SEPARAZIONE - SENTENZA PARZIALE
La riconciliazione
tra i coniugi ex art. 154 c.c.: insussistenza - I presupposti della
sentenza parziale di separazione. [Tribunale
di Nola, sentenza emessa il 4.11.2004, Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Presidente - Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice - Dott. Antonio Criscuolo
Gaito Giudice relatore]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -I Sezione Civile- nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2232 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto: Separazione personale
tra i coniugi, (omissis).
CONCLUSIONI: (omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è d'uopo valutare l'eccezione formulata dalla
resistente, inerente al dedotto comportamento posto in essere dal
ricorrente in date 28 e 31 ottobre 1998 (condivisione del letto coniugale,
n.d.r.), indicativo, ai sensi dell'art. 154 cc, di riconciliazione
tra i coniugi, e quindi di abbandono della domanda di separazione.
Orbene, si rileva come la stessa parte resistente riferisca che le
visite furono determinate dall'intento del coniuge di rivedere la
figlia. Altresì, è necessario richiamarsi all'insegnamento
della S.C., secondo la quale, per integrare la riconciliazione idonea
ex art. 154 cc, sono necessari non solo il perdono delle colpe precedenti,
ma anche il completo ripristino della convivenza coniugale, mediante
la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che debbono caratterizzare
il vincolo matrimoniale (Cass. N. 414/76; conforme Cass. 256/78).
Ancora, il Supremo Collegio ha evidenziato che, perché si abbia
riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare, attraverso
la restaurazione della comunione materiale e spirituale, cessata appunto
con la separazione. In tal senso sono rilevanti i comportamenti posti
in essere dai coniugi per un "apprezzabile" periodo di tempo,
successivo alla separazione di fatto (Cass. 3744/01).
Nel caso di specie, i due dedotti pernottamenti sono inidonei ad integrare
la riconciliazione di cui all'art. 154 cc. Del resto, a fronte dell'episodio
dei due pernottamenti, riferiti dalla resistente, vi è la realtà
processuale, che vede i coniugi contrapposti da oltre sei anni. Quindi,
l'eccezione va rigettata.
A questo punto, è necessario verificare se, nella fattispecie
de qua, vi siano i presupposti per l'emissione di sentenza non definitiva
di separazione.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15248 del
03.12.2001, hanno stabilito che il Giudice di merito può pronunciare
la separazione con sentenza non definitiva, riservando al definitivo
la pronuncia sull'addebito. L'insegnamento della Suprema Corte si
fonda sul presupposto che la domanda di addebito amplia il tema dell'indagine
su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi della
separazione. Pertanto, ai fini della pronuncia non definitiva, è
necessaria e sufficiente l'istanza di parte (presente nel caso di
specie).
Del resto, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato
recentemente confermato dalla sentenza della Cass. N. 16996 del 26.08.04.
tale pronuncia ha evidenziato come, ai fini dell'emissione di sentenza
parziale di separazione, siano necessari un apprezzabile interesse
della parte richiedente, nonché la superfluità di ulteriori
istruzioni, per la prova della separazione medesima. Altresì,
in ordine all'autonomia tra la domanda di separazione e quella di
addebito, la sentenza n. 16996/04 ha statuito che, mentre la separazione
esige solo l'accertamento della crisi del rapporto matrimoniale, a
prescindere dalla riferibilità della situazione di crisi ad
inadempienze coniugali, invece la dichiarazione di addebito ha un
suo titolo differenziato, il cui verificarsi influisce sui rapporti
accessori allo status personale dei coniugi: infatti l'istanza di
addebito, in quanto rivolta ad incidere sui rapporti patrimoniali,
mira a perseguire un risultato distinto rispetto a quello assicurato
dalla pronuncia di separazione.
Nel caso di specie, sussiste l'apprezzabile interesse del ricorrente
(come già riconosciuto dal G.I. con ordinanza del 17.11.2003),
dato che il presente procedimento pende dal 16.09.1998. altresì,
ai fini della pronuncia sulla sola domanda di separazione, non appare
necessaria ulteriore istruzione. Del resto la medesima resistente,
sia pure spiegando domanda riconvenzionale di addebito, ha anch'essa
chiesto la pronuncia di separazione (anche se solo in via definitiva).
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda principale è
fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del
rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni
ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto
costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento
la condotta processuale delle parti ed il clima di intolleranza ormai
irreversibile determinatosi tra di esse, quale risulta dalle reciproche
accuse scambiatesi negli atti di causa. Altresì, si rileva
come la separazione di fatto sia iniziata già prima dell'udienza
presidenziale del 19 gennaio 1999. Tutti questi elementi concorrono
a giustificare la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento
di una situazione personale di sofferenza insorta tra i coniugi, non
più superabile con quella normale capacità di adattamento
che deve accompagnare la vita coniugale, divenuta per ciò stesso
fonte di intollerabile disagio.
Peraltro, la medesima resistente ha chiesto la separazione, sia pure
con addebito al coniuge, e tale comportamento conferma l'irreparabilità
della frattura tra gli stessi determinatasi.
(Omissis)
[Tribunale di Nola, sentenza emessa il 4.11.2004, Dott.ssa Vincenza
Barbalucca Presidente - Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice - Dott.
Antonio Criscuolo Gaito Giudice relatore]