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Giurisprudenza civile

Procedimenti cautelari - Reclamo ex art. 669/13 cpc

SEQUESTRO GIUDIZIARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
[Tribunale di Nola, Sezione feriale, - dr. Giuliano PERPETUA Presidente - dr. Raffaele CALIFANO Giudice
- dr. Enrico QUARANTA Giudice relatore ed estensore, ordinanza del 26.07.2006]

- www.iussit.it  22.01.2007 -
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Clausola compromissoria - difetto di giurisdizione - insussistenza - legittimazione del reclamante - vizio contraddittorio - insussistenza - procura ad litem su foglio spillato, validità - limiti del thema decidendum - memorie integrative - motivi sopravvenuti - azione sociale di responsabilità - azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell'A.U. - sequestro giudiziario delle scritture contabili - fumus boni juris - periculum in mora - diritti dei soci che non partecipano all'amministrazione, art. 2261 c.c. -

Nella decisione
>> Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (cfr C. Cost. …), un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso e collegiale. Quest'ultimo è quindi investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a séguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero "thema decidendum" oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione.

>> …il reclamo è capace di accogliere ogni questione di rito e di merito della cautela, pur collegata a circostanze e motivi sopravvenuti.

>>…il reclamo involge tutta la domanda cautelare - costituendo prosecuzione della fase di prime cure - e da vita ad un provvedimento che sostituisce quello originario.
Tale provvedimento dovrà tenere conto quindi sia dei fatti che dei mezzi di prova sopravenuti, sia di quelli precedenti non dedotti, sia di diverse argomentazioni di diritto prospettate dalle parti .
Legittimati alla partecipazione al reclamo saranno poi coloro che già hanno partecipato alla fase cautelare; quanto alle prospettive d'integrazione ivi del contraddittorio, sussiste orientamento dottrinale - qui assentito - che limita l'ordine giudiziale alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario …. Ferma la possibilità dell'intervento alla fase di chi vi ha interesse

>> …l'azione sociale di responsabilità ovvero l'azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell'amministratore unico della compagine - fanno escludere che ricorra ipotesi di partecipazione necessaria del citato al procedimento. Di guisa, alcuna integrazione del contraddittorio doveva e deve essere disposta nei riguardi dello stesso.

>> … petitum, …la giurisprudenza di merito chiede la precisa prospettazione, pena l'inammissibilità della domanda (…) in ragione della interpretazione combinata degli artt. 669 bis, decies e terdecies e della necessità che sussista corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato…

>> …"nelle società di persone, ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci, le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale

>>… "nelle società di persone, ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci, le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale.

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TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Feriale
Procedimenti cautelari - Oggetto: reclamo ex art. 669/13 c.p.c. - R.G. 4320/2006

Il Tribunale di Nola, sezione feriale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Giuliano PERPETUA - Presidente -
- dr. Raffaele CALIFANO - Giudice -
- dr. Enrico QUARANTA - Giudice - relatore ed estensore -

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo avverso all'ordinanza emessa dal G.D. in data 28/6/2004, promosso da:
TIZIO Sxx , nato a … il …, c.f. …, residente in ,… elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia …, presso lo studio dell'avv. …, che lo rappresenta ed assiste giusto mandato e procura a margine dell'atto introduttivo - ricorrente -
Contro
TIZIO Gxx , nato a … il …, in proprio e quale amministratore unico della società Xxxx di Yyyy S.n.c., residente in …, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia …, presso lo studio degli avv.ti Ax e Bx, che lo rappresentano ed assistono in virtù di mandato e procura a margine della comparsa di costituzione -resistente-
E
CAIA , nata a … il …, residente in … ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia …, presso lo studio degli avv.ti Ax e Bx -resistente-contumace-

