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Giurisprudenza civile

FALLIMENTO
INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

[Tribunale Nola, dr. Enrico QUARANTA Presidente-relatore , dr.ssa Ubalda MACRI' Giudice, dr.ssa Fernanda IANNONE Giudice, sentenza del 12 luglio 2006]
- www.iussit.it  04.01.2007 -
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TUTELA DEL CREDITO DI REGRESSO DEL FIDEIUSSORE NEL CASO DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SURROGAZIONE - COLLOCAZIONE DEL CREDITO

Nella sentenza

>> " … due sono le questioni al vaglio interpretativo: la prima attiene alla qualificazione del termine regresso, la seconda alla relativa eventuale riferibilità anche alla rivalsa con surrogazione.
In ordine al primo punto può dirsi che il regresso costituisce un diritto nuovo del solvens mentre la surrogazione determina una modificazione successoria dal lato attivo dell'obbligazione. Orbene se tali sono le caratteristiche dei due istituti riferiti al coobbligato solvens, non ci pare possa dubitarsi del fatto che questi non possa esercitare né l'uno né l'altro sintantoché il creditore non sia stato integralmente soddisfatto; altrimenti ragionando si verrebbe a privare della sua reale efficacia il sistema di tutela apprestato dal legislatore in favore del creditore solidale.
Le indicate caratterizzazioni tra le due posizioni spettanti impingono sulla natura della pretesa di rivalsa; invero, solo l'attivazione della surroga consente di evitare che si escluda la ragione di ripetizione poiché priva del requisito della concorsualità (v., in tema, Trib. Venezia 7 settembre 1987, in Il Fall. Rivista 1988, 265; anche Cass. Civ. 5 luglio 1988, n. 4419, in Il Fall. 1988, 1093 e 12 luglio 1990, n. 7222, cit.).
Mette conto evidenziare, in tema, che la surrogazione del coobbligato (ex art. 1203 codice civile di cui all'art. 1949 codice civile in materia di fideiussione è una peculiare applicazione) in quanto adempimento del terzo, non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma solo in senso soggettivo, realizzando da un lato l'interesse del creditore (senza liberare il debitore) e provocando, dall'altro, un effetto mutativo della struttura soggettiva dell'obbligazione (cfr. Cass. 15 gennaio 1993, n. 499, cit. , 353). Con la surrogazione, in pratica, si produce un fenomeno di successione nel diritto (e nelle eventuali garanzie) subentrando con essa il garante nella posizione del creditore soddisfatto.
Quanto, infine, alle modalità attraverso le quali possa farsi valere la surroga in parola, pare necessario che il coobbligato, anche se subentra automaticamente nella posizione del creditore porti a conoscenza dei terzi interessati la sua intenzione di far valere il proprio diritto a mezzo insinuazione di credito, necessaria, tra l'altro perché il curatore possa poi disporre un riparto a favore di questo creditore"

>> "… la disciplina dell'art. 1203 n.3 c.c., evocata ut supra, subordina l'effetto successorio alla duplice condizione dell'esistenza di un debito e di un obbligo giuridico del solvens di estinguerlo. Ricorrendo tali presupposti, pertanto, in ragione della prova dell'effettivo adempimento totale dell'obbligazione, il condebitore verrebbe a subentrare nella posizione giuridica del creditore solidale."

>> "…con riguardo alla collocazione invocata. Non pare inutile segnalare, in tema, che "il fideiussore che paga il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e ne assume certamente la stessa posizione anche con riferimento alle garanzie che assistevano il creditore" …"

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA

(Giudizio N.1934/2005 R.G. - Oggetto: Insinuazione tardiva al passivo)
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Enrico QUARANTA Presidente - relatore -
- dr.ssa Ubalda MACRI' Giudice -
- dr.ssa Fernanda IANNONE Giudice -
ha pronunziato la presente
SENTENZA

