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Fallimento. Opposizione allo stato passivo. Il creditore che ha avuto il rigetto della insinuazione, onde evitare di subire gli effetti dell’acquiescenza sulla relativa richiesta (rigettata) deve proporre opposizione allo stato passivo. La mancata impugnazione  porta a subire l’effetto preclusivo dell’insinuazione.   A nulla rileva  la pretesa ignoranza incolpevole del provvedimento  in favore di …[Tribunale di Nola, sentenza del 30.03.2005]
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, sezione feriale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

-dr. Enrico Quaranta                  Presidente relatore

-dr.ssa Ubalda Macrì                 Giudice

-dr.ssa Fernanda Iannone           Giudice           

ha pronunziato la presente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al N.5246 dell’anno 2002

Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo

TRA

 Finxxx S.p.A. in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t., dr. A. C.,  elettivamente domiciliata in Nola (NA)  (…), presso lo studio dell’avv.  (…), che la rappresenta e difende  - giusto mandato e procura in calce all’atto introduttivo - unitamente all’avv.  (…) del foro di Bologna, che la rappresenta ed assiste per procura alle liti autenticata nelle firme per atto notar  S.  di Venezia del 23/3/1998, rep. 1701

- opponente -

Fallimento  TIZIO  Monix S.r.l. (n. 39/01), in persona del Curatore p.t, avv.  M.  A., elettivamente domiciliata in  (…), presso lo studio dell’avv.  (…), che la rappresenta ed assiste giusto provvedimento d’autorizzazione e nomina del G.D. datato 19/6/2002 e in virtù di procura e mandato a margine della comparsa di costituzione

- opposto –

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con ricorso del 24 aprile 2002, notificato alla curatela il 29 maggio seguente ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art. 98 L.F., la  Finxxx S.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe.

Esponeva.

·  che con contratto di mutuo stipulato il 4 febbraio 1999 il sig. V. De SEMPRONIO le aveva  ceduto una quota mensile del proprio stipendio di lavoratore subordinato a rimborso del finanziamento ricevuto;

·  che il mutuo, con contestuale cessione di quote della retribuzione, era stato notificato per posta – tramite ufficiale giudiziario – alla datrice di lavoro del De SEMPRONIO,  TIZIO  Monix S.r.l. otre che registrato presso l’ ufficio del registro di Avellino in data 8 febbraio 1999;

·  che la cessione aveva acquisito efficacia nei confronti del debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 c.c, sia con la indicata notifica del contratto sia con la sottoscrizione da parte di  TIZIO  Monix dell’atto di benestare al finanziamento, in data 22 febbraio 1999 e della dichiarazione di stipendio e salario, in data 14 gennaio 1999;

·  che in forza dell’atto di benestare e della dichiarazione di stipendio la  TIZIO  Monix aveva assunto obbligo di trattenere mensilmente e di versarle sia la quota di stipendio indicata nel contratto, sia – in caso di risoluzione del rapporto prima dell’integrale rimborso del prestito – l’indennità di fine rapporto nei limiti del residuo debito, come evincibile dal contenuto della clausola n. 5 del mutuo;

·  che all’epoca del fallimento del debitore ceduto, già intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro con il De SEMPRONIO, le erano state versate 18 delle 42 rate del contratto di cessione, come dichiarato del liquidatore della predetta, di talché essa istante risultava ancora creditrice dell’importo di £. 10.5000.000 oltre interessi;

·  che il parziale adempimento descritto era dimostrato anche da alcuni stralci dell’estratto conto della Banca Commerciale Italiana ad essa intestato;

·  che in ragione di quanto sopra aveva presentato istanza d’ammissione al passivo della procedura in epigrafe fino alla concorrenza dell’indicato importo ovvero di quello costituito dalle quote scadute e non versate e dal Tfr maturato dal cedente;

·  che all’udienza dell’11 aprile 2002 il giudice delegato, su conforme parere del curatore, aveva rigettato l’istanza, non rinvenendosi data certa della comunicazione dell’avvenuta cessione;

·  che in tale data il G.D. aveva parimenti dichiarato l’esecutività dello stato passivo;

·  che alcuna comunicazione era pervenuta dal curatore ex art. 97 l.f.

In punto di diritto rilevava come l’esecuzione all’obbligo contrattuale, prestato dalla  TIZIO  Monix con il versamento ad essa cessionaria di 18 ratei, rendeva opponibile ex art. 2704 c.c. alla curatela sia l’accettazione della cessione di credito dedotta che la conseguente dichiarazione di stipendio e salario.

