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Lavoro. Licenziamento. Impugnativa - omessa  allegazione  e produzione di documentazione relativa all’importo della retribuzione -  decadenza  - infondatezza – giusta causa o giustificato motivo – onere della prova – infrazione, elementi oggettivi e soggettivi - licenziamento intimato ed addebito contestato - nesso di necessaria proporzionalità  -  mancanza - illegittimità del licenziamento -  reintegrazione nel posto di lavoro – risarcimento danni  e versamento di contributi previdenziali ed assistenziali. [Tribunale di Nola, Sez. Lavoro,  sentenza del 16.12.2003] 
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola in persona di Giudice del Lavoro dott. Paola Martorana all’udienza di discussione del 16 dicembre 2003 ha pronunziato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 918 del Ruolo Gen. Affari Lavoro dell’anno 2002

Tra

TIZIO   rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo dagli Avv.ti (…)   - ricorrente-

E

CAIA s.p.a., in persona del procuratore D. R., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti  (…), ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via  (…) presso lo studio dell’avv. (…);

-resistente-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20 settembre 2002, l’epigrafato ricorrente, premesso di aver lavorato dal 1973, svolgendo mansioni di aiuto-cuoco, presso la mensa aziendale dello stabilimento Sempronio di Pomigliano d’Arco, prima alle dipendenze della Sempronio A. s.p.a. e poi, a far data dall’1/1/1999, a seguito di cessione del relativo ramo d’azienda, alle dipendenze della CAIA s.p.a., esponeva di aver ricevuto dalla società resistente, in data 25.4.2002, contestazione di addebito disciplinare dal seguente tenore. “ .. La Pinco Sicurezza Industriale del sito Pomigliano/A. ha segnalato che in data 24 aprile 2002 alle ore 13,05, mentre lei era intento ad abbandonare la sede di lavoro si presentava alla portineria n. 2. Al suo transito, essendosi accesa la luce rossa del controllo imparziale, gli addetti alla sicurezza hanno eseguito una verifica all’interno delle due buste di plastica che lei teneva in mano e, avvolta in una tuta da lavoro, è stata rinvenuta la seguente merce, che lei non era A.rizzato ad asportare, utilizzata presso la nostra mensa: n° 2 porzioni di provolone Castelli da 100 gr. cadauna, n° 2 porzioni di grana padano Castelli da 100 gr. cadauna…”

Allegava inoltre l’istante che in data 30.4.2002 aveva formulato le proprie giustificazioni con una missiva dal contenuto che segue: “Io sottoscritto  Tizio in riferimento alla lettera di contestazione ricevuta il 30.4.2002 dichiaro che è vero che sono stato trovato dalla sorveglianza ingresso 2 con le quattro derrate descritte nella contestazione. Ma vorrei precisare che, siccome avevo chiesto un’ora di permesso al mio capoturno sig. Mevio, e non avendo pranzato in mensa, ingenuamente senza pensarci ho prelevato dalla distribuzione alcuni prodotti che volevo mangiare mentre andavo a casa. Chiedo scusa se mi sono comportato in  questo modo, ma premetto che tali atteggiamenti non li avrei più tenuti per tutta la mia vita lavorativa. Pertanto vi invito a perdonarmi ed ad adottare nei miei confronti solo un provvedimento disciplinare”.

In data 7.5.2002, il ricorrente veniva licenziato con la seguente comunicazione: “ facciamo seguito alla nostra lettera del 24.4.2002 con la quale ammette di aver commesso l’addebito contestatole. Rileviamo inoltre che non possiamo accettare le giustificazioni da lei fornite anche in considerazione del documento datato 27.1.98 esposto in bacheca, il cui secondo paragrafo cita testualmente … anche nel caso di mancato consumo del proprio pasto non è consentito l’asporto dello stesso o di merci o prodotti equivalenti. Poiché il suo comportamento, relativo ai fatti contestati, costituisce gravissima inadempienza alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro e ha leso la fiducia nei suoi confronti in modo da non consentire neppure provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro, le comunichiamo di adottare nei suoi confronti il provvedimento di licenziamento, senza il preavviso e per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e 167 del vigente CCNL Turismo Pubblici Esercizi”.

