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FALLIMENTO. Reclamo avverso ordinanza di vendita con incanto proposto ai sensi dell’art.26 L.F. I provvedimenti di natura ordinatoria emessi dal G.D.  sono impugnabili con reclamo al tribunale da depositarsi entro tre giorni dalla comunicazione – Le esigenze di snellezza insite nella procedure concorsuali non possono prevalere o comunque  pregiudicare  garanzie costituzionalmente tutelate, ovvero pretermettere specifiche funzioni pubbliche attribuite dalla legge, come quella del cancelliere cui è esclusivamente demandata l’attività di comunicazione degli atti processuali o dei provvedimenti del giudice, soprattutto ove si attivi un procedimento disciplinato dal codice  di rito, come quello di cui agli  artt. 737 e ss. c.p.c.  – Nel gravame deve essere rispettato il principio del contraddittorio – Sussiste il difetto  di jus postulandi del curatore della procedura; le parti non possono svolgere personalmente alcun atto processuale senza l’ausilio della difesa di un procuratore – Poteri del Tribunale – Poteri del G.D. – Il G.D. quando emette provvedimenti attinenti la liquidazione dell’attivo inventariato, assume la posizione propria del giudice dell’esecuzione – Per proporre il reclamo ai provvedimenti in materia esecutiva  del G.D. occorre l’interesse ad agire – Solo in capo a coloro che possono trarre una concreta utilità dall’accoglimento del reclamo  residui l’interesse (rectius: la legittimazione) – In caso di subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall’onere di presentare domanda di insinuazione ex art.101 l.f. [Tribunale di Nola, decreto del 19.05.04]

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TRIBUNALE DI NOLA

Prima Sezione Civile

 riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

-       dr.      Enrico QUARANTA           -Presidente Relatore

-        dr.ssa Ubalda MACRI’                  -Giudice

-        dr.ssa Fernanda IANNONE          -Giudice

 

ha pronunciato il seguente

decreto

 nel procedimento per reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 L.F. il 29/3/2004 da:

La Immobiliare XX S.r.l., in persona dell’amministratore unico, sig.  Tizio, rappresentata e difesa, per procura e mandato a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti (…), e con quest’ultima elettivamente domiciliata in Nola (NA),  (…)

                                                                                                           - reclamante –

avverso il provvedimento del Giudice delegato al Fallimento La NUVOLA S.r.l. (9/98) depositato in data 16 aprile 2004, già notificato all’istante il 26 marzo 2004 :

Letto il reclamo;

preso atto delle notifiche dell’atto introduttivo alla Curatela fallimentare, in persona dell’avv.  AN, ai creditori del  fallimento AAA Srl, CCIIA di Napoli, rag.  BBB, dott.  CCC, dr.ssa  DDD, Banco di Napoli S.p.A., tutte avvenute nei termini assegnati con provvedimento presidenziale di fissazione della comparizione delle parti del 30 marzo 2004;

esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all’udienza camerale del 21 aprile 2004, in cui sono comparsi: a) la difesa della reclamante, riportatasi al ricorso depositato; b) il curatore del fallimento, avv.  AN, riportatasi alla nota informativa nel contesto depositata;

preso atto, ai fini del decidere, delle note e repliche autorizzate alle parti dal Collegio nell’udienza citata;

OSSERVA

Con reclamo depositato il 29 marzo 2004, la Immobiliare XX s.r.l., in persona dell’amm.re unico Tizio , esponeva:

a) che in data 10/7/2003 da essa era stata depositata offerta d’acquisto senza incanto al prezzo di € 1.040.805,00 dell’unico bene immobile acquisito al fallimento La NUVOLA S.r.l. e segnatamente:” terreno di mq. 42.892, sito nel comune di RRRR  (…)– via (…), in catasto alla partita n. (…), folio (…), p.lla (…) …;

b) che in data 30/10/2003 la stessa Immobiliare XX srl, a seguito di specifica richiesta del curatore, aveva provveduto a depositare, presso la cancelleria fallimentare dell’intestato Tribunale, la somma di € 208.119,60 a titolo di cauzione, coma da ricevuta parimenti datata 30/10/2003;

c) che essa istante era anche l’unico creditore avente diritto ipotecario sul predetto immobile, atteso che con scrittura privata del 19/7/2002, registrata a Caserta il 30/7/2002 ed autenticata nelle firme con atto per notar  De Dxx del 19/7/2002, rep. 4218, racc. 1360, aveva acquistato dal Banco di Napoli Spa l’intero credito da questo vantato nei confronti della La NUVOLA srl, ammesso al passivo del fallimento della medesima società in privilegio per £. 2.268.886.348, oltre interessi per legge, ed in chirografo per £. 229.058.880, oltre interessi, con conseguente annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa  C.V. del trasferimento delle ipoteche volontarie già del Banco di Napoli Spa;

d) che in data 26/3/2004 era stata notificata ad istanza della curatela del fallimento La NUVOLA srl ordinanza dell’11 marzo 2003 – risultata depositata il 16/4/2004 – con la quale il giudice delegato dr.ssa Ubalda Macrì, in sostituzione della dr.ssa Fernanda Iannone, pur dando atto della intervenuta cessione del credito del Banco di Napoli in favore della immobiliare XX srl, aveva disposto la vendita all’incanto dell’immobile, ponendovi a fondamento: a) una stima sommaria  eseguita dall’ing.  Pyy, ad integrazione di quella già effettuata dal geom. Dmm, per € 1.474.212,76, ridotta dal giudice delegato - a seguito delle osservazioni del curatore – in definitivi € 1.200.000,00; b) il parere favorevole del cdc.