Pertanto, dopo aver formulato richiesta al giudicante di provvedimento ex art. 210 cpc nei confronti della curatela – volto all’esibizione dei libri contabili della  TIZIO  Monix nonché delle buste paga e del prospetto di tfr riguardante il De SEMPRONIO -  di eventuale ctu contabile diretta a determinare l’ammontare dei diritti vantati dal cedente alla risoluzione del rapporto con la fallita - a titolo d’indennità di fine rapporto o di qualunque altra causale - di prova testimoniale e/o d’interrogatorio formale sul credito vantato, e previo deposito di copia del contratto di mutuo, del benestare al finanziamento, di dichiarazione di stipendio o salario, di dichiarazione del liquidatore della fallita datata 29 dicembre 2000, di copia conteggio riepilogativo delle spettanze, di copia estratto conto della BCI, concludeva per l’ammissione al passivo in via privilegiata ex artt. 2751 bis e 1263 c.c dell’importo di € 5.422,80, ovvero del minor importo costituito dalle quote scadute ma non versate e del tfr, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.

In sede di prima comparizione si costituiva la curatela mediante deposito di memoria; ivi eccepiva in punto di fatto che il De SEMPRONIO, assunto cedente del credito alla  Finxxx, era stato ammesso al passivo del fallimento per indennità di fine rapporto per l’importo di € 14.339,05 in privilegio. Aggiungeva che il profilo avrebbe imposto alla ricorrente di proporre, contestualmente all’opposizione allo stato passivo, l’impugnazione di cui all’art. 100 l.f. e che l’inutile decorso dei termini utili a tale riguardo escludeva l’accoglibilità  del gravame. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Nel contesto dell’udienza interveniva pure l’istante, impugnando le avverse difese e conclusioni.  Il G.I., preso atto rinviava il giudizio per la trattazione.

All’udienza così fissata il giudice concedeva alle parti termini per la precisazione e/o modificazione delle domande e delle eccezioni e per eventuali repliche.

Il 9 aprile 2003, nell’ambito temporale regolato ut supra, la  Finxxx depositava memoria ex art. 183 cpc, ove sosteneva:

a)che essendo intervenuto rigetto della propria domanda tempestiva esclusivamente per asserita mancanza di data certa della notifica delle cessione del credito dedotta, il thema decidendum doveva intendersi circoscritto a tale questione; pertanto, essa formalmente rifiutava il contraddittorio su quanto diversamente eccepito in rito da controparte;

b)                        che, comunque, in nessuna occasione era venuta a conoscenza che il De SEMPRONIO aveva presentato domanda d’ammissione al passivo della procedura convenuta, pur potendo il medesimo azionare quanto dovutogli dalla  TIZIO  Monix al netto delle pretese di essa  Finxxx;

c)che alcuna legittimazione le residuava, quale creditore non ammesso al passivo, per l’esperimento del rimedio ex art. 100 l.f. indicato dalla curatela;

d)                       che, pur a ragionare diversamente rispetto a quanto sub c), il termine per detta impugnazione non poteva ritenersi decorrere dalla comunicazione del curatore;

e)che, qualora il fallimento avesse accertato che il De SEMPRONIO era stato ammesso al passivo anche per il credito in sua titolarità, piuttosto spettava a chi di dovere azionare il rimedio di cui all’art. 102 l.f.

La curatela, ex adverso, lasciava decorrere il termine per la precisazione e la modificazione delle allegazione senza depositare alcuna memoria.

All’udienza fissata per i provvedimenti in tema di prova il G.I. concedeva, su concorde richiesta delle parti, i termini di cui all’art. 184 cpc.

Con memoria tempestiva del 30 ottobre 2003 la ricorrente reiterava le richieste già svolte in sede di atto introduttivo, aggiungendo capo di prova testimoniale quanto all’entità del credito residuante al fallimento del debitore ceduto. Nulla, invece, richiedeva la curatela.

Con provvedimento emesso il 2 gennaio 2004 l’istruttore ammetteva esclusivamente la prova testimoniale articolata dalla  Finxxx al capo 2) della memoria ex art. 184 cpc; rigettava le ulteriori istanze, riservandosi all’espletamento del mezzo ammesso ogni decisione sulla Ctu contabile instata dalla opponente.

Escusso il teste di lista, la  Finxxx chiedeva revoca dell’indicato provvedimento; la curatela si opponeva al riguardo. Il giudice concedeva alle parti termine per lo scambio di note quanto alla richiesta in parola.