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PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso, della comparsa di risposta e delle memorie integrative versate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 luglio 2006
OSSERVA
Il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente verificare la fondatezza di tutte le eccezioni in rito formulate dalla difesa di Tizio Gxx; la prima attinente ad un preteso vizio del contraddittorio nella presente fase.
La questione merita un inquadramento generale del procedimento di reclamo, utile poi anche ai fini della verifica della validità della procura ad litem del ricorrente - parimenti contestata da parte avversa - e dei limiti del thema decidendum - a proposito del quale il patrono di Tizio Gxx assume un allargamento indebito nel corso delle udienze tenute in virtù dei termini concessi dal Collegio per il deposito di memorie integrative.
Ebbene, la dottrina e l'interpretazione giurisprudenziale hanno avuto costanti oscillazioni nell'inquadramento del reclamo; v'e chi ha sostenuto lo stesso avesse carattere impugnatorio in senso stretto, costituendo una revisio prioris istantie che serviva ad esaminare e far valere, nei limiti del devoluto, i vizi di illegittimità e di merito del provvedimento cautelare adottato in prime cure ( in tale senso Trib. Catania, 23 marzo 1995; Trib. Napoli, 25 marzo 1993; recentemente Trib. Marsala, 18 novembre 2004).
In ragione di tale struttura ai fini della relativa decisione non poteva tenersi conto che delle allegazioni e dei fatti dedotti in prima istanza, salvi i motivi sopravvenuti che la norma dell'art. 669, terdecies cpc consentiva far valere.
A fronte di detta opzione si è andata poi collocando quella derivante dagli interventi del giudice delle leggi sull'impianto normativo ( Corte Costituzionale, sent. nn. 253/1994; 197/1995; 501/1995; 421/1996; 65/1998); in particolare quest'ultimo arresto - richiamato anche dal Tribunale di Nola, sezione lavoro, nel provvedimento che le parti hanno posto all'attenzione del Collegio in corso di procedimento, ha evidenziato che "Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 421 del 1996), un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso e collegiale. Quest'ultimo è quindi investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a séguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero "thema decidendum" oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto della decisione secondo l'ottica propria del giudizio di impugnazione, qual è viceversa quella sottesa alla prospettazione. E dunque contrasterebbe con la logica stessa dell'istituto un intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche del doppio grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano quale sviluppo ulteriore - seppure in una sede diversa - dell'unico procedimento cautelare" .
Secondo tale logica ricostruttiva, che qui per vero si condivide, il reclamo è capace di accogliere ogni questione di rito e di merito della cautela, pur collegata a circostanze e motivi sopravvenuti ( conforme, in tema, Trib. Catanzaro, 19/04/2004, P.M. C. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e altri , Gius, 2004, 3206, per cui: "Poiché il reclamo cautelare non inaugura un nuovo grado di giudizio, bensì una fase di riesame della originaria domanda cautelare, si applica a tale fase la norma dell'art. 417 bis c.p.c. che, nelle controversie relative a rapporti di lavoro, autorizza le pubbliche amministrazioni a stare in giudizio a mezzo di propri dipendenti").
Questa tesi è stata fatta propria dal legislatore sia nella formulazione del V comma dell'art. 23 del d.lgs. 5/03 - ove si da atto della possibilità della rappresentazione di motivi e circostanze sopravvenute al momento della proposizione del reclamo - sia dal novellato art. 669 terdecies cpc.
In sostanza, il reclamo involge tutta la domanda cautelare - costituendo prosecuzione della fase di prime cure - e da vita ad un provvedimento che sostituisce quello originario.
Tale provvedimento dovrà tenere conto quindi sia dei fatti che dei mezzi di prova sopravenuti, sia di quelli precedenti non dedotti, sia di diverse argomentazioni di diritto prospettate dalle parti .
Legittimati alla partecipazione al reclamo saranno poi coloro che già hanno partecipato alla fase cautelare; quanto alle prospettive d'integrazione ivi del contraddittorio, sussiste orientamento dottrinale - qui assentito - che limita l'ordine giudiziale alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario ( in termini, v. anche Trib. Roma, 29/03/2000, Proc. Rep. T. Roma e altri C. M.F. e altri; Trib. Parma, 11/06/1997 Soc. Mariani servizi C. Soc. Sinco). Ferma la possibilità dell'intervento alla fase di chi vi ha interesse.
Tutto ciò posto, a proposito della presunta lesione del contraddittorio nel presente procedimento - maturato, secondo la difesa di Tizio Gxx - ai danni di Caia , necessita rilevare come la predetta abbia ricevuto notifica del reclamo e del provvedimento che fissava l'udienza di discussione del medesimo.
