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FALLIMENTI. Revocatoria ex art. 67  II comma l. fall. .  Non provato stato conoscenza: presupposti – bollettino protesti pubblicato in provincia diversa da quella di residenza od operatività del convenuto – verbali di causa di altre procedure: inutilizzabili – [Tribunale di Nola, sentenza del 26.4.2004]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE  DI NOLA I SEZIONE CIVILE composizione monocratica

Nella persona del magistrato

Dott. ssa Vincenza Barbalucca

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.684/c/01 RGAC

vertente tra

 CURATELA FALLIMENTO XXX XXX DDD SAS di Pxx    in persona del curatore dott. Yxx autorizzata ex decreto  9.1.2001 del GD dott. U.Macrì………………………..…. attore

elettivamente domiciliata in Piazzolla via Castellammare n.199/A presso lo studio dell’avv. (…)  che la rappresenta e difende giusto mandato  a margine dell’atto di citazione

e

TIZIO ………………………………………………………….   convenuto
elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana via (…) presso lo studio dell’avv. (…)  che lo rapp.ta e difende giusto  mandato a  margine della comparsa di risposta
CONCLUSIONI

ATTORE: Voglia il Tribunale revocare il pagamento di £.4.200.000 effettuato con assegno bancario n.1327318719-12 emesso in data 30.4.1995 tratto sul c/c Banca Commerciale Italiana Agenzia di Napoli n.5  compiuto dal legale rapp.tante della sas XXX XXX a favore di TIZIO, per l’effetto condannare il convenuto alla restituzione della somma  di £.4.200.000 oltre rivalutazione ed interessi  in favore della curatela. Vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata ammissione dei mezzi istruttori richiesti con nota 6.3.02.

CONVENUTO:  rigetto domanda con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 19.2.2001 il fall.to XXX XXX sas in persona del curatore citava in giudizio innanzi al tribunale di Nola TIZIO  per sentir  dichiarare revocato il pagamento di £.4.200.000 compiuto dalla sas a favore di TIZIO  con assegno  bancario n.1327318719 – 12 emesso in data 30.4.1995 tratto sul C7C Banca Commerciale Italina Ag.n.5 Napoli . In punto di fatto e di diritto  l’attore premetteva che la sas XXX XXX era stata dichiarata fallita dal tribunale di Nola con sentenza n.27/3- 3/4/1996, ragion per la richiesta revoca trova fondamento nell’art.67 comma 2 l.f.. L’attore inoltre precisava che lo stato di conoscenza dello stato di insolvenza della sas da parte del convenuto era comprovato da  pubblicazione protesti, procedure esecutive in corso ed inoltre dal fatto che il convenuto  era fornitore abituale della sas.

Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto della domanda attorea per mancanza dei presupposti di legge, con vittoria di spese.

Esaurita la fase istruttoria , sulle conclusioni in epigrafe riportate il tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI

In primo luogo deve essere rigettata la richiesta svolta da parte attrice di ammissione delle prove articolate in nota 6.3.2002. Invero sul punto il Tribunale ribadisce quanto già statuito dal GI in sede istruttoria: infatti con ord. 9.11.2001 il GI concedeva alle parti i termini perentori ex art. 184 cpc per articolare nuovi mezzi istruttori (si osserva che parte attrice non ha formulato alcuna richiesta istruttoria nel proprio atto introduttivo), rispettivamente entro il  10.2.2002 per articolazione diretta ed entro il 7.3.2002 per repliche. Parte attrice all’ud. 6.3.2003 chiedeva l’ammissione di mezzi istruttori formulati in “memorie di replica”  depositate in data 6.3.2002 e ribadite alla citata  udienza 6.3.2003. Tali richieste  ( a parte il discorso, non affrontabile in questa sede, sulla pertinenza, visto che parte attrice ha l’onere di provare la conoscenza   da parte del convenuto dello stato dei decozione del fallito)  sono in primo luogo  inammissibili ,  essendo richieste tardive rispetto ai termini ex art. 184 cpc. Infatti la parte avrebbe dovuto svolgere dette richieste entro il 10.2.2002, in quanto articolazione diretta così come si evince chiaramente dal contenuto delle stesse: il fatto che la parte rubrichi dette note come memorie di replica, non muta la sostanza del discorso, tanto più che non si comprende a cosa si sia replicato visto che l’altra parte non ha formulato alcuna richiesta istruttoria.

Passando al merito, la domanda deve essere rigettata.

Invero l’azione esperita da parte attrice è quella ex art. 67  II comma l.fall tendente a far revocare i pagamenti effettuati dal fallito nell’anno anteriore al fallimento purchè il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza. Più precisamente secondo granitica giurisprudenza ( ex multis Cass. Civ. Sez. I, 12-05-1998, n. 4769)  in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione del soggetto poi fallito (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente «astratto» (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di «creditore avveduto»), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito , caratterizzanti , in termini giuridici, presunzioni gravi precise e concordanti , assumibili con ogni mezzo di prova legale.

