibizione delle scritture contabili della
società.
In tema, in base all'art. 2261 c.c. "I soci che non partecipano
all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia
dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti
relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli
affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".
Tale diritto " trova quale unico limite al suo esercizio l'esigenza
concreta ed effettiva di evitare nocumento alla società; pertanto,
il socio può procedere alla consultazione delle scritture contabili
avvalendosi dell'assistenza e della collaborazione di propri consulenti
non rinvenendosi in questa attività uno scopo antisociale"
( in termini, Trib. Piacenza, 12/08/1994, Soc. Casella macchine agr.
C. Casella e altri, in Foro It., 1995, I, 3009).
Non pare discutibile, allora, che Tizio Sxx, quale socio della Xxxx
di Yyyy, vanti il diritto alla ispezione ed al controllo dei documenti
attinenti alla gestione della compagine.
Quanto al periculum in mora per il tipo di cautela in disputa, esso
va invece rinvenuto nella sussistenza di situazioni di pericolo di
sottrazioni, alterazioni e/o deterioramenti del bene che pregiudichino
la attuazione del diritto controverso.
Nell'ipotesi che occupa la particolare animosità tra le parti
- evidenziata anche dal contegno processuale tenuto in specie, ove
alcun esito hanno sortito i tentativi di definizione della lite che
appariva sostanzialmente avere oggetto limitato proprio alla verifica
delle scritture da parte del reclamante - unita alla prospettazione
del reclamato di situazioni non chiaramente intelligibili che porterebbero
ad una prossima manifestazione di volontà di scioglimento della
compagine, paiono al Tribunale integrare il convincimento del possibile
imminente pregiudizio del diritto del ricorrente all'esame dei libri
contabili della partecipata.
Il sequestro giudiziario a concedersi risulta, infatti, in chiaro
nesso di strumentalità rispetto alla cautelanda azione di responsabilità
dell'amministratore ed alle prove da acquisire per l'esperimento della
stessa; le ragioni indicate sopra giustificano, inoltre, che si disponga
custodia temporanea della documentazione presso soggetto diverso dal
tenutario resistente.
Il reclamo va quindi accolto nei termini di cui al seguente dispositivo.
Sulle spese, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti,
sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle medesime
quanto alla fase cautelare e quanto alla fase di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente pronunziando
sul reclamo proposto da TIZIO Sxx, nato a
il
, avverso
all'ordinanza emessa dal G.D. in data 28/6/2004 nella domanda cautelare
formulata con R.G. 2723/2006 ai danni di TIZIO Gxx, nato a
il
e di CAIA , nata a
il
, disattesa ogni altra
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
--Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in revoca del
provvedimento reclamato: 1) autorizza il sequestro giudiziario dei
libri contabili e delle scritture di cui all'art. 2214 c.c. della
Xxxx di Yyyy snc di Tizio Gxx e Sxx, con sede in .... (NA) alla via
, cf
; 2) nomina custode della documentazione il rag.
Mevio, con studio in
, alla via
; 3) ordina a Tizio Gxx,
nato a
il
, n.q. di amministratore unico della società
Xxxx di Yyyy S.n.c. di consentire l'immediata immissione nel possesso
della documentazione al custode;
--compensa integralmente tra le parti le spese della fase cautelare
e del reclamo.
--manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto
ad entrambe le parti ed al custode.
Così deciso in Nola, 26 luglio 2006
Il Presidente
dr. Giuliano Perpetua
Avvertenze
legali