TUTELA
DEL CREDITO DI REGRESSO DEL FIDEIUSSORE NEL CASO DI FALLIMENTO DEL
DEBITORE - POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- SURROGAZIONE - COLLOCAZIONE DEL CREDITO
Nella sentenza
>> "
due sono le
questioni al vaglio interpretativo: la prima attiene alla qualificazione
del termine regresso, la seconda alla relativa eventuale riferibilità
anche alla rivalsa con surrogazione.
In ordine al primo punto può dirsi che il regresso costituisce
un diritto nuovo del solvens mentre la surrogazione determina una
modificazione successoria dal lato attivo dell'obbligazione. Orbene
se tali sono le caratteristiche dei due istituti riferiti al coobbligato
solvens, non ci pare possa dubitarsi del fatto che questi non possa
esercitare né l'uno né l'altro sintantoché il
creditore non sia stato integralmente soddisfatto; altrimenti ragionando
si verrebbe a privare della sua reale efficacia il sistema di tutela
apprestato dal legislatore in favore del creditore solidale.
Le indicate caratterizzazioni tra le due posizioni spettanti impingono
sulla natura della pretesa di rivalsa; invero, solo l'attivazione
della surroga consente di evitare che si escluda la ragione di ripetizione
poiché priva del requisito della concorsualità (v.,
in tema, Trib. Venezia 7 settembre 1987, in Il Fall. Rivista 1988,
265; anche Cass. Civ. 5 luglio 1988, n. 4419, in Il Fall. 1988, 1093
e 12 luglio 1990, n. 7222, cit.).
Mette conto evidenziare, in tema, che la surrogazione del coobbligato
(ex art. 1203 codice civile di cui all'art. 1949 codice civile in
materia di fideiussione è una peculiare applicazione) in quanto
adempimento del terzo, non estingue l'obbligazione in senso oggettivo,
ma solo in senso soggettivo, realizzando da un lato l'interesse del
creditore (senza liberare il debitore) e provocando, dall'altro, un
effetto mutativo della struttura soggettiva dell'obbligazione (cfr.
Cass. 15 gennaio 1993, n. 499, cit. , 353). Con la surrogazione, in
pratica, si produce un fenomeno di successione nel diritto (e nelle
eventuali garanzie) subentrando con essa il garante nella posizione
del creditore soddisfatto.
Quanto, infine, alle modalità attraverso le quali possa farsi
valere la surroga in parola, pare necessario che il coobbligato, anche
se subentra automaticamente nella posizione del creditore porti a
conoscenza dei terzi interessati la sua intenzione di far valere il
proprio diritto a mezzo insinuazione di credito, necessaria, tra l'altro
perché il curatore possa poi disporre un riparto a favore di
questo creditore"
>> "
la disciplina
dell'art. 1203 n.3 c.c., evocata ut supra, subordina l'effetto successorio
alla duplice condizione dell'esistenza di un debito e di un obbligo
giuridico del solvens di estinguerlo. Ricorrendo tali presupposti,
pertanto, in ragione della prova dell'effettivo adempimento totale
dell'obbligazione, il condebitore verrebbe a subentrare nella posizione
giuridica del creditore solidale."
>> "
con riguardo
alla collocazione invocata. Non pare inutile segnalare, in tema, che
"il fideiussore che paga il debito prima della dichiarazione
di fallimento del debitore garantito, è surrogato nei diritti
che il creditore aveva contro il debitore e ne assume certamente la
stessa posizione anche con riferimento alle garanzie che assistevano
il creditore"
"
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
(Giudizio N.1934/2005 R.G. - Oggetto: Insinuazione tardiva al passivo)
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:
- dr. Enrico QUARANTA Presidente - relatore -
- dr.ssa Ubalda MACRI' Giudice -
- dr.ssa Fernanda IANNONE Giudice -
ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
TIZIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona
del suo legale rappresentante p.t., denominazione sociale assunta
da Caia Tizia Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.,
a seguito di verbale di assemblea straordinaria del 28/11/2005, rep.
n. 42.0xx/14.xx, come da dichiarazione notarile in data 18/1/2006
del Notaio Mx di Milano, elettivamente domiciliata in Nola,
, presso lo studio dell'avv.