Quindi, con provvedimento emesso il 31 agosto 2004 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

 Raccolte a verbale il 23 novembre 2004 le avverse deduzioni conformi a quanto in atti, rimetteva infine al Collegio la decisione, con termine di giorni sessanta più venti per il deposito di comparse e repliche ex art. 190 c.pc.

Motivi della decisione

In primo luogo va dato atto della ricorrenza delle condizioni processuali della domanda, come fissate dall’art. 98 della legge fallimentare.

Quindi il gravame va rigettato.

Giova premettere in rito ch’esso appartiene al novero delle opposizioni allo stato passivo, procedimenti di primo grado, a cognizione ordinaria e contraddittorio integro, indirizzati al complessivo riesame del provvedimento del giudice delegato reso in sede di verifica dei crediti  (v., ex multis, Cass. civ. 8 novembre 1997, n. 11026; Cass. Civ. 27 marzo 1995, n. 3592; Cass. Civ. 5 settembre 1992, n. 10241; Trib. di Saluzzo 18-05-1999 - Pres. Giordano - Est. Aprile - Biserni Eldo c. fall. s.p.a. Accornero in Il Fallimento n. 10, anno 1999, pag. 1161).

La descritta natura del giudizio importa in primo luogo che le ragioni del contendere non possono ritenersi limitate a quanto eventualmente eccepito in prime cure, pur costituendo le difese ed eccezioni ivi sollevate parte stessa del procedimento; in secondo luogo determina l’applicazione ivi del principio di disponibilità della prova ( così Cass. Civ. SS.UU. 94/6707); ed invero il giudice delegato nel corso dell’opposizione perde i poteri che aveva nella fase di verifica dei crediti, assumendo la posizione tipica dell’istruttore dei giudizi ordinari.

L’accertamento tempestivo dei crediti – quale strumento teso al riconoscimento del diritto a partecipare all’esecuzione universale sui bei dell’imprenditore, cui presiede il fallimento – presenta in fatto momenti di deroga all’ordinario procedimento di cognizione.

Se non pare possibile denegare la natura contenziosa della giurisdizione lì esplicata – dovendosi concludere il procedimento con una determinazione che impinge sul diritto soggettivo a concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare – non appare inutile segnalare, anzitutto, che al relativo interno opera un contraddittorio allargato in cui i singoli creditori, il fallito ed il curatore possono dire la loro sulla pretesa altrui per la quale viene richiesta l’insinuazione; inoltre, che lo stesso giudizio è dominato dal principio della domanda quanto alla determinazione dell’ambito su cui il giudice deve decidere, temprato, per i fini cui accede e di cui sopra, dall’attribuzione all’organo decidente – pur nella sommarietà e nella deformalizzazione dell’accertamento – di poteri officiosi d’indagine che presiedono all’ampliamento del thema decidendum sino al rilievo di eccezioni estintive e/o impeditive della pretesa ovvero alla rimozione d’efficacia della stessa rispetto alla massa fallimentare.

Le deroghe in questione si fermano, quanto alle regole del giudizio, nel passaggio alla fase dell’opposizione allo stato passivo, ove viene espressamente assicurato il potere dei creditori che contestano la pretesa dell’opponente di intervenire in causa a sostenere tale posizione.

Tuttavia proprio perché l’opposizione assicura il riesame nelle forme descritte di quanto valutato ed esaminato in prime cure, non può ritenersi la necessità della costituzione in giudizio ivi della curatela per la riproposizione di eccezioni sollevate o rilevate d’ufficio in sede di verifica ( cfr Cass. 21 dicembre 1990, n. 12155, in Il Fall. 1991, 677, per cui “In tema di fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria, perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo; né quest'ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fallimentare, perché, confermando la precedente contestazione, trasferisce nel giudizio l'azione revocatoria sostanzialmente proposta in sede di verifica ... (omissis)...").

Ferma la possibilità che, dato il thema decidendum profilato dai fatti costitutivi ed estintivi emersi in prima battuta, emergano – del caso anche perché eccepiti dal fallimento – motivi diversi per il rigetto della domanda ( così, Cass. 1° agosto 1996, n. 6963, in Il. Fall. 1997, 468).

Ciò detto all’attenzione del Collegio, che ha da risolverla per il suo carattere pregiudiziale, è l’eccezione della curatela relativa ad una pretesa inammissibilità dell’opposizione, giacché non proposta dalla ricorrente congiuntamente ad impugnazione ex art. 100 l.f. del credito del cedente De SEMPRONIO, ammesso al passivo fallimentare.

A proposito della ritualità di tale contestazione, mossa per la prima volta in questa sede, il Tribunale – rinviando alle considerazioni opportunamente svolte innanzi sulla natura del giudizio – ritiene che alcun rilievo possa fondatamente opporsi al riguardo.