In particolare la predetta tale avviso ha ricevuto presso il difensore costituito in prime cure, a norma dell'art. 170 cpc.
Detta forma di comunicazione, adottata dal reclamante, pare vieppiù corretta in ragione delle considerazioni esposte a proposito della Yyyy del presente procedimento, di prosecuzione di quello di iniziale.
Orbene, il provvedimento giudiziale che disponeva la convocazione delle parti è risultato viziato, giacché reso da un Collegio composto da un giudice che aveva ricevuto autorizzazione ad astenersi dalla trattazione della controversia.
Tale vizio - attinente alla costituzione del giudice secondo quanto previsto e regolato dall'art. 158 cpc - il Tribunale ha ravvisato all'udienza di comparizione dei contraddittori - fissata al 28 giugno 2006 - dichiarando la nullità del decreto e concedendo alle parti rinvio.
Di quest'ultima decisione la Caia ha avuto conoscenza, attesa la presenza all'udienza del difensore costituito per la medesima nella prima fase.
D'altro canto, la violazione del disposto di cui all'art. 158 del codice di rito - riscontrata dall'ufficio nel provvedimento di che trattasi - va ad inficiare la pronunzia sulla domanda, eventualmente resa da un organo di cui faccia parte un componente privo della potestas decidendi ( in termini, Cass. Civ. 98/4443); di certo, non una statuizione interlocutoria resa da un Collegio irritualmente composto - quale quella di cui si discute - .
Pertanto non può convenirsi con la difesa del resistente sulla necessità che il Tribunale disponga ( o disponesse) una rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione alla Caia, giacché sino al momento della partecipazione a tale udienza non ricorreva alcuna ipotesi di lesione delle relative prerogative difensive.
La scelta di quest'ultima di omettere la costituzione nella presente fase, quindi, deve ritenersi alla stessa imputabile e tale da determinare una consapevole contumacia.
Relativamente alla posizione di Tizio Sxx e di Gxx, rispetto al quale il patrono del resistente pure assume (e assumeva) la necessità d'integrazione del contraddittorio, l'indicazione sulla qualità relativa di socio di fatto della Xxxx di Yyyy s.n.c. - tutt'altro che incontestata tra le parti e quindi abbisognevole di eventuale accertamento giudiziale - e "nelle società di persone, ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci, le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale In ordine all'ulteriore questione prospettata da Gxx Tizio, attinente ad preteso vizio di procura ad litem del ricorrente, necessita premettere che "ai sensi dell'art. 83 c.p.c. come modificato dall'art. 1 della legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante "spillatura"), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83 c.p.c. cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso " ( v. Cass. civ., Sez. lavoro, 18/08/2003, n.12080, Miele C. INPS, Mass. Giur. It., 2003, in Arch. Civ., 2004, 824, in Gius, 2004, 3, 389).
Ebbene, stante l'allocazione della procura del reclamante a margine del ricorso ex art. 23 d.lgs. 5/03 ed in ragione del carattere prosecutorio della fase presente rispetto a quella di prime cure, il Collegio conviene che sussista la legittimazione e capacità rappresentativa del difensore dell' Tizio Sxx; a decisioni diversa neppure si perverrebbe a voler diversamente opinare sulla Yyyy del reclamo, in considerazione del fatto che il termine "appello", utilizzato nel rilascio del mandato defensionale e della procura da parte del ricorrente, appare assorbente dell'impugnazione cui eventualmente ascrivere il rimedio ex art. 669, terdecies cpc.
Sempre in rito, alcun rilievo assume il difetto di giurisdizione che la difesa del reclamato assume, in virtù della previsione statutaria di una clausola compromissoria riguardante le controversie tra la Xxxx di Yyyy ed i soci.
Ed invero, a norma dell'art. 35, n. 5, del d.lgs. 5/03, la compromissione in arbitri delle controversie attinenti alla società non preclude il ricorso alla tutela cautelare predisposta dal codice di rito, cui fa rinvio di compatibilità generale e particolare la disciplina del processo societario.
Ancora in rito, le valutazioni compiute in premessa - a proposito della possibilità di estensione del thema decidendum anche ai fatti o motivi non indicati in prime cure - esclude che il Collegio debba procedere a soffermarsi sulla questione sollevata dal patrono di Tizio Gxx, riguardo ad una indebita variazione in corso di procedimento delle ragioni controverse.
Ciò detto, nel corso della presente fase il reclamante ha vieppiù chiarito che la cautela è strumentalmente diretta all'azione sociale di responsabilità ed all'azione di cui all'art. 2395 c.c. avverso all'amministratore unico della Xxxx di Yyyy snc.
