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FALLIMENTO. Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento -  mancanza  stato di insolvenza – accoglimento. Il credito azionato, di minima entità, non era sintomatico dell’insolvenza, tant’è che non sussistevano procedure esecutive immobiliari a carico della società e dei soci e che non vi erano neanche protesti. L’unica procedura esecutiva mobiliare emergente era quella condotta dalla stessa soc. D. [Tribunale di Nola, sentenza del 19.05.04]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA

Prima Sezione Civile

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

-dr. Rafaele Motti              - Presidente –

-dr.Ubalda Macrì             - Giudice Relatore-

-dr. Fernanda Iannone-          - Giudice-

ha emesso la presente

SENTENZA

TRA

1) la soc. C. s.n.c., in persona del legale rapp.te, D.C., nonché 2) la sig.ra V.D., nata (…) e 3) D.C., nato (…), elettivamente domiciliati in Acerra, alla via (…), presso lo studio dell’avv. (…)., che li rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale a margine dell’atto di citazione             

                                             -opponenti –

E

2) il Fallimento della C. s.n.c., nonché dei soci collettivisti, V.D., nata (...) e D.C., nato (...), dichiarato con sentenza del Tribunale di Nola del 14 ottobre 2003 n. 121, chiuso con decreto del Tribunale di Nola del 14 gennaio 2004, in persona del Curatore in carica, avv. (…)P.S., con studio in Napoli, alla p.tta Matilde Serao n. 7                                 -opposto contumace-

NONCHE’

3) la D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola, alla via (…), presso lo studio dell’avv. (…): che l’ha rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all’avv. (…) del foro di Ancona, in virtù di nomina e procura speciale in calce al ricorso di fallimento

                                                                                                            -opposto contumace-

svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla creditrice ricorrente in data 28 ottobre 2003 ed alla Curatela fallimentare in data 30 ottobre 2003, C.D. in proprio e quale legale rapp.te della C. s.n.c., nonché V. D., in proprio, quale socia collettivista, proponevano opposizione avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Nola in data 14 ottobre 2002 e loro notificata in data 20 ottobre 2003, rilevando l’insussistenza dello stato di insolvenza, essendo il credito della soc. D. di € 3.130,48 oggettivamente modesto ed essendo il pignoramento mobiliare risultato negativo semplicemente perché l’ufficiale giudiziario, bussando, non aveva rinvenuto nessuno. Precisavano, pertanto, che era noto alla soc. D. che la sede operativa della società era in Acerra, alla via (V…) e non coincideva con quella legale sempre in Acerra, ma alla via (C…), e concludevano, pertanto, per la revoca del fallimento.

All’udienza di prima comparizione del 13 gennaio 2004, gli opponenti si riportavano all’atto di citazione e ne chiedevano l’accoglimento. Il Giudice istruttore rinviava per la trattazione al 13 aprile 2004. A tale udienza, il legale degli opponenti depositava il certificato di chiusura del fallimento del Tribunale di Nola, nonché quello di non interposto reclamo  della Corte D’Appello. Chiedeva, pertanto, la decisione della causa con riduzione dei termini. Il Giudice istruttore rimetteva, quindi, la causa alla decisione del Collegio, con termine fino al 13 maggio 2004 per la comparsa conclusionale depositata il 12 maggio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Curatela fallimentare e della soc. D. s.r.l., non costituitesi in giudizio, benché regolarmente citate.

Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Riletti gli atti della fase prefallimentare, anche alla luce degli elementi di giudizio successivamente acquisiti a seguito della gestione del fallimento, è possibile concordare con le conclusioni degli opponenti: il credito azionato, di minima entità, non era sintomatico dell’insolvenza, tant’è che non sussistevano procedure esecutive immobiliari a carico della società e dei soci e che non vi erano neanche protesti. L’unica procedura esecutiva mobiliare emergente era quella condotta dalla stessa soc. D., ove l’ufficiale giudiziario effettivamente aveva redatto un verbale negativo, ma semplicemente perché non aveva trovato nessuno. Non risulta che fossero stati compiuti altri tentativi. Inoltre, per ciò che concerne la fase amministrativa, non può non rilevarsi che: a) sin dalla prima relazione, il Curatore dava atto di aver inventariato beni per un valore di gran lunga superiore alla debitoria; b) i conti della società e dei soci erano attivi; c) lo stato passivo veniva chiuso negativamente e d) tutta la procedura veniva rapidamente definita, in circa tre mesi.

E’ evidente che il mancato adempimento del credito della soc. D . s.r.l. è stato dovuto ad un mero disguido, indotto forse anche dalla circostanza che la sede legale era presso l’abitazione dei genitori del C., i quali probabilmente non avevano tenuto informato il figlio delle notifiche che lo riguardavano.

Il fallimento va, pertanto, senza dubbio, revocato, per assoluta mancanza dello stato di insolvenza.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di causa, atteso che la dichiarazione di fallimento avrebbe potuto evitarsi con un atteggiamento più solerte dei debitori che, peraltro, non sono neanche venuti in camera di consiglio a difendersi.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sull’opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento della soc. C. di D.C. s.n.c., nonché dei soci collettivisti, V.D., nata (…) e D.C., nato (…), dichiarato con sentenza del Tribunale di Nola del 14 ottobre 2003 n. 103, chiuso con decreto del Tribunale di Nola del 14 gennaio 2004, con atto di citazione notificato alla creditrice ricorrente in data 28 ottobre 2003 ed alla Curatela fallimentare in data 30 ottobre 2003, così provvede:

a)    accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca la sentenza di fallimento impugnata;

b)    dichiara irripetibili le spese di causa.

Così deciso in Nola, il 19 maggio 2004.

Il Giudice estensore                                 Il Presidente

(dr. Ubalda Macrì)                           (dr. Raffaele Motti)

 

 

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