Tanto premesso, riteneva non condivisibile il provvedimento avversato per i seguenti motivi:

1)      che nella valutazione compiuta dal giudice delegato, consistente nella revoca implicita della vendita senza incanto e nella disposizione di quella con incanto, il predetto aveva omesso di considerare la posizione di essa Immobiliare XX; ciò, invero, poiché la società aveva non solo proposto in data 10/7/2003 istanza d’acquisto dei cespiti senza incanto al prezzo di € 1.004.805,00, superiore al valore periziato dal geom. Dmm, ma aveva anche colorato di serietà la proposta mediante deposito della cauzione in cancelleria nella misura richiesta dal curatore;

2)      che pertanto il giudice, prima di disporre la vendita all’incanto, avendo dato atto nell’avversata ordinanza della presentazione di offerte senza incanto per i cespiti a liquidarsi, avrebbe dovuto invitare la Immobiliare XX a valutare la possibilità di adeguamento della precedente offerta al prezzo di cui alla rinnovata stima del ctu ing.  Pyy, tanto più in ragione della cauzione versata ab initio e della natura sommaria dell’elaborato in questione, tal che gli organi della procedura avevano poi proceduto a ridurne i risultati di oltre € 274.000,00;

3)      che, peraltro, la stessa Immobiliare XX aveva provveduto a depositare ulteriore istanza di acquisto senza incanto, sulla base della valutazione dell’ing. Pyy;

4)      che, quale cessionario del credito vantato dal Banco di Napoli, in ragione del carattere solo formale del procedimento d’insinuazione al passivo attivato nelle forme di cui all’art. 101 l.f., onde opporre alla massa la surrogazione nella posizione di tale creditore, essa avrebbe dovuto essere compulsata sulle modalità di vendita degli immobili in luogo del cedente, il cui parere favorevole – quanto alla disposta formalità dell’incanto – non poteva che intendersi frutto del disinteresse alle vicende liquidatorie conseguenti alla vendita della propria posizione creditizia.

In ragione di quanto espresso, previa allegazione dell’istanza del 10/7/2003, della copia della ricevuta della cauzione del 30/10/2003, di copia della scrittura privata autenticata per notar De Dxx del 19/7/2002, di copia del decreto impugnato, chiedeva al tribunale l’accoglimento del reclamo, con annullamento del citato provvedimento - emesso l’11/3/2003 e depositato il 16/4/2004 - ed eventuale autorizzazione alla vendita senza incanto dei beni immobili, secondo la stima dell’ing.  Pyy del 19/2/2004. 

Con nota depositata all’udienza camerale del 21 aprile 2004 la curatrice del fallimento La NUVOLA srl informava.

a)      che in data 10/7/2003 la Immobiliare XX srl, in persona dell’amministratore p.t., aveva depositato offerta d’acquisto senza incanto del cespite immobiliare di pertinenza della fallita, per l’importo di € 1.040.598,00;

b)      che in data 1677/2003 la Immobiliare PNN srl, in persona dell’amministratore p.t., aveva parimenti depositato offerta d’acquisto senza incanto dell’indicato cespite, per l’importo di € 1.040.142,00;

c)       che con provvedimento emesso il 22 ottobre 2003, all’esito del parere da ella espresso riguardo alle richiamate offerte, il giudice delegato alla procedura aveva sollecitato invito alle offerenti a cauzionare la proposta al 20%;

d)      che a detto adempimento aveva provveduto la sola Immobiliare XX srl, mediante deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Nola della somma di € 208.119,60;

e)      che di seguito a relazione da ella presentata il 22 gennaio 2004, nel contesto della quale si chiedeva eventualmente disporsi la vendita senza incanto del cespite in questione, il giudice delegato, con provvedimento emesso il 4 febbraio successivo, “ ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriore punto di vista in ordine alla stima del complesso immobiliare” aveva nominato ai fini prima l’ing.  Zgg – rinunciatario - e poi l’ing.  Pyy;

f)        che l’esperto così designato, con elaborato depositato il 19 febbraio seguente, aveva stimato in € 926.383,41 il valore minimo ed in € 1.474.21,76 il valore massimo da ascrivere all’immobile controverso;

g)      che con decreto del 19 febbraio 2004 il giudice delegato aveva inviato il curatore a richiedere al Banco di Napoli, alla CCIIA di Napoli ed al fallimento AAA, quali componenti del comitato dei creditori, il parere in ordine ai tempi ed alle modalità di vendita del compendio, con avvertenza che il silenzio avrebbe significato assenso  alla vendita con incanto;

h)      che il comitato dei creditori alcuna osservazione aveva fatto pervenire, essendosi pertanto schierato a favore della prospettiva di liquidazione da ultimo indicata;