Tanto premesso, esponeva l’istante che il licenziamento intimatogli era illegittimo per mancanza della giusta causa, non essendo il fatto addebitato al Tizio, avuto riguardo all’intensità dell’elemento intenzionale, alla consapevolezza di poter essere sottoposto a controlli all’uscita dallo stabilimento, al valore irrisorio del materiale asportato, alla coscienza di aver prelevato quanto già pronto per la distribuzione che di lì a poco avrebbe comunque consumato in mensa, alla mancanza di qualsiasi artificio volto ad  occultare le confezioni, idoneo a ledere la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nei suoi dipendenti, avuto riguardo altresì al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni, di cuoco semplicemente addetto alla preparazione dei pasti e privo di accesso al magazzino delle derrate alimentari, del ricorrente.

Instava pertanto per l’immediata reintegra nel posto di lavoro, con tutti gli effetti di cui all’art. 18 L. n. 300/1970, vinte le spese.

Con memoria depositata in data 19/12/2002, si costituiva la società convenuta eccependo la decadenza dall’azione non avendo il ricorrente prodotto documentazione idonea ad attestare la retribuzione mensile percepita all’atto del licenziamento, con conseguente impossibilità di determinare, ex art 18 L. 300/1970, quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno.

In via gradata, parte resistente deduceva la piena legittimità del licenziamento intimato, assumendo che la gravità della condotta imputata dal Tizio, la cui commissione era stata dallo stesso ammessa, integrando anche un fatto costituente reato, non poteva essere attenuata dal lieve valore dei beni asportati e dalla modesta entità del pregiudizio patrimoniale subito dal datore di lavoro.

Allegava inoltre che nessuna prassi aziendale, in virtù della quale era tollerato dall’azienda l’asporto del pasto ad opera dei dipendenti, avrebbe potuto mai esistere, sol ponendo mente alla specifica disposizione aziendale, impositiva del divieto di asporto, nota ad ogni dipendente in quanto affissa in luogo accessibile a tutti (bacheca) sin dal 27.1.1998.

Deduceva infine la società convenuta che Tizio, dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, aveva rassegnato le proprie dimissioni, condizionandole però alla corresponsione di un incentivo all’esodo dell’importo di € 2.000,00 e che la CAIA s.p.a., ritenendo di non poter accogliere la richiesta di pagamenti di somme eccedenti le spettanze di fine rapporto, ne disponeva il licenziamento, impugnato dal ricorrente in via stragiudiziale ed oggetto del presente giudizio; concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con condanna dell’attore alla refusione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, così come precisato nella motivazione che segue. In via preliminare occorre premettere, con riferimento all’eccezione di “decadenza” sollevata da parte resistente, che, ad avviso del giudicante, l’omessa allegazione dell’importo della retribuzione da ultimo percepita dall’istante in reintegra, e conseguentemente l’omessa produzione di documentazione idonea a comprovarne l’ammontare, non è affatto preclusiva dell’esame del merito della pretesa azionata, dovendosi ritenere, in tal caso, che l’attore abbia inteso instare per una sentenza di condanna generica, ritenuta pacificamente ammissibile nel vigente ordinamento processuale (Cass. 20 marzo 1992, n. 3503), demandando poi la liquidazione del relativo importo, agevolmente quantificabile, a successive iniziative, di natura giudiziale o stragiudiziale.

Quanto la merito, occorre brevemente premettere che l’oggetto del presente procedimento, in conformità alla più accreditata dottrina processualcivilistica, non è rappresentato dall’atto del licenziamento in sé, pur contestandosi anche la legittimità formale, procedimentale dell’atto stesso, ma dalle situazioni soggettive inerenti al rapporto che il datore di lavoro assume estinte a seguito dell’esercizio del potere di licenziare. L’azione di impugnativa del licenziamento, infatti, concreta una vera e propria azione di adempimento e/o di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 o 1453 c.c. indirizzata nei confronti del datore di lavoro.

Fatti costitutivi necessari e sufficienti a fondare gli effetti giuridici che il lavoratore mira a conseguire attraverso la cd. impugnativa di licenziamento sono la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua interruzione a seguito dell’unilaterale iniziativa datoriale ( Cass. n. 5221/1996; Cass. n. 6172/1994; Cass. n. 2249/1984; Cass. n. 2385/1984).

Fatti impeditivi degli effetti giuridici che il lavoratore attore mira a conseguire sono la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, dichiarati e manifestati nel rispetto delle forme, anche procedimentale, previste dagli artt. 2 L. 604/66 e 7 L. 300/70.

