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TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola – I sezione civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Enrico Quaranta -Presidente – relatore –
dott.ssa Ubalda Macrì -Giudice –
dott.ssa Fernanda Iannone - Giudice –
Giudizio N. 811 R.G.A.C. Anno 2003.
Oggetto: opposizione allo stato passivo
ha pronunciato la seguente
TRA
Apo Foggia – Associazione Produttori Ortofrutticoli -, in persona del legale rappresentante p.t., dr. Gx Gw, rappresentata ed assistita dall’avv. (…) del foro di Foggia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (NA), (…) , presso lo studio dell’avv. (…), giusto mandato e procura in calce all’atto introduttivo
E
Fallimento Tizio & Caio S.r.l. (n.56/01), in persona del Curatore p.t., dr. Gt Cy, domiciliato per la carica in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via (…)
- opposto contumace-
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso del 2 novembre 2002, notificato alla curatela il 5 dicembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini di cui all’art. 98 L.F., la APO Foggia – Associazione Produttori Ortofrutticoli - interponeva formale opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe.
Deduceva in fatto:
a)che con sentenza n. 56/01 il Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento della Tizio & Caio S.r.l., sedente in Palma Campania (NA);
b) che aveva presentato domanda tempestiva d’ammissione al passivo della procedura, in via privilegiata, per la complessiva somma di € 51.467,21;
c)che aveva ottenuto l’accoglimento parziale dell’istanza, con ammissione dell’importo indicato in via chirografaria;
d) che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 19 settembre 2002.
La curatela non si costituiva in giudizio; esaurita la trattazione, nell’ambito della quale il giudice chiedeva alla ricorrente il deposito della comunicazione ricevuta ex art. 97 l.f., l’Apo – allegando dichiarazione della cancelleria circa il mancato deposito ivi del descritto avviso ed asserendo che lo stesso, tentato dal curatore presso il domiciliatario indicato in domanda, non aveva avuto esito - formulava richiesta d’interrogatorio formale del rappresentante della curatela circa la ricorrenza di tale circostanza e dei presupposti dell’invocata prelazione.
Il giudice, con provvedimento emesso il 3 febbraio 2004, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, raccolte a verbale il 4 maggio 2004 le difese dell’istante, riservava la causa in decisione al Collegio, concedendo i termini di rito per il deposito di comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 14 luglio 2004 il Tribunale, premessa la natura , rimetteva il giudizio in fase istruttoria, onde procedersi al libero interrogatorio del curatore sulle modalità seguite nella comunicazione al ricorrente ex art. 97 l.f.
All’udienza del 30 novembre 2004, fissata ai fini, il rappresentante fallimentare confermava di aver tentato senza esito l’avviso a parte istante presso il domicilio eletto in sede di domanda tempestiva e di aver quindi provveduto a depositare in cancelleria la comunicazione di rito in data 10 dicembre 2002. Asseverava tale ultima circostanza mediante esibizione di copia dell’atto, evidenziando di non aver rinvenuto l’originale del medesimo tra gli atti fallimentari.
L’istante, al punto, ritenuto la tempestività del gravame chiedeva che la causa fosse decisa. Il giudice, preso atto, rinviava nuovamente al Collegio la decisione, con termine di giorni venti all’opponente per memoria ex art. 190 cpc.
Costituisce questione preliminare da esaminare, anche alla luce del supplemento istruttorio svolto di seguito all’ordinanza collegiale del 14 luglio 2004, quella della tempestività dell’opposizione.
Richiamata ogni argomentazione svolta nel contesto di tale ordinanza circa la natura del presente giudizio e dei termini per la relativa proposizione, occorre solo reiteratamente affermare che di seguito alla sentenza della Corte cost. n. 102 del 1986 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 legge fallimentare nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi dallo stato passivo o ammessi con riserva, potevano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo, anziché dalla data della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo – detta formalità di avviso ha costituito e costituisce prassi consolidata in materia fallimentare.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare come tale comunicazione costituisca valido equipollente rispetto alle modalità fissate dall'art. 136 codice di procedura civile, ciò quando risulti certo che il provvedimento sia stato portato a conoscenza dei destinatari ( in termini, Cass. 11 dicembre 1990, n. 11784, Il Fall., 1991, 573).
Alla luce di dette considerazioni, onde determinare con esattezza il dies a quo del termine dettato dall’art. 98 l.f., occorre verificare in concreto se l’avviso, secondo le modalità anzidette, si sia perfezionato.
Circa il luogo ove compiere la comunicazione, l’art. 93 legge fallimentare stabilisce che esso vada individuato nel domicilio eletto dal creditore nel comune sede del Tribunale; in mancanza, nella cancelleria dell’A.G. interessata.
