"(...) dal momento
che non può consentirsi che il creditore resti all'oscuro
dell'opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal
debitore sul presupposto - che il creditore potrebbe, e deve esser messo
in grado di confutare - dell'inesistenza di beni nel luogo della sua
residenza o del suo domicilio eletto. Se il creditore, indicando tale
luogo, implicitamente afferma che esso è (almeno potenzialmente)
il "luogo dell'esecuzione", e il debitore, adendo il giudice
del luogo di notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione,
è evidente che il creditore deve essere messo in condizione di
conoscere l'altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo
gli elementi fattuali in suo possesso al fine di risolvere la questione
di competenza così insorta (art. 38, comma primo, cod. proc.
civ.).
La notifica presso la cancelleria è misura congrua (così
l'ordinanza n. 62 del 1985) quando il creditore non abbia adempiuto
l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio,
perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa
necessità di controllare presso la cancelleria dell'unico giudice
competente se il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è
priva di ogni razionale giustificazione quando il creditore quell'onere
abbia adempiuto.
La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
- e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione
- è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a
conoscere dell'opposizione, ma certamente è e resta efficace
ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della
corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che
sul merito.
6.- L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.,
alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa
ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del
potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione
del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come
novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80."
______________________________________________________________
SENTENZA N. 480 ANNO 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 7
agosto 2004 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente
tra Corsaro Cosimo Luciano e il Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare
srl, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un processo di opposizione a precetto - intrapreso
dal debitore con citazione notificata al creditore precettante presso
la cancelleria del Tribunale di Firenze, quale giudice del luogo di
notificazione del precetto opposto - il giudice istruttore di quel Tribunale,
con ordinanza del 7 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile,
per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma,
e 3, primo comma, della Costituzione.
1.1.- Il giudice a quo riferisce che, nonostante nell'atto di precetto
la società creditrice avesse eletto domicilio in Bari, l'opponente
aveva notificato l'atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale
di Firenze, in quanto al momento della notifica dell'atto opposto non
aveva beni assoggettabili ad esecuzione né nel circondario del
Tribunale di Bari né nel distretto della relativa Corte d'appello.
1.2.- Osserva il rimettente che ai sensi dell'art. 480, terzo comma,
cod. proc. civ. il precettante deve dichiarare la residenza o eleggere
il domicilio "nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione" e che, in difetto, "le opposizioni al precetto
si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato,
e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria
del giudice stesso".
Tale norma, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sentenza
16 luglio 1999, n. 7505), attribuisce alla parte che intende promuovere
l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la residenza o
di eleggere domicilio ed al contempo la onera di scegliere, a tal fine,
uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione; ragion per cui, se la parte
istante elegge domicilio fuori di uno di essi, la dichiarazione rimane
priva di effetti, ed il debitore può proporre l'opposizione a
precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato
il precetto stesso, mentre resta a carico del creditore, in quel giudizio,
"dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe
stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore".
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
a quo dubita che la norma censurata, consentendo la notificazione dell'opposizione
a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo ove il precetto
stesso è stato notificato, garantisca l'effettiva conoscenza
dell'opposizione da parte del precettante che abbia eletto domicilio
altrove, non mettendolo, in particolare, nella condizione di contraddire
dimostrando, per esempio, di avere ottemperato al disposto dell'art.
480, terzo comma, cod. proc. civ. per esservi nel luogo della residenza
dichiarata o del domicilio eletto un bene del debitore da assoggettare
ad esecuzione forzata.
Il giudice rimettente ritiene quindi che, sotto l'aspetto appena considerato,
non possano ritenersi superati i dubbi di legittimità costituzionale
della norma denunciata - per violazione del diritto di difesa (art.
24, secondo comma, Cost.) e del contraddittorio (art. 111, secondo comma,
Cost.) - sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte costituzionale
con ordinanza n. 62 del 1985 allorché, esaminando analoga questione,
relativa in tal caso agli effetti della mancata elezione di domicilio
nell'atto di precetto, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost.,
ne aveva dichiarato la manifesta infondatezza per essere la forma di
notificazione in cancelleria, per un verso, imputabile al creditore,
inadempiente all'onere prescritto nella prima parte del terzo comma
dall'art. 480 del codice di rito e, per altro verso, non lesiva del
diritto di difesa di chi, certamente non ignorando l'omissione in cui
era incorso, ben avrebbe potuto provvedere alla propria difesa utilizzando
l'ordinaria diligenza.
