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LAVORO.  Indennità per Vice Pretori Onorari ex l.1981 n.27 art.3 – appello: incompetenza  territoriale del  tribunale di Nola  ex art. 25 cpc [Tribunale di Nola, sentenza del 4/12/2002.]

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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE APPELLO LAVORO

Nella persona dei magistrati

Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA…………presidente est.
Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO…..…………giudice
Dott.ssa BARBARA MENDIA………..………..giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.149/99

Vertente tra

TIZIO……………………..appellante

Elettivamente domiciliato in Napoli  (…)

mandato a margine dell’atto di appello.

                                                   E

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro p/t………………………………………….appellato

Elettivamente domiciliato in Napoli via Diaz n.11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello  depositato in data 16.3.1999 l’avv. TIZIO spiegava appello avverso la sentenza del Pretore di Nola Giudice del Lavoro n.69 del 7.7.1998 con la quale veniva rigettata la domanda formulata dall’appellante  per il riconoscimento delle speciali indennità  previste per tutti i magistrati ordinari dall’art. 3 l.19.2.1981 n.27 secondo l’interpretazione autentica l.6.8.1984 n.425.

L’appello si basava sui seguenti MOTIVI: 1) appartenenza dei vice pretori onorari all’ordine giudiziario; 2) destinatari dell’indennità sono i magistrati  ordinari in genere quindi anche gli onorari; 3) inesistenza limiti di bilancio statale.

Si costituiva il resistente che eccepiva l’incompetenza per materia  e l’incompetenza territoriale del tribunale adito; nel merito, concludeva per il rigetto.

Sulle conclusioni in epigrafe riportate il tribunale decideva come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

                                                       MOTIVI

Preliminarmente deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario non vertendosi in materia di pubblico impiego; inoltre si ravvisa la competenza per materia del Giudice del lavoro in quanto l’attività a cui fa riferimento il ricorrente è attività di lavoro caratterizzata da collaborazione continuata e  coordinata ex art. 409 n.3 cpc.

Rileva il Collegio che deve essere dichiarata l’incompetenza funzionale del tribunale di Nola in favore del tribunale di Napoli

Ai sensi dell’art. 25 cpc “per le cause nelle quali è parte  un’amministrazione dello Stato è competente , a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza dello stato in Giudizio e nei casi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione è convenuta , tale distretto si determina con riguardo al giudice  del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la prestazione  o in cui si trova la cosa mobile o l’immobile oggetto della domanda”. Tale norma deve essere coordinata con gli artt. 6 e 7 del RD 30.10.1933 n.1611 e segnatamente con l’art. 7 della suddetta legge che stabilisce che “ le norme ordinarie di competenza rimangono ferme  anche quando sia in causa un’amministrazione dello Stato  per i giudizi innanzi ai pretori e conciliatori (…). L’appello  delle sentenze dei Pretori e delle sentenze dei Tribunali innanzi al Tribunale o alla Corte di appello ove ha sede l’Avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.”

Tale combinato delle norme comporta la seguente  disciplina: in primo grado il giudice del lavoro è il pretore (trattasi di procedura precedente la novella 19.2.1998 n.51 )  individuato ex art. 413 cpc, mentre nel grado di appello  è il tribunale del distretto in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato, nel caso di specie il Tribunale di Napoli.

L’incompetenza per territorio del giudice di appello suddetta, secondo costante orientamento della Cassazione, è rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, a causa della inderogabilità dei principi del cd foro erariale. Infatti: “ L’applicabilità nel rito del lavoro delle regole del foro erariale ( art. 25 cpc) comporta che l’appello avverso la sentenza pretorile  in controversia concernente prestazioni in cui è parte un ministero  debba essere proposto al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio della avvocatura generale dello stato nel cui distretto si trova il tribunale  che sarebbe competente secondo le regole ordinarie( in tal senso: Cass 14.5.1994 n.4734; Cass 16.1.1995 n.457).

Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.

                                                   PQM

Il tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull’appello proposto da TIZIO avverso al sentenza del  Giudice del Lavoro di Nola n.66 del 1998 nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia  così provvede:

dichiara l’incompetenza territoriale ex art. 25 cpc del tribunale di Nola per essere competente il tribunale di Napoli . Compensa le spese di lite

Nola, 4.12.2002     

Il presidente est.

Dott.ssa Vincenza Barbalucca

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