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Esposizione all'amianto - Insorgenza della malattia - Decesso - Risarcimento danni - Responsabilità del datore di lavoro - Trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno biologico - La responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Il regime probatorio - La prova della condotta illecita - La prova dell'evento - La prova del nesso di causalità - La causalità omissiva -Il concorso di cause - L'amianto e le patologie connesse alla esposizione alle sue fibre - L'assenza di prova in merito all'adempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro - Le conseguenze delle lesioni alla integrità fisica - Il danno patrimoniale - Il danno biologico - Il danno morale [Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, 17.09.2002, sentenza.]

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TRIBUNALE DI NOLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell’udienza di discussione del 17.09.2002 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1122/99
tra
DI TIZIO M L, CAIO S e CAIO F quali eredi di CAIO e  rappresentati e difesi da (…)    - Ricorrenti-

E

ZETA ZET S.p.A. in persona del suo legale rappresentante (…)       - Resistente -
CONCLUSIONI
 
per i ricorrenti : accertarsi che il sig. CAIO E è stato esposto all’inalazione di fibre di amianto nel periodo lavorativo prestato alle dipendenze della ZETA ZET S.p.A. succeduta alla società ESSE DD ; accertarsi che tale esposizione ha causato l’insorgere del mesotelioma pleurico, malattia che ha condotto a morte il sig. CAIO; condannare parte resistente a risarcire gli istanti, quali eredi di CAIO E, al risarcimento dei danni a costui causati e pertanto del danno biologico e morale causatogli, nonché  a rimborsarlo delle spese mediche sostenute e da sostenersi, il tutto quantificato nella complessiva somma di £. 1.309.250.000 o in quel diverso importo superiore o eventualmente inferiore, con interessi di legge e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio con attribuzione;
per la resistente: dichiarare inammissibile il ricorso; in via gradata rigettare nel merito la domanda avversaria; condannare i ricorrenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato in data 10.12.1999, DI TIZIO M L, CAIO S e CAIO F, quali eredi di CAIO E  convenivano in giudizio la ZETA ZET S.p.A.  in persona del suo legale rappresentante pro tempore, affermando :
·         che CAIO E , deceduto in  data 24.10.1999,  aveva lavorato alle dipendenze della convenuta – succeduta alla precedente società ESSE DD  - dal 03.06.1969 al 1999 presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco;
·         che questi aveva svolto, dal 1971 al 1978, le mansioni di manutentore presso le cabine prove motori e cambio e, dal 1978 in poi, quelle di capo turno a ciclo continuo di un gruppo di manutentori conduttori di impianti delle officine meccaniche e trattamenti termici;
·         che il de cuius nello svolgimento delle sue mansioni era stato costantemente costretto a manipolare e ad avere, comunque, contatto con l’amianto e/o con materiali composti con amianto e suoi derivati senza alcun tipo di protezione; in particolare, enumeravano tutte le lavorazioni durante le quali il contatto con i materiali a rischio era diretto;
·         che il datore di lavoro non aveva mai fatto “nulla al fine di evitare o quanto meno di limitare la inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori
·         che lo CAIO, nonostante non fosse mai stato fumatore, avesse sempre goduto di buona salute ed avesse sempre praticato attività sportiva,  nell’autunno del 1998 cominciò ad accusare seri disturbi fisici;
·         che in data 17.12.1998 gli veniva diagnosticato un “mesotelioma pleurico diffuso a sinistra”;
·         che, dopo un lungo periodo di sofferenze, lo CAIO era deceduto nonostante le varie terapie alle quali fu sottoposto.
Concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituiva la società convenuta la quale, ripercorsa in fatto la carriera lavorativa del de cuius, evidenziava in diritto:
-                  che la richiesta di risarcimento del danno biologico è inammissibile, in quanto “la morte non determina una perdita a carico della persona offesa, per cui non risulta alcun risarcimento trasmissibile agli eredi”;
-                  che la convenuta non ha mai esposto i propri dipendenti al rischio amianto;
-                  che i ricorrenti non hanno addotto alcuna prova circa la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia sofferta dal de cuius e una eventuale condotta illegittima della convenuta, e circa il comportamento colposo o negligente della convenuta;
-                  che, comunque, non è stata data alcuna prova in merito alla sussistenza di un danno biologico;
-                  che la domanda di risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c. e dei danni patrimoniali è assolutamente infondata mancando “del tutto gli estremi di reato”;
-                  che, in merito alla quantificazione, i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti a pervenire ad una corretta valutazione del danno.
Concludeva come sopra riportato.
All’udienza del 17.09.2002, presenti i difensori di entrambe le parti, dopo la discussione, il giudice, ritenuta la causa matura, la decideva dando lettura del dispositivo in udienza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è  fondato e, pertanto, deve essere accolto.   
1. TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO
 
            Preliminarmente deve evidenziarsi che è del tutto infondata la prospettazione della società convenuta in merito alla insussistenza, in caso di morte, di un diritto jure hereditatis o successionis al risarcimento del danno biologico in capo agli eredi.
Al riguardo, premesso che  è opportuno distinguere due ipotesi, la perdita istantanea della vita e le lesioni che degenerano nella morte dopo un apprezzabile spazio di tempo, in merito alla risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, connesso appunto alla morte della vittima dell’illecito, esistono essenzialmente due opinioni.
            Relativamente alla prima ipotesi, da un lato, autorevole dottrina ritiene che a seguito della morte istantanea del de cuius, gli eredi acquistino, iure successionis, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della vita. Secondo tale opinione assolutamente minoritaria (non seguita in giurisprudenza, salvo che da qualche giudice di merito – Tribunale Massa Carrara 19.12.1996 e Tribunale Civitavecchia 26.02.1996) il bene salute e quello vita sarebbero perfettamente coincidenti e tutelati dall’art. 32 Cost.; la morte, dunque, coincide con la menomazione totale della salute. Nel momento in cui si verifica la morte sia la salute che la vita vengono a cessare dando luogo ad un diritto di credito trasmissibile ai terzi.
            L’opinione opposta nega decisamente che il de cuius possa essere titolare di un qualsiasi diritto al risarcimento trasferibile agli eredi. Tale tesi, sposata anche dalla giurisprudenza  maggioritaria (Cass. 27.12.1994 n. 11169, Cass. 06.10.1994 n. 8177, Cass. 28.11.1995 n. 12299, Cass. 29.09.1995 n. 10271), sia di merito che di legittimità, parte da presupposti del tutto differenti. Infatti, sottolineando che il bene salute e il bene vita non sono affatto coincidenti, si evidenzia che il dato normativo costituzionale – su cui si basa il riconoscimento di tali diritti -  è completamente diverso: mentre il diritto alla salute è previsto dall’art. 32 Cost., viceversa il diritto alla vita è tutelato dagli artt. 2, 3, 27 cpv. Cost. (l’art. 2 quale diritto inviolabile dell’uomo, l’art. 3 nel riferimento all’individuo come persona, con pari dignità sociale, l’art. 27 cpv. che vieta la pena di morte come sanzione massima per un delitto).
            In sintesi, gli elementi fondanti sono:
·         la distinzione tra i beni lesi;
·         il carattere personalissimo del diritto alla vita, insuscettibile di sostituzione con un diverso bene e intrasmissibile agli eredi;
·         l’esclusione che dalla lesione possa derivare un diritto di credito trasmissibile.
Quando, invece, la morte non è stata istantanea, parte della dottrina e la giurisprudenza certamente maggioritaria – cui la scrivente ritiene di aderire - riconoscono la risarcibilità del danno biologico. Infatti, sono gli effetti giuridici che si realizzano in capo al danneggiato nel periodo che va dall’evento lesivo al decesso che devono essere presi in considerazione; cosicchè la risarcibilità del danno biologico è ammissibile solo allorquando la vittima primaria dell’illecito resti viva per un tempo apprezzabile. La giurisprudenza, che ha affrontato la questione della liquidazione in via equitativa, ha tenuto conto proprio dell’ambito temporale decorso tra l’evento e il decesso, ritenendo che il risarcimento deve essere commisurato ad esso. In altri termini, il  cd. danno biologico da morte è in realtà un danno biologico da lesioni ex art. 2043 c.c., per tutta la fase che precede la morte. Invero, il presupposto del riconoscimento della risarcibilità del danno in questione, postula la differenza tra i beni lesi (salute e vita) e la necessaria maggiore estensione di quello della vita, che costituisce non soltanto il presupposto del riconoscimento del danno, ma anche la misura stessa del danno biologico. La stessa Cassazione (sent. 29.09.1995 n. 10271, 28.11.1995 n. 12299 e 25.02.1997 n. 1704) configura il pregiudizio come danno personale da lesione della salute, conseguito iure proprio dalla vittima, e pertanto trasmissibile agli eredi (rectius a tutti coloro che concorrono alla chiamata ereditaria e, in assenza di eredi entro il sesto grado, addirittura anche allo Stato). In sostanza, il danno consiste non tanto nella lesione, quanto nella perdita che da essa deriva; pertanto, ai fini della quantificazione, deve aversi riguardo non solo alla entità della lesione, ma anche e soprattutto al lasso di tempo durante il quale la vittima priM ha dovuto sopportare la menomazione inferta alla propria integrità psico– fisica. È evidente, dunque, che la configurazione del danno biologico, quale perdita di utilità, è  apprezzabile dalla vittima e dal giudice solo qualora residui la vita. Deve, da ultimo, evidenziarsi che una conferma a tale impostazione si è avuta con il recente progetto di legge curato dall’ISVAP che prevede l’introduzione nel codice civile dell’art. 2056 bis; tale articolo configurerebbe la risarcibilità del danno biologico da morte esclusivamente per il periodo di sopravvivenza (“in caso di morte, il danno biologico subito dalla vittima, è risarcibile solo per il periodo intercorso fra il fatto dannoso e la morte”).
            Tanto premesso, nel caso in esame appare evidente la sussistenza in capo agli eredi di CAIO E del diritto di chiedere, iure successionis, il risarcimento per il danno biologico subito dal de cuius. Infatti, lo CAIO, ammalatosi nel 1998 (la diagnosi del mesotelioma pleurico risale al 17.12.1998) è deceduto il 24.10.1999: pertanto, tra il presunto fatto illecito (esposizione all’amianto e conseguente lesione del bene salute) ed il decesso è intercorso un notevole lasso temporale (considerando il solo periodo della conclamata malattia, si tratta di quasi un anno).
 
2. LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO
 
Altro è poi verificare la fondatezza della pretesa. Al riguardo, a parere di questo giudice, la fattispecie in esame, è riconducibile nell’ambito della responsabilità contrattuale, disciplinata nei rapporti di lavoro dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Ed invero, premesso che in linea puramente teorica la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. può essere ricondotta tanto nell’ambito della responsabilità contrattuale, quanto in quella extracontrattuale, nella fattispecie concreta i ricorrenti  agiscono senza dubbio per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Ciò in primo luogo in considerazione delle norme che gli stessi ricorrenti espressamente richiamano in ricorso (art. 1218 c.c.), ma anche in considerazione del regime probatorio più favorevole al lavoratore che è connesso all’inadempimento contrattuale. Tanto premesso, va detto che  gli elementi caratterizzanti sono dati dalla condotta illecita, dall’evento e dal nesso di causalità. In particolare, deve evidenziarsi che si tratta di responsabilità contrattuale nascente dalla inosservanza di un obbligo preesistente del datore di lavoro, previsto addirittura dalla Costituzione come limite al diritto di libertà all’iniziativa privata nell’esercizio dell’impresa (art. 41 primo e secondo comma Cost.). Tale limite si concretizza negli obblighi di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità psico-fisico del lavoratore (Cass. 1307/2000).
 
3. IL REGIME PROBATORIO
 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il regime probatorio in materia è opposto a quello previsto dalla normativa in tema di responsabilità extracontrattuale: infatti, il creditore (in questo caso il lavoratore e per lui gli eredi) ha solo l’onere di dimostrare l’inadempimento (e in particolare, in materia, la condotta illecita, l’evento ed il nesso di causalità) restando a carico del debitore l’onere di dimostrare che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’opinione della Suprema Corte in merito è costante ed uniforme (v. Cass. 5 marzo 2002 n. 3162, Cass. 5 febbraio 2000 n. 1307 Sezione lavoro, Cass. 3 aprile 1999 n. 3234 Sezione lavoro, Cass. 29 dicembre 1998 n. 12863 Sezione lavoro, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12763 Sezione lavoro). Si sottolinea, infatti, che l’art. 2087 c. c. è una norma di chiusura del sistema antinfortunistico la quale impone al datore di lavoro di adottare, sul luogo di lavoro, tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni .(Cass. n. 2035/1995, n. 3738/1995, n. 9401/1995, n. 10361/1997). Ciò che è incontrovertibile è che tale norma non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (Cass., n. 3740/1995). Da tanto discende che il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l’una e l’altro, più che di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione; viceversa, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass., n. 10361/1997, n. 12661/1995, n. 11351/1993); in particolare, egli deve  provare che l’evento lesivo è  dipeso da un fatto a lui non imputabile e cioè da un fatto che presenti i caratteri dell’abnormità, dell’inopinabilità e dell’esorbitanza in relazione al procedimento lavorativo e alle direttive impartite.
 
3.1. LA PROVA DELLA CONDOTTA ILLECITA
 
Orbene, nel caso di specie, a parere della scrivente, i ricorrenti hanno pienamente assolto al loro onere. Infatti, dalle risultanze istruttorie, è emerso che l’ambiente di lavoro in cui ha svolto la propria attività lo CAIO E non aveva i caratteri della salubrità necessari per garantire una piena tutela della salute, che il de cuius ha subito una lesione alla propria integrità fisica e che ciò è stato determinato dalla condotta illecita del datore di lavoro. Invero, determinanti, ai fini della decisione, sono state le testimonianze raccolte, che – come si evidenzierà più innanzi – hanno ricevuto, in certo qual modo, una conferma dalla documentazione in atti. Infatti, CAPUANO Guido, dopo aver confermato che le mansioni del de cuius erano state, prima quelle di operaio manutentore e, dal 1978 in poi, quelle di capoturno, evidenzia: “la nostra attività comportava il contatto continuo con l’amianto; in particolare …. dovevamo smontare … i materassi; si trattava in pratica di fogli di amianto piuttosto doppi inseriti nelle intercapedini … delle pareti che circondavano i forni. Un lavoro analogo veniva fatto nel reparto meccanica dove i pannelli di amianto avevano funzione fonoassorbente …. Inoltre, maneggiavamo trecce e guarnizioni di amianto … che erano poste intorno ai cavi elettrici e tubazioni, nonché collettori gas di scarico. Per effettuare le riparazioni degli impianti non solo provvedevamo a smontare e rimontare le guarnizioni, le trecce e i materassi di amianto, ma … provvedevamo altresì a tagliare e sagomare tali materiali. … Nella nostra qualità di capoturno … eravamo sempre presenti e collaboravamo…. Non portavamo alcun tipo di protezione se non delle mascherine antipolvere … Come altri strumenti di protezione eravamo forniti di guanti e di un grembiule entrambi di amianto”. RESCIGNO Felice e PALOMBA Salvatore, il primo responsabile del reparto manutenzione tra il 1995 ed il 1996, ed il secondo responsabile del reparto manutenzione meccanica tra il 1982 ed il 1987, hanno confermato le mansioni di leader di manutenzione dello CAIO, ribadendo che gli operai non utilizzavano delle mascherine di protezione ed evidenziando che alcuni pezzi di ricambio erano “a base di amianto per esempio le guarnizioni e i materiali di rivestimento in genere, corda da avvolgere attorno ai tubi, pannelli” (dichiarazioni di PALOMBA). Inoltre, “nello svolgimento della sua attività (CAIO) coordinava  l’opera di circa sette – otto persone. In particolare, era direttamente presente ed interveniva personalmente soltanto quando c’era un rischio di fermo impianti. Tanto poteva accadere circa due o tre volte alla settimana”. Ulteriore conferma delle mansioni dello CAIO e della sua esposizione all’amianto provengono dalla testimonianza di MANCINI Umberto (“CAIO … aveva mansioni  …. di capoturno. … se (il guasto) era di lieve entità si provvedeva autonomamente, se invece aveva una gravità maggiore  veniva chiamato lo CAIO il quale interveniva direttamente, verificava il guasto e, a seconda della sua gravità procedeva direttamente alla sua riparazione o l’affidava agli operai. … Come strumenti di protezione … vi era un unico casco con visiera, un paio di guanti di amianto, per un periodo di tempo un camice a base di amianto. Tali strumenti erano utilizzati a turno da chi ne aveva la necessità e talora quindi anche da CAIO. Durante la manutenzione …si trattava di scrostare le guarnizioni di amianto dai tubi radianti, dai bruciatori a fiamma libera, dalle “lavatrici” per poi essere sostituite con nuove guarnizioni dello stesso materiale. Utilizzavamo altresì amianto “cotonato” … sotto forma di corda. … Le nuove guarnizioni venivano talora “fresate” con il “flex” e si aveva così una enorme dispersione di fibre di amianto nell’aria.. Non esistevano estrattori d’aria ed era necessario aprire le finestre per aerare gli ambienti. Essere il capo di officina significava in realtà intervenire direttamente”. Anche SCHIANO Antonio nell’evidenziare che “il contatto con l’amianto era frequente”, specifica tutte le lavorazioni che, sia per lui che per lo CAIO, comportavano la lavorazione dell’asbesto. Infine, MARANIELLO F ha affermato che “la Fenice riscontrò la presenza di amianto sicuramente sulle tavole rotanti, nella cabina prova cambio e motori e precisamente all’interno delle pareti nonché in guarnizioni varie di fissaggio”.
È emerso, dunque, che il de cuius ha lavorato prima come operaio addetto alla manutenzione (nei primi anni subito dopo l’assunzione) e poi (dal 1978) come leader di manutenzione o, che è lo stesso, come capoturno. Del resto, questa circostanza è incontestabile, atteso che la stessa resistente ha rilasciato in merito una apposita documentazione (prodotta dai ricorrenti  e mai contestata dalla ZETA) nella quale viene ricostruita la carriera dello CAIO. Pertanto, deve disattendersi la tesi difensiva della resistente, la quale, nel sottolineare che solitamente i capoturno non intervengono direttamente ad effettuare le attività manutentive (alle quali implicitamente, in tal modo, si ammette essere collegata una esposizione all’asbesto), vorrebbe escludere che lo CAIO sia mai stato a contatto con l’amianto. Infatti, considerato che per ben  9 anni (dall’assunzione nel 1969 al 1978 quando il de cuius assume la qualifica di leader della manutenzione) egli è stato operaio manutentore, appare evidente che almeno, durante tutti questi anni, ha provveduto direttamente a maneggiare  trecce, guarnizioni, “materassi” e pannelli di amianto, nonché a “fresare” tali materiali provocando dispersione di fibre nell’ambiente, a cui era direttamente esposto. E ciò senza contare tutti gli anni successivi durante i quali, come capoturno, è intervenuto nelle attività manutentive direttamente “almeno due o tre volte a settimana”.
È, dunque, incontrovertibile –in relazione a quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali - che in tutti i luoghi ove il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa nell’arco di tempo in cui egli è stato alle dipendenze della convenuta (e delle società che l’ hanno preceduta), la presenza di asbesto era costante. Del resto, le stesse relazioni dell’INAIL (del 04.05.1999, del 03.06.1998 e del 13.11.1996) – che è intervenuto al fine di accertare l’esposizione al rischio amianto ai sensi della L. 257/1992 per i lavoratori della ZETA ZET nello stabilimento di Pomigliano d’Arco - pur escludendo “una esposizione significativa per gli addetti” ai trattamenti termici e all’officina meccanica, nonché alla manutenzione in tali reparti, alla riparazione di automezzi e per coloro che hanno svolto la mansione di vigile del fuoco, tuttavia in più punti evidenziano la presenza di amianto negli ambienti di lavoro della ZETA [pag. 6 relazione del 04.05.1999 “è emerso che le pannellature costituenti le pareti delle sale e cabine sono costituite da lastre isolanti con materiale contenente amianto …. Per le restanti strutture quali forni trattamenti termici e tavole rodaggio motori, si è in presenza di trecce, guarnizioni e pannelli isolanti in materiali contenenti amianto”; pag. 10 relazione del 03.06.98 “gli interventi (di manutenzione) richiedevano l’utilizzo di amianto sotto forma di corde (guarnizioni intrecciate),ferodi e guarnizioni (preformate o prodotte direttamente in situ”].        
È d’uopo, comunque, sottolineare che l’I.N.A.I.L fa una valutazione attuale dei luoghi di lavoro della ZETA ZET presso gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco che sono certamente  conformi a legge (del resto in caso contrario necessariamente gli stabilimenti sarebbero stati chiusi con provvedimento dell’autorità competente – non ultima la Procura della Repubblica di Nola che pure è stata interessata al caso -) ed esclude che vi sia stato il cd. “rischio amianto” anche per gli anni precedenti. Tuttavia, in primo luogo deve evidenziarsi che, come già sopra riportato, lo stesso Istituto non esclude in assoluto la presenza di amianto negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco. In secondo luogo, le conclusioni relative alla esclusione del cd. “rischio amianto” sono basate, per il passato, su dati statistici, il che non esclude una eventuale esposizione all’amianto (tale da determinare uno stato patologico quale quello lamentato dal de cuius) di alcuni soggetti. In terzo luogo, l’indagine dell’Istituto era mirata alla verifica della sussistenza, presso gli stabilimenti ZETA, delle condizioni per il riconoscimento dei benefici della L. 257/1992 (trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato) e cioè l’esposizione ultradecennale e la concentrazione nell’ambiente di lavoro di un numero di fibre superiore a quelli determinati con decreto legislativo (Dlgs 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche); l’I.N.A.I.L., del resto, individua “le categorie professionali per le quali vi sia stata una esposizione diretta a fibre di amianto” escludendo, lo si ribadisce, che il limite di riferimento sia mai stato superato, ma non escludendo che non vi sia stata affatto esposizione . In quarto luogo, la eliminazione di tutti i materiali e di tutti gli strumenti di protezione utilizzati dai lavoratori negli anni precedenti, come evidenziato dallo stesso I.N.A.I.L., ha portato ad una valutazione puramente ipotetica dell’assenza di rischio (pag. 8 relazione del 04.05.99 “per gli anni precedenti all’88-89 non è possibile escludere per gli interventi  manutentivi … l’uso di materiali contenenti amianto”; pag. 6 relazione del 03.06.98 “per gli anni precedenti all’88-89 non è possibile escludere l’uso di materiali di manutenzione contenenti amianto”). Infine, le valutazioni dell’I.N.A.I.L sono basate sui dati “forniti dall’azienda” (pag. 11 e 12 relazione del 04.05.99; pag. 8 relazione del 03.06.98), che aveva tutto l’interesse a dimostrare un pieno e totale rispetto della normativa in materia.
Anche la società “FENICE” che ha proceduto alla “valutazione del rischio di esposizione alla polvere di amianto”, non esclude l’utilizzo di tale materiale [“la successiva analisi quali-quantitativa (del materiale costituente i pannelli isolanti) … ha evidenziato la presenza di amianto di tipo crisotilo in concentrazione del 60%”; “le fibre di amianto aerodisperse sono risultate pari a 1,4 fibre/litro ].
 
