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Giurisprudenza civile

LAVORO

Inammissibilita' del ricorso introduttivo del giudizio
Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, sentenza del 17.05.2005

(Breve nota a cura dell' avv. Luigi Tremante)

 

Nota

La sentenza in commento viene resa a definizione di un giudizio introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti di due convenuti una società per azioni ed una persona fisica, chiamati a rispondere "in solido" della asserita illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, e delle differenze retributive dalla stessa rivendicate.
A fronte di una esposizione sommaria delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto, il Giudicante dichiara l'inammissibilità del ricorso, per non aver parte ricorrente ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c.
L'interessante pronuncia si pone nella scia del prevalente orientamento giurisprudenziale, formatosi presso la Corte di Cassazione ed i Giudici di merito, il quale, pur evitando di cedere a tentazioni formalistiche, ribadisce con assoluta fermezza che "l'art. 414 c.p.c. impone alle parti la compiuta esposizione delle ragioni di diritto e, prima ancora, delle circostanze di fatto poste a sostegno della domanda".
Tra le innumerevoli recenti sentenze in argomento, si citano brevemente:
Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n.11353:"Nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n.4, c.p.c. - indicare ex art. 414, n.4 c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda".
Cassazione civile, sez. lav., 5 marzo 2003, n.3245:"Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione
". (avv. Luigi Tremante)

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Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL G.L. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
DR. P. CAPUANO
ALL'UDIENZA DEL 17.05.05 HA EMESSO LA SEGUENTE SENTENZA N. 19785
TRA
S.A. rapp.ta e difesa dall'avv. XX -attrice-
E
R. spa rapp.ta e difesa dall'avv. YY -convenuta-
E
M.G. rapp.to e difeso dall'avv. ZZ -convenuto-

Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo l'attrice chiedeva dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro "tra le parti"; dichiararsi la nullità o l'inefficacia del licenziamento intimatole in data…..e per l'effetto dichiararsi la continuità giuridica del rapporto condannando i resistenti "in solido" alla sua riassunzione, nonché al pagamento "in solido" alle retribuzioni maturate ed al pagamento "in solido" della somma di €….., per differenze paga.
I convenuti deducevano l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza nel merito.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile. L'art.414 c.p.c. impone alla parte la compiuta esposizione delle ragioni di diritto e, prima ancora, delle circostanze di fatto poste a sostegno della domanda.
Nel caso di specie l'attrice si è limitata a dedurre apoditticamente di aver lavorato "alle dipendenze dei convenuti" senza benché minimamente chiarire le circostanze attraverso le quali dovrebbe prospettarsi la configurazione di un unico rapporto di lavoro.
Non è dato assolutamente comprendere se la parte ha inteso individuare nei convenuti un unico datore di lavoro con due soggetti (la spa e la singola persona fisica) contrattualmente e patrimonialmente responsabili, ovvero abbia inteso individuare due datori di lavoro solidalmente responsabili.
La evidente lacunosità della esposizione dei "fatti" in ordina a tale fondamentale presupposto non consente di delineare la fattispecie di base rispetto alla quale confrontare le avverse pretese.
Neppure in punto di diritto, ovviamente, la parte ha minimamente esposto le ragioni "di diritto" per giustificare il vincolo di solidarietà semplicemente denunziato in ricorso.
L'assoluta genericità con la quale è stata formulata la domanda non consente dunque la possibilità di individuare i termini della questione, sicché va dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
P.T.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Napoli 17-05-05
Il Giudice Dr. Paolo Capuano

 

-------------------------------  lancio del 18.10.2005 ------------------------------
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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