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Fallimento. Copia notificata dell’atto di citazione mancante della trascrizione della procura al difensore – Mera irregolarità -  Provvedimento del g.e.:  pagamento al creditore procedente dopo il fallimento, inefficacia ex art. 44 l.fall. [Tribunale di  Nola,  Sez. I civ.,  sentenza del  11.07.03]

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE
nella persona della
Dott.ssa Vincenza Barbalucca

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 498/00 R.G.A.C., vertente tra

FALLIMENTO ZETAX sas in persona del curatore dott. Tizio………… attore

elettivamente domiciliato in Nola via (…) presso lo studio dell’avv. (…) dal quale  è rapp.to e difeso  giusta procura alle liti a margine dell’atto di citazione e giusto provvedimento del GD  del 12.10.1999
                                                                     E
BETA  SRL in persona del legale rapp.te…………………………convenuta
elettivamente domiciliata in Ottaviano via (…) presso lo studio dell’avv. (…) ed è  rappresentata e difesa dall’avv. (…) giusto mandato  a margine della comparsa di risposta

CONCLUSIONI

All’udienza dell’11.3.2003  le parti così  concludevano:
ATTORE: come da atto di citazione; in via istruttoria accoglimento mezzi istruttori articolati e non ammessi.
CONVENUTA: ammissione mezzi istruttori articolati; in subordine come da comparsa di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 24.1.2000 il fallimento ZETAX sas  in persona del curatore  citava in giudizio innanzi al Tribunale di Nola la BETA srl in persona del legale rapp.te  affinché venisse dichiarata  la inefficacia nei confronti della curatela  ex art.44 LF  del pagamento della somma di £.44.804.151 compiuto dalla attrice alla convenuta, condannando la convenuta alla restituzione della predetta somma  oltre rivalutazione ed interessi anche sulla somma rivalutata dalla data del pagamento oltre rivalutazione ed interessi  nonchè al pagamento degli interessi anatocistici su tutta la somma dovuta dalla domanda. L’attore in punto di fatto premetteva : che con sentenza del 31.5.1996  il Tribunale di Nola dichiarava il fallimento della ZETAX sas; che la società fallita vantava un credito di £.56.005.189 nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Napoli; che tale credito era stato oggetto di pignoramento ed assegnazione pretorile con ordinanza della Pretura di Napoli n.11603 del 26.2.1993  alla BETA  srl creditrice della fallita società ; che in data 2.6.1999 la BETA srl in virtù del mandato n.3675 riceveva dall’Amministrazione Provinciale di Napoli la somma di £.44.804.151.
La convenuta si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente  la nullità della citazione  in quanto la copia notificata non contiene la trascrizione della procura al difensore ed è priva di data. Nel merito rilevava che la domanda è infondata in quanto l’assegnazione del credito è avvenuta in data 26.2.1993 prima della dichiarazione di fallimento, ed il pagamento è avvenuto il 2.6.1999, quindi il pagamento non può essere soggetto alla disciplina ex art. 44 l.fall. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda, in subordine  per la declaratoria di non debenza della rivalutazione ed interessi anatocistici, con vittoria di spese
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe riportate  il Tribunale si riservava di decidere.
                                                      MOTIVI
Preliminarmente il Tribunale osserva che le richieste istruttorie svolte dalle parti in corso di giudizio e riproposte in sede di conclusioni vanno rigettate in quanto superflue ai fini della decisione stando alle risultanze probatorie acquisite al processo.
Sempre in via preliminare Il Tribunale rileva che  è destituita di fondamento l’eccezione di nullità dell’atto di citazione così come svolta dalla convenuta.
Invero  parte convenuta lamenta che la copia notificata  dell’atto di citazione non contiene la trascrizione della procura al difensore ed è priva di data.
 Sul punto il Tribunale osserva che  secondo il dettato espresso dell’art. 137 cpc l’ufficiale giudiziario che esegue la notificazione deve consegnare al destinatario la copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi; nella relata ex art. 148 cpc l’ufficiale attesta ciò che è avvenuto in sua presenza e cioè luogo, data della notifica, soggetto a cui è consegnato il plico. Quindi in merito alla conformità della copia consegnata al destinatario  all’originale  dell’atto, quanto al contenuto dell’atto stesso, vige una presunzione di conformità della copia all’originale desumibile dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario in relata, di “ aver consegnato la COPIA dell’atto”, superabile solo con la querela di falso. Infatti il principio secondo cui va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario vale solo ai fini della regolarità e validità della notifica stando alle risultanze della relata ex art. 148 cpc (v. Cass. 4.7.1994 n. 6309), avendo presente che deve essere svolta una doppia relata sia sull’originale che sulla copia.
Nel nostro caso il rilievo svolto dal convenuto  è infondato per  i seguenti motivi:
a)      il convenuto  che, nonostante la conformità all’originale dell’atto notificatogli, ivi risultante dalla relata, ne eccepisca la invalidità  per incompletezza, è tenuto a provare l’assunto mediante apposita certificazione dell’ufficiale giudiziario  o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta (in tal senso: Cass. 11.1.1986 n. 120);