3.2. LA PROVA DELL’EVENTO
 
Per ciò che attiene, poi, al danno, che lo CAIO abbia contratto il mesotelimoma pleurico è circostanza non solo incontestata, ma vieppiù provata dai ricorrenti e con la documentazione medica agli atti e con la testimonianza della dott.ssa   Isabella FIERRO, medico che l’ ha avuto in cura.
 
3.3. LA PROVA DEL NESSO DI CAUSALITÀ
 
Pertanto, appare necessario verificare se può dirsi che alla esposizione all’amianto nella sede di lavoro è eziologicamente collegato l’insorgere della malattia e se tale nesso causale è stato dimostrato dai ricorrenti. Al riguardo è opportuno evidenziare che nell’ambito del nostro ordinamento, il legislatore si è premurato di dare una definizione di nesso causale solo nel codice penale (artt. 40 e 41 c.p.); pertanto, in assenza di una analoga disposizione nel codice civile, sono tali definizioni che devono essere prese in considerazione ai fini della individuazione proprio del collegamento causale tra un determinato comportamento e uno specifico evento. Orbene, premesso che non vi è un unico concetto di causalità, atteso che varie sono le teorie  sul piano logico e filosofico, il giurista è tenuto a seguire la logica, per così dire, “vincolata” individuata dal legislatore. La causa giuridicamente rilevante è quella a cui l’ordinamento giuridico riconduce un determinato evento, cosicchè l’interprete deve  ricercare  non tutte le cause (che naturalisticamente parlando sono infinite), ma egli deve verificare che l’evento sia la conseguenza o una delle conseguenze che derivano dalla condotta oggetto di indagine. Tanto discende da una interpretazione letterale dell’art. 40 c.p. in forza del quale l’evento dannoso deve essere “conseguenza della … azione od omissione”. Ne consegue che al fine di ritenere che un evento è conseguenza di un’azione o di una omissione è sufficiente porre una  condicio sine qua non dell’evento. In altri termini, un’azione o un’omissione sono condiciones  sine quibus non se esse non possono essere mentalmente eliminate senza che l’evento stesso venga meno, e ciò mediante l’applicazione di massime empiriche e/o di leggi scientifiche. “Nella spiegazione causale si dovrà, così, ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate” (Cass.06.12.1990, Bonetti). In conclusione, il nesso di causalità può essere affermato dal giudice con l’utilizzazione del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (universali o statistiche) in base alle quali è probabile che la condotta dell’agente costituisca ceteris paribus una condizione necessaria dell’evento. Al riguardo è evidente che per probabilità deve intendersi probabilità logica o credibilità razionale; il giudice cioè dovrà accertare che senza il comportamento , l’evento non si sarebbe verificato “con un alto grado di probabilità”.
 
3.3.1. LA CAUSALITÀ OMISSIVA
 
Nel caso che ne occupa si ascrive alla resistente la responsabilità per la morte di CAIO E dovuta a una patologia “monocausale”, caratterizzata da una pregressa esposizione all’amianto, non essendo state adottate le idonee misure preventive. Si tratta cioè di una ipotesi di causalità omissiva. Tali aspetti devono essere presi in considerazione sia per delineare la struttura della causalità omissiva sia per valutare, eventualmente il ruolo svolto da altri fattori concausali diversi dalla esposizione all’amianto. Nella causalità omissiva – ove il legislatore ha imposto una equivalenza tra la violazione non impeditiva e l’azione causale - vengono in rilievo quattro momenti: a- la sussistenza di un obbligo - giuridicamente rilevante - di agire; b- la violazione di tale obbligo; c. la verificazione di un determinato evento; d. il rapporto tra l’omissione e tale evento. La ratio di una tale previsione va individuata nella necessità di garantire una tutela speciale a determinati beni attraverso la imposizione di obblighi giuridici a determinati soggetti, diversi dai titolari dei beni giuridici protetti. La posizione di garanzia del destinatario dell’obbligo giuridico caratterizza, dunque, il momento della causalità omissiva costituendone il prius logico. Infatti, solo delineando il comportamento dovuto si può individuare un collegamento eziologico con l’evento verificatosi mediante un giudizio prognostico e ipotetico sul come l’azione doverosa avrebbe impedito l’evento; di modo che può ritenersi sussistente un nesso causale tra l’omissione e l’evento quando secondo le leggi di copertura è certo o probabile che con l’azione omessa non si sarebbe verificato l’evento. Deve per altro sottolinearsi che la giurisprudenza penale, sia di legittimità che di merito, ha sottolineato che sussiste il nesso di causalità anche nel caso in cui l’azione avrebbe avuto “solo poche probabilità di successo” (Cass. 07.01.1983, Melis); in tal caso la Corte Suprema ha affermato che “il rapporto causale sussiste anche quando l’opera … avrebbe avuto non già la certezza quanto soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo”. (nello stesso senso Cass. 23.01.1990, Pasolini; Cass.07.03.1989, Prinzivalli; Cass. 12.07.1991 Silvestri). Da tali pronunce emerge con chiarezza l’idea che la causalità omissiva, proprio perché ipotetica e fondata su un metodo a struttura probabilistica, può essere determinata con un grado di attendibilità minore rispetto a quello che di solito si raggiunge nella causalità reale. Appare, allora necessario soffermarsi sul concetto di “probabilità logica”, verificando quando questa raggiunga l’ “alto grado” e individuando quali sono le leggi universali e quelle statistiche. Invero, premesso che tutti gli eventi hanno sempre una probabilità anche minima di verificarsi, anche il concetto di “alto grado di probabilità” è una formula altamente discrezionale che non consente di determinare con esattezza il limite minimo della probabilità al di sotto del quale si deve ritenere che quella omissione non è stata causativa di quell’evento. Si può ritenere che un evento probabilmente si verificherà in relazione ad una pregressa azione od omissione quando ciò appare attendibile, verosimile, dimostrabile. Pertanto, se si assumono quali referenti normativi le leggi universali o statistiche si può accedere ad una nozione di “alta probabilità” più definita o almeno definibile. Ne consegue che si può dire che l’omissione costituisce la condicio sine qua non se essa costituisce l’inizio del processo eziologico, o meglio se ha rappresentato una condizione senza la quale la probabilità naturale di quell’evento sarebbe rimasta ad un livello così basso da rendere poco probabile o addirittura improbabile il verificarsi di quell’evento, o anche se ha promosso l’evento, contribuendo ad aggravare o accelerare un processo già avviato. Ancorando al caso concreto queste considerazioni, occorre verificare quando e se una patologia possa considerarsi conseguenza dell’omissione di una serie di misure preventive all’interno dei luoghi di lavoro. Con particolare riguardo al rapporto di derivazione di particolari patologie da esposizione all’amianto, è possibile ricavare dalla stessa giurisprudenza di legittimità alcune indicazioni idonee ad affermare che un evento patologico è conseguenza certa o probabile dell’esposizione all’amianto secondo le leggi universali o statistiche. Infatti, si è sottolineato che elemento determinante è la persuasività scientifica della derivazione della malattia effettivamente contratta dalla concreta sussistenza del fattore rischio rispetto alle conoscenze scientifiche in materia ; ancora che il periodo di latenza (cioè il periodo intercorrente tra la prima esposizione e l’accertamento diagnostico della malattia) può essere anche piuttosto ampio. Orbene, per ciò che attiene al mesotelioma pleurico in particolare, deve dirsi che esso è considerato nell’ambito delle cd. patologie “monocausali”; cosicchè trattandosi di un’unica causa effettiva – esposizione all’asbesto – scientificamente ricollegabile a patologie tipiche, l’assenza di concause induce alla logica conclusione per cui il comportamento -  che ha innalzato l’indice di probabilità dell’evento – è l’unica vera condicio sine qua non che ha cagionato l’evento.
3.3.2. IL CONCORSO DI CAUSE
 