., che la rappresenta ed assiste
in virtù di dichiarazione di nomina in calce all'atto introduttivo,
oltre che difesa dall'avv.
del foro di Genova, per procura
generale alle liti n. 2120xx rep. del 10xx/19xx a rogito Notaio Lx
di Milano - ricorrente -
FALLIMENTO GRUPPO SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01), in persona del Curatore
p.t., rag. Mevio, domiciliata per la carica in San Vitaliano (NA),
alla Via
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso del 15 febbraio 2005, notificato al curatore pro tempore
il successivo 3 marzo ed iscritto a ruolo nei termini di cui all'art.
101, II comma, legge fallimentare, Caia Tizia Compagnia di Assicurazioni
e Riassicurazioni S.p.A. ( ora Tizia Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A.) proponeva domanda d'ammissione tardiva al
fallimento in epigrafe.
Esponevano nel contesto:
" che aveva emesso nell'interesse del Gruppo SEMPRONIO S.r.l.
la polizza fideiussoria n. 1232371 a favore dell'Amministrazione Finanziaria
Ufficio IVA di Napoli II, a garanzia della restituzione totale o parziale
delle somme rimborsate al contribuente a titolo di eccedenza d'imposta
per l'anno 1999, ex art. 38 bis D.p.r. 633/1972;
" che atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il beneficiario
aveva richiesto il pagamento della polizza;
" che essa aveva a tanto provveduto, versando in data 10 maggio
2004 l'importo di € 45.118,64;
" che l'avvenuto adempimento importava la surrogazione nei diritti
spettanti al creditore originario ed il regresso avverso il coobligato,
sia in virtù di previsione di legge che di polizza.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva essere ammessa al passivo
fallimentare per l'importo di € 45.118,64, con il privilegio
di cui agli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.
Nella fase amministrativa della lite il curatore rendeva parere sfavorevole
all'accoglimento dell'istanza, per essere la documentazione a sostegno
in copia. Il giudice delegato in forza del descritto avviso della
curatela, disponeva istruirsi il giudizio a norma degli artt. 175
e ss. c.p.c.
Nella fase contenziosa non si costituiva il fallimento.
Esaurita la trattazione, acquisita agli atti documentazione depositata
dalla ricorrente nei termini di rito, sulle conclusioni dalla predetta
rese a verbale l'11 aprile 2006 la causa transitava in decisione al
collegio, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa
ex art. 190 cpc.
L'istante osservava detto termine, versando memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia deve dichiararsi la contumacia della curatela, non essendosi
a tanto sinora provveduto. Deve poi rilevarsi la tempestività
della notifica dell'atto introduttivo al curatore e la ritualità
dell'iscrizione a ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 101, II comma,
L.F.
Ciò detto la domanda appare fondata e merita accoglimento.
Ed invero la questione della tutela del credito di regresso del fideiussore
nel caso di fallimento del debitore principale costituisce oggetto
di ampio dibattito.
La tematica dei rapporti tra più coobbligati solidali passivi
appare invero regolata dagli artt. 61, 62 e 63 legge fallimentare,
i quali si occupano sia della partecipazione al concorso del creditore
comune che nel trattamento riservato al credito di regresso dei coobbligati
solidali del fallito.
Le disposizioni in parola cercano di adeguare alle esigenze del processo
concorsuale le norme di diritto comune ed i principi generali che
informano la disciplina della solidarietà passiva, il cui scopo
è quello di rafforzare il credito, attribuendo al creditore
la garanzia di più patrimoni e, dal lato interno, azione di
regresso al coobbligato solvens, quale strumento per rimuovere le
conseguenze del relativo ingiustificato depauperamento rispetto alla
posizione del co-obbligato.
Il creditore solidale, in base all'art. 61, primo comma, può
concorrere al fallimento del condebitore per l'intero credito, per
capitale ed accessori, vantato al momento dell'apertura della procedura.
Siffatta partecipazione al concorso rimane poi ferma sino al totale
suo soddisfacimento, non rilevando eventuali pagamenti parziali ricevuti
nel corso del fallimento da altri coobbligati (in tal senso, App.
Brescia 20 marzo 1961).