i)        che con provvedimento dell’11-16 marzo 2004 il giudice delegato “ considerato …alla luce della rinnovata stima e delle suesposte considerazioni, che non è possibile più procedersi alla vendita senza incanto, ma deve adottarsi la modalità della vendita con incanto” aveva disposto la vendita con incanto dell’immobile di pertinenza della procedura, al prezzo base di € 1.200.000,00;

j)        che in data 30 marzo 2004 la Immobiliare XX srl aveva depositato ulteriore offerta di acquisto senza incanto al prezzo di € 1.250.000,00, oltre Iva ed eventuali accessori di legge;

k)       che all’esito del parere da ella reso su detta istanza, il giudice delegato aveva invitato ad acquisirsi il parere del c.d.c.;

l)        che il fallimento AAA, in persona del curatore – dr.ssa  Rosaria De Geronimo -  aveva comunicato il 6 aprile 2004 il seguente provvedimento del giudice delegato alla procedura sulla vendita senza incanto: “ si renda parere negativo, stante la misura dell’offerta, che non supera il 25% del prezzo base d’asta. Si aggiunga, ad ogni buon fine, ed ove non si tratti di offerta a termine, dell’opportunità per la relativa valutazione di attendere l’esito dell’incanto già fissato”;

m)      che in data 9 aprile 2004 era stato notificato il reclamo in esame.

Ciò posto, in ordine alla posizione della Immobiliare XX srl, precisava che, premessa la scrittura privata di acquisto da parte della predetta del credito ammesso del Banco di Napoli spa nonché dei creditori BBB , CCC  e DDD  Ida, con ricorso ex art. 101 l.f. depositato in data 2579/2002, la stessa reclamante aveva chiesto d’essere ammessa al passivo del fallimento La NUVOLA srl, per l’intero importo dei crediti di cui era stata cessionaria e che la domanda in questione era stata notificata al curatore elasso il termine all’uopo concesso dal g.d.; di poi che l’istante aveva riproposto il ricorso in data 5/3/2003, pendendo il medesimo nella sua fase amministrativa.

In punto di diritto, evidenziava che giammai alcun provvedimento di vendita senza incanto era stato emesso dal giudice delegato al fallimento La NUVOLA, di talché non poteva interloquirsi di una presunta revoca implicita della determinazione. Inoltre, che la vendita con incanto era stata disposta previo parere del cdc in carica, non valendo la solo notifica della cessione del credito ammesso al passivo fallimentare per la relativa opponibilità alla massa.

All’udienza fissata per l’esame del reclamo, raccolte le opposte difese, il Collegio riservava ogni decisione, autorizzando le parti allo scambio di memorie e repliche in giorni 7 + 3.

La Immobiliare XX versava il 28 aprile 2004 la propria memoria integrativa; nel contesto rimarcava che di seguito al deposito in cancelleria della cauzione originariamente richiesta dal giudice delegato, si era attuato il sub procedimento di autorizzazione alla vendita senza incanto del compendio in discussione, peraltro omettendosi l’obbligatorio parere del cdc. In guisa, il provvedimento reclamato doveva intendersi effettivamente di revoca della pregressa implicita determina sulla liquidazione dell’attivo immobiliare.

Quanto  alla propria posizione rispetto ai creditori della massa fallimentare, reiterava l’avviso della non indispensabilità della insinuazione ai fini dell’opponibilità della surrogazione per effetto di cessione di credito insinuato. Infine, in merito alla proposta di vendita senza incanto successivamente formulata, rimarcava che essendosi opposta al riguardo un solo componente del comitato dei creditori, che la stessa poteva essere intesa come accolta, stante il principio maggioritario applicato al funzionamento di detto organo.

Il fallimento La NUVOLA srl, con memoria depositata il 29 aprile 2004, evidenziava non essere avvenuta alcuna autorizzazione implicita alla vendita senza incanto sulla base della prima offerta della reclamante, ciò in considerazione tra l’altro dell’inconfigurabilità di provvedimenti impliciti del g.d. e dell’assenza di un qualunque iter procedimentale in proposito.

Circa la posizione dell’istante, ribadiva della necessità dell’insinuazione nelle forme degli artt. 93 e ss. l.f. per far valere la surrogazione nella posizione di creditore ammesso al passivo, rimarcando che la domanda svolta in proposito dalla reclamante versava allo stato in fase contenziosa ex art. 101, II co. l.f.

Infine, in merito all’offerta d’acquisto senza incanto del 30 marzo 2004, ribadiva che in ragione della regola di cui all’art. 572 cpc, inerente alla rilevanza impeditiva della vendita in tali forme del parere negativo di uno solo dei creditori a fronte di proposta non superiore del 25% al valore di stima, l’avviso negativo espresso in tema dal fallimento AAA doveva intendersi preclusivo all’attivazione di detto procedimento liquidatorio.

DIRITTO

Il reclamo va rigettato.

Necessita premettere come il gravame sia stato proposto in termini. Conformemente all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidatosi di seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 1985 n. 303, questo Collegio non si discosta dall’avviso per il quale i provvedimenti di natura ordinatoria emessi dal giudice delegato devonsi ritenere impugnabili con reclamo al tribunale da depositarsi nei tre giorni dalla comunicazione ricevutane.