Tale assunto risulta comprovato, ope legis, dall’art. 5 della L. 604/1966, secondo cui “l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.

Tale norma, del resto, come ben presto si è messo in luce, lungi dal codificare un’inversione legale degli oneri probatori, conferma una soluzione che deriverebbe comunque dall’applicazione della regola di giudizio contemplata dall’art. 2697 c.c.

Orbene, passando all’esame del caso sottoposto all’attenzione del Tribunale nel corso dell’odierno giudizio, si ritiene l’illegittimità del licenziamento intimato a Tizio per assoluta carenza del nesso di necessaria proporzionalità tra licenziamento intimato ed addebito contestato.

Pacifico e non contestato l’accadimento del fatto storico, l’esame devoluto all’esame del Giudicante concerne l’idoneità dello stesso, per le particolari circostanze di fatto occorrenti e per il contegno tenuto dall’incolpato, a fondare la massima sanzione disciplinare.

Dall’istruttoria espletata è emerso che presso la società resistente, pur a fronte di un divieto generalizzato di asporto di beni aziendali, era consentito che in occasione del turno serale e del turno del sabato i dipendenti asportassero un cestino preconfezionato, contenente il pasto ad essi spettante, composto di circa sette prodotti alimentari di pronto consumo. Univoca in tal senso la deposizione del teste I.C., introdotto da parte resistente, che ha altresì precisato che tale cestino veniva consegnato esclusivamente in occasione del turno serale e del sabato, non operando in tali casi il servizio-mensa. Il teste da ultimo citato ha altresì riferito che il magazzino contenente le derrate alimentari, collocato in una zona diversa da quella in cui si trova la cucina, è normalmente chiuso a chiave dalle ore 17,00 in poi, mentre, prima di tale orario, è presidiato da un responsabile. E’ emerso altresì dal testimoniale raccolto che i dipendenti addetti alla sala mensa, tra cui pacificamente rientrava il ricorrente, non erano normalmente muniti di un cestino, ma consumavano il pasto scegliendo, tra i prodotti disponibili per la preparazione dei pasti della giornata, quelli che preferivano. (cfr. deposizione del teste F.A., dipendente con mansioni di cuoco: “non mi viene consegnato un cestino come agli altri operai, quotidianamente consumo quello che trovo a disposizione nella cucina dopo la preparazione dei cestini destinati agli altri dipendenti”). Il teste Fusco ha riferito inoltre di essere a conoscenza del fatto che, talvolta, soprattutto alla fine del turno notturno, chi non consumava il pasto lo portava con sé.

Il teste V.N., dipendente della società che effettuava servizio di vigilanza per conto della società convenuta, che effettuò, in data 24/4/2002, verso le ore 13,05, il controllo che riguardò Tizio, ha riferito che in quell’occasione rinvenne, in una busta che il ricorrente aveva con sé, quattro fette di formaggio avvolte in carta oleata, corrispondente ciascuna alla porzione che veniva offerta quotidianamente per il pasto in mensa.

E’ altresì assolutamente pacifico, e risulta del resto anche documentalmente, che nell’immediatezza del licenziamento intimatogli il ricorrente ammise subito gli addebiti mossigli, dichiarandosi pentito e promettendo che mai più avrebbe tenuto comportamenti del tipo di quelli contestatigli.

Tanto premesso in fatto, ritiene il Giudicante, come già accennato, che l’infrazione commessa da Tizio , valutata alla luce del complesso degli elementi oggettivi e soggettivi, e tenuto conto altresì del contegno tenuto dal ricorrente subito dopo il licenziamento, non sia di gravità tale da legittimare il ricorso alla sanzione espulsiva ad opera del datore di lavoro.

Su tale conclusione, ingenerata soprattutto dalla lievissima intensità dell’elemento psicologico riscontrabile in capo al ricorrente che, ragionando in termini penalistici, difficilmente potrebbe attingere al grado del dolo, una minima influenza spiega la ricorrenza, dedotta da parte ricorrente e confermata da uno dei testi escussi, di una prassi aziendale volta a tollerare l’asporto, al di fuori dei locali aziendali, del proprio pasto ad opera dei dipendenti.

