Giurisprudenza
Massime dal sito della Corte di Cassazione
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>>>> sentenza
n. 26259 del 2 dicembre 2005 - famiglia - separazione tra coniugi
- assegno di mantenimento verso i figli maggiorenni - ambito e limiti
>>>> sentenza n. 23218 del 16 novembre 2005 - circolazione
stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - scontro
di veicoli - conducenti di autoveicoli pubblici con uso di "sirena"
>>>> sentenza n. 21685 del 9 novembre 2005 - responsabilita'
civile - responsabilita' civile del datore di lavoro ex art. 2049
cod. civ. - danni provocati a uno sciatore da un soccorritore volontario
su una pista da sci
>>>> sentenza n. 21378 del 4 novembre 2005 - processo
civile - impugnazioni - atto di impugnazione - notificazione - soppressione
di un ente pubblico
>>>> sentenza n. 19349 del 4 ottobre 2005 - eredita'
- beni - frutti civili - restituzione - deduzione delle spese per
la produzione
>>>> sentenza n. 16975 del 18 agosto 2005 - condominio
- contributi e spese - responsabilita' solidale dell'acquirente -
limiti
>>>> sentenza n. 16983 del 18 agosto 2005 -comunione
- condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale
del condominio
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>>Sentenza
n. 26259 del 2 dicembre 2005 (Sezione Prima Civile,
Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Giuliani)
FAMIGLIA SEPARAZIONE
TRA CONIUGI ASSEGNO DI MANTENIMENTO VERSO I FIGLI MAGGIORENNI
AMBITO E LIMITI
Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno
per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere
quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente
economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività
lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata
capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo
di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire
di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento
dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali,
se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico,
non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti
siano già venuti meno.
>>Sentenza
n. 23218 del 16 novembre 2005 - (Sezione Terza
Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. B. Petti)
CIRCOLAZIONE STRADALE
- RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - SCONTRO DI VEICOLI
- CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI PUBBLICI CON USO DI SIRENA
La S.C., nel confermare nel caso concreto la sentenza che escludeva
la responsabilità del conducente dellautomezzo dei vigili
del fuoco coinvolto in uno scontro, ha affermato però che anche
il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di
ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di
pronto soccorso e con l'azionamento delle "sirene", non deve
anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza
e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto
a contemperare lurgenza delle operazioni di intervento con l'esigenza
di non nuocere gravemente agli altri.
>>Sentenza n. 21685 del 9 novembre
2005 - (Sezione Terza Civile, Presidente G. Fiduccia,
Relatore G. Manzo)
RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEL
DATORE DI LAVORO EX ART. 2049 COD. CIV. - DANNI PROVOCATI A UNO SCIATORE
DA UN SOCCORRITORE VOLONTARIO SU UNA PISTA DA SCI
La Suprema Corte conferma che per la sussistenza della responsabilità
dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario
che gli autori materiali dell'illecito civile siano legati all'impresa
da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente
che essi siano inseriti, anche se temporaneamente od occasionalmente,
nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto,
per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (nello stesso senso
già Cass. n. 15362 del 2004). Nella fattispecie la Corte ha confermato
la responsabilità della ditta avente in gestione un impianto
di risalita su una pista da sci per il danno subito da una sciatrice
investita sulla pista da un toboga condotto da un addetto volontario
al soccorso.
>>Sentenza
n. 21378 del 4 novembre 2005 - (Sezione Lavoro,
Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Lupo)
PROCESSO CIVILE
IMPUGNAZIONI - ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE - SOPPRESSIONE DI
UN ENTE PUBBLICO
A conferma di un ormai consolidato orientamento di giurisprudenza, la
soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di
procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui allart.300
cod.proc.civ. e, pertanto, non determina linterruzione del processo
fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto
evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può
trovare equipollente nella conoscenza aliunde dellevento
medesimo, ancorchè evincibile da un provvedimento legislativo
che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore,
unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto
evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione
della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti
e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa
ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva
fase di impugnazione non si costituisca lente subentrato a quello
soppresso, ovvero il procuratore di questultimo, originariamente
munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo
non dichiari, o notifichi, il verificarsi dellevento, ovvero,
in caso di contumacia, levento medesimo non sia notificato o certificato
dallufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che laltra
parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica latto
di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dellente,
per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
incensurabile la declaratoria di inammissibilità dellappello,
ritenendo che latto avrebbe potuto essere notificato alla soppressa
USL o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla ASL, che
non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo
particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata USL).
>>Sentenza
n. 19349 del 4 ottobre 2005 - (Sezione Seconda
Civile, Presidente V. Calfapietra, Relatore G. Napoletano)
EREDITA - BENI
- FRUTTI CIVILI RESTITUZIONE DEDUZIONE DELLE SPESE PER
LA PRODUZIONE
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, 2° co., e
1129 cod. civ., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato
dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente
può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda
giudiziale (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi di obbligo
di restituzione, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi ex
art. 724 2° co. cod. civ., di frutti civili prodotti da beni assegnati
in base a progetto divisionale esecutivo di comunione ereditaria, successivamente
sostituito da altro progetto).
>>Sentenza
n. 16975 del 18 agosto 2005 - (Sezione Seconda
Civile, Presidente F. Pontorieri, Relatore G. Napoletano)
CONDOMINIO - CONTRIBUTI E SPESE
RESPONSABILITA SOLIDALE DELLACQUIRENTE - LIMITI
La responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei
contributi e delle spese condominiali dovuti dal venditore è
limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art.
63 2° co. disp. att. cod. civ., e non già l'art. 1104 cod.
civ., poiché in base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina dettata
in tema di comunione si applica al condominio solo in mancanza di norme
che, come il citato art. 63, specificamente lo regolino.
>>Sentenza
n. 16983 del 18 agosto 2005 - (Sezione Seconda
Civile, Presidente e Relatore F. Pontorieri)
COMUNIONE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA
GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO
La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore
a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito
conferimento della facoltà di proporre impugnazione.
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