Ove, invece, il creditore abbia ricevuto, prima della dichiarazione
di fallimento, un pagamento parziale da un coobbligato o da un fideiussore,
la sua partecipazione al concorso sarà limitata, ex art. 62
primo comma, alla sola parte di credito non riscossa, mentre il coobbligato
solvens potrà insinuarsi al passivo per la somma pagata. In
questo caso il creditore avrà però diritto di vedersi
assegnata la quota di riparto spettante al coobbligato in solido insinuato,
fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli (così art. 62,
ultimo comma). Resta del pari impregiudicato il diritto del creditore,
rimasto parzialmente insoddisfatto di agire per il plus nei confronti
di questo coobbligato.
Un'ulteriore tutela della posizione del creditore solidale viene dall'art.
63 che prevede che il coobbligato del fallito che vanti a tutela del
proprio regresso un diritto reale di garanzia su beni del fallito,
possa, anche ancor prima di aver pagato, insinuarsi nel passivo fallimentare
per la somma per la quale ha pegno od ipoteca, ma che il ricavato
della vendita del bene gravato spetti al creditore in solido, a deconto
od a saldo del suo credito evidentemente.
Tutto ciò premesso, nel caso in cui il coobbligato provveda
ad effettuare durante il fallimento un pagamento parziale, potrà
esercitare (ex art. 61, secondo comma) l'azione di regresso solo dopo
che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero. Ciò, invero,
si a cautela dell'interesse del creditore al pagamento dell'intero
credito, sia nella necessità di evitare duplicazioni di un
credito nell'ambito del concorso, sia quale effetto tipico della cristallizzazione
dei crediti concorrenti in sede di fallimento.
Devono comunque essere considerati parziali quei pagamenti che non
abbiano estinto la pretesa creditoria, pur esaurendo la responsabilità
del coobbligato (si pensi, appunto, ad una fidejussione pro-quota).
In guisa di quanto prospettato necessita esaminare la sorte del coobbligato
passivo che abbia adempiuto alla obbligazione durante la procedura.
Ciò previo rilievo che l'indicazione operata dall'art. 61,
secondo comma, ai coobbligati falliti non importa esclusione di applicabilità
della norma anche ai coobbligati in bonis che abbiano pagato nel corso
del fallimento (cfr Trib. Bologna 25 giugno 1991, in Il Fall. 1992,
77; Cass. 12 luglio 1990, n. 7222, ivi, 1991, 55.).
Ebbene due sono le questioni al vaglio interpretativo: la prima attiene
alla qualificazione del termine regresso, la seconda alla relativa
eventuale riferibilità anche alla rivalsa con surrogazione.
In ordine al primo punto può dirsi che il regresso costituisce
un diritto nuovo del solvens mentre la surrogazione determina una
modificazione successoria dal lato attivo dell'obbligazione. Orbene
se tali sono le caratteristiche dei due istituti riferiti al coobbligato
solvens, non ci pare possa dubitarsi del fatto che questi non possa
esercitare né l'uno né l'altro sintantoché il
creditore non sia stato integralmente soddisfatto; altrimenti ragionando
si verrebbe a privare della sua reale efficacia il sistema di tutela
apprestato dal legislatore in favore del creditore solidale.
Le indicate caratterizzazioni tra le due posizioni spettanti impingono
sulla natura della pretesa di rivalsa; invero, solo l'attivazione
della surroga consente di evitare che si escluda la ragione di ripetizione
poiché priva del requisito della concorsualità (v.,
in tema, Trib. Venezia 7 settembre 1987, in Il Fall. Rivista 1988,
265; anche Cass. Civ. 5 luglio 1988, n. 4419, in Il Fall. 1988, 1093
e 12 luglio 1990, n. 7222, cit.).
Mette conto evidenziare, in tema, che la surrogazione del coobbligato
(ex art. 1203 codice civile di cui all'art. 1949 codice civile in
materia di fideiussione è una peculiare applicazione) in quanto
adempimento del terzo, non estingue l'obbligazione in senso oggettivo,
ma solo in senso soggettivo, realizzando da un lato l'interesse del
creditore (senza liberare il debitore) e provocando, dall'altro, un
effetto mutativo della struttura soggettiva dell'obbligazione (cfr.
Cass. 15 gennaio 1993, n. 499, cit. , 353). Con la surrogazione, in
pratica, si produce un fenomeno di successione nel diritto (e nelle
eventuali garanzie) subentrando con essa il garante nella posizione
del creditore soddisfatto.