Al riguardo, la precisazione risponde all'esigenza dell'indicazione degli elementi della proponenda azione di merito che deve caratterizzare ogni richiesta di cautela ante causam ( cfr. Trib. Foggia 5/2/2004; Trib. Catania, 127/7/2001; Trib. Napoli, 7/7/2001).
Ed invero detta necessità risponde all'obiettivo di consentire al Tribunale la verifica circa la sussistenza della giurisdizione e della competenza del giudice adito, della correttezza del rito perseguito, della strumentalità del rimedio invocato rispetto all'azione cautelanda.
In specie, la prospettazione dei rimedi citati convince della ricorrenza delle condizioni processuali sottese al reclamo in disputa.
Quanto al petitum, di cui la giurisprudenza di merito chiede la precisa prospettazione, pena l'inammissibilità della domanda ( in termini, App. Torino, 29/11/2000, Soc. Pagine Italia C. Soc. Telecom Italia e altri) in ragione della interpretazione combinata degli artt. 669 bis, decies e terdecies e della necessità che sussista corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, pare dal Tribunale che le richieste formulate dall'istante in sede di reclamo - di revoca dell'amministratore o di sequestro giudiziario dei beni, conferimenti, merci, libri contabili della Xxxx di Yyyy s.n.c. - rispettino le esigenze di specificazione in parola.
Sul punto delle legittimazione del reclamante rispetto alle indicate cause di merito, occorre dire che "nelle società di persone, ogni socio, benchè non abbia la qualità di legale rappresentante della società può esercitare, nel proprio nome e nell'interesse sociale, nei confronti del socio amministratore l'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale, spettando la relativa legittimazione a ciascun socio, come tale. Per la valutazione dei danni causati dal socio amministratore direttamente ed immediatamente agli altri soci, le parti possono devolvere la competenza al giudizio arbitrale. (v. Trib. Napoli, 17/04/1998, Marotta C. Soc. Marotta, in Dir. Fall., 1998, II, 1210; conformi, Trib. Alba, 10/2/1995; Trib. Milano, 8/2/1990).
Tal indirizzo, che qui si condivide, nasce dalle necessità di assicurare l'esistenza di un soggetto abilitato ad esperire il rimedio risarcitorio nel caso in cui destinatari dello steso siano tutti gli amministratori di una società di persone.
Quanto all'azione ex art. 2395 c.c., sussiste avviso recente della giurisprudenza di legittimità per il quale detto strumento, rimesso in favore del socio di società di capitali nei confronti degli amministratori o dei liquidatori, deve ritenersi esperibile, in applicazione analogica di detta norma anche dal socio di società di persone, in ragione della Yyyy di azione a tutela del socio direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori o dei liquidatori ( in termini, Cass. civ., Sez. I, 07/07/2004, n.12415, De Rinaldis C. Quaranta e altri, Guida al Diritto, 2004, 35, 54).
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, nulla questio sull'esistenza della legittimazione ad agire del reclamante.
Diversamente non va condiviso quanto sostenuto dalla pronunzia avversata a proposito della possibilità alternativa per il predetto del ricorso al rimedio ex artt. 2409 c.c.
Ed invero detto strumento risulta previsto per le società di capitali e appare incompatibile con la particolare struttura delle società di persone; in particolare, ad assicurare le ragioni dei soci di tali compagini, in ipotesi di gravi violazioni dei doveri diligenza e buona fede da parte degli amministratori della stessa, sussiste piuttosto il mezzo delae revoca di cui all'art. 2259 c.c. ( conformi, Trib. (Decr.) Udine, 06/04/2004, G. B. C. F. Z., in Società, 2004, 1002; Trib. (Ord.) Catania, 19/12/2003, La Mela C. Farinato, Dir. Fall., 2004, 2, 504, Vita Notar., 2004, 310).
Relativamente alle cautele invocate, quella principale - della revoca dell'amministratore resistente - non pare ammissibile al Collegio per difetto di strumentalità rispetto alle proponende azioni di merito.
Ed invero, l'azione di revoca dell'amministratore correttamente "non può essere considerata strumentale al proficuo esercizio dell'azione sociale di responsabilità - che, quale azione tesa a una condanna al pagamento di una somma di denaro, e cioè alla soddisfazione per equivalente pecuniario del diritto di credito al risarcimento dei danni subiti, consente, di per sé, di essere cautelata solo con le ordinane misure volte alla conservazione del patrimonio del potenziale debitore e della connessa garanzia patrimoniale (sequestro conservativo) - quanto piuttosto, in termini anticipatori, a un'azione (di merito) di revoca dell'amministratore inadempiente, quale azione volta alla pronuncia di anticipata risoluzione, per grave inadempimento, promossa dal singolo socio (nel nome proprio, ma nell'interesse della società), del rapporto (contrattuale) di amministrazione (o mandato ad amministrare) che lega giuridicamente l'amministratore alla società amministrata