Ritiene inoltre il giudice a quo che la disposizione in esame sia lesiva
anche dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, tenuto conto che
la denunciata modalità di notificazione dell'opposizione a precetto
porrebbe il convenuto, nei termini anzidetti, in una posizione irragionevolmente
deteriore rispetto a quella di chi sia citato in un ordinario giudizio
di cognizione.
1.4.- Quanto alla rilevanza della questione, osserva il giudice rimettente
che essa è determinata dalla mancata costituzione in giudizio
del creditore convenuto.
2.- È intervenuto nel giudizio, con la rappresentanza dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale
ha concluso per la infondatezza della questione sia alla luce dell'ordinanza
n. 62 del 1985, resa dalla Corte costituzionale su analoga questione
- avendo allora denunciato il rimettente una lesione del diritto di
difesa per non esser tenuto il cancelliere, presso cui l'opposizione
era stata notificata, a darne notizia alla parte interessata - sia alla
stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine al
fatto che le difficoltà di ordine procedurale, quali quelle che
possono derivare al creditore precettante dall'onere di eleggere domicilio
nel luogo ove sono situati beni del debitore, pena l'inefficacia della
dichiarazione e la conseguente competenza, in tema di opposizione, del
giudice del luogo di notifica del precetto, costituiscono dati meramente
fattuali, come tali inidonei ad integrare una questione di costituzionalità.
Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 3 Cost., in quanto
l'opposizione a precetto, funzionalmente connessa alla minacciata esecuzione,
si caratterizzerebbe in modo affatto diverso rispetto all'atto introduttivo
di un ordinario giudizio di cognizione, e pertanto il legislatore sarebbe
libero di modulare i sistemi processuali con ampia discrezionalità,
incontrando il solo limite della irragionevolezza.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli articoli 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del
"diritto vivente", prevede che, ove il creditore nel precetto
abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano
beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione
a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo
ove è stato notificato l'atto.
2.- La questione non è fondata.
2.1.- Il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità
costituzionale, muove dalla premessa - a suo dire confortata dalla giurisprudenza
di legittimità ed indirettamente avallata da questa Corte (ordinanza
n. 62 del 1985) - che l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., consentirebbe
al debitore - qualora il creditore precettante abbia dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio in un luogo nel quale non si trovano cose
del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata - non soltanto di proporre
opposizione a precetto davanti al giudice del luogo di notifica del
precetto stesso, ma anche di notificare l'atto di opposizione presso
la cancelleria di tale giudice.
Tale premessa non è esatta.
2.2.- Investita della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sul presupposto che tale
norma consentisse al creditore precettante di determinare arbitrariamente,
attraverso l'elezione di domicilio, il giudice competente a conoscere
dell'opposizione a precetto, questa Corte dichiarò infondata
la questione, in quanto la norma doveva interpretarsi nel senso che
la competenza spetta al giudice del luogo di notifica del precetto non
solo nel caso di mancata elezione di domicilio (o dichiarazione di residenza)
da parte del creditore, ma anche nel caso in cui questi dichiari "una
residenza o elegga un domicilio non aventi alcun collegamento con il
luogo ove sono i beni da espropriare" (sentenza n. 84 del 1973).
2.3.- Successivamente, questa Corte ha escluso che la notificazione
dell'opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo
di notificazione del precetto stesso leda il diritto di difesa del creditore
nell'ipotesi di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio;
e ciò "in quanto la ricordata forma di notificazione, da
un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore
dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro,
non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di
difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione
e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria
diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione,
ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa" (ordinanza
n. 62 del 1985).
2.4.- L'interpretazione dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ.,
indicata dalla sentenza n. 84 del 1973 (e ribadita dall'ordinanza n.
62 del 1985) come l'unica conforme a Costituzione, è pacificamente
adottata dalla Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato
il principio di diritto secondo il quale "in tema di esecuzione
per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune
in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente
non possiede beni od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris",
l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può
proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale
gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio
è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha
eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni
o crediti del debitore" (da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5621).
3.- Da quanto fin qui esposto, emerge come questa Corte, con le citate
decisioni - e la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi
successivamente - si sia pronunciata sull'art. 480, terzo comma, cod.
proc. civ., considerato quale norma che coordina l'inderogabilità
della competenza territoriale fissata dall'art. 27 cod. proc. civ. ("luogo
dell'esecuzione") con la natura di atto c.d. neutro del precetto.