Per altro , anche a voler dare credito alla tesi di parte resistente che il lavoratore è stato esposto all’amianto anche al di fuori dell’ambiente lavorativo – atteso il largo e diffuso utilizzo di tale materiale anche per gli elettrodomestici -  vi è da dire che nel nostro ordinamento vige il principio dell’equivalenza delle cause (ogni causa è condicio  dell’evento); tale presunzione di equivalenza può essere vinta solo quando venga fornita la prova certa che una circostanza assolutamente imprevedibile ed eccezionale sia stata da sola sufficiente a determinare il fatto. Cosicchè per ritenere che sussiste il nesso eziologico tra l’omissione e l’evento è sufficiente che il datore di lavoro realizzi una delle condizioni idonee a provocare la malattia. Con riferimento specifico, poi, ai tumori professionali, il rapporto di causalità sussiste anche quando la patologia sia stata concausata da altri fattori (v. Cass. 13.10.1988 Mandelli; Cass. 21.11.1990 Castaldi, Cass. 11.05.1990 Papini). Per altro, proprio con riferimento alle ipotesi di tumore derivante da più cause, è pacifico - sul piano scientifico - che ciascuna condizione quando coopera con altre assume una maggiore forza causale; in altri termini le singole concause operano in sinergia rafforzandosi reciprocamente e accelerando il processo oncogeno. Pertanto, l’aver posto in essere  una delle concause è condotta ugualmente forte ed efficiente che l’aver posto in essere l’unica causa della patologia monocausale. Inoltre, per ciò che attiene al fattore “fumo di tabacco”  - si sostiene, infatti, dalla resistente che il de cuius in passato è stato fumatore – deve ribadirsi che, essendo il mesotelioma una patologia monocausale, tale fattore non ha alcuna rilevanza.
Tornando, quindi, al caso in esame, dando – per quanto sopra esposto – per certa l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro e l’insorgere della patologia in capo allo CAIO, se ne può concludere che è stato provato anche il nesso di causalità. Del resto, dato assolutamente pregnante, lo stesso I.N.A.I.L. riconosce allo CAIO (reciuts agli eredi) la rendita per aver contratto un malattia professionale, il mesotelioma appunto. È proprio tale ultimo riconoscimento che conferma non soltanto l’esposizione all’amianto, ma soprattutto che ricollega, in termini eziologici , l’insorgere della patologia (mesotelioma pleurico) all’attività lavorativa. Invero, se all’interno dell’ambiente di lavoro  fosse stata adottata una precisa ed efficace prevenzione tecnica, se si fosse adottato un efficace sistema igienico, se vi fossero stati mirati provvedimenti organizzativi e procedurali, se si fosse richiesta in modo rigoroso l’adozione di mezzi personali di protezione, se si fosse sottoposto il lavoratore al controllo mirato e periodico a prevenire il rischio della malattia, se i datori di lavoro avessero informato i lavoratori su quale era il rischio mortale presente tra di loro, lo CAIO non sarebbe stato esposto all’amianto e quindi anche il rischio di eventi mortali si sarebbe totalmente abbattuto.
 