TRA
TIZIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., denominazione sociale assunta da Caia Tizia Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., a seguito di verbale di assemblea straordinaria del 28/11/2005, rep. n. 42.0xx/14.xx, come da dichiarazione notarile in data 18/1/2006 del Notaio Mx di Milano, elettivamente domiciliata in Nola, … , presso lo studio dell'avv. …., che la rappresenta ed assiste in virtù di dichiarazione di nomina in calce all'atto introduttivo, oltre che difesa dall'avv. … del foro di Genova, per procura generale alle liti n. 2120xx rep. del 10xx/19xx a rogito Notaio Lx di Milano - ricorrente -
FALLIMENTO GRUPPO SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01), in persona del Curatore p.t., rag. Mevio, domiciliata per la carica in San Vitaliano (NA), alla Via … - resistente contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso del 15 febbraio 2005, notificato al curatore pro tempore il successivo 3 marzo ed iscritto a ruolo nei termini di cui all'art. 101, II comma, legge fallimentare, Caia Tizia Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ( ora Tizia Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.) proponeva domanda d'ammissione tardiva al fallimento in epigrafe.
Esponevano nel contesto:
" che aveva emesso nell'interesse del Gruppo SEMPRONIO S.r.l. la polizza fideiussoria n. 1232371 a favore dell'Amministrazione Finanziaria Ufficio IVA di Napoli II, a garanzia della restituzione totale o parziale delle somme rimborsate al contribuente a titolo di eccedenza d'imposta per l'anno 1999, ex art. 38 bis D.p.r. 633/1972;
" che atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il beneficiario aveva richiesto il pagamento della polizza;
" che essa aveva a tanto provveduto, versando in data 10 maggio 2004 l'importo di € 45.118,64;
" che l'avvenuto adempimento importava la surrogazione nei diritti spettanti al creditore originario ed il regresso avverso il coobligato, sia in virtù di previsione di legge che di polizza.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva essere ammessa al passivo fallimentare per l'importo di € 45.118,64, con il privilegio di cui agli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.
Nella fase amministrativa della lite il curatore rendeva parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza, per essere la documentazione a sostegno in copia. Il giudice delegato in forza del descritto avviso della curatela, disponeva istruirsi il giudizio a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c.
Nella fase contenziosa non si costituiva il fallimento.
Esaurita la trattazione, acquisita agli atti documentazione depositata dalla ricorrente nei termini di rito, sulle conclusioni dalla predetta rese a verbale l'11 aprile 2006 la causa transitava in decisione al collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa ex art. 190 cpc.
L'istante osservava detto termine, versando memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia deve dichiararsi la contumacia della curatela, non essendosi a tanto sinora provveduto. Deve poi rilevarsi la tempestività della notifica dell'atto introduttivo al curatore e la ritualità dell'iscrizione a ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 101, II comma, L.F.
Ciò detto la domanda appare fondata e merita accoglimento.
Ed invero la questione della tutela del credito di regresso del fideiussore nel caso di fallimento del debitore principale costituisce oggetto di ampio dibattito.
La tematica dei rapporti tra più coobbligati solidali passivi appare invero regolata dagli artt. 61, 62 e 63 legge fallimentare, i quali si occupano sia della partecipazione al concorso del creditore comune che nel trattamento riservato al credito di regresso dei coobbligati solidali del fallito.
Le disposizioni in parola cercano di adeguare alle esigenze del processo concorsuale le norme di diritto comune ed i principi generali che informano la disciplina della solidarietà passiva, il cui scopo è quello di rafforzare il credito, attribuendo al creditore la garanzia di più patrimoni e, dal lato interno, azione di regresso al coobbligato solvens, quale strumento per rimuovere le conseguenze del relativo ingiustificato depauperamento rispetto alla posizione del co-obbligato.
