Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

 

Giurisprudenza civile

CANONE ACQUA POTABILE
- Giudice di Pace di Calabritto, sentenza n. 54/05 del 27.10.2005 -

Tariffe acqua potabile - Provvedimenti di aumento del canone - Sindacabilità da parte del G.O. - Quantificazione forfettaria - Illegittimità - Giudizio secondo equità -

Nella sentenza
Il Giudice di Pace ha il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dei provvedimenti amministrativi di aumento del canone acqua potabile ed acque reflue al fine della loro disapplicazione in un giudizio intentato dall'utente che, richiesto del relativo pagamento da parte dell'Ente, ne contesti la concreta applicazione con ciò assumendo la lesione di una sua posizione di diritto soggettivo.
Non esistono per il G.O. limiti al sindacato sui vizi di violazione di legge e di incompetenza dell'atto amministrativo.
Il canone acqua potabile non trova titolo in potestà impositiva perché la fornitura di acqua ha origine negoziale sicchè la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto a norme di legge e provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe.
Il complesso sistema di determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, imperniati su periodiche delibere Cipe, si basa su un sistema inteso a calmierare gli incrementi annuali del servizio entro un tetto compatibile con l'inflazione programmata. Un aumento del 300% del canone del servizio va, pertanto, ritenuto illegittimo.
L'aumento del canone disposto da un Ente, che nulla spende per la erogazione del servizio essendogli lo stesso fornito gratuitamente in forza di specifica convenzione, è illegittimo in quanto viene a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art 23 Cost.)
Le prestazioni di acqua non possono essere totalmente quantificate con sistema a consumo presunto per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e perchè in questo modo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti a prestazioni corrispettive. In mancanza di prova di specifica accettazione, il principio di cui all'art. 1339 c.c. non è vincolante per il Giudice di Pace nelle cause inferiori a 1.100,00 euro perché discende da una norma sostanziale ordinaria, al cui rispetto il Giudice di Pace non è tenuto quando pronunzia in tali controversie , essendo vincolato solo all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiori a quelle ordinarie) nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio.[Giudice di Pace di Calabritto, sentenza n. 54/05 del 27.10.2005]
(Nota a cura dell' Avv. Antonio Chiaravallo, Caposele-AV)

==================================================
Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/05 R.G., avente ad oggetto restituzione somme canone acqua, riservata in decisione all'udienza del 15/07/2005 e vertente
TRA
M. D., rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso lo stesso…
-attore-
CONTRO: Comune di C., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti …,
-convenuto-
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/05, fissata per la discussione, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento e concludevano come da verbale di causa che in questa sede abbiasi per trascritto.
Il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione concedendo termine di giorni 15 per deposito note conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/05/05, il Sig. M. D. deduceva di essere intestatario di n. 3 utenze di somministrazione di acqua nel Comune di C., di cui una per uso domestico, una per uso produttivo ed un'altra per usi diversi, per le quali fino al 2002 ha pagato un corrispettivo stabilito in quota fissa annua complessiva di euro 139,44 oltre euro 98,14 a titolo di canone annuo per la raccolta e depurazione di acque reflue.
Deduceva inoltre il M. che nel suddetto Comune, paese d'acqua, per antico uso civico la stessa era stata fornita senza contatore ed in modo pressoché gratuito fino al 1990, anno in cui con delibera di C.C. veniva fissato un corrispettivo per l'uso di acqua potabile in £ 30.000 di quota fissa annua per utenza, prevedendo il pagamento della sola eccedenza del quantitativo assegnato pro capite in litri 400 per ogni componente del nucleo familiare.
Successivamente, nell'anno 1994, l'Amministrazione Comunale istituiva il canone per le acque reflue fissando l'importo nella misura dell'80% della quota fissa del corrispettivo dell'acqua.
Deduceva ancora parte attorea che nell'anno 1995, versando il Comune in condizioni di deficit strutturale e dovendo far fonte alle aumentate spese manutentive della rete che all'epoca gestiva in proprio, fu ulteriormente aumentata la quota fissa annua in £ 40.000 per le abitazioni, in £ 200.000 quella dovuta per gli usi commerciali, in £ 30.000 quella per gli altri casi e parallelamente fu aumentata anche la quota per le acque reflue.