Ed invero, detti provvedimenti permangono avversabili mediante il rimedio di cui all'art. 26 l. fall. poiché l’indicato istituto non risulta espunto dall'ordinamento per effetto della sentenza dei giudici delle leggi richiamata, la quale piuttosto ha sancito che il gravame sia assoggettato alle disposizioni del rito camerale e agli art. 737 e seguenti c.p.c. con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione ( in termini, Cass. civ., Sez.I, 04/01/XX, n.75).

Quanto alla natura non decisoria dei provvedimenti emessi dal giudice delegato in sede di liquidazione dell’attivo, della specie di quello oggetto del presente reclamo, occorre rilevare che la superiore conclusione deriva dalla posizione stessa assunta da tale organo nella fase descritta; questi, infatti, sostanzialmente ivi assume la figura che è propria del giudice dell’esecuzione nella espropriazione singolare, emettendo provvedimenti – all’interno di un articolato procedimento che va dall’autorizzazione alla vendita al trasferimento del cespite di seguito ad aggiudicazione – che incidono su diritti soggettivi ma che non decidono sugli stessi ( conforme, Cassazione civile sez. I - Sentenza 7 febbraio 2002, n. 1653 - Pres. Carbone - Est. Di Amato - P.M. Frazzini (diff.) - Coop. Edilizia Multipla Calarossa s.r.l. c. Francardo (Dichiara inammissibile il ricorso avverso Trib. Genova 29 ottobre 1999, decr.)

Riguardo alla decorrenza dell’indicato termine d’impugnativa, giova rilevare come la giurisprudenza della S.C. non si presenti assolutamente pacifica circa le modalità con le quali deve intendersi soddisfatta l’esigenza dell’evocata comunicazione.

In particolare, con decisione del gennaio del 1999, n. 316, il Supremo Collegio ha ritenuto non equipollente alla comunicazione del provvedimento eseguita dal cancelliere quella operata dal curatore fallimentare.

L’arresto parte dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale la comunicazione degli atti processuali, da effettuarsi ritualmente nelle forme di cui agli artt. 136 c.p.c.  e  45 disp.att. c.p.c., ammette equipollenti solo ove questi provengano da organo a ciò abilitato, poi ove consentano di raggiungere la certezza dell’informazione della parte circa l’esistenza, il contenuto del provvedimento, e purché permettano di risalire alla data esatta di tale conoscenza (v. Cass. Civ. nn. 94/5230, 80/2389, 79/1606).

Nell’ambito della decisione riferita, il convincimento esposto riposa sulla pretesa insussistenza in capo al curatore di un generale potere di comunicazione in sede di processo fallimentare, trovando piuttosto esso precipuo fondamento, secondo il Supremo Collegio, solo in ipotesi specifiche, come quelle di cui all’art. 97 l.f., a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale n. 102/86 sull’impugnazione dei decreti inerenti l’insinuazione tempestiva dei credito al passivo della procedura.

Tale orientamento, peraltro, appare in contrasto con la posizione assunta dalla stessa S.C. in altre decisioni pure vicine nel tempo (v. Cass. Civ. 1996/1140), volte invece a riconoscere idoneità - ai fini dell’impugnazione - alla conoscenza del decreto da reclamare già in forza d’invio di copia del predetto da parte del curatore, evidenziando come al riguardo affatto pacifica si presenti la questione.

E’ pur vero, come ha evidenziato parte della dottrina a commento di altra sentenza della Cassazione del 23 febbraio 2000, n. 2068, emessa in ordine alla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 101 l.f. ed ai relativi equipollenti, che da un lato non appare sussistere un generico divieto ad un’estensione analogica delle ipotesi nelle quali il curatore possa ritenersi abilitato a portare a conoscenza degli interessati provvedimenti in sede fallimentare.

Tale profilo, anzi, potrebbe rinvenire idonea ratio giustificatrice nell’esigenza di dare compiuta sistemazione ad un processo che, pur speciale, appare completo e strutturato  in maniera conforme alla particolarità delle materie trattate, e dall’atro apparirebbe conforme allo stesso avviso che il Giudice delle leggi ha espresso con l’investitura del rappresentante della curatela per la comunicazione del decreto di cui all’art. 97 l.f.

Ciò a tacere della soluzione di questioni di mera rilevanza pratica, attinenti alla legittimazione della prassi invalsa presso i Tribunali di rimettere al curatore l’onere generale della comunicazione dei provvedimenti del G.D.

Allo stato, peraltro, stante il contrasto richiamato, questo collegio ritiene che nelle ipotesi non espressamente previste ex lege, o comunque non previste dalla giurisprudenza in maniera prevalente e pacifica (vedi l’avviso ai sensi dell’art. 110 l.f.) “le pur giustificate esigenze di snellezza insite nelle procedure concorsuali non possono prevalere o comunque pregiudicare garanzie costituzionalmente tutelate, ovvero pretermettere specifiche funzioni pubbliche attribuite dalla legge, come quella del cancelliere cui è esclusivamente demandata l’attività di comunicazione degli atti processuali o dei provvedimenti del giudice “ (v. Cass. Civ. 1994/3509) , soprattutto ove si attivi un procedimento disciplinato dal codice di rito, come quello di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. di regolamentazione della materia del reclamo endofallimentare.