Il creditore solidale, in base all'art. 61, primo comma, può concorrere al fallimento del condebitore per l'intero credito, per capitale ed accessori, vantato al momento dell'apertura della procedura. Siffatta partecipazione al concorso rimane poi ferma sino al totale suo soddisfacimento, non rilevando eventuali pagamenti parziali ricevuti nel corso del fallimento da altri coobbligati (in tal senso, App. Brescia 20 marzo 1961).
Ove, invece, il creditore abbia ricevuto, prima della dichiarazione di fallimento, un pagamento parziale da un coobbligato o da un fideiussore, la sua partecipazione al concorso sarà limitata, ex art. 62 primo comma, alla sola parte di credito non riscossa, mentre il coobbligato solvens potrà insinuarsi al passivo per la somma pagata. In questo caso il creditore avrà però diritto di vedersi assegnata la quota di riparto spettante al coobbligato in solido insinuato, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli (così art. 62, ultimo comma). Resta del pari impregiudicato il diritto del creditore, rimasto parzialmente insoddisfatto di agire per il plus nei confronti di questo coobbligato.
Un'ulteriore tutela della posizione del creditore solidale viene dall'art. 63 che prevede che il coobbligato del fallito che vanti a tutela del proprio regresso un diritto reale di garanzia su beni del fallito, possa, anche ancor prima di aver pagato, insinuarsi nel passivo fallimentare per la somma per la quale ha pegno od ipoteca, ma che il ricavato della vendita del bene gravato spetti al creditore in solido, a deconto od a saldo del suo credito evidentemente.
Tutto ciò premesso, nel caso in cui il coobbligato provveda ad effettuare durante il fallimento un pagamento parziale, potrà esercitare (ex art. 61, secondo comma) l'azione di regresso solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero. Ciò, invero, si a cautela dell'interesse del creditore al pagamento dell'intero credito, sia nella necessità di evitare duplicazioni di un credito nell'ambito del concorso, sia quale effetto tipico della cristallizzazione dei crediti concorrenti in sede di fallimento.
Devono comunque essere considerati parziali quei pagamenti che non abbiano estinto la pretesa creditoria, pur esaurendo la responsabilità del coobbligato (si pensi, appunto, ad una fidejussione pro-quota).
In guisa di quanto prospettato necessita esaminare la sorte del coobbligato passivo che abbia adempiuto alla obbligazione durante la procedura. Ciò previo rilievo che l'indicazione operata dall'art. 61, secondo comma, ai coobbligati falliti non importa esclusione di applicabilità della norma anche ai coobbligati in bonis che abbiano pagato nel corso del fallimento (cfr Trib. Bologna 25 giugno 1991, in Il Fall. 1992, 77; Cass. 12 luglio 1990, n. 7222, ivi, 1991, 55.).
Ebbene due sono le questioni al vaglio interpretativo: la prima attiene alla qualificazione del termine regresso, la seconda alla relativa eventuale riferibilità anche alla rivalsa con surrogazione.
In ordine al primo punto può dirsi che il regresso costituisce un diritto nuovo del solvens mentre la surrogazione determina una modificazione successoria dal lato attivo dell'obbligazione. Orbene se tali sono le caratteristiche dei due istituti riferiti al coobbligato solvens, non ci pare possa dubitarsi del fatto che questi non possa esercitare né l'uno né l'altro sintantoché il creditore non sia stato integralmente soddisfatto; altrimenti ragionando si verrebbe a privare della sua reale efficacia il sistema di tutela apprestato dal legislatore in favore del creditore solidale.
Le indicate caratterizzazioni tra le due posizioni spettanti impingono sulla natura della pretesa di rivalsa; invero, solo l'attivazione della surroga consente di evitare che si escluda la ragione di ripetizione poiché priva del requisito della concorsualità (v., in tema, Trib. Venezia 7 settembre 1987, in Il Fall. Rivista 1988, 265; anche Cass. Civ. 5 luglio 1988, n. 4419, in Il Fall. 1988, 1093 e 12 luglio 1990, n. 7222, cit.).
Mette conto evidenziare, in tema, che la surrogazione del coobbligato (ex art. 1203 codice civile di cui all'art. 1949 codice civile in materia di fideiussione è una peculiare applicazione) in quanto adempimento del terzo, non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma solo in senso soggettivo, realizzando da un lato l'interesse del creditore (senza liberare il debitore) e provocando, dall'altro, un effetto mutativo della struttura soggettiva dell'obbligazione (cfr. Cass. 15 gennaio 1993, n. 499, cit. , 353). Con la surrogazione, in pratica, si produce un fenomeno di successione nel diritto (e nelle eventuali garanzie) subentrando con essa il garante nella posizione del creditore soddisfatto.
