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FALLIMENTO. Azione  d’inefficacia ex art. 44 l.f. .  Un’operazione bancaria avvenuta mediante disponibilità del fallito preesistenti alla pronunzia a relativo danno è soggetta alla falcidia di cui all’art. 44 l.f.; la banca dovrà provvedere a restituire il controvalore alla curatela -  Per un’attività compiuta con finanziamenti di derivazione post fallimentare sussiste la facoltà per la curatela di acquisire l’eventuale saldo positivo netto, ex art. 42, II comma, l.f. -  La sentenza di fallimento importa per il fallito, ex art.42, I comma, l.f., la perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della pronunzia – Il fallimento  determina lo scioglimento del contratto di conto corrente in essere in capo all’imprenditore fallito, a norma dell’art. 78 l.f. – Va operata una distinzione  fra beni caduti originariamente nella potenziale disponibilità della massa, ai quali dovrà applicarsi l’art.44 l.f., e beni sopravvenuti, ai quali va applicato l’art. 42 l.f. -   L’inefficacia è assoluta per atti relativi ai beni esistenti  alla data di dichiarazione di fallimento; l’inefficacia è relativa  per i beni sopravvenuti  con la previa deduzione delle passività incontrate dal fallito per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi -  Il giudice deve ritenere tardive le articolazioni difensive  operate  nella memoria deputata alle sole richieste istruttorie - La comparsa conclusionale  ha carattere meramente illustrativo di domande  già proposte. [Tribunale di Nola, sentenza del 7 aprile 2004.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile,in persona del dr. Enrico Quaranta, Giudice unico con tutti i poteri del Collegio, ha pronunziato la presente

SENTENZA

nel giudizio  N. 5170/2001  R.G.  A.C.C., avente ad oggetto: azione d’inefficacia ex art. 44  l.f. 

 

TRA

Fallimento TIZIO & C. S.a.s. di Raf TIZIO, in persona del curatore p.t., dr. (…), elettivamente domiciliato in Napoli, (…), presso lo studio dell’avv. (…), che lo rappresenta ed assiste in virtù di mandato e  procura speciale a margine dell'atto introduttivo e giusta autorizzazione del G.D., dr.ssa Fernanda Iannone, del 15/6/2001

- attore -

E

XXXX Banca S.p.A., nuova denominazione assunta da YYYY Italiano S.p.A. dall’1/7/2002, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar dr. (…) del 18/2/2000, rep. 216361, dagli avv.ti  (…) elettivamente domiciliato presso la Filiale di Nola dell’ XXXX Banca alla Via (…)

                       - convenuto -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2001, il fallimento TIZIO & c. S.a.s. di Raf TIZIO conveniva in giudizio il Credito Italiano S.p.A., oggi XXXX S.p.A., onde sentire dichiarare – ai sensi dell’art. 44 l.f. – l’inefficacia di tutti i pagamenti effettuati sul conto corrente n. 75646/00 successivamente alla dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, per la condanna della banca alla restituzione della somma di £. 27.087.322, rappresentata dal saldo attivo del conto al momento del fallimento – pari a £. 14.475.077 – da successive rimesse attive – pari a £. 12.612.245 – e dal residuo attivo l gennaio 1998 di £. 156.747.

Esponeva, in punto di fatto, che con sentenza n. 178 del Tribunale di Nola, emessa in data 3-4/12/1997, era stato dichiarato il fallimento della società TIZIO & c. S.a.s. di Raf TIZIO, nonché del socio accomandatario  Raf TIZIO, che dalla disanima della documentazione contabile della fallita era emerso che la società in bonis intratteneva rapporto di c/c n. 75646/00 presso l’agenzia n. 610 di Napoli del Credito Italiano, che su tale conto alla dichiarazione di fallimento il saldo attivo era di £. 14.475.066, che successivamente alla pronunzia risultavano ivi movimenti in entrata per £. 12.612.245 e che nel mese di gennaio 1998 il conto presentava un residuo attivo di £. 156.747.