Quanto all’esistenza della insinuazione tempestiva del De SEMPRONIO e della causali relative necessita rilevare come prova relativa sovvenga dalla produzione della curatela; ed invero “L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. Mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità”. (Cass. civ., sez. I, 02/09/1998, n.8704, Cevoloni e altri C. Bonfante e altri, Mass. Giur. It., 1998).

Orbene, nella documentazione allegata dalla resistente, emerge stralcio del provvedimento autorizzativo emesso dal Giudice Delegato per la costituzione in giudizio della curatela; dal relativo contesto si evince appunto dell’ammissione tempestiva del cedente De SEMPRONIO al passivo della procedura per l’importo di € 14339.05 in via privilegiata, a titolo di trattamento di fine rapporto.

Giacché l’oggetto della comunicazione attiene ad un’attività ( verifica dei crediti) che per legge  si tiene con l’assistenza del curatore ( arg. Ex art. 95 l.f.) non può essere dubbio il carattere fidefaciente della dichiarazione. In assenza di querela di falso da parte di  Finxxx sulla circostanza, la stessa può pertanto darsi come acquisita al processo.

Tanto premesso, è possibile verificare la principale contestazione alla  Finxxx mossa dalla curatela.

Giova evidenziare, a scanso di equivoci, che la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza di merito ritengono che legittimato alla proposizione del rimedio ex art. 100 l.f. sia anche il creditore escluso o ammesso con riserva in via tempestiva ( in termini, vedi Trib. Palermo, 21/03/1986, per cui “ Il creditore escluso e che abbia proposto opposizione allo stato passivo del fallimento è legittimato ad esperire impugnazione dei crediti ammessi, ai sensi dell'art. 100 r. d. 16 marzo 1942, n. 267; tale legittimazione non viene meno neppure nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione con la stessa sentenza che decide sull'impugnazione dei crediti ammessi.”; conforme, Trib. Genova, 278/1976; Trib. Milano, 29/6/1989). 

A ben vedere di tale avviso pare convinto anche il Giudice delle Leggi, che ha statuito sul dies a quo per la proposizione del ricorso - con sentenza 22 aprile 1986, n. 102 – l’illegittimità dell’art. 100 l.f. per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che il termine per la impugnazione dei crediti ammessi decorresse dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria, anziché dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Ed invero letteralmente il primo comma dell'art. 100 attribuisce la legittimazione ad impugnare a "ciascun creditore".

Ora, è noto che la “legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva” ( così, Cass. civ., sez. lav., 06/02/2004, n.2326, INAIL C. Dirottasi). Ciò detto, la norma testualmente indicata non pare fissare limiti all’esperimento del rimedio in discorso ai soli creditori concorrenti.

Peraltro condivisibilmente la giurisprudenza di merito si è attestata nel senso di stabilire che “La norma di cui all'art. 100 l. fall., che stabilisce che ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi allo stato passivo del fallimento, non può essere intesa nel senso che sono legittimati all'impugnazione anche i creditori privi di un concreto interesse ad agire, in quanto non potrebbero trarre alcun vantaggio all'accoglimento dell'impugnazione. Pertanto è inammissibile l'impugnazione di un credito chirografario ammesso al passivo proposta da un creditore ipotecario” ( in termini, Trib. Civitavecchia, 23/03/2001, Sposito C. Fall. Sposito e altri, Gius, 2001, 2656); il che imporrebbe di verificare caso per caso se sussista - ai fini della legittimatio ad causam - l’interesse di cui all’art. 99 cpc.

A voler diversamente opinare, per cui “Nel giudizio d'impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare, previsto dall'art. 100 l. fall., la legittimazione contro il creditore ammesso è attribuita a ciascun creditore - quale portatore non solo del suo interesse alla riduzione dell'ammontare complessivo del passivo, ma anche dell'interesse di tutti gli altri creditori (del resto autonomamente tutelabile) e dell'interesse pubblico che sovrasta il fallimento -….omissis( ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 27/07/1994, n.7024, De Francesco Fall. soc. Chirieleison e altri C. Barbera e altri)  la verifica della ricorrenza della esposta condizione dell’azione apparirebbe invero semplificata, nel senso di far rientrare tra i legittimati ad agire creditori che aspirano a concorrere in ripartizioni delle attività fallimentari non influenzate da errori o condizionamenti dolosi verificati in sede di accertamento del passivo.