Nell'anno 1997 il Comune, sottoscriveva una convenzione aggiuntiva con la quale l'AQP, utilizzatore delle sorgenti del Sele, si assumeva gratuitamente la manutenzione ordinaria di tutta la rete idrica e delle acque reflue, con la conseguenza che il Comune ormai non spende alcunché per l'ordinaria manutenzione.
Inoltre nel 2002, l'Amministrazione Comunale adottava un nuovo regolamento per l'uso dell'acqua prevedendo otto categorie o tipi di concessioni di acqua, nonché la sottoscrizione del contratto di fornitura.
Nel 2003, nonostante il conseguito sgravio degli oneri di manutenzione della rete idrica e senza dare comunque attuazione alla regolarizzazione dei rapporti con la relativa sottoscrizione dei contratti, il Comune con delibera di giunta Comunale n. 42/2003 stabiliva un primo aumento della quota fissa nella misura del 50% in più rispetto alla precedente, passando quindi ad euro 30,99 per le abitazioni; ad euro 154,94 per gli usi produttivi e ad euro 23,24 per gli usi diversi.
Infine deduceva il M. che per gli anni 2003 e 2004, così come richiestogli, aveva provveduto al complessivo pagamento di euro 419,98 quale corrispettivo acqua aumentato, nonché al pagamento del canone per la raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue di euro 297,44 - ovvero nella misura fissata e pari all'80% della quota fissa per il corrispettivo dell'acqua.
In data 16/03/05, la giunta Comunale deliberava un ulteriore aumento del 100% (abitazione e usi diversi) e del 30% (uso commerciale) della suddetta quota fissa per il corrispettivo dell'acqua potabile, portata ad euro 61,98 per uso domestico, ad euro 46,48 per altri casi e per le utenze produttive ad euro 201,43, il tutto con conseguente ed automatico aggiornamento pari all'80% anche del canone per la raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue, ovvero euro 49,60 per uso domestico e 161,10 per uso produttivo.
Il M. quindi per tutti i suddetti aumenti, agli inizi del mese di maggio si vedeva recapitare per le 3 utenze denunziate n.2 bollettini con richiesta di pagamento di euro 310,70 per corrispettivo acqua ed euro 210,70 per corrispettivo acque reflue che impugna avanti a questo giudice con atto di citazione del 17/05/2005, eccependo:
" che il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, pertanto, soggetto alla disciplina del codice civile ed il cui canone non trova titolo in una potestà impositiva bensì ha natura di corrispettivo per un servizio commerciale, ancorché reso dal Comune in regime di privativa;
" che i relativi canoni e tariffe non possono superare i corrispondenti costi di gestione del sevizio;
" che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema "consumo presunto", poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, venendosi altresì a trattare, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in modo uguale situazioni diverse;
" che gli aumenti deliberati dall'Ente sarebbero illegittimi ed andrebbero quindi disapplicati dal Giudice adìto giacchè sarebbero immotivati ed ingiustificabili, tenuto conto del fatto che il Comune, a seguito della convenzione stipulata con l'AQP del 1997, non sostiene alcun onere per il servizio idrico integrato cosicché gli aumenti stessi verrebbero a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o, comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art. 23 Cost.);
" che vi sarebbe difformità tra le articolazioni delle categorie degli utenti come deliberate dalla Giunta con gli atti del 2003 e del 2005 rispetto a quelle stabilite nel regolamento in vigore;
" che gli aumenti richiesti sarebbero assolutamente spropositati rispetto ai limiti imposti dalla delibera CIPE 131/2002 nonché elusivi della normativa di settore e non muniti della prescritta approvazione della C.C.I.A.A.;
" che, infine, il Comune non avrebbe mai disposto la regolarizzazione delle forniture con stipula dei relativi contratti, come richiesto dallo stesso regolamento comunale, cosicché difetterebbe il titolo abilitante alla pretesa di pagamento degli aumenti applicati.