Rilevava, in diritto:

a) che a norma dell’art. 42 della legge fallimentare, quali beni sopravvenuti al fallimento, rientravano, nella massa della procedura, sia il saldo indicato, sia le rimesse attive effettuate sul c.c. n. 75646/00 dopo la data del fallimento ed il residuo attivo al gennaio 1998;

b) che, quanto alle poste passive, le stesse dovevano considerarsi pagamenti inefficaci ex art. 44 della legge fallimentare, prevedendo la norma una sanzione obiettiva a cautela delle ragioni della massa fallimentare, di talché la convenuta doveva restituire alla curatela un importo pari all’ammontare complessivo dei movimenti sul conto – sia di segno positivo ( rimesse) che negativo (prelievi o pagamenti a terzi);

c) che a fronte delle diffide inviate dalla curatela al Credito Italiano, da ultimo con raccomandata a.r. n. 11735635045-5 del 28 giugno 2001, la banca si era limitata ad offrire, in via transattiva, il pagamento della somma complessiva di £. 4.000.000.

In considerazione di quanto evidenziato, previo deposito di copia delle sentenza di fallimento, di copia del decreto di autorizzazione all’esperimento del mezzo del G.D. dr.ssa Fernanda Iannone, di copia degli estratti del conto corrente n. 75646/00, di copia di diffida del curatore e riscontro della convenuta, concludeva come in premessa. Con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.

Con comparsa depositata il 17 gennaio 2002 si costituiva il YYYY Italiano; ivi eccepiva:

  • che i pagamenti effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento erano avvenuti in completa buona fede, difettando comunque prova legale dell’affissione della sentenza di fallimento;
  • che l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di operazioni inefficaci ex art. 44 l.f, nel senso che la regola ivi fissata soffrisse eccezioni solo con riferimento ai versamenti ed ai pagamenti effettuati nella gestione di una diversa attività d’impresa, si presentava gravosa per essa banca, trovandosi solo nella disponibilità della curatela ogni elemento per assolvere l’indicato onere probatorio; quindi instava per l’interrogatorio formale ovvero per il libero interrogatorio del curatore sulle circostanze dedotte in citazione;
  • che costituiva onere del fallimento la prova del pregiudizio arrecato alla massa dagli atti denunziati;
  • che la norma di cui all’art. 44 della legge fallimentare, imputando in capo ad un soggetto terzo - la banca, appunto - una responsabilità oggettiva per pagamenti operati da un soggetto nel medesimo giorno della dichiarazione di fallimento, prima della relativa affissione, era da tacciare d’incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24, 41 e 47 Costituzione;
  • che l’atto di citazione, non indicando con precisione i fatti a supporto della domanda, doveva considerarsi nullo, impedendo la chiamata in causa di terzi soggetti che avevano beneficiato delle somme pagate dal fallito.

Concludeva, in ragione di quanto argomentato: in via istruttoria, per il libero interrogatorio del curatore sulle circostanze oggetto di giudizio e per l’ordine all’attore di esibire copia dello stato passivo, del verbale d’inventario e d’interrogatorio del fallito sulla destinazione dei fondi illegittimamente prelevati; in rito, perché il giudice rimettesse gli atti alla Corte Costituzione per l’annullamento dell’art. 44 l.f. ovvero per la dichiarazione di nullità dell’atto introduttivo; nel merito, per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.

All’udienza di prima comparizione le parti si riportavano alle rispettive difese. La sola convenuta sfruttava i termini concessi per l’appendice scritta della trattazione, con memorie in cui ribadiva le conclusioni di cui alla comparsa di risposta.

Depositava poi memoria ex art. 184 cpc. Nel contesto della predetta ribadiva la nullità della citazione per la divergenza sussistente tra petitum e causa petendi; in particolare evidenziava che dagli estratti conto esibiti da controparte il conto corrente n. 75646 non appariva intestato alla società fallita, sebbene a socio Raf TIZIO, con la conseguenza che le rimesse e i pagamenti ivi affluiti non potevano soggiacere all’azione ex art. 44 l.f.

A conferma depositava copia di quattro assegni emessi dal TIZIO in epoca successiva al fallimento.