3.3.3. L’AMIANTO E LE PATOLOGIE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE ALLE SUE FIBRE
 
Del resto, la nocività dell’amianto è dato conosciuto sin dagli inizi del secolo scorso, come si può evincere dalla bibliografia non soltanto scientifica in materia. L’asbesto, classificato nel gruppo 1 dall’IARC (cancerogeno certo per l’uomo) viene considerato nocivo per inalazione. Si tratta di un elemento che causa una serie di patologie derivanti dall’assorbimento per via polmonare delle fibre; queste, quindi, devono trovarsi nell’atmosfera ed essere di dimensioni tali da poter essere inalate e da raggiungere gli alveoli polmonari. Le principali patologie correlate all’asbesto sono:
1.       asbestosi cioè una progressiva ed inarrestabile fibrosi del polmone;
2.       danni pleurici (placche ed ispessimenti); non esistono altre sostanze, oltre le fibre di amianto, idonee a causare nell’uomo l’insorgenza di tali patologie;
3.       tumori primitivi pleurici (mesoteliomi); non esistono altre sostanze, oltre le fibre di amianto, idonee a causare nell’uomo l’insorgenza di tali patologie;
4.       tumori epiteliali polmonari; vi è una correlazione certa tra l’insorgere di tali patologie e l’esposizione all’amianto;
5.       tumori di altre sedi (in particolare quelli laringei, gastrointestinali, renali, del sistema linfoemopoietico e ovarici nelle donne); la discussione scientifica ha evidenziato che l’esposizione all’amianto può aumentare l’insorgenza di tali malattie.
In tal senso si sono espressi: ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists); EPA (U.S. Environmental Protection Agency); OSHA (Occupational Safety and Healt Administration); NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Healt) Advisory Commitee of Safety and Healt Commission of the United Kingdom; Ontario Royal Commission on Asbestos; WHO (World Healt Organisation); IARCH (International Agency for Research on Cancer); CEE, relazione presentata a nome della Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori sui pericoli dell’amianto per la salute; Parlamento Europeo, documenti di seduta 344/1977, Direttiva 83/477 del 1983 ss; CCTN (Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale), primo elenco di sostanze cancerogene di uso industriale, seduta del 14.11.1980 ss. 
Analizzando la letteratura scientifica, come evidenziato sopra, già dal 1906 H.Montague Murray, medico del Charing Cross Hospital di Londra, affermava di aver notato una grave insufficienza respiratoria in un lavoratore dipendente di una fabbrica di asbesto in qualità di cardatore, confermata dalla successiva ZETpsia che aveva evidenziato la presenza di profonde alterazioni di tipo sclerotico nei polmoni; il medico metteva in correlazione tale patologia proprio con la presenza di polvere di amianto presente nell’ambiente di lavoro (Murray: Report of department commitee on compensation for industrial disease.Londra 1907). Gli studiosi, nel 1918 e nel 1924, evidenziavano alterazioni radiologiche del torace in lavoratori dell’amianto e in particolare Cooke segnalava il decesso di una donna per fibrosi polmonare dopo circa 20 anni di lavoro a contatto con l’amianto. Nel 1926 l’ispettorato del lavoro francese sottolineava, a seguito di una indagine, che nell’arco di cinque anni, dal 1890 al 1895, vi erano stati 50 morti tra i lavoratori di una filatura e tessitura di amianto di Calvados (Hoffman: Mortality from respiratory disease in dusty trades, Washington, U.S. Bureau of labor1918; Cooke: Fibrosis of the lung due to the inalation of asbestos dust, 1924; Auribault: Note sur l’hygiene et la sècuritè des ouvriers dans le filatures et tissages d’amiante, 1926). Ed  è proprio a Cooke che si deve la nascita del termine “asbestosi polmonare” in seguito alla scoperta dei corpuscoli di asbesto riscontrati negli affetti da tale  patologia. Tra il 1928 ed il 1935 in Inghilterra e negli U.S.A. vennero effettuate indagini statistiche nell’ambito di attività lavorative dove vi era una regolare esposizione all’amianto. È di quegli anni (1933) l’approvazione in Inghilterra di un regolamento riguardante il controllo dei rischi nella lavorazione dell’asbesto (Asbesto industry regulation). Contemporaneamente (1935) negli U.S.A. il collaboratori della Metropolitan Life Insurance Company, sottolineavano che ben due terzi dei 126 operai che lavoravano in ambienti con presenza di amianto risultavano affetti da asbestosi. Anche in Italia, erano a quel tempo già noti gli effetti nocivi dell’amianto  (una comunicazione di Scarpa del 1908, le brevi note di Palmieri, di Mussa, di Lovisetto del 1930 e quelle di Quarelli del 1934). Vigliani, nel 1939, pubblica una indagine condotta sulla realtà della zona torinese. Addirittura, rende noto l’ZETre, che il primo caso di asbestosi diagnosticato in Italia, oggetto di tesi all’Università degli Studi di Torino nel 1910, era relativo ad un lavoratore di una piccola manifattura tessile di amianto a Nola Canavese. Nel 1940 lo stesso ZETre citava due casi di asbestosi e poneva l’attenzione sui lavoratori dell’industria estrattiva e manifatturiera di amianto in Piemonte, visitati tra il 1941 ed il 1948 rilevando che il 13,2% dei lavoratori delle cave di amianto, il 18,1% dei lavoratori  delle manifatture tessili di amianto, il 13,3% dei lavoratori addetti alla produzione di nastri e freni e il 2,5% dei lavoratori di cemento amianto erano affetti da asbestosi. Sempre lo stesso Vigliani condusse uno studio sui cicli produttivi e sugli ambienti di lavoro di quattro manifatture di amianto e di una industria di materiale di attrito: su 442 operai delle quattro aziende ben 76 erano affetti da asbestosi e le forme più gravi furono riscontrate in lavoratori esposti a concentrazioni ambientali di amianto superiori a 200 pp.cc. Se ne può concludere che alla fine degli anni ’60 – epoca in cui fu assunto lo CAIO -  nel mondo scientifico erano note da almeno  20 anni gli effetti negativi  dell’uso dell’amianto, anche a livello di piccole industrie e a prescindere dalla tipologia di produzione e di trasformazione di tale materiale. Per altro, si tratta di conoscenze diffuse attraverso la pubblicazione dell’Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni e recepite dalla L. 455/43. Nel contempo venivano condotti studi in merito alla eziologia del tumore polmonare che evidenziarono un sicuro nesso eziologico tra asbestosi e tumore polmonare. Tra questi deve ricordarsi lo studio di Doll (Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br. J. Ind. Med. 1955) e quello di Rombola in Italia (Asbestosi e carcinoma polmonare in una filatrice di amianto, Med. Lav. 1955). Negli stessi anni, inoltre vi fu ampia diffusione di pubblicazioni inerenti i casi di malattie da polvere di amianto (Molfino e Zannini: Malattie da polveri dei lavoratori dei porti, Folia Medica 1956; Vecchione : indagine igienico sanitaria in un moderno stabilimento per la lavorazione dei manufatti in fibro cemento e affini, Folia Medica 1960). Infine, è da sottolineare che l’assicurazione contro l’asbestosi è divenuta obbligatoria con la già cit. L. 455/43. Dalla panoramica degli studi sopra effettuata, emerge che nel mondo scientifico e in particolare in quello italiano in ordine al problema della prevenzione degli infortuni – sia sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità delle patologie,  sia sotto il profilo causale – vi era un’ampia documentazione e diffusione del legame eziologico esistente tra asbesto e asbestosi o altre gravi patologie polmonari.
Per ciò che attiene poi, in particolare al rapporto eziologico tra asbesto e mesotelioma, è opportuno analizzare le caratteristiche di tale tumore per verificare se è sufficiente ed eventualmente quale sia il livello ed il tipo di esposizione ad amianto che lo può cagionare. Si tratta di un tumore – non sempre accompagnato da asbestosi -  a prognosi infausta, che si caratterizza per la brevissima sopravvivenza e che può manifestarsi anche dopo un lungo periodo di latenza (20 –30, talvolta anche 50 anni dopo la esposizione). Esso sorge frequentemente a livello pleurico, ma può manifestarsi anche in altre sedi (peritoneo, pericardio, tunica vaginale, testicolo). È inoltre, un tumore molto raro, la cui presenza aumenta in misura direttamente proporzionale all’esposizione all’amianto: anzi, il mesotelioma attualmente è considerato un evento “sentinella” di esposizioni passate ad amianto. Già negli anni ‘50 e  ’60 era noto che il mesotelioma ed il tumore polmonare derivano da esposizione ad amianto: in tal senso si esprimevano numerosi scienziati (Weiss, Wedler, Gilson, Konig, Sleggs, Thompson, Mancuso, Walter). Di recente Marchand (The discovery of mesothelioma, 1991) ha affermato in maniera risolutiva la diretta connessione fra questa patologia ed esposizione ad amianto, così come confermato dal dibattito internazionale e da due studi di altissimo livello (Murray : Asbestos: a chronology of its origins and health effects, Br. J. Ind. Med. 1990; Enterline P.E. : Changing attitudes and opinions regarding asbestos and cancer 1934 – 1965, Am J. Ind. Med. 1991). In Italia,  dai dati statistici relativi alla mortalità per tumore alla pleura emerge il dato che le province in cui vi è un’attività produttiva connessa all’uso di amianto, mostrano un tasso di mortalità da 2 a 5 volte superiore a quello medio nazionale. Per altro, recenti studi hanno sottolineato che il mesotelioma ha, in questi anni,  colpito categorie di lavoratori di settori tipicamente a rischio (ferrovieri, edili, elettricisti, idraulici, meccanici, saldatori e verniciatori). Il mesotelioma pleurico è una malattia caratteristica della esposizione ai due anfiboli – crocidolite ed amosite – il cui potenziale oncogeno dipende dalle dimensioni della fibra. Quanto alla durata delle esposizioni, deve evidenziarsi che bastano anche brevi esposizioni e non è possibile stabilire se vi è una soglia minima al di sotto della quale la dose inalata non sia nociva; così come non esiste una dose sufficientemente bassa da non provocare l’insorgenza di mesotelioma – è noto infatti, che vi sono numerosi casi di mesotelioma tra i familiari dei lavoratori professionalmente esposti all’amianto per esposizione alle fibre trasportate attraverso i vestiti, le scarpe, i capelli. Per altro i dati statistici evidenziano la presenza della patologia de quo anche in soggetti esposti all’amianto per un breve lasso temporale. Pertanto, in conclusione, dalle leggi scientifiche e statistiche emerge il dato certo che più alto è il livello di esposizione all’amianto, maggiori sono le probabilità che si verifichi una delle patologie tipiche provocate dall’amianto. Cosicchè se l’indice di esposizione fosse stato azzerato, attraverso la adozione di tutte le misure preventive dettate dalla ordinaria diligenza e dalle norme specifiche, con un alto grado di probabilità non si sarebbe avuto alcun danno alla salute.
Si deve, dunque, concludere che i ricorrenti hanno fornito una piena prova in merito all’inadempimento della ZETA, dimostrando la condotta illecita (esposizione del lavoratore alle fibre di asbesto), l’evento (insorgere della malattia), nesso eziologico tra la prima ed il secondo.
 
3.4. L’ASSENZA DI PROVA IN MERITO ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL DATORE DI LAVORO
 
Ribadendosi, dunque, che al caso di specie deve applicarsi l’art. 2087 c.c.,  permane per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Cass. 21.10.1997, n. 10361, Cass. 29.12.1998 n. 12863). La resistente, invero, non ha fornito alcun  elemento in merito alla adozione di tutte le tutele necessarie quali ad esempio la predisposizione di aspiratori che, in relazione alla loro eventuale potenza in rapporto alla volumetria interessata all’attività lavorativa, fossero sufficienti a mantenere libero dalle polveri l’ambiente di lavoro; alla tempestività e adeguatezza degli aggiornamenti, alle caratteristiche di eventuali mascherine in dotazione, dei grembiuli, delle manichette e dei guanti.
Può, allora, ritenersi che nel caso in esame la società resistente ha causato, con la sua condotta illecita – non avendo adottato alcuna cautela per proteggere i suoi dipendenti dalla presenza di amianto nell’ambiente di lavoro – l’insorgere della malattia  in CAIO E, cosicchè essa è ora tenuta al risarcimento dei danni provocati.
 
4. LE CONSEGUENZE DELLE LESIONI ALLA INTEGRITÀ FISICA
 
Al riguardo, deve premettersi che, in generale, la lesione all’integrità della persona determina:
-                  un danno patrimoniale, conseguenza eventuale e consistente nella diminuzione della capacità di produrre reddito e in ogni ulteriore danno effettivamente determinato, sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto quelle del danno emergente;
-                  un danno morale, anch’esso eventuale, consistente nella sofferenza temporanea sia psichica che fisica conseguente alla lesione, risarcibile nei limiti di cui all’art. 2059 c.c. e cioè solo nei casi in cui il fatto illecito sia anche penalmente rilevante (pur se non vi sia stata una sentenza penale in tale senso; tuttavia deve escludersi la risarcibilità nell’ipotesi in cui la responsabilità del fatto sia attribuibile solo sulla base di presunzioni);
-                  un danno biologico, permanente o temporaneo, risarcibile ex art. 32 Cost. e 2043 c.c.
-                  un danno biologico conseguente alla morte del congiunto quale risarcimento del danno subito direttamente dai congiunti a causa delle lesioni provocate al parente deceduto (risarcimento iure proprio).
Ciò in astratto; in concreto in caso di morte, le fattispecie sopra evidenziate danno luogo:
-                  al risarcimento del danno patrimoniale subito dai familiari per il venir meno dell’eventuale contributo economico portato dal de cuius (qualora questi fosse produttore di un reddito) nell’ambito familiare. Inoltre, a titolo di danno emergente i familiari potranno chiedere il rimborso delle spese funerarie  ed eventualmente quelle sanitarie sopportate (ovviamente nel limite di quelle che rispondono ad un criterio di normalità e con esclusione di ogni eccesso nella organizzazione di cerimonie e ciò per evitare ingiustificate locupletazioni).
-                  al risarcimento del danno morale patito dai congiunti per la perdita del familiare qualora ciò abbia provocato un perturbamento dell’animo e gravi sofferenze;
-                  al risarcimento del danno biologico iure successionis;
-                  al risarcimento del danno biologico iure proprio.
Orbene, nel caso in esame, gli eredi di CAIO E hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale – relativamente alle spese mediche sostenute – del danno morale e del danno biologico iure successionis. È evidente che la condanna al risarcimento di tali danni è subordinata alla prova della sussistenza degli stessi.
 
4.1. IL DANNO PATRIMONIALE
 
Per ciò che attiene al danno patrimoniale, la richiesta dei ricorrenti è limitata al ristoro delle spese mediche sostenute: a fronte di una richiesta quantificata “forfettariamente” in £. 50.000.000, le prove addotte sono state limitate a sole £. 3.160.000 (pari a 1.632 euro). Infatti, i ricorrenti hanno prodotto una serie di fatture attestanti il pagamento di cure specifiche collegate all’insorgere del mesotelioma. Pertanto la resistente va condannata al pagamento di tale somma.
 