Per quanto sopra, ha domandato quindi la restituzione delle somme corrisposte relativamente agli aumenti del corrispettivo acqua potabile ed acque reflue per gli anni 2003 e 2004 per complessivi euro 141,10, anche mediante la compensazione con il corrispettivo acqua potabile ed acque reflue dovuto per l'anno 2005, che ha chiesto riconoscersi in euro 139,44 in vece dei 310,79 pretesi., con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa datata 19/01/2005 e depositata il 30 successivo si è costituito nel presente giudizio il convenuto Comune deducendo :
" il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto l'attore nel chiedere la declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo che ha disposto l'aumento del canone per la fornitura dell'acqua (delibera G.C. n. 42/03 e n. 35/05) avrebbe impugnato i provvedimenti generali di impugnazione delle tariffe, provvedimenti astrattamente idonei a ledere una posizione di interesse legittimo con l'affermazione della giurisdizione del G.A. a conoscere della domanda;
" la riconduzione della fattispecie alla previsione dell'art. 1304 c.c., statuente che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è dal medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano dalla legge e, quindi, anche dal regolamento comunale (fonte di diritto secondario) che ha fissato il prezzo del relativo;
" la preclusione di pronunzia secondo equità che scaturirebbe dalla indisponibilità dei diritti in questione da parte dell'Ente in quanto la tariffa risulta adottata con atti regolamentari con la conseguenza che il diritto al relativo introito è irrinunciabile.
Parte convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo in via pregiudiziale l'accoglimento della eccezione del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto il rigetto della ripetizione e/o compensazione delle somme pagate a titolo di corrispettivo della fornitura di acqua potabile e di canone di raccolta delle acque reflue relativo agli anni 2003 e 2004, in quanto detta fornitura e detta raccolta sarebbe avvenuta regolarmente ed il M. avrebbe dato spontanea esecuzione ai pagamenti richiesti, aderendo quindi per facta concludentia al contratto e a tutte le relative pattuizioni. Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 30/06/05, l'attore compariva personalmente e precisava a verbale di aver contestato, in via principale l'an debeatur del pagamento richiesto dal Comune, limitando solo per scelta personale il quantum agli ultimi due aumenti disposti e ribadendo la illegittimità del sistema di pagamento totalmente effettuato con metodi induttivi o con sistema a consumo presunto. Rilevava la inoperatività dei due aumenti tariffari, in quanto inefficaci per carenza della prescritta approvazione della CCIAA. Precisava, inoltre, di aver chiesto in via residuale la disapplicazione dell'atto amministrativo (di variazione tariffaria), a tutela del suo diritto soggettivo, per violazione di legge (del. CIPE 131/2002). Parte convenuta impugnava le deduzioni attoree e questo Giudice fissava udienza di trattazione o, in mancanza di richieste, di precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del 14/07/05, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza con termine per deposito note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato il valore della controversia inferiore a 1.100,00 euro, la presente causa deve essere decisa secondo equità a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., pur nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la presente controversia.
La Suprema Corte è costante (Cass. Civ. S.U. n. 10383/93, n. 10383/99; n. 402/99) nel ribadire che la controversia promossa dal privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune, al fine di contestare la debenza del canone di fornitura d'acqua potabile - ove le questioni sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi interferire sul "petitum" sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche. Nella fattispecie concreta, non risulta essere stato impugnato il provvedimento generale di determinazione delle tariffe, ma il provvedimento concreto, che sulla base del primo, ha imposto all'attore una certa prestazione e con ciò ledendo una evidente posizione di diritto soggettivo. Come è stato esattamente rilevato, sulla giurisdizione del G.O. non influisce la circostanza che lo stesso, per accertare la fondatezza della domanda, debba valutare la legittimità dell'atto amministrativo generale, tant'è che proprio nelle controversie attribuite alla giurisdizione dell'a.g.o. sussiste il potere di quest'ultima di accertare tale legittimità, ai fini della sua disapplicazione, ove ne sussistano le condizioni e solo in relazione al caso deciso. E' evidente quindi che, nel caso concreto, la dedotta illegittimità del provvedimento generale di determinazione delle tariffe non costituisce oggetto diretto della domanda formulata innanzi a questo Giudice, ma presupposto per la declaratoria di illegittimità della pretesa portata dagli avvisi di pagamento inoltrati dal Comune al M. e dei precedenti pagamenti effettuati; di tale illegittimità il G.O. può e deve conoscere ai fini della sua disapplicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della nota legge abolitiva del contenzioso amministrativo (L. n. 2248/1865, all. E) statuente che 'le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi'. Pertanto, non esistono limiti per il sindacato di sui vizi di violazione di legge e di incompetenza, cosicchè il g.o. può conoscere della legittimità dell'atto amministrativo ma solo ai fini di una sua eventuale disapplicazione avente effetti unicamente per le parti in causa in relazione al caso deciso.
