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Giurisprudenza civile

SEPARAZIONE - SENTENZA PARZIALE

La riconciliazione tra i coniugi ex art. 154 c.c.: insussistenza - I presupposti della sentenza parziale di separazione. [Tribunale di Nola, sentenza emessa il 4.11.2004, Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente - Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice - Dott. Antonio Criscuolo Gaito Giudice relatore]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -I Sezione Civile- nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi, (omissis).

CONCLUSIONI: (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è d'uopo valutare l'eccezione formulata dalla resistente, inerente al dedotto comportamento posto in essere dal ricorrente in date 28 e 31 ottobre 1998 (condivisione del letto coniugale, n.d.r.), indicativo, ai sensi dell'art. 154 cc, di riconciliazione tra i coniugi, e quindi di abbandono della domanda di separazione. Orbene, si rileva come la stessa parte resistente riferisca che le visite furono determinate dall'intento del coniuge di rivedere la figlia. Altresì, è necessario richiamarsi all'insegnamento della S.C., secondo la quale, per integrare la riconciliazione idonea ex art. 154 cc, sono necessari non solo il perdono delle colpe precedenti, ma anche il completo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che debbono caratterizzare il vincolo matrimoniale (Cass. N. 414/76; conforme Cass. 256/78). Ancora, il Supremo Collegio ha evidenziato che, perché si abbia riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare, attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale, cessata appunto con la separazione. In tal senso sono rilevanti i comportamenti posti in essere dai coniugi per un "apprezzabile" periodo di tempo, successivo alla separazione di fatto (Cass. 3744/01).
Nel caso di specie, i due dedotti pernottamenti sono inidonei ad integrare la riconciliazione di cui all'art. 154 cc. Del resto, a fronte dell'episodio dei due pernottamenti, riferiti dalla resistente, vi è la realtà processuale, che vede i coniugi contrapposti da oltre sei anni. Quindi, l'eccezione va rigettata.
A questo punto, è necessario verificare se, nella fattispecie de qua, vi siano i presupposti per l'emissione di sentenza non definitiva di separazione.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15248 del 03.12.2001, hanno stabilito che il Giudice di merito può pronunciare la separazione con sentenza non definitiva, riservando al definitivo la pronuncia sull'addebito. L'insegnamento della Suprema Corte si fonda sul presupposto che la domanda di addebito amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi della separazione. Pertanto, ai fini della pronuncia non definitiva, è necessaria e sufficiente l'istanza di parte (presente nel caso di specie).
Del resto, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato recentemente confermato dalla sentenza della Cass. N. 16996 del 26.08.04. tale pronuncia ha evidenziato come, ai fini dell'emissione di sentenza parziale di separazione, siano necessari un apprezzabile interesse della parte richiedente, nonché la superfluità di ulteriori istruzioni, per la prova della separazione medesima. Altresì, in ordine all'autonomia tra la domanda di separazione e quella di addebito, la sentenza n. 16996/04 ha statuito che, mentre la separazione esige solo l'accertamento della crisi del rapporto matrimoniale, a prescindere dalla riferibilità della situazione di crisi ad inadempienze coniugali, invece la dichiarazione di addebito ha un suo titolo differenziato, il cui verificarsi influisce sui rapporti accessori allo status personale dei coniugi: infatti l'istanza di addebito, in quanto rivolta ad incidere sui rapporti patrimoniali, mira a perseguire un risultato distinto rispetto a quello assicurato dalla pronuncia di separazione.
Nel caso di specie, sussiste l'apprezzabile interesse del ricorrente (come già riconosciuto dal G.I. con ordinanza del 17.11.2003), dato che il presente procedimento pende dal 16.09.1998. altresì, ai fini della pronuncia sulla sola domanda di separazione, non appare necessaria ulteriore istruzione. Del resto la medesima resistente, sia pure spiegando domanda riconvenzionale di addebito, ha anch'essa chiesto la pronuncia di separazione (anche se solo in via definitiva).
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda principale è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti ed il clima di intolleranza ormai irreversibile determinatosi tra di esse, quale risulta dalle reciproche accuse scambiatesi negli atti di causa. Altresì, si rileva come la separazione di fatto sia iniziata già prima dell'udienza presidenziale del 19 gennaio 1999. Tutti questi elementi concorrono a giustificare la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza insorta tra i coniugi, non più superabile con quella normale capacità di adattamento che deve accompagnare la vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio.
Peraltro, la medesima resistente ha chiesto la separazione, sia pure con addebito al coniuge, e tale comportamento conferma l'irreparabilità della frattura tra gli stessi determinatasi.
(Omissis)

[Tribunale di Nola, sentenza emessa il 4.11.2004, Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente - Dott.ssa Stefania Borrelli Giudice - Dott. Antonio Criscuolo Gaito Giudice relatore]

 

---------------------------Lancio del 07.12.2004 ---------------------------
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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