Ne consegue che solitamente la comunicazione del curatore del decreto del G.D. non possa considerarsi idonea quale dies a quo del termine d’impugnativa di cui all’art. 26 l.f.

Nell’ipotesi che occupa, tuttavia, dall’esame dell’ordinanza reclamata emerge la relativa notifica alla istante da parte della curatela, come perfezionatasi in data 26 marzo 2004. Ebbene, tale formalità, oltre ad essere idonea a cautelare le prerogative difensive della reclamante – messa in condizione di conoscere nella sua compiutezza il provvedimento avversato –  appare attuativa dell’obbligo specifico di notifica dell’ordinanza di vendita ai creditori aventi diritto di prelazione sull’immobile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 108 l.f., segnatamente attribuito dal legislatore proprio a curatore.

In conclusione, il dies a quo del gravame può sicuramente rinvenirsi nella data di perfezionamento della evocata notifica, di talché non può revocarsi in dubbio la tempestività del reclamo.

Verificata la ricevibilità del rimedio, necessita evidenziare - riguardo alla composizione di questo Collegio – che i giudici di legittimità hanno di recente affermato, in ordine alla residua compatibilità dell’art. 26 legge fallimentare con l’art. 111 della Costituzione ( v. sent. 4 gennaio XX n. 70, 25 gennaio XX n. 1072, 16 marzo XX n. 3831),  che la partecipazione del giudice delegato, del caso quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide sui reclami contro i provvedimenti da lui emessi (ancorché di natura giurisdizionale) trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato - il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura - non implica il divieto di astensione ai sensi dell’art. 51 n. 4 c.p.c.

Detto orientamento, peraltro, pare condiviso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza 6 novembre 1998 n. 363, in Il Fall., 1999, 145, che ha, da ultimo, ribadito il medesimo principio sul procedimento ex art. 98 legge fallimentare con ordinanza 28 maggio XX n. 167 e sul procedimento ex art. 146 legge fallimentare con ordinanza 31 maggio XX n. 176), di talché il Tribunale ha ritenuto in specie preservare il dato della pregresse conoscenze del caso proprie del giudice delegato, assicurando al predetto la presenza nel procedimento.

Devesi ancora sottolineare in rito che il reclamo endofallimentare – come disciplinato dall’art. 26 l.f. – di seguito alla lettura costituzionalmemnte orientata della norma, risulta come detto disciplinato dalle norme generali in tema di procedimenti camerali di cui agli artt. 737 – 742 bis cpc.

Ebbene, il rinvio a detto coacervo normativo impone che nell’ambito del gravame in parola venga cautelato – a pena di nullità del provvedimento emesso al relativo esito  – il principio del contraddittorio ( nei sensi, v. Cass. civ. 96/10461; Cass. civ. 92/2196). Ciò, invero, mediante convocazione all’udienza camerale quanto meno del curatore fallimentare.

Nell’ipotesi che occupa la reclamante ha provveduto a dare ossequio alla garanzia del contraddittorio richiamata, provvedendo alla notifica del ricorso sia al rappresentante la curatela che ai componenti del comitato dei creditori del fallimento La NUVOLA.

Ciò che necessita di sanzione, invece, è il difetto di jus postulandi del curatore della procedura. Onde giustificare il rilievo devesi rimarcare che il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato nei riguardi degli atti esecutivi compiuti nel contesto del fallimento svolge, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 codice di procedura civile”  ( in termini, Cassazione civile sez. I – sent. 21 marzo 2003, n. 4128; Sentenza 7 febbraio 2002, n. 1653. Cassazione Civile, 16 febbraio 1999, n. 1302; 7 febbraio XX, n. 1710).

Segnatamente sostengono i supremi giudici che il rimedio in questione apra un incidente di giurisdizione contenziosa, tal che le parti non possono svolgere personalmente alcun atto processuale senza l’ausilio della difesa di un procuratore legalmente esercente ex art. 82 cpc ( così, Cass. Civ. n. 4128 del 21 marzo 2003).

Tuttavia, dovendosi svolgere il procedimento nelle più volte citate forme di cui agli art. 737 e ss. cpc, ben può nel relativo ambito il Tribunale procedere all’assunzione delle informazioni dalle parti e dagli interessati. In tal senso, il difetto di legittimazione processuale indicato sopra non esclude che ai fini del decidere il Collegio possa tener conto della nota informativa depositata dal curatore all’udienza camerale di comparizione e piuttosto ritenere inutilizzabili le ulteriori difese dal predetto articolate nelle ulteriori note autorizzate.

In punto di fatto la reclamante si duole di una pretesa revoca implicita di una vendita senza incanto – asseritamene disposta dal giudice delegato al fallimento La NUVOLA di seguito a relativa proposta d’acquisto del compendio immobiliare acquisito alla procedura, datata 10 luglio 2003 e cauzionata il 30 ottobre 2003 – mediante emanazione di ordinanza di vendita all’incanto dei beni in questione, avvenuta ad opera dello stesso giudice, giusto parere favorevole reso dal comitato dei creditori e, tra questi, del Banco di Napoli spa.