Poiché, infatti, il creditore non è tenuto a precisare
nel precetto il tipo di espropriazione alla quale, in caso di persistente
inadempimento del debitore, intende procedere e poiché il "luogo
dell'esecuzione" è collegato a quello in cui si trovano
"cose" del debitore o risiede il terzo debitor debitoris (art.
26 cod. proc. civ.), la legge, esigendo che il creditore dichiari la
residenza o elegga domicilio "nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione", gli impone di indicare il circondario
di un giudice che potenzialmente è quello della futura esecuzione.
Può ben accadere, infatti, che, avendo successivamente il creditore
usufruito della facoltà di aggredire altri beni del debitore,
il giudice del luogo del domicilio eletto non sia, in concreto, il giudice
dell'esecuzione intrapresa; ma, "anche nel caso in cui l'esecuzione
possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili
siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il
giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi permette
di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione", e l'art. 480,
terzo comma, cod. proc. civ. garantisce "al debitore precettato
un sicuro rimedio correttivo [
] - la possibilità di controllare
immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza
per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo
comma, cod. proc. civ. -" (e cioè) "la facoltà
di proporre opposizione [
] davanti al giudice del luogo in cui
il precetto gli fu notificato" (sentenza n. 84 del 1973).
4.- È evidente che la questione allora affrontata dalla Corte
- e, successivamente, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
invocata, quale "diritto vivente", dal rimettente - concerne
esclusivamente l'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale
della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente
per l'opposizione a precetto ("la proposta questione" - premette
la citata sentenza n. 84 del 1973 - "si riferisce unicamente alla
individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni
proponibili anteriormente all'inizio dell'esecuzione"): individuazione
operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non
solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio,
ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante
non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris.
Radicalmente diversa, pertanto, è la questione, oggi sollevata
dal rimettente, della possibilità per il debitore precettato,
ove adisca il giudice del luogo di notifica del precetto assumendo l'irregolarità
della elezione di domicilio, di notificare la sua opposizione presso
la cancelleria di tale giudice; e rispetto a tale questione non può
certamente invocarsi - come preclusiva di una interpretazione della
norma conforme ai precetti costituzionali - una giurisprudenza che,
viceversa, si è consolidata con riguardo al diverso problema
della competenza territoriale.
5.- Anche se la lettera dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.
non può definirsi cristallina - la più volte citata sentenza
n. 84 del 1973 osservava che "indubbiamente la legge potrebbe eliminare
difficoltà o incertezze di interpretazione e di applicazione"
- essa certamente non è tale da precludere una interpretazione
rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto
di difesa.
Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione
al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca
(anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza
di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua
opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore
precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in
luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell'esecuzione",
la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Ciò è imposto dall'art. 24, secondo comma, Cost. (e dall'art.
111, secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi
che il creditore resti all'oscuro dell'opposizione, proposta davanti
ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto - che il creditore
potrebbe, e deve esser messo in grado di confutare - dell'inesistenza
di beni nel luogo della sua residenza o del suo domicilio eletto. Se
il creditore, indicando tale luogo, implicitamente afferma che esso
è (almeno potenzialmente) il "luogo dell'esecuzione",
e il debitore, adendo il giudice del luogo di notifica del precetto,
implicitamente contesta quella individuazione, è evidente che
il creditore deve essere messo in condizione di conoscere l'altrui implicita
contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi fattuali in
suo possesso al fine di risolvere la questione di competenza così
insorta (art. 38, comma primo, cod. proc. civ.).
La notifica presso la cancelleria è misura congrua (così
l'ordinanza n. 62 del 1985) quando il creditore non abbia adempiuto
l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, perché
a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità
di controllare presso la cancelleria dell'unico giudice competente se
il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di
ogni razionale giustificazione quando il creditore quell'onere abbia
adempiuto.
La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio -
e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione
- è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a
conoscere dell'opposizione, ma certamente è e resta efficace
ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta
instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito.
6.- L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.,
alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa
ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del
potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione
del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come
novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo,
del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli
3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
dal sito http://www.cortecostituzionale.it/
---------------------------www.iussit.it
29.05.2006 ---------------------------
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