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Giurisprudenza

Massime dal sito della Corte di Cassazione

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>>>> sentenza n. 26259 del 2 dicembre 2005 - famiglia - separazione tra coniugi - assegno di mantenimento verso i figli maggiorenni - ambito e limiti
>>>> sentenza n. 23218 del 16 novembre 2005 - circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - scontro di veicoli - conducenti di autoveicoli pubblici con uso di "sirena"
>>>> sentenza n. 21685 del 9 novembre 2005 - responsabilita' civile - responsabilita' civile del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ. - danni provocati a uno sciatore da un soccorritore volontario su una pista da sci
>>>> sentenza n. 21378 del 4 novembre 2005 - processo civile - impugnazioni - atto di impugnazione - notificazione - soppressione di un ente pubblico
>>>> sentenza n. 19349 del 4 ottobre 2005 - eredita' - beni - frutti civili - restituzione - deduzione delle spese per la produzione
>>>> sentenza n. 16975 del 18 agosto 2005 - condominio - contributi e spese - responsabilita' solidale dell'acquirente - limiti
>>>> sentenza n. 16983 del 18 agosto 2005 -comunione - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio

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>>Sentenza n. 26259 del 2 dicembre 2005 (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Giuliani)
FAMIGLIA – SEPARAZIONE TRA CONIUGI – ASSEGNO DI MANTENIMENTO VERSO I FIGLI MAGGIORENNI – AMBITO E LIMITI
Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.

>>Sentenza n. 23218 del 16 novembre 2005 - (Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. B. Petti)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - SCONTRO DI VEICOLI - CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI PUBBLICI CON USO DI “SIRENA”
La S.C., nel confermare nel caso concreto la sentenza che escludeva la responsabilità del conducente dell’automezzo dei vigili del fuoco coinvolto in uno scontro, ha affermato però che anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l'azionamento delle "sirene", non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperare l’urgenza delle operazioni di intervento con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri.

>>Sentenza n. 21685 del  9 novembre 2005 - (Sezione Terza Civile, Presidente G. Fiduccia, Relatore G. Manzo)
RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2049 COD. CIV. - DANNI PROVOCATI A UNO SCIATORE DA UN SOCCORRITORE VOLONTARIO SU UNA PISTA DA SCI
La Suprema Corte conferma che per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario che gli autori materiali dell'illecito civile siano legati all'impresa da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che essi siano inseriti, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (nello stesso senso già Cass. n. 15362 del 2004). Nella fattispecie la Corte ha confermato la responsabilità della ditta avente in gestione un impianto di risalita su una pista da sci per il danno subito da una sciatrice investita sulla pista da un toboga condotto da un addetto volontario al soccorso.

>>Sentenza n. 21378 del 4 novembre 2005 - (Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Lupo)
PROCESSO CIVILE – IMPUGNAZIONI - ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE PUBBLICO
A conferma di un ormai consolidato orientamento di giurisprudenza, la soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all’art.300 cod.proc.civ. e, pertanto, non determina l’interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza “aliunde” dell’evento medesimo, ancorchè evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l’ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest’ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiari, o notifichi, il verificarsi dell’evento, ovvero, in caso di contumacia, l’evento medesimo non sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che l’altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l’atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell’ente, per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’atto avrebbe potuto essere notificato alla soppressa USL o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla ASL, che non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata USL).

>>Sentenza n. 19349 del 4 ottobre 2005 - (Sezione Seconda Civile, Presidente V. Calfapietra, Relatore G. Napoletano)
EREDITA’ - BENI - FRUTTI CIVILI – RESTITUZIONE – DEDUZIONE DELLE SPESE PER LA PRODUZIONE
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, 2° co., e 1129 cod. civ., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi di obbligo di restituzione, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi ex art. 724 2° co. cod. civ., di frutti civili prodotti da beni assegnati in base a progetto divisionale esecutivo di comunione ereditaria, successivamente sostituito da altro progetto).

>>Sentenza n. 16975 del 18 agosto 2005 - (Sezione Seconda Civile, Presidente F. Pontorieri, Relatore G. Napoletano)
CONDOMINIO - CONTRIBUTI E SPESE – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE - LIMITI
La responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi e delle spese condominiali dovuti dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63 2° co. disp. att. cod. civ., e non già l'art. 1104 cod. civ., poiché in base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina dettata in tema di comunione si applica al condominio solo in mancanza di norme che, come il citato art. 63, specificamente lo regolino.

>>Sentenza n. 16983 del 18 agosto 2005 - (Sezione Seconda Civile, Presidente e Relatore F. Pontorieri)
COMUNIONE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO
La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione.

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---------------------------Lancio del 06.01.2006 ---------------------------
Avvertenze legali

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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