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PROVA, FALLIMENTI. Declaratoria di autenticità di scrittura contro il fallimento - artt.214 e 215 cpc: limiti - posizione giuridica del curatore in tale fattispecie.[Tribunale di Nola, Sez. II civ., 26.10.2001, sentenza]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella persona della
dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.4069/99 rgac vertente tra
MxxLxx - attore
E
FALLIMENTO PwwGww - convenuto
CONCLUSIONI
Attore: Voglia il tribunale di Nola: 1) dichiarare l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto di vendita redatto con scrittura privata in data 21.12.1985; 2) ordinare la trascrizione del contratto di compravendita di cui sopra ed ogni incombente di legge presso la Conservatoria dei RRII; 3) dichiarare l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto di vendita dal PwwGww e quietanze delle somme ricevute in pagamento dall'attore alle scadenze pattuite; 4) condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al difensore per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15.10.1999 MxxLxx citava in giudizio innanzi al tribunale di Nola il fallimento PwwGww in persona del curatore chiedendo : 1)che venisse dichiarata l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto di vendita stipulato in data 21.12.1985 tra MxxLxx, compratore, e PwwGww, venditore aventi per oggetto beni immobili siti in Mariglianella corso DDD n.ZZ per il prezzo di complessive £.240.000.000, con ordine di trascrizione dell'atto di vendita; 2) venisse dichiarata l'autenticità delle firme apposte in calce al contratto a quietanza delle somme ricevute dall'attore; 3) ovvero che venisse disposta CTU, con vittoria di spese.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate il tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI
La domanda deve essere rigettata.
Invero le disposizioni degli artt.2702 cc e 214, 215 cpc in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba essere riconosciuta si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede o di un suo avente causa, così come testualmente si rileva dal senso letterale delle norme citate. In esse, infatti, si parla sempre di "parte che ha sottoscritto il documento" facendo chiaramente intendere che gli unici soggetti legittimati a disconoscere un documento ovvero a chiederne la verificazione giudiziale sono le stesse che lo hanno sottoscritto o che si presume lo abbiano sottoscritto. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle contemplate all'art.214 II comma cpc, la quale norma prevede che i soli eredi ed aventi causa possono " dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore": in sostanza la norma riconosce agli eredi ed aventi causa del sottoscrittore o presunto sottoscrittore un potere di impugnativa ovvero di accertamento giudiziale della scrittura in virtù del fatto che sono successori rispettivamente a titolo universale e particolare del sottoscrittore.
Diversa è invece la posizione del curatore, il quale nella qualità, non può dirsi che sia un successore del fallito, ma solo un organo che deve gestire la massa fallimentare nell'interesse dei creditori, tanto è vero che il fallito non perde tutta la sua capacità di agire, avendo anche la possibilità di rientrare in bonis, il che è incompatibile con il concetto di successione: in poche parole il curatore, non succedendo al fallito, assume la qualità di terzo rispetto al patrimonio del fallito, operandone una gestione coattiva. Tale assunto trova conforto in costante giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, che arriva a tale caratterizzazione del curatore a proposito dell'opponibilità delle scritture senza data certa redatte e sottoscritte anche dal fallito; più precisamente secondo tale giurisprudenza " il curatore riveste qualità e natura di terzo nell'opposizione di cui all'art. 2704 c.c.; ciò gli consente di disconoscere i crediti non aventi data certa secondo le indicazioni della norma contenuta nell'articolo in questione; la natura di terzo del curatore va riconosciuta in quanto egli opera non come successore del fallito ma quale organo destinato a ricomporre la massa fallimentare e a garantire i creditori per il soddisfacimento dei loro crediti."( Cass., sez. I, 26-11-1993, n. 11736.; Trib. Bologna 8.4.1993)
Il principio de quo è stato ribadito dalla giurisprudenza anche per l'ipotesi analoga del curatore dell'eredità giacente, che non opera come successore, bensì come gestore coattivo della massa ereditaria in attesa dell'accettazione dei chiamati: anche in tal caso la giurisprudenza ha statuito sull'inapplicabilità delle norme ex artt. 214 e 215 cpc ( Cass. Sez. II 15.2.1988 n.1601).
Nulla a provvedere quanto alle spese
PQM
Il tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MxxLxx nei confronti del fallimento PwwGww così provvede:
rigetta la domanda; nulla a provvedere quanto alle spese.
Nola, 26.10.2001
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