Adduce, quanto a tale ultima determina, del vizio in cui sarebbe incorso il g.d., omettendo di audire essa Immobiliare XX, avente titolo al riguardo per il subentro nelle ragioni dello stesso Banco di Napoli, in virtù d’acquisto delle relativa posizione creditoria, ed in ragione del profilo solo formale della seguente domanda d’insinuazione svolta ex art. 101 l.f.

Premesso d’aver formulato una nuova proposta d’acquisto senza incanto del compendio per l’importo di € 1.250.000,00 - successivamente all’aggiornamento della stima del medesimo richiesto dal g.d. al designato ing. Pyy - conclude per l’annullamento del provvedimento gravato e perché il tribunale disponga l’eventuale ordinanza di vendita senza incanto invocata al prezzo ut supra.

Dall’informativa agli atti della curatela paiono confermate tutte le circostanze addotte dalla Immobiliare XX srl. Ad esse va aggiunto, tuttavia, quella del parere negativo reso dal fallimento AAA srl – componente il cdc nel fallimento La NUVOLA – all’attivazione delle modalità di vendita senza incanto dei beni immobili in questione in ragione del prezzo da ultimo offerto dalla reclamante, con aumento inferiore al 25% della base d’asta determinata dagli organi della procedura nell’ordinanza avversata.

L’esame delle doglianze e del petitum formulato inducono a ritenere sostanziale obiettivo dell’istante un intervento tutorio del collegio.

Occorre evidenziare al riguardo che costituisce consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità quello per il quale “Il tribunale fallimentare, mentre non può sostituirsi al giudice delegato, quando questi eserciti funzioni decisorie di natura giurisdizionale (come nell'ipotesi prevista dal n. 7 dell'art. 25 legge fallimentare), nell'ambito dei poteri amministrativi, essendo investito dell'intera procedura ed avendo delegato il giudice singolo (art. 23 legge fallimentare), si trova in posizione gerarchica sopraordinata rispetto a quest'ultimo. Pertanto, il detto tribunale non solo ha il potere, espressamente previsto dall'art. 23 citato, di annullare e riformare i provvedimenti del giudice delegato, ma ha anche quello di sostituirsi al medesimo giudice delegato nell'emanazione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo”  ( così Cassazione civile sez. I - Sentenza 3 aprile 1991, n. 3478 - Pres. Vela - Est. Bibolini - P.M. Martone (conf.) - Albanese Giuseppe e altri (avv.ti Stella Richter, Grasso) c. fall. De Bellis Alessio e Arcione  (avv. Sellitti); conformi, Cass. civ. 4 giugno 1983, n. 3804, in Giur. it. 1983, I, 1, 1619; in il Fallimento 1983, 1387; in Giust. civ. 1984, I, 466; Cass. civ. 3 maggio 1982, n. 2735, in Giust. civ. 1982, I, 2055 e in Dir. fall. 1982, II, 970).

L’arresto riposa su un’attenta lettura del disposto di cui all’art. 23 delle legge fallimentare, da cui è dato comprendere:

a) che il Tribunale è investito dell'intera procedura;

b) che ad esso spetta delegare il giudice singolo alla relativa cura;

c) che rispetto a quest’ultimo organo viene a trovarsi in posizione di supremazia;

d) che è chiamato a decidere i reclami avverso ai provvedimenti del giudice delegato medesimo;

e) che ha il potere di sostituire, al limite, la persona fisica investita dell’incarico in questione.

Il Collegio condivide le affermazioni della S.C., appunto frutto di una elaborazione del dettato dell’articolo richiamato in combinato con le disposizioni che attribuiscono funzioni giurisdizionali decisorie del giudice delegato; pertanto può convenirsi dell’astratta perseguibilità della richiesta di essa Immobiliare XX, volta all’ottenimento diretto di un provvedimento di vendita senza incanto dell’immobile a cedersi di poi alla revoca della determina gravata.

Il richiamo ai poteri collegiali di cui all’art. 23 l.f. appare quanto mai opportuno, del resto, in ragione della natura del provvedimento in esame.

Il giudice delegato, infatti, laddove emette provvedimenti attinenti la liquidazione dell’attivo inventariato, assume la posizione propria del giudice dell’esecuzione. Come quest’ultimo, quindi, in applicazione dell’art. 487 cpc, deve ritenersi che provveda in merito mediante l’adozione di ordinanze, di per se revocabili e/o modificabili sino a che abbiano avuto esecuzione.

Ed invero induce a tale ultima considerazione anzitutto il richiamo operato dall’art. 105 delle legge fallimentare alle norme applicabili alle vendite di beni mobili ed immobili in sede concorsuale, segnatamente individuate in quelle disciplinanti il processo d’esecuzione nel codice di rito civile  ( in termini, Cass. 19 novembre 1992, n. 12384, in Il Fall., 1993, 371; Cass. 4 febbraio 1992, n. 1209, in Il Fall., 1992, 393; Cass. 3 aprile 1991, n. 3482,.; Cass. 29 aprile 1988, n. 3236; Cass. 31 luglio 1981, n. 4869,; Trib. Roma 18 marzo 1998, in Dir. fall., 1998, II, 408).