Quanto, infine, alle modalità attraverso le quali possa farsi valere la surroga in parola, pare necessario che il coobbligato, anche se subentra automaticamente nella posizione del creditore porti a conoscenza dei terzi interessati la sua intenzione di far valere il proprio diritto a mezzo insinuazione di credito, necessaria, tra l'altro perché il curatore possa poi disporre un riparto a favore di questo creditore (sul punto,Trib. di Monza 17-07-1986 (decr.) - Pres. Bibolini - Est. Lamanna - I.N.P.S. c. Fall. s.r.l. Plastiform in Il Fallimento n. 4, anno 1987, pag. 452).
Dottrina autorevole, argomentando in tema, nell'analizzare la portata dell'art. 61 della legge fallimentare, ha peraltro ritenuto di cogliere nella sede della verifica dei crediti, di cui agli artt. 93 e ss l.f., il luogo ove realizzare un corretto contraddittorio sulla sussistenza di tutte le condizioni d'operatività cui soggiace la surroga.
Invero, la disciplina dell'art. 1203 n.3 c.c., evocata ut supra, subordina l'effetto successorio alla duplice condizione dell'esistenza di un debito e di un obbligo giuridico del solvens di estinguerlo. Ricorrendo tali presupposti, pertanto, in ragione della prova dell'effettivo adempimento totale dell'obbligazione, il condebitore verrebbe a subentrare nella posizione giuridica del creditore solidale.
Alla stregua, l'indagine endo-fallimentare invocata, dovrebbe essere intesa presiedere all'accertamento della sussistenza in fatto della prefate condizioni.
Traslando le argomentazioni svolte alla fattispecie dedotta, occorre rilevare che: a) esiste prova opponibile alla curatela dell'esistenza dell'originario obbligo della fallita rispetto all'amministrazione finanziaria, in virtù dell'avviso di accertamento n. REK 030100423 emesso a relativo carico e prodotto in atti dalla ricorrente; b) esiste dimostrazione dell'obbligo giuridico cadente in capo a detta istante nei riguardi dell'A.F., documentato dalla polizza fideiussoria n. 1232371, opponibile alla curatela giacché richiamata nei pubblici atti dell'ente impositore; c) esiste prova dell'escussione della garanzia da parte del creditore principale, nonché del pagamento erogato a beneficio del medesimo dall'istante.
Il complesso di tali elementi fa ritenere il ricorso fondato; ciò anche con riguardo alla collocazione invocata.
Non pare inutile segnalare, in tema, che "il fideiussore che paga il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e ne assume certamente la stessa posizione anche con riferimento alle garanzie che assistevano il creditore" ( Cass. civ., Sez. I, 21/03/2003, n.4137, Kerimmob A.G. C. Fall. soc. del Lanificio Milano).
Vertendo in ipotesi di credito dell'amministrazione finanziaria per indebito rimborso IVA effettuato in favore dell'odierna fallita per l'anno 1999, la pretesa va effettivamente collocata al rango prelatizio a norma degli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.
Sul capitolo delle spese, avendo dato causa con la propria condotta al transito in fase contenziosa delle controversia - non provvedendo al tempestivo deposito della documentazione a sostegno del credito in originale - si ritiene che le stesse vadano poste a carico della ricorrente.

P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda d'insinuazione tardiva al passivo del FALLIMENTO GRUPPO SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01) proposta da TIZIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. con ricorso depositato il 15 febbraio 2005, notificato al curatore pro tempore il successivo 3 marzo ed iscritto a ruolo nei termini di cui all'art. 101, II comma disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
" dichiara la contumacia della curatela;
" accoglie la domanda e per l'effetto ammette TIZIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. al passivo del FALLIMENTO GRUPPO SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01) per l'importo di € 45.118,64 con il privilegio di cui agli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.;
" dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Nola il 12 luglio 2006.
Il Presidente estensore
Dott. Enrico Quaranta

Avvertenze legali

 
  a cura avv. Pietro D'Antò  

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