_________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola in persona della dott. Paola Martorana alla udienza di discussione del 27 novembre 2003 ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1253 del Ruolo Gen. Affari LAVORO dell’anno 2001, vertente
tra
Consorzio Smaltimento RSU Comuni Bacino NA 3, con sede in Schiava di Casamarciano, in persona del legale rappresentante pro tempore Vx Ex, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo e delibera del consiglio di amministrazione n. 143 del 28 novembre 2001, dall’Avv. (…) con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano d’Arco (…)
-opponente-
TIZIA A., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall’Avv. (…), con il quale elettivamente domicilia in Nola (…)
-opposto-
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2002, l’epigrafata ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2001, emesso dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Nola in data 6.11.2001, con cui si ingiungeva al Consorzio R.S.U. odierno opponente di pagare a TIZIA A. la complessiva somma di € 852,15, oltre interessi e spese.
A sostegno della spiegata opposizione parte ricorrente deduceva che la TIZIA, in qualità di impiegata amministrativa dipendente dal Consorzio con mansioni di addetta alla contabilità, inquadrata nel livello V del C.C.N.L. Federambiante, illegittimamente aveva azionato la procedura monitoria affinché si ingiungesse al datore di lavoro il pagamento della somma di £. 1.650.000 a titolo di disagio per il periodo dall’11/4/2001 al 20/6/2001, senza tener conto che per gli impiegati amministrativi tale indennità andava riconosciuta nella misura di £. 25.000 per ogni giorno di effettiva presenza, così come aveva spontaneamente fatto il Consorzio opponente, e non nella misura di £. 50.000.
Deduceva infatti il ricorrente che il decreto ingiuntivo emesso si fondava su di una errata e parziale prospettazione dei fatti, avendo la ricorrente in monitorio omesso di depositare documentazione atta a comprovare che, per il personale amministrativo, l’indennità di disagio andava corrisposta nella misura della metà di quella riconosciuta agli operai che materialmente lavorano in situazioni di disagio ambientale. Segnatamente, andava considerato che con provvedimento n.19430 CD del 02/07/2001, il Sub Commissario di Governo aveva chiarito che l’indennità in questione, per il personale impiegatizio, andava quantificata nella misura del 50% di quella riconosciuta agli operatori. Conformemente a tale indicazione, parte opponente aveva provveduto a liquidare a tale titolo la somma di £ 1.650.000, risultante dal computo di £. 25.000 per ogni giorno di effettiva presenza giornaliera.
Tale quantificazione era stata determinata all’esito di riunione sindacale, il cui verbale era stato trasmesso all’opponente con nota prot. 16531/CD del 05.06.2001, decisione altresì recepita con delibera del Consiglio di amministrazione n. 82 del 6.6.2001.
In via logicamente subordinata, parte opponente deduceva che l’istante mai avrebbe potuto percepire l’indennità nella misura richiesta, in quanto aveva lavorato soltanto per 40 giorni. Tanto premesso, concludeva pertanto per l’accoglimento dell’opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con memoria depositata in data 12 febbraio 2003, si costituiva Di CAIO S., contestando le prospettazione di parte opponente. In particolare, deduceva che, a seguito della ricezione della disposizione sub commissariale dell’11.04.2001, prot. n. 1112/CD, i dipendenti del Consorzio opponente addetti al comparto amministrativo avevano chiesto chiarimenti all’organo emanante in ordine all’applicabilità nei loro confronti della suddetta disposizione, che riconosceva il beneficio dell’ “indennità di disagio” in favore dei soggetti operanti presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti coinvolti nella cosiddetta “emergenza sanitaria”, ed avevano ricevuto, mediante comunicazione del 18.04.2001, recepita dal consorzio in data 04.05.01, una risposta dal seguente tenore: “l’indennità di disagio deve essere concessa a tutto il personale dipendente dei Consorzi di Bacino gestori di discariche chiuse o impianti inattivi, se impegnati su qualsiasi tipo di nuovo impianto o in attività di ufficio se legate direttamente alla gestione dell’attuale emergenza e fino a che la stessa non venga superata”. Argomentava pertanto nel senso che, essendosi riconosciuta la spettanza della predetta indennità anche al personale amministrativo, la stessa dovesse essere corrisposta nella misura di £. 50.000 per ogni giorno di effettiva presenza, essendo stata questa la quantificazione operata in modo generalizzato dal provvedimento del Subcommissario.