Nello specifico conferma della ricostruzione si rinviene poi nell’espresso dettato dell’art. 108 delle legge fallimentare, ove si parla di ordinanza del giudice delegato che dispone la liquidazione dell’attivo immobiliare.

Ebbene, dato atto che in specie rettamente il giudice delegato ha denominato ordinanza il provvedimento con il quale ha posto in liquidazione con le formalità della vendita con l’incanto gli immobili acquisiti al fallimento La NUVOLA e che ex adverso la reclamante ha ondeggiato nel qualificare la determina, forse con il timore recondito di una pronunzia in rito sulla ricevibilità del reclamo azionato, può dirsi che il rimedio – pur attenendo a decisione del giudice delegato non assunta in forma di decreto, come tale impugnabile ex art. 26 l.f. – appare comunque legittimamente proposto alla luce del combinato dell’art. 23 lf. – ove testualmente si recita che il tribunale “ decide sui reclami  contro i provvedimenti del giudice delegato  - e del richiamato art. 26.

Tutto ciò posto, richiamato il principio per il quale il reclamo ai provvedimenti in materia esecutiva del giudice delegato assolve la funzione di controllo propria di cui all’art. 617 cpc, occorre valutare in specie, ai fini della relativa accoglibilità, della sussistenza, tra gli altri presupposti, dell’interesse ad agire del reclamante.

Ebbene, ritiene il Collegio, con ciò aderendo all’orientamento fatto proprio dai giudici di legittimità, che la legittimazione ad agire in siffatti giudizi spetti a coloro che hanno partecipato al procedimento di vendita conclusosi con il provvedimento impugnato ovvero a coloro che traggono un utile vantaggio dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento stesso ( in termini Cassazione civile sez. I - Sentenza 7 febbraio 2002, n. 1653 - Pres. Carbone - Est. Di Amato - P.M. Frazzini (diff.) - Coop. Edilizia Multipla Calarossa s.r.l. c. Francardo (Dichiara inammissibile il ricorso avverso Trib. Genova 29 ottobre 1999, decr.; Cass. civ. 10 ottobre 1996, n. 8857).

In particolare, ai fini del riscontro sull’esistenza dell’indicato presupposto processuale, necessita verificare quale sia il vizio indicato dal reclamante e quali gli effetti conseguibili dall’eventuale accoglimento del rimedio, di talché legittimato all’impugnativa sarà solo colui che dall'annullamento del provvedimento avversato sia favorito nella possibilità di prendere parte al procedimento di liquidazione che innanzi l’aveva visto escluso o leso ( così ancora Cassazione civile sez. I - Sentenza 7 febbraio 2002, n. 1653).

In sostanza può ritenersi sussistere uno specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto, solo quando dalla caducazione della determina illegittima possa in fatto conseguire una “una retrocessione ( del procedimento di vendita) che "rimetta in corsa" l'opponente ripristinando in suo favore quella posizione differenziata rispetto alla generalità di terzi, acquisita con la partecipazione alla vendita."( v. Cass. Civ. n. 1653/2002 e Cass. Civ. 8 ottobre 1999, n. 11287, in Il Fall. 2000, 1256).

In sostanza ritiene il Tribunale che solo in capo a coloro che possano trarre una concreta utilità dall'accoglimento del reclamo residui l’interesse ( rectius: la legittimazione) ad agire nel procedimento di cui agli artt. 23 e 26 l.f.

Il discorso operato consente di concludere per la carenza dell’indicato requisito rispetto alla Immobiliare XX. Ed invero, come ci si è preoccupati di evidenziare in precedenza, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza in merito dell’impugnativa, il risultato che questa qui intende conseguire attiene all’intervento tutorio del Collegio, in termini di sostituzione del giudice delegato nell’autorizzare la vendita senza incanto degli immobili in questione sulla base dell’offerta d’acquisto proposta il 30 marzo 2004.

Occorre segnalare, a tale ultimo riguardo, che   il richiamo operato a detta formalità nel contesto dell’art. 108 l.f., attiene al tipo di vendita così definito e regolato dagli artt. 570 e ss. cpc ( conf. Cassazione civile sez. I - Sentenza 7 maggio 1999, n. 4584 - Pres. Reale - Est. Marziale - P.M. Morozzo Della NUVOLA (parz. diff.) - La Perla s.r.l. (avv.ti Di Meo, Pinto) c. fall. La Perla s.r.l. (avv.ti Irti, Zanotti) ed altri (Cassa Trib. Livorno 7 aprile 1998, decr., laddove chiarisce che “il riferimento alla vendita senza incanto non comprende ogni tipo di vendita forzata che prescinda dalle forme di quella all'incanto ma implica il richiamo delle norme dettate dal codice di rito per tale tipo di vendita forzata, le quali vanno inderogabilmente osservate anche in sede fallimentare, entro i limiti di cui all'art. 105 codice di procedura civile”).

La stessa dottrina prevalente condivide l’assunto; ebbene, la previsione dell’art. 572 del codice di rito stabilisce che ove l’offerta d’acquisto non superi di almeno un quarto il valore dell’immobile determinato in sede d’ordinanza di vendita, è sufficiente il dissenso di un solo creditore a farla respingere.