Viene infatti in primo luogo in rilievo la lieve entità del valore delle cose asportate: si trattava infatti di quattro fette di formaggio che, per quanto è stato dichiarato dai testi escussi, integravano ben meno di quanto spettava ai singoli dipendenti per il pasto. D’altra parte va rivelato che la giustificazione fornita dal dipendente ( cfr. lettera di giustificazioni del 30/4/2002, in atti) secondo cui egli, in data 24/2/2002, essendo uscito dal lavoro prima del solito, non era riuscito a consumare il pasto ed aveva pensato di portare con sé qualcosa da mangiare, non è stata in alcun modo smentita dall’istruttoria espletata.

Cosicché, da tale premessa, e dal contegno processuale tenuto dalla società resistente, pienamente compatibile, del resto, con il tenore della lettera di contestazione, non può non inferirsi che l’illecito addebitato all’odierno istante non consiste nell’indebita sottrazione di beni aziendali, integrante, ricorrendone altresì l’elemento psicologico, per il reato di furto, ma la violazione, meramente formale, del divieto di asporto.

Orbene, ritiene il Giudicante di dover prestare adesione, in quanto pienamente condivisibile, a quell’orientamento, ribadito di recente dal Giudice di legittimità, secondo cui, perché il licenziamento disciplinare rappresenti una conseguenza proporzionata alla violazione commessa dal lavoratore (Cass. 28 ottobre 2000, n. 14257, Cass. 26 settembre 2000, n. 12708; Cass. 3 marzo 2000, n. 2404), occorre che la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che, valutato ogni aspetto del caso concreto- sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico- qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro, nonché sia tale da far venir meno l’elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto (Cass. 4 aprile 2000, n. 4138; Cass. 2 agosto 1996, n. 6948; Cass. 22 ottobre 1993, n. 10503; Cass. 11 dicembre 1991, n. 13353).

Del resto, va altresì precisato, come evidenziato anche dalla dottrina più avvertita, che criterio decisivo per la giustificazione del licenziamento disciplinare- come anche delle sanzioni minori- a norma dell’art. 2106 c.c. – è quello della gravità dell’infrazione commessa sotto il profilo della colpa, intesa in un senso eminentemente psicologico e soggettivo.

Mettendo in rilievo la funzione della sanzione disciplinare come limite al moral hazard , ovvero come presidio volto a dissuadere tutti i dipendenti dell’azienda dal tenere comportamenti contrari all’interesse datoriale, si è evidenziato che ciò che assume precipuo rilievo nella materia de qua è la buona fede contrattuale, intesa quale “etica del rapporto”. Di tale approccio interpretativo costituisce esemplare manifestazione il principio espresso da Cassazione 2 febbraio 1998, n. 1016, che si reputa pienamente adattabile alla fattispecie in esame, secondo cui l’indagine giudiziale “va effettuata … non con riferimento al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi e ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e dell’elemento colposo”.

Nel caso di specie, la lieve entità del valore delle cose asportate, l’atteggiamento di immediata resipiscenza palesato dal ricorrente, le mansioni a cui lo stesso era addetto (risulta dalle dichiarazioni raccolte che il ricorrente, in qualità di aiuto-cuoco, non aveva libero accesso al magazzino contenente le derrate), la presumibile convinzione dello stesso di non sottrarre nulla che non gli fosse dovuto, la carenza di qualsiasi profilo di recidiva ( cfr. deposizione del teste Imparato ) inducono il Tribunale a ritenere che sanzioni disciplinari diverse da quella non conservativa, da riguardarsi sempre come extrema ratio, potessero essere idonee a scongiurare per il futuro l’accadimento di fatti analoghi a quello contestato.

Incontestata è la ricorrenza del requisito dimensionale, necessario per ottenere tutela ex art. 18 L. 300/1970. Per quanto detto va disposta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, essendo il licenziamento intimato allo stesso annullabile, con tutti gli effetti che l’art. 18 L. 300/1970 riconnette a tale pronuncia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

 

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola in persona del Giudice del Lavoro dott. Paola Martorana, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Tizio  nei confronti della CAIA s.p.a., con ricorso depositato in data 20 settembre 2002, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 7.5.2002 e per l’effetto ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro;

b) condanna la società resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al momento della effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

c) condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.527,54, di cui € 1.520,97 per onorari ed € 776,75  per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In Nola, 16 dicembre 2003

Il Giudice

Dott. Paola Martorana.

 

--------------- 11.06.2005 ---------------

 

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