Quanto, infine, alle modalità attraverso le quali possa farsi
valere la surroga in parola, pare necessario che il coobbligato, anche
se subentra automaticamente nella posizione del creditore porti a
conoscenza dei terzi interessati la sua intenzione di far valere il
proprio diritto a mezzo insinuazione di credito, necessaria, tra l'altro
perché il curatore possa poi disporre un riparto a favore di
questo creditore (sul punto,Trib. di Monza 17-07-1986 (decr.) - Pres.
Bibolini - Est. Lamanna - I.N.P.S. c. Fall. s.r.l. Plastiform in Il
Fallimento n. 4, anno 1987, pag. 452).
Dottrina autorevole, argomentando in tema, nell'analizzare la portata
dell'art. 61 della legge fallimentare, ha peraltro ritenuto di cogliere
nella sede della verifica dei crediti, di cui agli artt. 93 e ss l.f.,
il luogo ove realizzare un corretto contraddittorio sulla sussistenza
di tutte le condizioni d'operatività cui soggiace la surroga.
Invero, la disciplina dell'art. 1203 n.3 c.c., evocata ut supra, subordina
l'effetto successorio alla duplice condizione dell'esistenza di un
debito e di un obbligo giuridico del solvens di estinguerlo. Ricorrendo
tali presupposti, pertanto, in ragione della prova dell'effettivo
adempimento totale dell'obbligazione, il condebitore verrebbe a subentrare
nella posizione giuridica del creditore solidale.
Alla stregua, l'indagine endo-fallimentare invocata, dovrebbe essere
intesa presiedere all'accertamento della sussistenza in fatto della
prefate condizioni.
Traslando le argomentazioni svolte alla fattispecie dedotta, occorre
rilevare che: a) esiste prova opponibile alla curatela dell'esistenza
dell'originario obbligo della fallita rispetto all'amministrazione
finanziaria, in virtù dell'avviso di accertamento n. REK 030100423
emesso a relativo carico e prodotto in atti dalla ricorrente; b) esiste
dimostrazione dell'obbligo giuridico cadente in capo a detta istante
nei riguardi dell'A.F., documentato dalla polizza fideiussoria n.
1232371, opponibile alla curatela giacché richiamata nei pubblici
atti dell'ente impositore; c) esiste prova dell'escussione della garanzia
da parte del creditore principale, nonché del pagamento erogato
a beneficio del medesimo dall'istante.
Il complesso di tali elementi fa ritenere il ricorso fondato; ciò
anche con riguardo alla collocazione invocata.
Non pare inutile segnalare, in tema, che "il fideiussore che
paga il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore
garantito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro
il debitore e ne assume certamente la stessa posizione anche con riferimento
alle garanzie che assistevano il creditore" ( Cass. civ., Sez.
I, 21/03/2003, n.4137, Kerimmob A.G. C. Fall. soc. del Lanificio Milano).
Vertendo in ipotesi di credito dell'amministrazione finanziaria per
indebito rimborso IVA effettuato in favore dell'odierna fallita per
l'anno 1999, la pretesa va effettivamente collocata al rango prelatizio
a norma degli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.
Sul capitolo delle spese, avendo dato causa con la propria condotta
al transito in fase contenziosa delle controversia - non provvedendo
al tempestivo deposito della documentazione a sostegno del credito
in originale - si ritiene che le stesse vadano poste a carico della
ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente pronunciando
sulla domanda d'insinuazione tardiva al passivo del FALLIMENTO GRUPPO
SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01) proposta da TIZIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.P.A. con ricorso depositato il 15 febbraio 2005,
notificato al curatore pro tempore il successivo 3 marzo ed iscritto
a ruolo nei termini di cui all'art. 101, II comma disattesa ogni altra
istanza, difesa o eccezione così provvede:
" dichiara la contumacia della curatela;
" accoglie la domanda e per l'effetto ammette TIZIA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. al passivo del FALLIMENTO
GRUPPO SEMPRONIO S.R.L. (n.92/01) per l'importo di € 45.118,64
con il privilegio di cui agli artt. 2752, III co. e 2776 III co. c.c.;
" dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Nola il 12 luglio 2006.
Il Presidente estensore
Dott. Enrico Quaranta
Avvertenze
legali