Quindi, rimarcava la carenza d’interesse ad agire per le rimesse attive, automaticamente acquisite all’attivo fallimentare, l’inefficacia dei soli importi transitati sul conto corrente il giorno dopo la dichiarazione di fallimento, infine l’inefficacia dei soli pagamenti per i quali la curatela avesse dato prova essere intervenuti con fondi del debitore.

Concludeva richiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Sulle deduzioni conclusive rese dalle parti a verbale il 18 novembre 2003, il giudice istruttore introitava la causa in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e repliche.

In sede di comparsa conclusionale, il fallimento rilevava la tardività delle eccezioni formulate da controparte con la memoria ex art. 184 e, riportando quale mero errore materiale l’intestazione alla società e non a TIZIO Raf del conto corrente dedotto, concludeva per la dichiarazione d’inefficacia di tutti i pagamenti effettuati mediante assegni tratti sul conto corrente n. 75646/00 a Raf TIZIO e la condanna di XXXX Banca a restituire alla curatela la complessiva somma di € 13989,43, oltre interessi e rivalutazione.

La banca convenuta, nella replica ex art. 190 cpc, rilevando la modifica operata da controparte con la descritta comparsa rispetto alle originarie richieste in citazione, reiterava l’avviso della nullità dell’atto introduttivo per la discrasia tra petitum e causa petendi, insistendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve darsi atto della mutatio libelli operata dal fallimento attore in sede di memoria conclusionale, ove è a richiedersi la dichiarazione d’inefficacia di “ tutti i pagamenti effettuati mediante assegni tratti sul conto corrente n. 75646/00, intestato al sig. Raf TIZIO”.

Ed invero, come correttamente evidenziato in sede di replica ex art. 190 cpc da parte convenuta, l’attore in sede di citazione concludeva per la dichiarazione d’inefficacia di tutti i pagamenti effettuati dalla società TIZIO & c. S.a.s. di Raf TIZIO.

Orbene, giova premettere come la comparsa conclusionale abbia “ carattere meramente illustrativo di domande già proposte” ( Cass. civ., Sez.III, 08/08/2002, n.12011, Soc. Mtm costruz. C. Prov. Caserta, in Mass. Giur. It., 2002) di talché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto ” il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” ( Cass. civ., Sez.III, 01/02/2000, n.1074, Adanti C. Nascimbeni, in Mass. Giur. It., 2000).

Quanto al concetto di mutamento della domanda, nell’ipotesi in cui si tratti di diritti di obbligazione ad una prestazione generica, poiché ciascuno di essi nasce in relazione ad autonomo fatto costitutivo, ognuno di questi ultimi configura singola causa petendi.

In guisa, l’introduzione di diversi fatti originanti la pretesa azionata determina la formazione di temi d’indagine completamente nuovi, tali da alterare i termini della controversia e da ledere il principio  del contraddittorio ( in termini, Cass. Civ. 00/9239; Cass. civ., Sez.II, 28/01/2000, n.978 che statuisce “Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio di appello, allorquando la diversa "causa petendi" dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza”).

Nell’ipotesi che occupa la diversità delle richieste svolte dal fallimento attore attiene alla fonte propria delle ragioni restitutorie formulate e, segnatamente, a pretesi pagamenti operati sul conto corrente intestato al fallito Raf TIZIO a mezzo assegni tratti sul medesimo. Differenti, rispetto a quanto originariamente prospettato, appaiono i fatti costitutivi principali - inizialmente individuati in presunti pagamenti operati dalla società fallita – ; differenti i fatti secondari, in sede di comparsa individuati in atti solutori compiuti a mezzo assegni.

In ragione di quanto prospettato in fatto ed in diritto, la domanda attorea di cui alla memoria ex art. 190 cpc non può essere presa in considerazione.

Ciò, invero, a tacer della problematica della legittimazione processuale del fallimento della TIZIO & c. S.a.s di Raf TIZIO a far valere, ex art. 44 l.f., l’inefficacia di atti solutori verosimilmente attribuiti – in forza delle conclusioni tardivamente rassegate – al fallito Raf TIZIO.

In tema pare utile ricordare che “se è vero che la sentenza ex art. 147 cpv. legge fallimentare ha una funzione in senso lato correttiva ( rectius : integrativa) della decisione precedente per il profilo della individuazione dei soggetti da sottoporre alla procedura concorsuale, - essa resta, nella lettera e nella logica della predetta norma, pur sempre provvedimento distinto ed autonomo rispetto al provvedimento originario, al quale si affianca e che non sostituisce.