Nell’ipotesi in cui non vi sia stata comunicazione ex art. 97 l.f., il termine per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo dovrà intendersi di un anno dal deposito dello stato passivo, in applicazione dei principi generali in materia di impugnazione (art. 327 codice di procedura civile, così Cass. 27 agosto 1990, n. 8763, in questa Il fall. 1991, 251).
Nel caso che occupa la produzione di prime cure, segnatamente la domanda d’insinuazione tempestiva proposta dall’Apo, evidenzia che la creditrice aveva invero individuato proprio domiciliatario in ossequio ai dettami del citato art. 93 l.f. ( nello specifico, l’avv. R. A., con studio in Nola, alla Via …).
Tuttavia, sia secondo quanto affermato da essa ricorrente in corso di lite che secondo quanto dichiarato dal curatore in sede di libero interrogatorio, la comunicazione presso il predetto non ha avuto modo di realizzarsi, non rinvenendosi il recapito in questione nel comune di riferimento.
Ebbene, visto che non pare revocabile in dubbio che le esigenze di speditezza della procedura fallimentare – sottese alle scelte normative richiamate in tema di allocazione del destinatario delle comunicazioni ex art. 97 l.f. – non possono che cedere il passo alle necessità di cautela delle prerogative difensive dei creditori concorrenti, l’indicato esito dell’avviso non aveva che da essere seguito dalla comunicazione in cancelleria all’Apo del provvedimento adottato dal G.D. rispetto alla relativa insinuazione.
A tale riguardo, a fronte delle dichiarazioni del curatore – che adduce aver assolto a tale ultimo incombente in data 10 dicembre 2002 – sussiste certificazione della cancelleria secondo la quale alcuna comunicazione di siffatto tenore sia mai avvenuta nei rispetti dell’opponente.
Il contrasto, invero, assume scarsa rilevanza pratica ai fini della verifica in premessa; ed infatti, pur a voler ritenere provata l’affermazione del rappresentante della curatela, il gravame non avrebbe che da intendersi tempestivo, giacché interposto il 7 novembre 2002.
Può concludersi, allora, della ricorrenza dell’esaminato presupposto processuale, al pari di quella degli altri requisiti dettati perché l’indagine possa addivenire al merito della controversia ( risultano infatti tempestive la notifica del ricorso introduttivo alla curatela e l’iscrizione a ruolo del giudizio).
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato. Ed invero il gravame prende le mosse dal mancato riconoscimento, ai crediti azionati dall’istante, della causa di prelazione di cui all’art. 2751 bis n. 4, 5 e 5 bis c.c.
Al riguardo deve evidenziarsi come l’invocato art. 2751 bis codice civile, nella sua originaria formulazione, sia stato introdotto dall'art. 2 legge 29 luglio 1975, n. 426, con l’intento di dare tutela al credito nascente da prestazione lavorativa, resa in qualunque forma, mediante riconoscimento alle relative aspettative di un privilegio generale sui beni mobili del debitore.
All' interno della disposizione appaiono ricomprese attività (numerate progressivamente da 1 a 5) in cui il fattore “lavoro” rappresenta la componente unica della prestazione tipica o piuttosto un elemento di un più complesso sistema di fattori produttivi ( come la terra per il coltivatore diretto) che cooperano al raggiungimento del risultato finale (nello specifico: privilegio per retribuzioni ed altri crediti di lavoro dei lavoratori subordinati (n. 1), dei professionisti e lavoratori d'opera intellettuale (n. 2), provvigioni per agenti (n. 3), crediti del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante (n. 4), crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (n. 5)).
Nella seconda delle prospettate ipotesi, onde procedere al riconoscimento del privilegio occorre effettuarsi una valutazione di prevalenza del lavoro sulle altre componenti, avendo in considerazione la rilevanza di tale giudizio per la natura eccezionale delle disposizioni che attribuiscono, in violazione al principio della par condicio creditorum, una causa di prelazione.
Proprio in virtù delle maggiori problematiche derivanti dall’analisi delle situazioni lavorative strutturalmente più complesse, la giurisprudenza ha sempre dimostrato particolare cautela sotto il profilo dell'accertamento e dell'attribuzione del privilegio nel singolo caso concreto. Rientra in tale novero quella attinente al credito delle cooperative di produzione e lavoro di cui al n. 5; l’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo ha inteso non attribuire alcun determinante rilievo al dato formale dell'iscrizione dell' ente nell' omonima sezione istituita dall' art. 13 D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. “Legge Basevi”), essendo quest' ultima destinata unicamente ad individuare gli aventi diritto ad “agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura”, ed ha ritenuto di verificare in concreto l’apporto conferito dai soci alla cooperativa in termini d’attività lavorativa, di natura necessariamente analoga a quella identificata dall'oggetto sociale, e prevalente sugli altri fattori di produzione (cfr., tra le molte pronunce sul punto, App. Bologna 22 settembre 1990, in Giur. comm. 1991, II, 752; Trib. Modena 21 gennaio 1988, ivi; Trib. Bologna 11 maggio 1990, in Società 1990, 1340; Trib. Vicenza 20 dicembre 1993, in il Fallimento 1994, 1059; Trib. Genova 26 luglio 1989, in Giur. comm. 1990, II, 650).