b)      la mancanza di procura sulla copia notificata rappresenta una mera irregolarità se la copia notificata  contenga elementi che ne rivelano la provenienza  da un certo procuratore munito di mandato: in tal senso dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario di conformità dell’originale alla copia,  dall’intestazione dell’atto, dalla richiesta di notifica contenuta in calce all’atto è agevole desumere ed identificare il procuratore   con rituale procura ( cfr. Cass. 7.11.1991 n.11883, Cass. 11.1.1994 n.4554, Cass. 29.3.1995 n.3754
Nella fattispecie de qua: il convenuto non ha assolto all’onere sub a); inoltre dalla copia dell’atto di citazione in suo possesso è chiaramente desumibile il nome del difensore  sia dall’intestazione dell’atto, sia dal richiamo a margine sottoscritto da detto difensore, sia dalla istanza per la notifica in calce all’atto de quo.
La mancanza di data dell’atto di citazione è una mera irregolarità,  essendo rilevante ai fini della rituale  instaurazione del giudizio la data di notifica dell’atto a controparte e la data di iscrizione a ruolo del processo.
Passando al merito si rileva che parte convenuta  a fronte del provvedimento  del pretore del 26.2.1993 di assegnazione alla stessa  del credito, non contesta tuttavia che il pagamento è avvenuto in data 2.6.1999 e cioè successivamente alla dichiarazione di fallimento della ZETAX sas, ritenendo che in effetti l’inefficacia dell’atto si sarebbe verificata solo se l’assegnazione fosse stata pronunciata dopo il fallimento.
 In realtà il Tribunale osserva che ai sensi del dettato letterale dell’art. 44 l. fall. “ tutti i pagamenti”  compiuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci  rispetto ai creditori concorsuali: infatti secondo costante giurisprudenza anche in presenza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale venga disposta l’assegnazione  di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane del debitore fino a quando non avvenga il passaggio in concreto nella sfera patrimoniale  del creditore. Ne consegue che, come nel caso che ci occupa, anche dopo il provvedimento di assegnazione, alla curatela fallimentare, che subentra al debitore fallito,  appartiene la somma di denaro oggetto del credito da assegnare, e perciò al creditore procedente rimane precluso di pretendere la consegna e di soddisfare il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare ( in tal senso: Cass. Civ. Sez. I 8.4.1998 n. 3663, Cass.  Civ. Sez. I  19.7.1999 n. 7661).
Nel nostro caso, pertanto, essendo pienamente provato l’avvenuto pagamento della somma alla convenuta in data successiva al fallimento, e cioè il 2.6.1999 giusto mandato n. 3657, sia per mancata contestazione della BETA srl , sia per le risultanze documentali in atti (v. attestazione Amministrazione Provinciale), la domanda deve   essere accolta: per l’effetto  deve essere dichiarato inefficace il pagamento  per l’importo di £.44.804.151 effettuato dall’Amministazione Provinciale di Napoli alla BETA srl giusto mandato n.3657 del 2.6.1999; la convenuta deve essere condannata a restituire all’attore la predetta somma.
Su tale somma rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infatti secondo costante giurisprudenza l'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione ex art.44 l. fall ha la natura di debito di valore anche quando suo oggetto sia il pagamento di una somma di denaro, in considerazione della funzione indennitaria dell'azione, tendente ad elidere le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori, e della qualificabilità dell'obbligazione restitutoria come obbligazione nascente dal fatto illecito, il cui elemento oggettivo è la sottrazione di beni della massa e quello soggettivo la consapevolezza di violare le regole della par condicio creditorum; ne consegue l'assoggettamento del debito restitutorio alla rivalutazione monetaria, al fine di assicurare la corrispondenza tra valore sottratto e valore restituito, mentre la computabilità degli interessi legali sulla somma rivalutata deriva dalla necessità di compensare specificamente il danno da ritardo (in tal senso Cass. Sez.I 4.4.1997 n.2936; Cass. Sez. I  10.11.1992  n.12091, Trib. Roma  9.11.1983).
Per quanto riguarda i richiesti interessi anatocistici il Tribunale osserva quanto segue: secondo costante giurisprudenza  l’art. 1283 cc  che contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cd. Anatocismo) riguarda solo le obbligazioni di valuta  e pertanto non è estensibile ai debiti di valore ( in tal senso Cass. Civ. Sez. Unite 10.12.1984 n. 6476). Tuttavia i crediti di valore accertati con sentenza, per effetto della liquidazione , si trasformano in obbligazione pecuniaria (Cass.Civ. Sez.III 10.3.1990 n.1983, e possono produrre a loro volta interessi dalla data della sentenza al soddisfo: quindi sulla somme così come sopra determinate decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
                                                      PQM
Il Tribunale di Nola I sezione in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda del fallimento ZETAX sas   nei confronti di BETA srl così provvede:
1)      accoglie la domanda  e per l’effetto revoca e dichiara inefficace nei confronti del fallimento attore il  pagamento  per l’importo di £.44.804.151 effettuata dall’Amministazione Provinciale di Napoli alla BETA srl giusto mandato n.3657 del 2.6.1999;
2)       condanna la convenuta alla restituzione di tale somma (pari ad euro 23.139,41) oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché interessi legali su tali somme dalla data della sentenza al soddisfo.
 2) Condanna la convenuta alle spese di lite che liquida in complessive euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per spese, euro 1.000 per diritti ed euro 1.000,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge.

Nola, 11 luglio 2003 

Il giudice      Doptt.ssa Vincenza   Barbalucca

 

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