 In particolare ( v.Cass., sez. I, 24-03-2000, n. 3524) in tema di revocatoria fallimentare, la prova dell'esistenza di protesti a carico del fallito non è ancora prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza ed occorre, quindi che la curatela, per completare il proprio onere probatorio, individui il veicolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza - nel caso, i protesti - sono giunte a conoscenza del creditore; di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti costituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo che il giudice del merito riconosca idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocatoria può fornire; la presunzione va, quindi, perché operi, collegata alle modalità specifiche della fattispecie. In  tal senso  (v.Cass., sez. I, 07-07-1999, n. 7064)  assume rilievo anche la concreta situazione psicologica della parte al momento della conclusione dell’atto o negozio impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte; ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza pur essendo semplici indizi, quali i protesti cambiari (attesane la natura di «anomalia» rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa), anche ad essi deve essere attribuita l'efficacia probatoria delle c.d. presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli art. 2727 e 2729 c.c. (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva attribuito il valore di prova per presunzione all'incontestata esistenza della pubblicazione di più protesti ed alla necessaria conoscenza che ne doveva avere la società imprenditrice chiamata in revocatoria; peraltro, il giudice di merito aveva desunto la scientia decoctionis dal fatto che la stessa società aveva ricevuto due assegni a vuoto della ditta poi fallita, sicché la conoscenza da parte della prima dell'insolvibilità della seconda poteva dirsi accertata in via diretta e non presuntiva).

Nel caso che ci occupa  parte attrice a suffragio della dedotta conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto ha prodotto:

1)      protesti  pubblicati in bollettino provincia Napoli;

2)      documentazione attestante inizio procedure esecutive intentate da terzi;

3)      copia verbali di altre procedure giudiziarie in cui il convenuto dichiara di essere stato fornitore  periodico  della sas poi fallita.

Ebbene osserva il tribunale che:

1)      Secondo costante giurisprudenza anche di merito ( v.   T. Catania.  20-08-1998) in tema di revocatoria di pagamenti, l'onere della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, che grava sul curatore, non può considerarsi assolto facendo esclusivo ricorso all'esistenza di protesti cambiari levati contro il debitore, soprattutto quando l'accipiens abbia la propria sede in una provincia diversa da quella in cui ha sede il debitore e quando la struttura imprenditoriale dell'accipiens stesso non sia tale da consentire agevolmente il controllo dei bollettini dei protesti in altre province: nel nostro caso il convenuto risulta risiedere in provincia di Caserta , il bollettino prodotto è relativo alla provincia di Napoli.

2)      La circostanza dell’esistenza di  procedure esecutive, altro elemento indiziario dello stato di conoscenza, se   non  intentate dallo stesso convenuto, non  rappresenta una presunzione caratterizzata dai requisiti della gravità, precisione e concordanza  (v.in tal senso Cass., sez. I, 28-04-1998, n. 4318 : il principio è affermato con riferimento ad una vicenda in cui il creditore convenuto in revocatoria aveva addotto, a riprova della propria inscientia decoctionis, la circostanza secondo cui una richiesta di fallimento da lui avanzata in precedenza nei confronti del debitore poi fallito era stata inizialmente respinta per mancata prova dello stato di insolvenza; la corte suprema ha, in proposito, ancora specificato che proprio la presentazione di un'istanza di fallimento doveva ritenersi indice rivelatore della consapevolezza, da parte del creditore istante, di una irreversibile situazione di dissesto economico del debitore, dal quale il primo aveva, ciononostante, ricevuto i pagamenti poi oggetto della revocatoria).

3)      I verbali di causa di altre procedure giudiziarie sono inutilizzabili sotto il profilo probatorio nella procedura de qua,  facendo riferimento a mezzi istruttori assunti in altre procedure che, quindi, se utilizzati nella presente   procedura, violerebbero  il principio del contraddittorio.

In effetti parte attrice non ha  assolto  in maniera esauriente e tranquillizzante l’onere probatorio che le incombeva, soprattutto  dando atto che dal panorama istruttorio non emerge alcun addentellato oggettivo di riferibilità tra la sas, o il suo legale rappresentante,  e il convenuto, tale da giustificare il dedotto stato di conoscenza. Ragion per cui la domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Nola I sezione civile in composizione monoscratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fall.to XXX XXX sas in persona del curatore nei confronti di TIZIO  così provvede:

1)               rigetta la domanda; 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite  che liquida in  complessivi euro 1.300,00 di cui 200,00 per spese, 500,00 per diritti e 600,00 per onorari oltre iva e cpa come per legge

Nola, 26.4.2004       

Il giudice  dott.ssa   Vincenza Barbalucca

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