In ordine alle cooperative agricole, poi, la preponderante giurisprudenza e gran parte della dottrina avevano sostenuto l'inapplicabilità tout court dell' art. 2751 bis n. 5 codice civile a questa categoria di enti, motivando l’avviso sul fatto che tanto l' art. 13 della “Legge Basevi” quanto l' art. 1 R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 distinguevano tra cooperative di produzione e lavoro e cooperative agricole, e che pertanto il richiamo effettuato solo alle prime dalla norma codicistica implicava un rinvio alla relativa nozione desumibile dalle leggi speciali, con conseguente esclusione dal loro ambito di quelle agricole (cfr. Trib. Foggia 21 dicembre 1982, in Dir. fall. 1983, II, 268; Trib. Genova 11 aprile 1991 e Trib. Genova 7 maggio 1991, in il Fallimento 1992, 63, Trib. Reggio Emilia 21 novembre 1980, in Giur. comm. 1982, II, 141).
A riprova della tesi restrittiva i sostenitori di quest' ultima adducevano la sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale che, nell'estendere la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro di cui all' art. 2751 bis codice civile, ha espressamente limitato l’ambito di questi ultimi a quelli indicati dalla “Legge Basevi”.
Le considerazioni esposte meritano rivisitazione alla luce dell’introduzione nell' art. 2751 bis codice civile, con l'art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59, di un n. 5 bis, dedicato ai “crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti”, disposizione resa poi applicabile retroattivamente dall' art. 1 legge 18 gennaio 1994, n. 44.
Tale norma, pur criticata in dottrina poiché introduttiva di una nuova ipotesi di privilegio generale, ha dato conferma del fatto che queste ultime erano escluse tout court dal raggio d'azione del n. 5). Ma soprattutto ha evidenziato che l'originario nesso tra privilegio e tutela del lavoro si è dileguato, in favore di un criterio di natura oggettivo-formale che porta a godere della causa di prelazione indistintamente tutte le cooperative e tutti i consorzi esercenti attività agricola, a prescindere dal fatto che l'apporto lavorativo dei soci sia prevalente rispetto agli altri fattori di produzione.
Tanto mostra di ritenere la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto; così la S.C. nella sentenza dell’11 marzo 1998 n. 6704 evidenzia come “ Il comma 2 dell'art. 18 L. 31.1.92 n. 59 ha esteso il privilegio generale sui mobili ai "crediti delle società cooperative e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti". Con tale norma, agevolativa del settore, il legislatore, come rilevato in dottrina, ha superato quella distinzione tra le cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e le cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, che non erano considerate di produzione e lavoro ed erano, pertanto, escluse dal privilegio ex n.5. “ La stessa Corte, poi, nell’individuare la ratio della disciplina, non può che sottolineare come “il legislatore del 1992 ha avuto riguardo essenzialmente al profilo della mutualità, accomunando ai crediti delle cooperative agricole quelli dei consorzi” e che “Il motivo informatore ed ispiratore della volontà del legislatore del 1992 va plausibilmente ricercato nell'interpretazione restrittiva adottata dalla giurisprudenza che, come si è detto, aveva escluso dal privilegio i crediti delle cooperative agricole per la trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli. La nuova disposizione - non condivisa dalla dottrina per l'ulteriore violazione del principio della par condicio creditorum - è chiaramente rivolta a promuovere e favorire l'incremento delle cooperative in sintonia alla protezione costituzionale della cooperazione (art. 45 Cost.). Formulata in modo da non dare spazio a dubbi esegetici, la norma ha sostituito al criterio di prevalente tutela del lavoro quello oggettivo derivante dalla natura del credito, così agevolando indistintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola e prescindendo dall'apporto lavorativo dei soci”.
L’arresto su riportato ha ottenuto successiva conferma dalla sentenza della S.C. n. 1998/12054 ove la stessa ha ribadito “che il generico riferimento normativo alle cooperative agricole e ai loro consorzi esprime la chiara finalità di agevolare il settore, superando la distinzione, presente nella elaborazione giurisprudenziale, tra le cooperative agricole di produzione e di lavoro in agricoltura (considerate nell'ambito delle cooperative di produzione e lavoro con la conseguente applicazione del privilegio di cui all'art.2751 bis n.5) e le cooperative agricole per la trasformazione e l'alienazione dei prodotti agricoli, costituite fra imprenditori agricoli (che non erano considerate di produzione e lavoro ed erano escluse dal privilegio)” e che il testo normativo sposta il parametro di riferimento del privilegio “ dal lavoro alla cooperazione”.