Come ulteriormente, del resto, dimostrato dal fatto che, pur essendo previsto per i due fallimenti un simultaneus processus, con un unico giudice ed un unico curatore (art. 148, primo comma, legge fallimentare), gli effetti sostanziali della sentenza, c.d. di estensione, richiedono la separazione dei patrimoni (della società e del socio) con masse attive e passive distinte (comma secondo art. cit.), con la (possibile) nomina di più comitati di creditori (comma primo, ultima parte, art. 148) e con la possibilità di separata chiusura dei due fallimenti: che, quindi, coesistono, restando però autonomi, nella medesima procedura”.( Cassazione civile sez. Unite - Sentenza 7 giugno 2002, n. 8257 - Pres. Carbone - Est. Morelli - P.M. Iannelli (conf.) - Fall. Marchionni (avv. Borgiani) c. Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. (avv. De Minicis) (Conferma App. Ancona 13 marzo 1999).

La citata autonomia pare escludere la curatela istante potesse agire per l’inefficacia di atti attribuiti al fallito Raf TIZIO.

Ciò detto in linea primaria in ordine al thema decidendum occorre verificare la fondatezza delle difese svolte dall’attore  quanto alla pretesa tardività di eccezioni formulate dalla convenuta con la memoria ex art. 184 cpc; segnatamente delle eccezioni di nullità sollevate da XXXX per insuperabile divergenza tra petitum e causa petendi  originari, attesa anche l’intestazione del conto corrente dedotto non alla fallita società ma al socio Raf TIZIO.

Anche qui appare necessario premettere che il regime del processo civile, come risultante dalla novella del 1990 e dalle modifiche del 1995, prevede un rigido sistema di preclusioni sia per la fase assertiva che per quella istruttoria.

La prima può concludersi, al più tardi, spirato il doppio termine per l’appendice scritta alla trattazione di cui al V comma dell’art. 183 del codice di rito. In particolare, è dato alle parti esercitare, nei limiti temporali individuati, il relativo jus poenitendi , in termini di modifica e precisazione delle proprie domande, eccezioni e conclusioni e di eventuale repliche alle avverse difese.

Ebbene il sistema anzidetto attiene, come ritenuto anche da autorevole dottrina, anche alle mere difese, che non concretino eccezioni in senso ampio od in senso stretto.

La conclusione raggiunta impone, nel caso che occupa, di ritenere effettivamente tardive le articolazioni difensive operate dalla convenuta nella memoria deputata alle sole richieste istruttorie.

Ciò, peraltro, senza dimenticare che è dovere del giudice pronunciare sull’esistenza del diritto come affermato, tenendo conto di tutti quei fatti che abbiano influito al riguardo in via automatica.

Nel novero da ultimo citato ben può farsi rientrare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio. E qui deve evidenziarsi come le nullità attinenti alla editio actionis risultano, per giurisprudenza consolidata nell’interpretazione del dettato di cui all’art. 164 cpc, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ( confr. Cass. Civ. 99/14535; 98/11149).

Ebbene, la domanda originaria della curatela, pure tacciata di nullità dall’XXXX nelle appendici scritte di cui all’art. 183 per apparente impossibilità di comprendere se oggetto d’impugnativa fossero le rimesse affluite sul conto dedotto ovvero i prelievi operati dallo stesso, non appare al giudicante inficiata da vizi inerenti il petitum o la causa pretendi; nel premettere che l’interpretazione della domanda, quanto alla individuazione dell’oggetto della stessa, costituisce indagine di fatto rimessa la giudice del merito che, ai fini, deve tener conto della volontà sostanziale perseguita piuttosto che delle formule usate ( così, Cass. Civ. 00/8879, che sottolinea espressamente: “ Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio”; in termini, Cass. Civ. 00/2142; 00/5945), pare allo scrivente che la curatela abbia compiutamente dettagliato i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle proprie richieste.