Esponeva inoltre che, non essendo stata corrisposta l’indennità in parola dal Consorzio opponente sino al mese di maggio del 2001, nel giugno dello stesso anno era stato indetto uno sciopero, che riguardava in particolare i lavoratori addetti al comparto operaio, a seguito del quale era stato siglato un accordo sindacale che, al paragrafo 4, prevedeva che “l’indennità di disagio, per quanto riguarda il personale amministrativo, per il periodo fino al 30.06.2001, verrà riconosciuta in una misura pari al 50% di quella spettante ai lavoratori degli impianti”. Pertanto, secondo quanto prospettato da parte opposta, soltanto a far data dal giugno 2001 l’indennità in parola era erogabile al personale amministrativo nella misura dimezzata, mentre per il periodo pregresso, fin dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza (09.02.2001), essa doveva essere erogata nella misura intera
Deduceva inoltre che il quantum richiesto in sede monitoria corrispondeva, per quanto esposto, esattamente al doppio di quanto erogato dal datore di lavoro, in base al computo delle giornate di effettiva presenza in servizio, e che pertanto alcuna contestazione poteva muoversi in ordine alle modalità di determinazione del numero di giornate lavorative da indennizzare.
Tanto premesso, concludeva per la conferma del decreto opposto ed il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Prodotta documentazione, all’udienza del 27 novembre 2003 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di cui sia dava lettura.
Motivi della decisione
L’opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Preliminarmente mette conto di precisare, in punto di interpretazione delle domande proposte, che le questioni devolute all’esame del Giudicante involgono, in prima battuta, l’idoneità della deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio opponente del 6/6/2001 a determinare il quantum spettante a titolo di indennità di disagio al personale amministrativo fin dall’inizio della cosiddetta “emergenza sanitaria”e, solo in via subordinata, la determinazione dei giorni di effettiva presenza in servizio di parte ricorrente.
Quanto alla prima questione, va rilevato che, ad avviso di chi scrive, tale idoneità debba essere senz’altro riconosciuta.
Risulta dal documentale in atti, infatti, che, l’indennità per cui è causa fu istituita, mediante disposizione del Sub Commissario di Governo addetto all’emergenza rifiuti dell’11/4/2001, al fine di remunerare i lavoratori impiegati nel trattamento dei rifiuti e nel loro smaltimento, a causa della particolare gravosità di tale tipo di attività in un frangente, a tutti noto, di particolare emergenza ambientale.
In tale delibera, l’indennità in parola veniva quantificata in una somma pari a £. 50.000 per ogni giorno di effettiva presenza giornaliera.
Risulta altresì che, presumibilmente a seguito di richieste provenienti dal personale amministrativo, il Sub Commissario, con nota del 18/04/2001, ebbe a specificare che l’indennità di disagio andava concessa anche a chi operava in “attività di ufficio se legate direttamente alla gestione dell’attuale emergenza e fino a che la stessa non venga superata”.
Tale indennità, come risulta assolutamente pacifico tra le parti, non veniva però corrisposta fino al mese di maggio del 2001.
In data 1 giugno 2001, a seguito di uno sciopero dei dipendenti del Consorzio, si teneva un incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CONFAILA, CIL e SLAI COBAS e il Commissario Vicario M. P. e il subcommissario G. F., all’esito del quale si provvedeva a concordare, tra l’altro, che “per quanto riguarda il personale amministrativo, per il periodo fino al 30 giugno, verrà riconosciuta un’indennità pari al 50%” di quella spettante ai “lavoratori degli impianti”.
Reputa il Tribunale che tale determinazione, recepita con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, e cioè con atto di identica natura rispetto a quello attributivo dell’indennità, per la sua chiara dizione testuale (si pensi all’espressione per il periodo fino al 30 giugno che indubitabilmente si riferisce all’intero periodo di emergenza antecedente all’incontro) abbia una funzione non innovativa, ma determinativa del quantum spettante al personale amministrativo.