Per quanto concerne la preclusione del giudizio equitativo invocata dal Comune convenuto, occorre a questo punto fare delle precisazioni.
Per tale criterio di decisione delle liti, vale la pena di ricordare che il Giudice delle Leggi ha dichiarato, con la recente sentenza n. 206 del 2004 additiva integrativa di carattere autoapplicativo, la illegittimità costituzionale dell'art. 113 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi 'informatori' della materia. E' noto che tali principi sono diversi da quelli 'regolatori' della materia, il cui rispetto era invece richiesto al giudice conciliatore nell'emettere giudizio secondo equità. E' stato osservato che i principi informatori preesistono alla regola mentre quelli regolatori sono quelli che possono trarsi dal complesso delle norme che in concreto disciplinano una determinata materia. Ne consegue che il giudice di pace non dovrà individuare la regola equitativa traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma nell'individuare detta regola dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina. Pertanto, il risultato della scelta del giudice di pace potrà anche essere diverso da quello raggiunto dal legislatore, sia sul piano della individuazione della singola regola sia sul piano del rispetto dei principi regolatori, tuttavia esso sarà legittimo, se rispettoso degli stessi principi cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare la materia e questi si sostanziano nell'osservanza di quelli ricavabili dalle norme costituzionali e comunitarie (cfr. Cass. 11738/04; Cass. civ. 13437/04; Cass. civ. 01278/05).
Fatte tali premesse, va ricordato che la Suprema Corte, in tema di canone per l'erogazione dell'acqua potabile, ha ripetutamente affermato che il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, che la fornitura di acqua ha origine negoziale e che la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre alle clausole del relativo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento nonchè da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto.
Passando all'esame del merito della presente controversia, si rileva che la domanda dell'attore investe sia profili attinenti la presunta illegittimità dei provvedimenti di aumento delle tariffe sia aspetti concernenti direttamente il rapporto di utenza.
In relazione al primo tipo di doglianza, l'attore chiede la disapplicazione dei provvedimenti di aumento dei canoni acqua potabile e corrispondenti aumenti canone acque reflue sulla scorta della illegittimità degli stessi per tre ordini di motivi.
Il primo concerne la violazione del punto 1.4 della delibera CIPE n. 131 del 19.12.2002, che ha stabilito il limite massimo dell'aumento dello 0,5% delle tariffe vigenti al 30/06/2002, e del punto 3.2, stessa delibera, sia per quanto concerne la decorrenza dal 1° di aprile dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di aumento tariffario sia per quanto concerne la omessa trasmissione ed approvazione da parte della camera di commercio di esso.
Parte convenuta non contesta le omissioni comunali lamentate dal M., le quali possono ritenersi pacifiche in causa (per quanto concerne la carenza di inoltro ed approvazione da parte della CCIAA nonché, ovviamente, per la loro mancata pubblicazione nel BUR), ma si limita ad affermare che dalla proroga della gestione del servizio, disposta dall'art. 10 della L. 36/94 ed art. 12 della L. 14/97, discenderebbe la automatica possibilità da parte dell'Ente di fissare, nel periodo transitorio, liberamente le tariffe (o canoni).
Senonchè, è agevole riscontrare che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, il prezzo dell'acqua non è libero ma sottoposto a controllo da parte del CIPE (provvedimento CIP 26/75; art. 13 L. 36/94, art. 2, comma 3, del d.l. 79/95 e comma 29 dell'art. 31 della legge 448/98, delibera CIPE n. 52/2001, n. 120/2001 e n. 131/2002).