Alla luce delle novazioni legislative, pertanto, non spetta al giudice la ricerca nel singolo caso concreto del rispetto di quei parametri già ricordati in materia di cooperative di produzione e lavoro, laddove la pretesa attenga alla vendita di prodotti da parte di società cooperative agricole, ma piuttosto il riferimento al criterio oggettivo della fonte di credito, ossia all'attività diretta alla coltivazione del fondo ed a quelle altre connesse e destinate alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, purché rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, sia pure limitatamente ai corrispettivi della vendita dei prodotti e con esclusione delle altre voci di credito per iva, interessi e spese (Trib. Milano 12 marzo 2001, in Il Fall. 2001, 955; Trib. Milano 19 luglio 2001, ivi, 2001, 1289)
Alla luce di tale condivisa impostazione possono ritenersi beneficiate dalla causa di prelazione ex art. 2751 bis n. 5 bis le cooperative i cui soci non prestano alcuna attività lavorativa all'interno dell'ente, limitandosi a conferire il prodotto da trasformare, le cooperative che non svolgono alcuna diretta attività di trasformazione, ma si limitano alla raccolta ed alienazione dei prodotti conferiti dai soci stessi oppure addirittura le cooperative di trasformazione, che hanno come oggetto sociale la trasformazione e l'alienazione di prodotti conferiti da non soci o acquistati sul mercato.
L'estensione dell'area di applicazione del privilegio ex art. 2751 bis codice civile su evidenziata è poi proseguita con la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), ove si è previsto all'art. 24 che i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis codice civile e sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 codice civile (e cioè dopo i privilegi ex nn. 4) e 5) art. 2751 bis codice civile).
Secondo l'art. 2 della legge citata per associazioni di promozione sociale s’intendono le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con esclusione dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e di categoria e di tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, nonché i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
L’excursus riportato pare confermare che il legislatore ha ritenuto dare spazio all’attuazione del disposto di cui all’art. 45 della Costituzione, attribuendo primario rilievo all’esigenza di tutelare le ragioni delle strutture e degli enti mutualistici.
Orbene, premesso che in specie è intervenuta preclusione quanto all’accertamento dell’oggetto del credito dell’Apo – perciò da intendersi derivante dalla somministrazione alla fallita di pomodoro prodotto dai propri soci ( cfr. ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Foggia e versato in prime cure) - l’opponente tuttavia non pare rispondere ad alcuno dei requisiti previsti dalle disposizioni invocate.
Ed invero, ripetuto il carattere eccezionale delle disposizioni attributive di cause di prelazione, per ciò solo non estensibili in via analogica, mette conto evidenziare che la disciplina dello statuto prodotto dalla ricorrente nella presente fase ne evidenzia la natura di ente di secondo grado, non direttamente coinvolto in attività produttive, pur con finalità mutualistiche di settore.
Il rilievo, a tacer d’altro, esclude ogni possibile allocazione dell’istante tra i soggetti di cui all’art. 2751 bis n. 4 e 5; piuttosto essa potrebbe astrattamente collocarsi tra i beneficiari del privilegio di cui al n. 5 bis di tale disposizione ( ma, come detto, osta al proposito la qualifica associativa in luogo dello status di cooperativa o di consorzio); più facilmente tra i destinatari della legge 383/2000.
A tal ultimo proposito, tuttavia, pur riconoscendosi una sorta di omologia di natura tra gli enti disciplinati da detto articolato e quello odierno opponente, v’è da rilevare come una conclusione siffatta debba essere escluso dalle norme di chiusura dettate dall’art. 2 della citata legge.
In particolare, lo statuto dell’Apo – nell’anteporre la partecipazione degli associati alla prestazione di una quota associativa e nel limitare l’accesso all’organizzazione secondo i criteri fissati dall’art. 5 – fa rientrare l’ente tra quelli espressamente esclusi dai benefici di cui alla legge 383/2000.
In conclusione, difettando lo status soggettivo richiesto ai fini, non può trovare riconoscimento alcuna delle cause di prelazione qui invocate.
L’opposizione va quindi rigettata, con spese poste a carico del ricorrente per la contumacia della curatela.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, giudicando in via definitiva sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento Tizio & Caio S.r.l. (n.56/01), avanzata da Apo Foggia – Associazione Produttori Ortofrutticoli - con ricorso del 2 novembre 2002, notificato alla curatela il 5 dicembre successivo ed iscritto a ruolo nei termini di cui all’art. 98 L.F., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 2/2/ 2005
Il Presidente estensore
Dott. Enrico Quaranta
------------ 01.09.05 ------------
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