nello stesso modo in cui, nelle società di persone (alla cui disciplina la riforma si è senz'altro ispirata nel regolare la nuova società a responsabilità limitata, al punto da richiamarne espressamente le norme in materia di amministrazione) , ciascun socio - si ritiene - può promuovere, oltre all'azione sodale di responsabilità prevista dall'art. 2260 c.c., con le connesse misure cautelari conservative, anche l'azione di revoca dell'amministratore per giusta causa (intesa come qualunque violazione posta in essere dall'amministratore ai doveri posti a suo carico dalla legge o dal contratto sodale) prevista dall'art. 2259, ultimo comma, c.c., se del caso in sede cautelare, onde anticipare gli effetti della decisione di merito a norma dell'art. 700 c.p.c., in mancanza di un'azione cautelare tipica" ( Trib. (Ord.) S. Maria Capua Vetere, 30/04/2004, in Guida al Diritto, 2004, 43, 51).
Il deficit di coordinamento evidenziato tra la richiesta revoca di Tizio Gxx dall'incarico di amministratore della Xxxx di Yyyy e l'ineunda azione di responsabilità ai relativi danni, porta quindi all'inaccoglibilità della istanza in parola.
Ciò che tuttavia non determina il complessivo rigetto del reclamo.
Sussistono, infatti, ad avviso del Collegio i presupposti per la concessione al ricorrente del sequestro giudiziario delle scritture contabili della società dal medesimo partecipata.
Ed invero, il fumus boni juris dell'invocata misura deve in specie riguardare il diritto alla esibizione delle scritture contabili della società.
In tema, in base all'art. 2261 c.c. "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".
Tale diritto " trova quale unico limite al suo esercizio l'esigenza concreta ed effettiva di evitare nocumento alla società; pertanto, il socio può procedere alla consultazione delle scritture contabili avvalendosi dell'assistenza e della collaborazione di propri consulenti non rinvenendosi in questa attività uno scopo antisociale" ( in termini, Trib. Piacenza, 12/08/1994, Soc. Casella macchine agr. C. Casella e altri, in Foro It., 1995, I, 3009).
Non pare discutibile, allora, che Tizio Sxx, quale socio della Xxxx di Yyyy, vanti il diritto alla ispezione ed al controllo dei documenti attinenti alla gestione della compagine.
Quanto al periculum in mora per il tipo di cautela in disputa, esso va invece rinvenuto nella sussistenza di situazioni di pericolo di sottrazioni, alterazioni e/o deterioramenti del bene che pregiudichino la attuazione del diritto controverso.
Nell'ipotesi che occupa la particolare animosità tra le parti - evidenziata anche dal contegno processuale tenuto in specie, ove alcun esito hanno sortito i tentativi di definizione della lite che appariva sostanzialmente avere oggetto limitato proprio alla verifica delle scritture da parte del reclamante - unita alla prospettazione del reclamato di situazioni non chiaramente intelligibili che porterebbero ad una prossima manifestazione di volontà di scioglimento della compagine, paiono al Tribunale integrare il convincimento del possibile imminente pregiudizio del diritto del ricorrente all'esame dei libri contabili della partecipata.
Il sequestro giudiziario a concedersi risulta, infatti, in chiaro nesso di strumentalità rispetto alla cautelanda azione di responsabilità dell'amministratore ed alle prove da acquisire per l'esperimento della stessa; le ragioni indicate sopra giustificano, inoltre, che si disponga custodia temporanea della documentazione presso soggetto diverso dal tenutario resistente.
Il reclamo va quindi accolto nei termini di cui al seguente dispositivo. Sulle spese, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle medesime quanto alla fase cautelare e quanto alla fase di reclamo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da TIZIO Sxx, nato a … il …, avverso all'ordinanza emessa dal G.D. in data 28/6/2004 nella domanda cautelare formulata con R.G. 2723/2006 ai danni di TIZIO Gxx, nato a … il … e di CAIA , nata a … il …, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
--Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in revoca del provvedimento reclamato: 1) autorizza il sequestro giudiziario dei libri contabili e delle scritture di cui all'art. 2214 c.c. della Xxxx di Yyyy snc di Tizio Gxx e Sxx, con sede in .... (NA) alla via …, cf …; 2) nomina custode della documentazione il rag. Mevio, con studio in …, alla via …; 3) ordina a Tizio Gxx, nato a … il …, n.q. di amministratore unico della società Xxxx di Yyyy S.n.c. di consentire l'immediata immissione nel possesso della documentazione al custode;
--compensa integralmente tra le parti le spese della fase cautelare e del reclamo.
--manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto ad entrambe le parti ed al custode.
Così deciso in Nola, 26 luglio 2006
Il Presidente
dr. Giuliano Perpetua

Avvertenze legali

 
  a cura avv. Pietro D'Antò  

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