4.2. IL DANNO BIOLOGICO
 
            È opportuno, al riguardo, premettere brevi cenni in merito al concetto di danno biologico, al fine di individuare l’oggetto della prova e, di conseguenza, l’adempimento del relativo onere da parte dei ricorrenti. 
La nozione giuridica di danno biologico attiene alle lesioni alla integrità psicofisica della persona, giuridicamente rilevanti e risarcibili indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali che producono.    Prima di giungere a tali conclusioni, al danno biologico non era riconosciuta alcuna forma di risarcimento atteso che  il bene “persona” non è in alcun modo risarcibile né è possibile una determinazione monetaria del danno subito se non limitatamente alla riduzione della capacità di produrre reddito. Del resto lo stesso codice del 1942 aveva ancorato il principio risarcitorio al criterio della patrimonialità e della redditualità e pertanto alcuna rilevanza poteva essere disconosciuta alla integrità psicofisica in sé e per sé considerata. Sulla base di tali considerazioni, già dalla metà del secolo scorso fu elaborata la cd. regola del calzolaio. A fronte di tale concezione giuridica, la dottrina medico – legale cominciò ad argomentare la risarcibilità di ogni lesione alla integrità psicofisica. Tuttavia, rilevati i limiti della regola del calzolaio (connessi essenzialmente a quei casi in cui la vittima non svolgesse alcuna attività retribuita) si affacciò la tesi della cd capacità lavorativa generica intesa quale generica attitudine dell’uomo a svolgere attività lavorativa. La compromissione di tale validità psico–somatica determinando la riduzione di un valore economico consentiva di ammetterne la risarcibilità.
            La giurisprudenza fece proprie queste teorie dottrinarie e così dapprima si risolse alla utilizzazione della regola del calzolaio arrivando a forzarne il rigore ritenendo che in ogni caso vi era una riduzione della capacità lavorativa generica. Così, di fatto, anche se la lesione non comportava una diminuzione della capacità lavorativa specifica si faceva ricorso al concetto di capacità lavorativa generica. Tale impostazione portava tuttavia a delle soluzioni piuttosto ambigue, come quella del caso Generino in cui i giudici di merito (Trib. Milano 18.01.1971) posero quale parametro di riferimento, la presunzione che il figlio di un manovale avrebbe svolto lo stesso lavoro del padre. In altri casi  (App. Lecce 27.03.1979) si è fatto riferimento all cd. figura del reddito figurativo o potenziale. Nello stesso periodo, la stessa giurisprudenza creò categorie successivamente divenute di larga diffusione quali il danno estetico ed il danno alla vita di relazione ammettendone il risarcimento atteso che esso si concretizzava in una “compromissione dell’attività psicofisica del danneggiato a causa della ridotta capacità di concorrenza rispetto agli altri soggetti nell’ambito dei rapporti sociali ed economici” (Cass. 03.06.1979 n. 1966). Il pregiudizio estetico  trovava risarcimento sia sotto la voce di danno patrimoniale che sotto quella di danno morale.
La prima applicazione giurisprudenziale di un diverso criterio di stima e di liquidazione del danno si deve al Tribunale di Genova. Questo, con una serie di sentenze innovative, tentò di superare le iniquità determinate dalla rigida applicazione del parametro del reddito percepito ritenendo risarcibile il pregiudizio non patrimoniale del danno biologico. In particolare, si affermò che le lesioni “non incidono solo ed esclusivamente sull’attività lavorativa, ma anche su tutte le altre componenti dell’attività umana  e ciò sulla base di una interpretazione estensiva degli artt. 2043 c.c.e 32 Cost.; infatti “per il diritto alla salute ed alla integrità fisica la norma che tutela è contenuta addirittura nella Costituzione la quale all’art. 32 afferma, appunto, che la salute è un fondamentale diritto dell’individuo”.
            Alla fine degli anni ’70 la stessa Corte Cost.  è stata costretta ad affrontare e risolvere la questione della risarcibilità del danno biologico e della norma civilistica alla quale fare riferimento. Al riguardo le pronunce più significative sono  quelle n. 87 ed 88 del 1979.
In particolare, la Corte Cost. evidenziò che le lesioni del diritto alla salute rientrano nel ampio concetto di danni non patrimoniali – intendendosi per tali tutti quelli non suscettibili direttamente di valutazione economica - e pertanto tutelabili alla luce del disposto dell’art. 2059 c.c. Il diritto alla salute è, in somma, un diritto soggettivo assoluto e primario che opera non solo nei rapporti interprivati, ma anche in ambito pubblicistico e che risulta tutelato ex art. 2059 c.c. interpretato in senso estensivo.
            Nel corso degli anni ’80, se i giudici di merito hanno più volte ribadito la risarcibilità del danno biologico come voce autonoma di danno, la Cassazione è intervenuta con una decisione di particolare rilievo nel 1981 (sent. n. 3675), prendendo posizione rispetto alle due impostazioni, quella genovese e quella tradizionale.
            La Suprema Corte ha, dunque, sancito tre importanti principi:
-          la lesione del diritto – salute, e quindi, il danno biologico, costituisce una autonoma voce di danno;
-          il diritto alla salute è costituzionalmente garantito;
-          il referente costituzionale del diritto alla salute è l’art. 32  che può trovare immediata applicazione attraverso il disposto dell’art. 2043 c.c.
La Corte, in effetti, si è rifatta ai principi già evidenziati dalla Corte Cost. ribadendo che il diritto alla salute costituisce un diritto assoluto, svincolato dal danno morale (tutelato ex art. 2059 c.c.) Successivamente, però, con la sent. 06.04.1983 n. 2396, la Corte ha sottolineato che l’art. 2043 c.c. “ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza altra qualificazione …stabilisce in via immediata la risarcibilità delle menomazioni di quello che è il complessivo valore della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva fatta palese dal patrimonio, ma anche soggettiva (biologica e sociale)”. In conclusione, la Corte ha affermato la riconducibilità del danno biologico ad un tertium genus distinto sia dal danno patrimoniale in senso stretto che dal danno non patrimoniale.
Ma, la decisione più rilevante in materia è senza dubbio quella della Corte Cost. 184/1986. La Consulta, riconoscendo la costituzionalità dell’art. 2059 c.c. ha evidenziato che esso si riferisce al solo danno morale, inteso quale perturbazione dell’animo e sensazione dolorosa a seguito  dell’illecito. Inoltre, evidenziando che la clausola generale contenuta nell’art. 2043 c.c. deve essere interpretata con flessibilità adeguandola di volta in volta alle esigenze della vita reale, la Corte ha sostenuto che in base al combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. il cd. danno biologico riceve, nel nostro ordinamento piena tutela. In sintesi: 1. l’art. 2059 c.c. va riferito esclusivamente al danno morale soggettivo (inteso come sopra);
2. il danno biologico è una categoria diversa sia da quella del danno patrimoniale che da quella del danno non patrimoniale; in particolare il danno biologico è interno al fatto illecito e ne costituisce il danno – evento, mentre gli altri due, come danno – conseguenza, sono esterni al fatto illecito. Pertanto nel caso di lesioni alla integrità psicofisica, il danno biologico è sempre presente, mentre gli altri due sono solo eventuali. Non solo: il danno “è sempre lesivo, senza bisogno di alcuna prova del bene giuridico salute
3.       poiché il danno biologico trova i propri referenti normativo negli articolo 32 Cost. e 2043 c.c., esso è sempre ingiusto (contra ius).
Appare evidente che sulla base di tale impostazione, il danno biologico è sempre presente, in caso di lesioni personali, e sempre risarcibile, ed inoltre, saranno risarcibili anche quelle menomazioni dell’integrità psicofisica che non hanno alcuna incidenza sulla capacità di produrre reddito.
Orbene, tanto significa che, nel caso concreto, avendo provato la lesione fisica subita dal de cuius, i ricorrenti hanno conseguentemente assolto al loro onere probatorio in ordine al danno biologico subito da CAIO E.  Ne consegue altresì, l’obbligo della ZETA ZET S.p.A. di risarcire tale danno. Al riguardo è noto che, in tale materia, è necessario ricorrere a criteri equitativi (“Quanto alla liquidazione del danno è pacifico, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7459/97, Cass. n. 102/1985), che l'unico criterio utilizzabile nella valutazione del danno biologico è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo. Corte di Cassazione 3 aprile 1999 n. 3234 Sezione lavoro); in particolare, è opportuno tener conto essenzialmente della durata della permanenza in vita e ciò in considerazione del fatto che il risarcimento è teso a soddisfare esigenze legate alla esistenza del danneggiato. Pertanto, è necessario quantificare il danno con riferimento al momento effettivo della morte ed al reale periodo di sopravvivenza.
            Orbene, per ciò che attiene al risarcimento del  danno da invalidità permanente, ritiene la scrivente di adottare il sistema cd. “tabellare” introdotto dal Tribunale di Milano, il quale è effettivamente “rispondente da un lato ad un’uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto …) e dall’altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione delle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto si manifesta l’efficienza psicofisica del soggetto danneggiato” (Corte Cost. 184/1986). Infatti, tali tabelle sono predisposte in maniera tale che il valore del punto è determinato con riferimento ad un criterio progressivo – connesso alla gravità della menomazione permanente – ed uno regressivo – connesso alla età del danneggiato. Invero, in tal modo, si tiene conto da un lato del fatto che l’aumentare della gravità delle menomazioni comporta un danno sempre più pesante secondo una progressione geometrica, e dall’altro che, considerata la vita media probabile di ciascun danneggiato, più è giovane il soggetto leso maggiore è il lasso temporale in cui questi dovrà sopportare la menomazione nella vita quotidiana. Cosicchè, nel caso in esame, prendendo come valore punto corrispondente alla lesione accertata 5,6848, come valore di percentuale di menomazione 70 (l’I.N.A.I.L. accorda, infatti, la malattia professionale di CAIO E riconoscendogli una invalidità nella misura appunto del 70%) e come demoltiplicatore 0,725, l’ammontare del danno biologico con riferimento alla invalidità permanente ammonta a 288358,91 euro (5,6848 x 70 x 0,725). Inoltre, deve essere liquidato altresì il danno connesso alla invalidità temporanea. Al riguardo, in primo luogo è d’uopo tener conto della durata della malattia, e cioè del lasso temporale intercorso dal momento dell’insorgere del mesotelioma pleurico al momento del decesso: considerato, dunque, che la patologia in questione fu diagnosticata il 17.12.1998 e che il decesso è avvenuto il 24.10.1999, esso è pari a circa 10 mesi. Pertanto, questo giudice stima equo liquidare il danno connesso nella misura del 20% del danno relativo alla invalidità permanente: 57671,78 euro.
 