Infatti, il complesso sistema di determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione, imperniato su periodiche direttive del CIPE (art. 2, co. 3 del d.l. 79/95, conv. in L. 172/95; art. 31, co. 29, L. 448/98) si basa su un sistema inteso a calmierare gli incrementi annuali del servizio entro un tetto compatibile con l'inflazione programmata. In tale contesto vengono di regola consentiti incrementi ulteriori solo in presenza di due condizioni (alternative): stato strutturale deficitario dell'ente locale; dimostrazione di effettuazione di investimenti di miglioramento degli impianti. Il parere rimesso (oggi) alla CCIAA ha natura funzionale di approvazione, trattandosi di un provvedimento autoritativo codecisorio di approvazione della proposta avanzata dal gestore.
E specificatamente la delibera CIPE 131/02, intitolata "direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione" dispone "Sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche', per le attivita' di verifica, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera".
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, anche nel c.d. periodo transitorio il Comune di C. era (ed è) comunque tenuto al rispetto, nell'esercizio del potere di fissazione del canone acqua potabile, della superiore normativa richiamata. Conseguentemente, i suindicati provvedimenti variativi delle tariffe (o canone), disponenti un aumento pari al 300% del canone vigente nel 2002, vanno senz'altro ritenuti illegittimi perché, in difformità da quanto disposto dalla suindicata normativa e dalla delibera CIPE 131/02, hanno imposto aumenti oltre i limiti fissati dalla norma , non sono mai stati trasmessi alla Camera di Commercio e, pertanto, non ne hanno mai potuto conseguire la prescritta approvazione né, tantomeno, sono mai stati pubblicati sul bollettino ufficiale regionale.
Circa il rilievo, sollevato sempre in via incidentale e concernente l'illegittimità degli aumenti disposti perché non conseguenti a maggiori spese, questo Giudice osserva che appare documentalmente provato (cfr. convenzione sottoscritta nel 1997 e delibera Consiglio consiliare n. 5/2005 esibita) oltre che dichiarato dalla stessa difesa comunale, che il Comune convenuto nulla spende per la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto delle rete idrica e delle acque reflue, in quanto l'AQP se ne è assunto gratuitamente il relativo onere in forza di specifiche convenzioni, per cui effettivamente detti aumenti non possono certo essere imputati a copertura di maggiori oneri ma che vengono, di fatto, a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o comunque prestazione patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art 23 Cost.).
Per quanto concerne il richiamo del Comune al 'rilevantissimo aumento' delle spese per manutenzione straordinaria, conseguente agli eventi alluvionali del 4 e 5 marzo 2005, a seguito dei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania, si osserva che dagli atti esibiti non risultano neppure richiamati od indicati quali sarebbero gli investimenti di miglioramento della rete e degli impianti. Peraltro, detto aumento dichiaratamente concernerebbe, poi, ipotetiche spese di manutenzione straordinaria per eventi certamente successivi alla variazione tariffaria del 2003 (ma anche a quella deliberata l'11.03.2005, atteso che il D.P.C.M. richiamato dal Comune è stato pubblicato sulla G.U. solo il 23 successivo) che comunque non sono contemplate dalla delibera 131/02.
Per quanto riguarda, infine, la eccepita illegittimità delle tariffe per violazione del regolamento acquedotto, questo giudicante rileva che, effettivamente, dal riscontro tra il regolamento di erogazione dell'acqua approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 2/12/2002, versata in atti, e i provvedimenti di fissazione delle tariffe adottate sia con delibera di Giunta comunale n. 42 dell'11/03/2003 che con quella n. 35 del 16/03/2005, risulta evidente la discrepanza tra il numero delle categorie previste dal regolamento stesso e di quelle previste nei suindicati provvedimenti di approvazione dell'aumento del canone fisso. E, infatti, mentre l'atto consiliare ne stabilisce otto, i relativi provvedimenti applicativi ne prevedono solo quattro, così ponendosi in evidente contrasto con il sovraordinato regolamento.