Nel caso che occupa, invero, sussistendo l’ordinanza qui avversata – nel contesto della quale il prezzo base d’asta era fissato in € 1.200.000,00 – nonché la notifica del provvedimento ad essa reclamante, avvenuto come sopra detto il 26 marzo 2004, la Immobiliare XX faceva pervenire agli organi del fallimento La NUVOLA proposta d’acquisto dei cespiti per l’importo di € 1.250.000,00.

Interrogati al riguardo i componenti del cdc, in stretto ossequio alle rigide formalità previste dall’art. 108 l.f. previste per la vendita senza incanto, uno dei membri di tale organo – forzatamente creditore insinuato alla massa della indicata procedura – manifestava il proprio espresso dissenso alle invocate modalità liquidatorie. Di qui la scelta del giudice delegato di non farvi luogo, consentanea con la prescrizione citata dell’art. 572 cpc, a prescindere da ogni questione sulle modalità di funzionamento dell’organo consultivo di cui all’art. 40 della legge fallimentare.

Esistendo tale posizione di contrarietà dell’indicato creditore, pertanto, alcuna possibilità residua al Tribunale di provvedere – del caso – in sostituzione del g.d. così come richiesto dalla istante.

Può concludersi, in sostanza, che alcuna utilità potrebbe conseguire la Immobiliare XX dall’annullamento dell’ordinanza qui reclamata.

Ad ogni buon fine, l’unico vizio del provvedimento – apparentemente dedotto dalla ricorrente – parrebbe riguardare la relativa adozione previa audizione di un componente del cdc – il Banco di Napoli spa – che si asserisce fuoriuscito dal novero dei creditori ammessi, giusta cessione della relativa posizione creditoria ad essa Immobiliare XX.

Per vero neppure è possibile prendere in considerazione la ricostruzione ulteriore prospettata dall’istante, relativa ad un pretesa revoca implicita avvenuta, mediante il provvedimento impugnato, di una precedente autorizzazione alla vendita senza incanto degli immobili d’interesse sulla base dell’offerta del luglio 2003; autorizzazione parimenti denunziata viziata, poiché assunta in violazione di quanto ex art. 108 l.f.

Giova evidenziare, in proposito - ferma l’inconfigurabilità di provvedimenti impliciti del giudice delegato in tema di liquidazione dell’attivo immobiliare per la previsione di cui all’art. 108 l.f. e dell’art. 487 cpc innanzi citati, portanti l’obbligo delle relativa formulazione nello schema dell’ordinanza - che l’esame degli atti ed in particolare del provvedimento avversato, consente di rilevare come per sopraggiunte considerazioni – segnatamente quelle inerenti alla nuova valutazione del compendio di poi alla stima dell’ing. Pyy – il giudice abbia inteso desistere dall’originario proposito di emettere ordinanza di vendita sena incanto, facendo luogo piuttosto ed a contrario alle diverse modalità qui contestate.

In guisa può concludersi che alcun provvedimento di accoglimento il g.d. aveva emesso riguardo all’offerta del luglio 2003 citata, e quindi giammai violato le prescrizioni di cui al più volte menzionato art. 108.

Tornando alla doglianza formulata e di cui sopra necessita segnalare che “Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione ex art. 101 legge fallimentare, a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), poiché la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettività, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione”  ( Cassazione civile sez. I - Sentenza 2 luglio 1998, n. 6469).

In sostanza la proposizione dell'insinuazione tardiva appare necessaria per far valere in sede fallimentare l'intervenuta cessione di un credito già ammesso al passivo, non essendo ritenuta sufficiente, ai fini, la semplice notificazione della cessione al fallimento ( conf. Cass. 9 dicembre 1991, n. 13221, in Giur. it. 1992, I, 1, 696 e in Il Fall. 1992, 467).

Ciò, invero, al fine di consentire al giudice delegato il controllo dell'effettività della cessione e dell'insussistenza di cause preclusive ( nullità, inefficacia, annullabilità) del credito, rispetto al fallimento, in relazione al suo nuovo titolare.

La conferma della bontà di tale indirizzo la si ritrova proprio nella presente fattispecie, in cui a fronte di una doppia proposizione di domanda d’insinuazione da parte della reclamante, la relativa posizione di creditore della massa del fallimento La NUVOLA non appare aver ricevuto riconoscimento giurisdizionale.

Alla luce delle esposte considerazioni, in assenza di una relativa surrogazione nella posizione di creditore ammesso e della conseguente sostituzione da componente del cdc del fallimento La NUVOLA, legittimamente investito del parere sulle modalità di liquidazione dei beni immobili in esame risulta esser stato il cedente Banco di Napoli.

Per tutto quanto prospettato il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul proposto reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. il 29/3/2004 da La Immobiliare XX S.r.l., in persona dell’amministratore unico, sig.  Tizio, avverso il provvedimento del Giudice delegato al Fallimento La NUVOLA S.r.l. (9/98) depositato in data 16 aprile 2004, già notificato all’istante il 26 marzo 2004, così provvede:

a)    rigetta il reclamo;

b)    nulla sulle spese;

Si comunichi.

 Così deciso in Nola, il 19 maggio 2004.

Il Presidente estensore

(dr. Enrico Quaranta )

 

--------www.iussit.it   27 maggio 2004---------

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