4.3. IL DANNO MORALE
           
Il primo dato normativo che ha consentito di costruire il concetto di danno morale (inteso come sofferenza psichica e morale inferta) è l’art. 185 c.p. il quale statuisce che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili , debbono rispondere per il fatto di lui”. Tale articolo ha una funzione ricognitiva – e cioè di individuazione della categoria dei fatti produttivi di danno -  ed una di accertamento -  per la attribuzione della tutela alle posizioni giuridiche lese. Se prima della emanazione del codice civile del 1942, si poteva propendere tanto  per la risarcibilità del danno in questione solo nelle ipotesi in cui vi fosse una esplicita previsione normativa, tanto per la sussistenza di  un principio generale di risarcibilità del danno morale, viceversa, entrato in vigore l’art. 2059 c.c. (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito dolo nei casi determinati dalla legge”), l’orientamento dominante, confortato dalla stessa Corte Cost. (sent. 184/1986), ritiene, considerato il dato letterale, che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nel caso in cui esso sia stato provocato da un comportamento penalmente illecito –  salve le ipotesi residuali ed assolutamente eccezionali di risarcibilità del danno morale anche quando non sia stato commesso un reato. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. rende il reato elemento qualificante del danno non patrimoniale meritevole di tutela.
            La tesi della risarcibilità del danno morale solo quando sia configurabile un fatto di reato trova conforto anche nella relazione al codice civile ove si chiarisce, proprio con riferimento al disposto dell’art. 2059 che esso avrebbe consentito il risarcimento del danno morale derivante dalla commissione di un illecito penale in considerazione del fatto che in questo caso l’offesa all’ordinamento giuridico risulta più intensa e, pertanto, si richiede una risposta più energica da parte dell’ordinamento. La linearità di tale impostazione è stata intaccata, poi, dalla previsione di alcune specifiche fattispecie nelle quali il legislatore prevede espressamente la risarcibilità del danno morale a prescindere dalla configurabilità di un illecito penale ( art. 89 c.p.c. – espressioni sconvenienti o offensive tenute negli scritti difensivi; art. 2 L. 177/88 – privazione ingiusta della libertà personale da parte del giudice con condotta gravemente colposa o dolosa; art. 96 c.p.c. – la lite temeraria).
            Tali nuove ipotesi di risarcibilità hanno determinato la necessità di rivedere il rapporto tra l’art. 2059 c.c. [la cui funzione è quella di affermare il principio della tipicità della tutela risarcitoria del danno morale (Cass. 5 ottobre 1994 n. 8081)] e l’art. 185 c.p.: attualmente, invero, si ritiene che vi sia un rapporto di genere a specie, cosicchè il reato costituisce solo una delle ipotesi di risarcibilità del danno morale accanto agli altri “casi determinati dalla legge”.
Concludendo, il risarcimento del danno morale trova fondamento nella regola della tipicità ed è ammissibile solo quando una norma lo preveda espressamente: cosicchè, le ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale, al di fuori delle ipotesi di reato, costituiscono delle mere eccezioni, e ciò anche se vi sono senza dubbio dei casi in cui l’offesa al bene protetto determini un danno non patrimoniale (ad es. il licenziamento illegittimo).
Se, dunque, quando un medesimo accadimento integra oltre che un illecito civile anche una ipotesi delittuosa è ammissibile il risarcimento del danno morale è, allora, necessario stabilire se gli elementi per il risarcimento sono quelli che consentono di ritenere provata la responsabilità civile o quelli che individuano l’illecito penale.
            La questione è di non poco conto: infatti, è essenziale stabilire se il reato fa scattare la sanzione penale e quella civile (nel qual caso sarà necessario accertare il verificarsi dell’ipotesi delittuosa secondo le norme e i principi del diritto penale) o se, invece, il risarcimento del danno civile deriva dal fatto che l’illecito penale integra anche gli estremi dell’illecito civile (nel qual caso sarà necessario accertare in concreto il verificarsi dell’illecito civile secondo le regole e i principi propri del diritto civile). Orbene, deve ritenersi preferibile la prima impostazione che appare più rispettosa del dato normativo.
            Quanto ai profili processuali, sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale, la giurisprudenza maggioritaria riteneva che qualora il fatto di reato fosse stato oggetto di un accertamento da parte del giudice penale, il giudice civile doveva necessariamente attenersi a quanto emerso in sede penale (v. Cass. 25 maggio 1981 n. 3430; Cass. 18 ottobre 1980 n. 5617). Invero, il precedente codice prevedeva una specifica pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile: la ratio  era quella di evitare un contrasto tra giudicati. Il giudice civile aveva un potere di accertamento autonomo solo nel caso in cui vi fosse un difetto di procedibilità (querela) o nel caso di estinzione del reato (Cass. 25 maggio 1985 n. 3031).
            La introduzione del nuovo codice di procedura penale ha completamente ribaltato la situazione: è stata, infatti, prevista la totale separazione ed autonomia tra i due giudizi, al fine di semplificare lo svolgimento del processo. Conformemente a tali previsioni, anche con la cd. miniriforma del processo civile si è enfatizzata la separazione tra il processo penale e quello civile prevedendo la cd. sospensione facoltativa: in altri termini, il giudice civile è assolutamente libero nella sua valutazione discrezionale se sospendere o meno il processo civile in attesa che si concluda quello penale. La giurisprudenza più recente, attenendosi alle previsioni normative, ha ampliato ulteriormente la portata della separazione dell’accertamento giudiziale (Cass. 27 febbraio 1996 n. 1501) estendendo il principio anche ai rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile (Corte dei Conti, SS.UU. 2 marzo 1992, n. 754).
            Pertanto il giudice civile accerta – in via incidentale e autonomamente - il fatto di reato al fine di verificare la responsabilità del danneggiante (Cass. 22 luglio 1996 n. 6527): in altre parole, il giudice civile, per ammettere il risarcimento del danno morale,  dovrà verificare la sussistenza di una fattispecie penale completa in tutti i suoi elementi, sia soggettivi (dolo o colpa) sia oggettivi (condotta, evento e nesso di causalità), nonché la mancanza di scriminanti o cause di esclusione dell’antigiuridicità. Inoltre, l’attribuzione del fatto di reato al danneggiante deve avvenire secondo le regole e i principi penalistici e non attraverso gli strumenti del codice civile che permettono il ricorso anche a presunzioni di legge: ne consegue che, qualora la responsabilità del fatto sia attribuita col il ricorso ad una presunzione di colpa deve negarsi l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (v. da ultimo ass. 7 dicembre 1999 n. 13729).
            Il principio della separazione e dell’autonomia dei due giudizi comporta anche la possibilità per la vittima di scegliere la sede nella quale chiedere tutela. In particolare, se essa avrà scelto la sede civili, il relativo processo proseguirà autonomamente  anche nel caso di contemporanea pendenza di un processo penale, potendo scegliere se trasferire in sede penale l’azione civile, prima che il giudice civile abbia emesso una sentenza e sempre che, in relazione allo stato del processo, sia ancora possibile la costituzione di parte civile. 
            Se, invece, è stato iniziato il processo penale senza la costituzione di parte civile, prima della emanazione di una sentenza, il danneggiato può instaurare autonomo giudizio civile: in tal caso il giudice civile non sarà assolutamente vincolato all’accertamento in sede penale in caso di assoluzione, ma potrà tenere conto di una eventuale condanna.
            Qualora, infine, la vittima si costituisca parte civile in un processo penale, e, poi, decida di trasferire il processo in sede civile, il relativo giudizio sarà sospeso fino alla decisione del giudice penale.
            Tanto premesso in via generale, nel caso concreto sottoposto all’attenzione di questo giudice va detto, in primo luogo, che non risulta che i ricorrenti abbiano agito in sede penale con una costituzione di parte civile, cosicchè è possibile una valutazione assolutamente autonoma dei fatti, al fine di verificare se sia ipotizzabile una fattispecie di reato, con le modalità e nei termini sopra indicati in via generale. Orbene, ritiene la scrivente che effettivamente la fattispecie in esame configuri una precisa ipotesi di reato: l’omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica (artt. 589 c.p. in connessione con gli artt. 17 R.D. 14.4.1927 n. 530, 2087 c.c., 5 L. 12.4.1943 n. 455, D.P.R. 19.3.1956 n. 303, 377 e 387 D.P.R. 27.4.1955 n. 547, 157 e 175 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, 3 e 4 D.L.VO 19.9.1994 n. 626). È infatti, indiscutibile che la morte dello CAIO sia ricollegabile ad un comportamento colposo e nella specie negligente, imprudente, imperito e inosservante delle norme sull’igiene sul lavoro da parte della società resistente la quale ha omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per escludere o contenere l’esposizione all’amianto (adeguati impianti localizzati di aspirazione), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione (mascherine, guanti, occhiali), di far sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di informarsi e di informare gli stessi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi [tanto che gli stessi lavoratori, venuti per altre vie a conoscenza dei rischi connessi all’esposizione all’amianto (v. dichiarazioni di CAPUANO Guido: “spesso abbiamo chiesto ai responsabili con che tipo di materiale stavamo lavorando, se era rischioso per la nostra salute e in tal caso se era possibile avere degli strumenti di protezione. Ciò è avvenuto … quando il caso dell’amianto cominciò a fare molto clamore”), chiesero, direttamente o a mezzo OO.SS., l’intervento dell’ASL competente (V. documentazione ASL NA4 :”la ASL NA4 Serv. di Igiene e Med. Lavoro, fu investita sul finire del 1997 da esposti denunce, provenienti da OO.SS. e singoli lavoratori dello stab. ZETA ZET S.p.A. di Pomigliano d’Arco segnalanti la presenza di amianto all’interno dello stabilimento”)]. L’attività istruttoria, come del resto sopra già evidenziato, ha consentito, inoltre, di provare tutti gli elementi del reato: l’omissione (così come sopra specificata), l’evento (la malattia e poi la morte del lavoratore) ed il nesso di causalità.