Al riguardo la medesima, nell’esporre dell’esistenza di un conto corrente intestato alla società fallita presso l’agenzia di Napoli n. 610 del Credito Italiano, ha fatto espresso riguardo, in punto diritto, alle somme ivi cadenti quale saldo al fallimento ed alle rimesse attive successive, quali beni sopravvenuti da acquisire alla massa. In ragione di ciò, l’erronea articolazione del petitum immediato, in termini di dichiarazione d’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla TIZIO & c. S.a.s. di Raf TIZIO successivamente alla declaratoria ai danni della compagine,non pare integrare alcuna nullità, se si tenga conto del profilo per cui la richiesta prosegue per la condanna della banca alla restituzione della somma di cui alla precedente narrativa.

Risolte le diverse questioni di rito poste all’attenzione del giudicante, devesi evidenziare, nel merito, l’infondatezza della domanda.

In primo luogo occorre evidenziare che la sentenza di fallimento importa per il fallito, ex art. 42, I comma, l.f, la perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della pronunzia. Il dies a quo dello spossessamento, che ha carattere generale, si individua nel giorno del deposito della decisione, restando irrilevanti gli ulteriori adempimenti previsti ex art. 17 della legge fallimentare.

Gli effetti indicati, ed in particolare la perdita di capacità dispositiva dell’integrale patrimonio da parte del fallito, a supporto della garanzia di cui all’art. 2740 c.c., non significa che l’amministrazione della procedura acquisisca ex se i beni; ciò avverrà, infatti, di seguito alle attività previste in materia di apposizione dei sigilli e d’inventario.

Il fallimento determina, inoltre, anche lo scioglimento del contratto di conto corrente in essere in capo all’imprenditore fallito, a norma dell’art. 78 l.f. ( in termini, Cass. Civ. 88/407).

La lettura combinato delle disposizioni citate importa il diritto della curatela ad acquisire alla massa il saldo del rapporto bancario alla data del fallimento.

Quanto alle attività compiute dal fallito successivamente alla declaratoria ai relativi danni, ed in particolare delle operazioni compiute su conto corrente bancario, costituisce questione dibattuta se sussista il diritto della curatela   d’acquisire tutte le somme corrispondenti all'attivo del conto in parola, relativamente al quale la banca sarebbe obbligata a restituire anche i pagamenti effettuati a terzi attraverso il conto, ovvero del solo saldo attivo del conto corrispondente all'utile realizzato dal correntista con eventuale nuova attività di impresa.

La soluzione di tale problema presuppone che si sia stabilito se applicare al caso la disciplina dell'art. 44 legge fallimentare ovvero quella dell'art. 42, II comma,  legge fallimentare.

Difatti, mentre l'art. 44 legge fallimentare stabilisce l'inefficacia di tutti gli atti e pagamenti eseguiti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'art. 42 legge fallimentare, al suo secondo comma, stabilisce che i beni pervenuti al fallito durante il fallimento siano acquisiti alla procedura al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Si tratta, quindi, di verificare se i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi, su disposizioni date dal fallito, per mezzo di assegni tratti sul conto corrente da lui aperto o comunque tenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, siano inefficaci ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, ovvero, se essi rappresentino passività deducibili ex art. 42, secondo comma, legge fallimentare in quanto relative alla realizzazione di utile di nuova attività intrapresa dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Ebbene, deve invero distinguersi fra beni caduti originariamente nella potenziale disponibilità della massa, ai quali dovrà applicarsi l'art. 44 legge fallimentare, e beni sopravvenuti, ai quali, dovrà applicarsi l'art. 42 legge fallimentare. Tal’è l’impostazione seguita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel dirimere un conflitto sorto tra le sezioni semplici (Cass. sez. un. 10 dicembre 1993, n. 12159, in Il Fall. 1994, 393 con nota di Giacalone; conformi, Cass. 10 giugno 1998, n. 5738, in Il Fall. 1999, 770 con nota di Figone; Cass. 16 maggio 1997, n. 4345, ivi, 1998, 471; Cass. 9 luglio 1994, n. 6517, ivi, con nota di Ruggeri; Trib. Napoli 22 maggio 1997, in Banca, borsa, tit. cred. 1998, II, 138).