L’accezione da ultimo prospettata dell’interesse ad agire nel procedimento ex art. 100 l.f. non farebbe emergere alcuna causa ostativa all’utilizzo del rimedio in questione da parte di colui che assume di essere creditore dell’imprenditore fallito e che – mercé la proposizione  congiunta dell’opposizione allo stato passivo e dell’impugnazione dei crediti – mira da una lato a divenire creditore concorrente e dall’altro a depurare il passivo da insinuazioni non dovute.

Tutto ciò posto, non v’è chi non veda come sussista l’interesse ad agire con il rimedio di cui all’art. 100 l.f. di colui che – pur avendo formulato istanza d’insinuazione – si trovi precluso l’accoglimento per essere stato ammesso lo stesso credito in favore di altro istante.

Ed invero è noto che “Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, tant'è che al decreto si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva. Pertanto, se non escluso o rimosso dallo stato passivo in seguito all'esperimento o dell'opposizione ai sensi dell'art. 100 l. fall. o della revocazione ai sensi dell'art. 102 l. fall., il credito già ammesso allo stato passivo reso definitivo dal giudice delegato non può essere escluso - sul piano dell'astratta concorsualità e salva, in concreto, l'incapienza - dal piano di riparto. ( in termini, Cass. civ., sez. I, 16/03/2001, n.3830, Min. fin. C. Fall. Soc. Nuova Volpi e Bottoni Fall. soc. Nuova Volpi e Bottoni).

Il creditore che ha avuto il rigetto dell’insinuazione, onde evitare di subire gli effetti dell’acquiescenza sulla relativa richiesta ( sul rigetto della relativa richiesta) deve allora sicuramente proporre opposizione allo stato passivo.

Tuttavia, ove possa subire ostacolo all’accoglimento della domanda per il fatto che il credito per il quale agisce è stato azionato da altri ed è divenuto parte del passivo fallimentare, deve parimenti impugnare la statuizione avutasi al riguardo, salvo subire gli effetti del giudicato interno di cui all’arresto di legittimità.

Nell’ipotesi che occupa, invero, asserisce e documenta  Finxxx – a mezzo di comunicazione ricevuta dal liquidatore della  TIZIO  Monix S.r.l. in data 15 gennaio 2001 – che il De SEMPRONIO, proprio originario debitore, non era più alle dipendenze della fallita a far data dal 10 luglio 2000.

In ragione della risoluzione del rapporto, essa istante asserisce e documenta al punto 5) del contratto di finanziamento di avere comunque diritto al tfr e ad ogni altra indennità dovuta dal datore al mutuatario in conseguenza del scioglimento del rapporto; orbene, atteso che Il De SEMPRONIO ha ottenuto insinuazione ( ormai pro iudicato ) solamente per l’indennità di fine rapporto dovutale dalla  TIZIO  Monix, appare chiaro come questi abbia ottenuto riconoscimento per una pretesa non dovutagli quantomeno sino all’ammontare della esposizione con  Finxxx.

L’opponente – come a ragione sostiene il fallimento – non avendo impugnato l’ammissione al passivo del cedente, rimedio al quale appariva legittimata e rispetto al quale aveva, per quanto detto, concreto interesse ad agire, si trova invero a subire l’effetto preclusivo dell’insinuazione descritta avente medesima causa petendi.

Né vale ad escludere la correttezza di tale conclusione la pretesa ignoranza incolpevole del provvedimento in favore del De SEMPRONIO, stante la disciplina di cui all’art. 96 l.f., che consentiva all’istante di interloquire sulla domanda del predetto o di ogni altro creditore, ed in ragione della scadenza del termine per l’impugnazione di detto credito sia avendo in considerazione il dies a quo di cui innanzi s’è dettagliato sia il termine lungo dell’anno dal deposito dello stato passivo ( così: Cass. Civ. 90/8763,  Trib. Catania, 13/06/1998, Soc. Sige C. Fall. soc. Tessuti).

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’opponente nella misura di cui al seguente dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento  TIZIO  Monix S.r.l. (n. 39/01) proposta da  Finxxx S.p.A.  con ricorso del 24 aprile 2002, notificato alla curatela il 29 maggio seguente ed iscritto a ruolo nei termini fissati dall’art. 98 L.F., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

-rigetta l’opposizione;

-condanna la ricorrente al pagamento degli oneri di lite che liquida in € 293,46 per diritti, in € 600,0 0 per onorari,oltre rimborso ex art. 15 tf, Iva e cpa.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 30 marzo 2005.

Il Presidente estensore 

Dr. Enrico Quaranta 

 

-------------  30.07.2005 ------------

 

 

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