Ritiene il Giudicante infatti che il punto 4) dell’accordo tra rappresentanti governativi e rappresentanze sindacali, recepito dal datore di lavoro del ricorrente, scaturisca dalla presa d’atto che l’attività del personale amministrativo, per quanto resa più gravosa dall’ “emergenza sanitaria”, risentisse di un disagio di entità minore rispetto a quello subito dai dipendenti operanti direttamente a contatto con gli impianti. Tale valutazione, del resto, è perfettamente rispondente alla ratio dei compensi indennitari, qualificati dalla più accreditata dottrina quali emolumenti finalizzati ad adattare il compenso complessivamente percepito dal lavoratore alle caratteristiche oggettive della prestazione lavorativa e quindi volti a retribuire particolari modalità temporali di svolgimento del lavoro, condizioni ambientali di rischio o di pericolo o geografiche.
Né, ad avviso di chi scrive, tale determinazione incide, comprimendoli, su diritti quesiti dei dipendenti amministrativi. Infatti, pur volendo prescindere da ogni profilo di dubbio in ordine alla invocabilità, nella materia de qua, della teorica dei diritti quesiti, che possono compiutamente scaturire elusivamente da disposizioni di legge ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 8 maggio 2000, n. 5825; Cassazione civile sez. lav., 27 agosto 1997, n. 8098 ) mette conto di evidenziare che le determinazioni precedenti a quella già citata, pur attribuendo il diritto all’indennità anche ai dipendenti amministrativi, non possono ritenersi sufficientemente univoche in ordine al quantum agli stessi spettante. A questo riguardo, giova menzionare la delibera del C.d.a. n. 74 del 16 maggio 2001 in cui, pur facendosi riferimento, in via generalizzata, all’importo di £. 50.000 giornaliere, si richiama la delibera del Subcommissario n. 11122 dell’11.4.2001, versata in atti, in cui tale importo era stato determinato esclusivamente per gli “operatori” impiegati sugli impianti, in conformità di quanto previsto nel verbale di riunione dell’11 aprile del 2001 in cui l’indennità di disagio “quale contributo da attribuire ad ogni lavoratore operante sui vari impianti provvisori sorti per far fronte all’emergenza verificatasi a seguito della chiusura delle discariche, in ragione dello sforzo psico-fisico che essi sopportano, viene quantificata in £. 50.000 lorde giornaliere e viene rapportata all’effettiva presenza dell’operatore sull’impianto” e in cui si preannunciava l’adozione di successivi provvedimenti per tutti gli “aspetti del dispositivo, compreso quello economico”, nonché le note del 18/04/2001 e del 9.5.2001 in cui, pur prevedendosi il riconoscimento di tale indennità agli amministrativi, nulla è previsto in ordine al relativo importo. L’accoglimento del primo motivo di opposizione comporta, come già accennato, l’assorbimento del secondo ordine di rilievi, in ordine al numero di giornate di effettiva presenza, ritenendosi che le relative doglianze siano state proposte, sia pur in modo non espresso, in via logicamente subordinata.
Si è indotti a tale conclusione in virtù del rilievo che, essendo evidente che in sede di procedimento monitorio si è ottenuta ingiunzione di pagamento per una somma di pari importo rispetto a quella corrisposta dal datore di lavoro opponente ( sull’assunto che al ricorrente spettasse a tale titolo il doppio di quanto effettivamente erogato ), in base alla determinazione delle giornate di effettiva presenza compiuta dallo stesso, e non essendo stata proposta da parte opponente alcuna domanda di ripetizione di somme né di accertamento del numero di giornate di effettiva presenza, tale questione avrebbe dovuto essere esaminata solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale.
L’accoglimento dell’opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si ritiene equo compensare metà delle spese di lite, attesa la particolare complessità delle questioni interpretative sollevate.
La residua metà delle spese è governata dal principio della soccombenza e si liquida come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola in persona del Giudice del Lavoro dott. Paola Martorana, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal Consorzio Smaltimenti R.S.U., con ricorso depositato in data 4 gennaio 2002 (R.G.L. n. 1253/2001), avverso il decreto ingiuntivo n° 200/2001, emesso in data 6/11/2001, dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l’opposta TIZIA A. al rimborso di metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 220,00, di cui € 80,00 per diritti, oltre Iva e c.p.a., in favore dell’opponente;
c) dichiara le presente decisione provvisoriamente esecutiva come per legge.
In Nola, il 27 novembre 2003.
Il Giudice
Dott. Paola Martorana.
------------------ 30..07.05 ---------------
_____________________IUS
SIT www.iussit.it ____________________
Nola-Tribunale /Ordine
Avvocati Nola / HOME
/Avvertenze
legali
______________________________________________________________
-tutti
i diritti riservati-