Esso, fonda sull’avviso che per gli atti relativi ai beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, l'inefficacia è assoluta, mentre per i beni sopravvenuti l'inefficacia opera ugualmente, ma in modo relativo, ossia previa deduzione delle passività incontrate dal fallito per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Pertanto, ove un'operazione bancaria sia avvenuta mediante disponibilità del fallito preesistenti alla pronunzia a relativo danno, essa subirà la falcidia di cui all’art. 44 legge fallimentare, dovendo la banca provvedere a restituire il controvalore alla curatela. Laddove, invece, si tratti di attività compiuta con finanziamenti di derivazione post fallimentare, sussisterà la facoltà per la curatela di acquisire l'eventuale saldo positivo netto, ex art. 42, secondo comma, legge fallimentare.

La giurisprudenza di merito e di legittimità, su tali premesse, si sta interrogando su chi riposi l’onere della prova in ordine alla derivazione delle somme impiegate ( per cadere tale dimostrazione sulla curatela, Trib. Milano, Sentenza 29 ottobre 2001 - in funzione di giudice unico - Est. Monti - Fall. Luigi Belfiore (avv. Mazzoletti) c. s.c.r.l. Banca Popolare di Crema (avv. Tarzia) ed altri per cui “ Ai fini dell'inefficacia ex art. 44 legge fallimentare delle operazioni post-fallimentari su conto corrente bancario, il curatore ha l'onere di dimostrare che siano stati impiegati nell'atto di disposizione mezzi finanziari del debitore preesistenti al fallimento; diversamente può essere appreso il solo saldo positivo netto del conto, in applicazione dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare”; contra, Cass. Civ. 7/6/2002, n. 8274;  Trib. Milano 15 maggio 1995, in Giur. it 1996, I, II, 279, per la quale le somme versate sul conto corrente del fallito in pendenza di fallimento e delle quali la banca convenuta non provi il titolo di acquisto postconcorsuale, costituiscono bene sopravvenuto e si considerano, pertanto, automaticamente acquisite alla massa ai sensi dell'art. 42 legge fallimentare senza che la banca possa dedurre i pagamenti effettuati a terzi per ordine del fallito medesimo; così Trib. Como 9 dicembre 1998, in Banca, borsa, tit. cred. 2000, II, 458).

La questione richiamata nel caso che occupa non merita ulteriore approfondimento; ed invero, l’onere primario della curatela non può che essere – ove si agisca come in specie per il recupero del saldo di conto corrente al fallimento e delle rimesse di segno attivo affluite sul conto in epoca post fallimentare – di provare l’esistenza di un contratto di conto corrente bancario al momento della pronunzia, della sua intestazione alla società fallita e dell’esistenza di operazioni ivi compiute in epoca successiva alla declaratoria.

Orbene, anche ala luce delle articolazioni difensive del fallimento di cui alla memoria illustrativa ex art. 190 cpc, appare incontestato che il conto dedotto non fosse intestato alla TIZIO & c. S.a.s. di Raf TIZIO.

Quindi, alcun bene da acquisire alla relativa massa per effetto della cristallizzazione dei rapporti al fallimento nonché per l’inefficacia delle attività di cui all’art. 42 , II comma, e di cui all’art. 44 lf, è possibile qui in specie rinvenire, per carenza del presupposto evocato.

Assorbita ogni altra questione – ed in specie quella sulla legittimità costituzionale dell’art. 44 l.f. rispetto agli artt. 3, 24, 41 e 47 Costituzione - la domanda va allora rigettata poiché infondata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come al seguente dispositivo, in assenza di notula.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile,in persona del dr. Enrico Quaranta, Giudice unico con tutti i poteri del Collegio, pronunziando in via definitiva sull'azione d’inefficacia proposta da Fallimento TIZIO & C. S.a.s. di Raf TIZIO nei confronti di XXXX Banca S.p.A., con atto di citazione notificato il 16 novembre 2001, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione  così provvede :

a)       rigetta la domanda poiché infondata;

b)       condanna l’attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1200,00 per onorari, in € 430,00 per diritti ed in € 128,32 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come  per legge

Così deciso in Nola, il 7 aprile 2004.

Il Giudice    dr. Enrico Quaranta

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