Per tali motivi, dunque, i provvedimenti del 2003 e del 2005 che hanno aumentato il canone acqua potabile vanno ritenuti incidentalmente illegittimi e, quindi, disapplicati nel presente giudizio
Sotto altro profilo, quello attinente il rapporto contrattuale, l'attore lamenta che il regolamento comunale richiede espressamente, con l'art. 32, che l'accettazione delle tariffe e del regolamento stesso debba discendere dalla sottoscrizione del contratto di fornitura, prescritta dall'art. 8, stabilendo, così, la implicita necessità, della forma scritta per quanto concerne le modifiche dei termini della fornitura e l'aumento del canone fisso. Parte attrice, contesta, inoltre, la pretesa di potergli addebitare non una somma minima (secondo lo schema del minimo garantito), ma ben 531 euro annui, per la fornitura di acqua e il servizio acque reflue, richiedendoli totalmente in modo forfettizzato, senza alcuna misurazione della entità della somministrazione effettuata.
Risulta pacifico in causa che il corrispettivo del servizio è fissato in modo forfettario e senza riscontrare, tramite lettura del contatore, il consumo effettuato.
In giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che 'i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile non possono determinare il canone -che ha natura di corrispettivo del servizio reso - sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata' (così tribunale Napoli, 21 settembre 2001, in giur. Napoletana 2002, 93 ) e che 'il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici' (Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004). D'altra parte, la mancata commisurazione della fornitura di acqua all'effettivo consumo non consente neanche il rispetto della previsione del regolamento per l'applicazione e la riscossione del canone o diritto di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto approvato dal Comune con delibera 99/94, esibito nella produzione comunale, prescrivente che la determinazione del corrispettivo per tale servizio sia determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, previa lettura di contatore, con tariffa a metro cubo e che, invece, viene richiesta, sempre a forfait, nella misura dell'80% del canone dell'acqua.
Anche questo Giudice condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema "consumo presunto", poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive. Facendo pagare ai cittadini, pur suddividendoli in quattro categorie, uguale importo per il consumo di acqua indipendentemente da quello effettivo, il Comune vìola l'art. 3 della Costituzione in quanto non ha attuato il principio di uguaglianza che la Carta costituzionale impone, anzi lo stravolge. Invero, il principio non può significare assoluta parità di trattamento anche perché, se così fosse, contraddirebbe se stesso. E' evidente che, intanto, detto principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in maniera uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. Il principio di uguaglianza sostanziale richiamato dal II° comma della norma costituzionale violata ha carattere programmatico, ciò vuol dire che esso si indirizza non soltanto al legislatore ma anche agli altri Enti, nel caso che a noi interessa agli enti locali, e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati. Per cui i destinatari della norma sono chiamati ad osservarla, anche nell'esercizio del loro potere discrezionale.
E' evidente, pertanto, anche sotto tale profilo la illegittimità del pagamento richiesto dal Comune all'attore con i bollettini di pagamento inviati.
Il Comune, inoltre, con le suindicate delibere di variazione tariffaria del 2003 e del 2005 ha unilateralmente disposto l'aumento del canone, determinandolo a compenso fisso e senza un accordo contrattuale, che costituisce, invece, l'ovvio presupposto (legale) della richiesta di somme di denaro in base ad un patto negoziale ed in carenza di potere impositivo. Gli atti in questione vanno disapplicati in quanto assunti in dispregio del principio di cui all'art. 23 Cost. ("nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), di quello sulle fonti delle obbligazioni posto dall'art. 1173 c.c. e di quello sul contenuto del contratto, determinato dall'accordo delle parti ai sensi dell'art. 1321 c.c. (Cass. n. 1278/2005).
Né, inoltre, è invocabile, stante la ritenuta illegittimità dei relativi provvedimenti, il principio stabilito dall'art. 1339 c.c. (secondo il quale "... i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti").
Osta a tale inserimento sia la rilevata illegittimità dei provvedimenti di variazione delle tariffe sia il preciso disposto dell'art. 32 del regolamento comunale approvato nel 2002.
