.
.
.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA IATALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di giudice del lavoro, all’udienza di discussione del 17.12.2003, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 836 dell’anno 2002 del ruolo generale
TRA
MEVIO Gx, rapp.to e difeso dall’avv. (…) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli (…);
Ricorrente
E
TIZIO Cx rappresentato e difeso dall’avv.to (…) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli (…);
NONCHE’
CAIA Lx e TIZIO Rx rappresentati e difesi dagli avv.ti (…) presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli (…);
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premesso: di aver lavorato dal 13.4.87 al 31.5.96, come conducente di autocarri, ininterrottamente, dapprima alle dipendenza della s.r.l. TIZIO e, successivamente, della TIZIO TRASPORTI s.a.s. di TIZIO Fx; di aver svolto le mansioni di cui al ricorso in (Z…), dalle ore 7.00, ove avveniva il carico del prodotto da trasportare al nord e poi lo scarico del prodotto prelevato altrove; di aver svolto viaggi che duravano 10/15 ore, con permanenza anche fuori Napoli, e con rientro presso il garage di (X…) ove riceveva ordini dal sig. TIZIO Fx; di aver percepito per i primi tre anni £ 1.300.000 e, successivamente, £ 1.400.000 mensili e £ 90.000, e poi, £ 100.000 per ogni viaggio di andata e ritorno; di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro le ultime quattro mensilità, l’indennità di preavviso, il tfr. Tanto premesso conveniva in giudizio i resistenti, in qualità di eredi di TIZIO Fx, affinché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola condannasse gli stessi, in solido o non, al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di euro 180.933,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio e relativa attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente TIZIO Cx contestando l’avverso dedotto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, perché non in possesso dei beni ereditari e non avendo ancora accettato l’eredità, nonché il difetto di legittimazione passiva del proprio genitore avendo lo stesso agito non in proprio ma in qualità di socio amministratore della F.M. Trasporti s.r.l. e della TIZIO Trasporti s.a.s. Eccepiva, inoltre, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso chiedendone il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e relativa attribuzione.
Si costituivano, inoltre, in giudizio CAIA Lx e TIZIO Rx contestando l’avverso dedotto, eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva, avendo gli stessi rinunciato all’eredità, con vittoria di spese di giudizio e relativa attribuzione.
All’odierna udienza la causa, non necessitando attività istruttoria, depositate note difensive, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti.
Ed invero, in merito ai sigg. CAIA Lx e TIZIO Rx è documentalmente provato che gli stessi abbiano formalmente rinunciato all’eredità del sig. TIZIO Fx, deceduto in data 26.6.99, con le forme solenni e la relativa iscrizione nel registro delle successioni del Tribunale di Napoli al n. 452, parte II anno 1999 fasc. n.c. 751/99P, in data 8.10.99, depositato agli atti, così perdendo la qualità di eredi di TIZIO Fx.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva degli stessi evocati nel presente giudizio proprio in qualità di eredi di TIZIO Fx.
Con riferimento, invece, al TIZIO Cx si osserva che il chiamato all’eredità affinché possa essere legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative ai crediti del de cuius è necessario che sia nel possesso dei beni ereditari.
“Il chiamato all’eredità che non è in possesso dei beni ereditari non è legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative ai crediti del de cuius poiché tali azioni, presupponendo un attivo interessamento tendente a incrementare il patrimonio ereditario, comportano di regola, l’accettazione tacita dell’eredità. Ne consegue che, qualora il chiamato si costituisca in giudizio ed eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva, il giudice deve disporne l’estromissione dal giudizio, il quale deve essere proseguito nei confronti dell’erede o del chiamato nel possesso dei beni ereditari, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio, nei confronti di un curatore speciale nominato a norma dell’art. 528 c.c.” (Cass. 13 agosto 1980n. 4929).
Orbene non avendo il ricorrente provato che TIZIO Cx sia in possesso dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 2697 c.c., considerato, anzi, che lo stesso ha espressamente negato tale circostanza, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva anche del TIZIO Cx, rilevato, tra l’altro, che l’actio interrogatoria, richiesta dal ricorrente nel verbale di udienza del 22.10.03 è, in quanto nuova domanda (sulla quale, tra l’altro, il resistente non ha accettato il contraddittorio), inammissibile.
“La delazione, che segue l’apertura della successione ereditaria, non è di per sé sufficiente a determinare l’acquisto della qualità di erede, occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all’accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volontà od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare. Pertanto colui che deduca l’avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell’avversario, come fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a provare che vi sia stata l’accettazione dell’eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno dell’eredità da parte del chiamato” (Cass. civ. sez II 7 gennaio 1983 n. 125).
Sussistono equi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M:
Il Giudice Unico di Nola in funzione di Giudice del Lavoro così provvede :
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CAIA Lx, TIZIO Rx, TIZIO Cx, compensa tra le parti le spese di lite.
Nola, 17.12.2003
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
Depositata in Cancelleria l’08.01.2004
------------------- 30.07.05 -----------------
_____________________IUS
SIT www.iussit.it ____________________
Nola-Tribunale /Ordine
Avvocati Nola / HOME
/Avvertenze
legali
______________________________________________________________
-tutti
i diritti riservati-