            Ma l’attribuibilità della fattispecie di reato presuppone anche l’accertamento dell’elemento soggettivo che, nel caso in esame, è la colpa. Al riguardo, sebbene sia indubbiamente possibile il ricorso ad una presunzione di colpa secondo le norme civilistiche in materia, deve sottolinearsi che, a parere di questo giudice, è stata raggiunta una piena prova anche con riferimento a tale elemento. Invero, l’omissione colposa (generica e specifica) nel caso di specie è relativa alla inosservanza di norme cautelari che impongono comportamenti non realizzando i quali è prevedibile l’evento dannoso o pericoloso. La prevedibilità (ed evitabilità) dell’evento devono essere determinate con il parametro dell’ homo eiusdem condicioni et professionis. In tal modo è possibile fondare un giudizio che tenga altresì conto della diversità di ruoli e specializzazioni, nonché delle diverse posizioni attribuite a particolari soggetti dall’ordinamento. “la comunità si aspetta dal datore di lavoro, dall’imprenditore, che si preoccupi anzitutto del bene costituzionalmente garantito della integrità fisica dei lavoratori, che si preoccupi cioè di seguire tra i fattori della produzione quello che certamente è, e non può non essere, il fattore di maggior valore trattandosi del lavoro o meglio dell’uomo che lavora” (Cass. 1.07.1992 BOANO). Il profilo della colpa specifica è accertato già con l’accertamento della violazione di norme cautelari specifiche le quali prevedono una presunzione ope legis di prevedibilità ed evitabilità per l’agente modello: cosicchè l’indagine sul piano colposo della concreta prevedibilità rileva solo quando si sia violata una norma generica di condotta per la quale occorre indagare se in ipotesi vi era un contegno diverso non pericoloso. Del resto la stessa Cassazione ha sottolineato che “la violazione degli obblighi di sicurezza  enunciati  sinteticamente  dall'art.  2087 cod. civ., può costituire, ai sensi dell'art. 43 cod.  pen.,  elemento  di  colpa  per  violazione  di  leggi,   suscettibile   di   dare   vita   a  responsabilità civile. In questo senso l'art.  2087  può  intendersi  come  clausola generale integrativa dell'art. 43, ult. parte, cod. pen..” (Cass. 9 maggio 1998 n. 4721 Sezione lavoro).
La  normativa  speciale  di  prevenzione, inoltre,  non  esaurisce  l’obbligo  di prevenzione e di profilassi del datore di lavoro rispetto ai  prestatori  di opera. Infatti, l’art. 2087 c.c. prevede come  dovere  fondamentale dell’imprenditore quello di provvedere alla tutela della  integrità  fisica del prestatore d’opera; tale norma  ha un valore  sussidiario  rispetto  alla  normativa  speciale dettata per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro,  in  quanto presuppone che risultino  insufficienti  o  inadeguate  le  misure  all’uopo previste dalla detta normativa speciale. Pertanto, anche dove  faccia difetto la previsione normativa di una specifica misura preventiva, la  disposizione  suddetta  impone  al  datore  di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e  la osservanza delle norme tecniche e di esperienza; e ciò proprio perché è inevitabile che la disciplina speciale abbia delle lacune, non potendo  prevedere ogni fattore di rischio.                                                                  
Nel caso in esame, dunque, residua una colpa generica intesa come quella prudenza, diligenza ed attenzione concretamente necessarie ad evitare l’evento. Occorre allora chiedersi quale sia il rapporto, in concreto e in astratto, tra l’elemento psicologico (l’imprudenza, l’imperizia , la negligenza e la violazione delle norme cautelari specifiche) ed il fatto, considerando, altresì, che la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, per il soggetto tenuto ad uno specifico comportamento per il rispetto e la tutela della dignità e della salute di determinati soggetti, deve avere ad oggetto la “potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione” (Cass. 6.12.1990, BONETTI). Si deve, dunque, accertare se al momento del fatto era prevedibile che si verificasse un evento dannoso o pericoloso del genere di quello che si è poi verificato e non l’evento così come si è verificato storicamente e specificamente. Sussiste, quindi, la colpa se l’agente ha potuto prevedere che adottando le misure imposte si poteva evitare un grave danno alla salute o alla vita. Nel caso in esame, in tutto il periodo in cui lo CAIO ha lavorato per la resistente, essendo state omesse le necessarie misure preventive, era prevedibile che da tale comportamento potesse derivare un danno grave alla salute (rectius la morte) dello CAIO e di altri lavoratori (v. dichiarazioni di CAPUANO Guido: “mi risulta che vi sono state altre due persone che hanno avuto malattie simili a quella dello CAIO. … per un certo periodo di tempo si verificarono morti improvvise di 4/5 operai nel giro di pochi anni … anche io ho contratto un tumore alla prostata e il prof. MUTO ed il prof. GALLO a cui mi sono rivolto, oncologi ed urologi, mi hanno detto che tale patologia potrebbe essere connessa con la manipolazione dell’amianto ”). D’altro canto, che tali conoscenze vi erano all’epoca dei fatti (dal 1969 in poi) è fuori discussione: depongono in tal senso la ricostruzione sopra esposta degli studi e delle ricerche effettuate nel corso degli anni già a partire dagli inizi del 1900 in ordine alla pericolosità della esposizione all’amianto, al nesso eziologico tra tale esposizione e il manifestarsi di alcune specifiche patologie, nonché l’evoluzione normativa in relazione alle cd. lavorazioni pericolose e tra queste quella a contatto con l’amianto. Come puntualmente ricostruito da parte ricorrente, il legislatore italiano ha cominciato ad occuparsi del cd. rischio amianto agli inizi del secolo scorso: infatti, già  il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 (epoca  nella  quale  le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale,  erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970),  che  approvava  il  regolamento per il T.U.  della  legge  per  il  lavoro  delle  donne  e  dei  fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la  filatura  e  tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi  nei  quali  l’applicazione delle donne e dei fanciulli era vietata o  sottoposta  a  speciali  cautele; norma analoga seguiva nel regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle  donne  e  dei  fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.  1136,  art.  36, tabella B, n. 13; il R.d. 7 agosto 1936 n. 1720 approvava le  tabelle  indicanti  i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei  fanciulli  e  delle  donne  minorenni e prevedeva  alla  tabella  B  i  lavori  pericolosi,  faticosi  ed insalubri in cui è consentita l’occupazione delle  donne  minorenni  e  dei  fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e  condizioni e, tra questi, al n. 5,  la  lavorazione  dell’amianto,  limitatamente  alle operazioni di mescola, filatura e tessitura; il R.D. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto  in  presenza  di  lavorazioni  tossiche  (ridurle  per   quanto  possibile); la legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, all’art. 1, lettera F, prevedeva di  ampliare  il  campo  della  tutela;  il  D.P.R. 19 marzo 1956 n.  303, il D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648,  statuiscono in ordine alle visite particolarmente accurate; il regolamento 21 luglio 1960 n.  1169  all’art.  1  prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei  materiali  di  lavorazione  possa dar luogo,  avuto  riguardo  alle  condizioni  delle  lavorazioni,  ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da  determinare  il  rischio; l’art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni  di  cui  all’allegato  n.  8, per il premio supplementare, presupponeva un grado di  concentrazione  di  agenti  patogeni  superiore  a  determinati valori minimi. Senza contare l’assicurazione contro l’asbestosi divenuta obbligatoria nel 1943 con la legge 455.
            In conclusione, è innegabile la responsabilità della resistente in ordine alla causazione della morte dello CAIO a seguito di una omissione colposa, considerato altresì che non ricorre assolutamente una di quelle ipotesi di inesigibilità della  diligenza  richiesta  (“concetto  assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non  dovuto  e  del non  dedotto  in  obbligazione” Cass. 9 maggio 1998 n. 4721 Sezione lavoro). Infatti, è evidente che non si  può  pretendere  l’adozione  di accorgimenti  per  fronteggiare  evenienze   infortunistiche   assolutamente  impensabili ed eccezionali alla comune esperienza; viceversa nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, il comportamento diligente, prudente, perito e rispettoso delle norme di prevenzione era sicuramente esigibile.  
            Da ultimo, è d’uopo sottolineare che la colpa del datore di lavoro non può essere esclusa per il solo fatto che non si sono ammalati tutti i dipendenti; è, infatti, di intuitiva  evidenza,  che non  ogni  addetto  alla  lavorazione  dell’amianto incorre in malattia  mortale  ma  l’insorgere della patologia è correlato alle specifiche condizioni soggettive ed ambientali. È evidente, invero, come  non  vi  sia  un  dato più relativo e maggiormente soggettivo, della efficacia causale su  un organismo umano di un fattore  tossico: cosicchè,  pur  essendo  incontrovertibile  la  pericolosità della  polvere  di  amianto,  la  sua  incidenza  sui  diversi  apparati  individuali  non  è  riducibile  ad  una  costante. 
            Tanto premesso, ritiene questo giudice di poter liquidare il danno morale (che, stante la configurabilità di una specifica fattispecie di reato e considerata la gravità della patologia contratta dallo CAIO, deve ritenersi in re ipsa) calcolandolo nella metà del danno biologico così come sopra determinato: esso, dunque, sarà pari a 173015,34 euro
            Sulle somme così calcolate devono riconoscersi gli interessi legali e la rivalutazione economica ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
 
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattese:
accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la ZETA ZET S.p.A. al pagamento della somma di 520678,05 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi di CAIO E.
Condanna ZETA ZET S.p.A. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 15.000 euro comprensivi di diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
 Nola 17.09.2002

 

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