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AMMINISTRATIVO. Annullamento delibera del commissario ad acta per la nomina di segretario comunale - Difetto di giurisdizione – Sussistenza. Il procedimento per la copertura delle sedi di segreteria non costituisce una selezione concorsuale per l’assunzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma comporta piuttosto l’instaurazione di un rapporto organico nel quale la dipendenza del segretario dall’ente locale è qualificata come esclusivamente funzionale. TAR Campania, sentenza del 2.12.2004________________________________________________________________________-Sentenza gentilmente segnalata dall' Avv. Antonio Scala-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11468/03 reg. gen. proposto dalla Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, in persona del Direttore generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti (…), presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Napoli alla via (…),
C O N T R O
- Comune di XXXX, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (…), con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via (…),
- Commissario “ad acta” del Comune di XXXX, n. c.,
E NEI CONFRONTI DI
- TIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. (…), con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli (…) presso lo studio dell’avv.(…),
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione del Commissario “ad acta” n. 1 prot. n. 3745 del 22/8/2003 concernente la nomina del segretario comunale di XXXX, nonché degli atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato, con le relative produzioni allegate;
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dall’Agenzia ricorrente;
visti i documenti prodotti dal Comune;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 2/12/2004, relatore il cons. (…), uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
premesso che:
- il Commissario “ad acta”, nominato dal Difensore civico presso la Regione Campania per ovviare all’inerzia del Comune interessato, ha nominato TIZIO quale Segretario comunale titolare di XXXX con decorrenza dal 3/2/2003;
- l’Agenzia ricorrente contesta che la scelta sarebbe caduta su soggetto iscritto all’albo di altra sezione regionale ed in mancanza di capienza nel contingente di disponibilità regionale;
rilevato, preliminarmente, che:
- (OMISSIS)
- (OMISSIS)
considerato che spetta al giudice ordinario la cognizione su tutte le questioni relative allo svolgimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, dalla loro costituzione e fino alla estinzione, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo sulle sole controversie in materia di procedure concorsuali per il reclutamento nel pubblico impiego (cfr. art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001);
ritenuto che:
- i soggetti iscritti all’albo dei segretari comunali e provinciali sono pubblici funzionari dipendenti dell’Agenzia autonoma, dotata di personalità giuridica, appositamente costituita per la gestione dell’albo stesso (cfr. art. 97 del d. lgs n. 267 del 2000);
- il procedimento per la copertura delle sedi di segreteria non costituisce una selezione concorsuale per l’assunzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma comporta piuttosto l’instaurazione di un rapporto organico nel quale la dipendenza del segretario dall’ente locale è qualificata come esclusivamente funzionale (cfr. art. 99 d. lgs. cit.);
- l’assegnazione degli incarichi si inserisce nell’ambito del rapporto di impiego e rappresenta lo strumento ordinario di utilizzo nelle mansioni proprie dei segretari iscritti all’albo;
- sicché le controversie in materia, nei confronti sia dell’Agenzia che dell'ente territoriale, comunque connesse alla qualità di pubblico dipendente del segretario, rientrano pertanto in ogni caso nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., ss. uu., 14/5/2001, n. 205; 26/6/2003, n. 10207; 10/7/2003, n. 10897);
ravvisati giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso n. 11468/03; (OMISSIS)
e manda alla cancelleria per l’esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 2 dicembre 2004, in camera di consiglio
------------- 08.03.2005 -------------
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