Infatti, lo stesso Comune, evidentemente consapevole della vessatorietà della possibilità di disporre unilateralmente e ad libitum aumenti di un canone totalmente fissato a forfait e svincolato da qualsiasi misurazione del consumo, ha inteso superare tale illegittimità autovincolandosi e stabilendo, con previsione regolamentare, la necessità dell'accettazione per iscritto del contratto da parte dell'utente.
La mancata produzione di prova scritta da parte dell'Ente della accettazione di tale clausola da parte del M. è quindi esaustiva di ogni ulteriore considerazione ed induce questo giudicante ad accogliere la relativa eccezione attorea anche sulla base della circostanza che, una volta chiesta la prestazione del servizio da parte dell'utente, il rapporto di somministrazione così instauratosi è disciplinato, quanto al prezzo, dalle disposizioni del regolamento comunale discende, comunque, da una norma sostanziale ordinaria, al cui rispetto il giudice di pace non è tenuto quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (oggi millecento euro), essendo vincolato soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio (Cass. 382/05).
Infine, va detto che non è motivo di irripetibilità delle maggiorazioni corrisposte e non dovute per gli anni 2003 e 2004 il fatto che l'attore ne abbia già effettuato il relativo pagamento.
Come superiormente rilevato, la mancata libertà nella fissazione del prezzo del servizio impedisce il fenomeno della accettazione delle pattuizioni contrattuali per spontanea esecuzione. Come esattamente osservato dalla difesa attrice, della chiara ripetibilità di maggiorazioni tariffarie pagate e non dovute ne sono riprova, tra le tante, le richiamate sentenze della Suprema Corte nn. 387/99; 384/2000; 23645/2004.
Ovvia conseguenza della non debenza dell'aumento del canone per l'acqua è l'accoglimento della richiesta del corrispondente ricalcolo del canone per le acque reflue, in quanto tenuto dall'Ente fissato nell'80% di quello dell'acqua potabile.
Ne consegue che il canone dovuto dal M. per il servizio acqua potabile per l'anno 2005, in relazione alle 3 utenze detenute e diversamente da quello richiesto dall'Ente con i bollettini fatti recapitare, è pari ad euro 139,44 per l'acqua potabile ed euro 98,10 per acque reflue. Il canone dovuto per gli anni 2003 e 2004 era pari a complessivi euro 278,88 per acqua potabile ed euro 198,28 per acque reflue e, pertanto, va ordinata la restituzione dell'importo di euro 141,10 per acqua potabile e 99,16 per quelle reflue dall'importo già versato, rispettivamente, di euro 419,98 ed euro 297,44.
Per tutto quanto sopra risulta conclamata la piena legittimità delle domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M. D., contro il Comune di C., così provvede:
1. accoglie la domanda proposta con citazione notificata il 17/05/2005 e, in accoglimento della stessa, dichiara non dovute dall'attore al Comune le somme corrisposte relative agli aumenti del corrispettivo acqua potabile per gli anni 2003 e 2004, pari a complessivi euro 141,10 e per l'effetto ne dispone, come richiesto, la restituzione mediante la integrale compensazione con il corrispettivo per l'acqua potabile per l'anno 2005, che dichiara dovuto in euro 139,44 in luogo dei 310,79 pretesi dal Comune convenuto;
2. dichiara, altresì, non dovuti gli aumenti corrisposti per il canone delle acque reflue per gli anni 2003 e 2004, pari ad euro 99,16, e per l'effetto, ne ordina la ripetizione, come richiesto, mediante la integrale compensazione con il canone acque reflue per il 2005 che si dichiara dovuto in euro 98,14 in luogo dei 210,70 pretesi dal Comune convenuto.
c) condanna altresì il convenuto Comune al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 390,00 di cui euro 30,00 per spese, euro 150,00 per diritti ed euro 210,00 per onorari professionali oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Calabritto 27 ottobre 2005
Il Giudice
Avv. Emilia Capobianco
Depositata il 27.11.2005

 

Lancio del 05.11.2005
Avvertenze legali

    _________________IUS SIT  www.iussit.it _________________
a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

Nola-Tribunale / Ordine Avvocati Nola  / HOME    
_________________________________________________
-tutti i diritti riservati-