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LAVORO. Reclamo avverso provvedimento cautelare.  – Illegittimità costituzionale dell’art. 669 octies, comma 4 c.p.c. per violazione art.3 e 24 Cost. – Manifesta infondatezza-  Tentativo di conciliazione e giudizio cautelare - Mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine stabilito dall’ordinanza cautelare –Perentorietà del termine fissato dal giudice o, in mancanza, stabilito ex lege dal comma 2 dell’art. 669 octies c.p.c.- Decorrenza del termine (perentorio) di trenta giorni – Sospensione della decorrenza del termine stabilito dall’art. 669, co.1 e 2, octies – Regolamento delle spese demandato alla fase di merito [Tribunale di Nola, sentenza N° 121/02, depositata il 23/10/02] 

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TRIBUNALE DI NOLA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Nola, composto dai sigg.:

dott. Raffaele Motti -Presidente-
dott.ssa Anna Ilaria Pezzullo - Giudice-
dott.ssa Stefania Borrelli -Giudice est.-
all'udienza del 24.9.2002 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2/02 R.G. Reclamo dell'anno 2002 del Ruolo Generale
TRA
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) NAPOLI/XXXX , in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  (…) -ricorrente-

E

Sig. TIZIO, elettivamente domiciliato in ...    -resistente-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.669 novies c.p.c., la ASL Na/XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva dichiararsi l’inefficacia del provvedimento cautelare reso in data 17.4.2002 dai Tribunale di Nola, in funzione di giudice dei lavoro, in fase di reclamo, attesa la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di trenta giorni quale stabilito nell’ordinanza cautelare in oggetto.

Contestava, altresì, la carenza di contenuto essenziale nell’istanza diretta a promuovere il tentativo di conciliazione, come tale inidonea ad impedire le decadenze di cui all’art.669 octies c.p.c..

Formulava eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.669 octies, comma 4, c.p.c. per violazione degli artt.3 e 24 Cost., introducendo —detta norma- una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti privati e dipendenti pubblici e ledendo, illegittimamente, il diritto di difesa della parte risultata soccombente.

Si costituiva in giudizio il Sig.TIZIO il quale contestava le avverse deduzioni, sulla scorta delle motivazioni esposte in comparsa di costituzione e chiedeva il rigetto dei ricorso.

All’udienza dei 24.9.2002, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa e decisa come da dispositivo che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il  ricorso è infondato.

Va, in primo luogo, chiarito che in alcun modo può mettersi in discussione La perentorietà del termine fissato dal giudice o, in mancanza, stabilito ex lege dal comma 2 dell’art.669 octies c.p.c., per l’inizio del giudizio di merito, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare; né, d’altronde, può ritenersi che la proposizione del tentativo di conciliazione equivalga alla instaurazione del giudizio di merito.

Occorre esclusivamente stabilire il momento dal quale tale predetto termine andrà a decorrere.

In proposito, l’interpretazione fornita dall’istante in merito al contenuto dell’art.669 octies comma 4 c.p.c. non appare condivisibile.

Premesso che nessun dato letterale depone a favore della tesi sostenuta dalla difesa dell’ASL NA/XXXX, occorre piuttosto far ricorso alla lettura sistematica della disposizione in oggetto (comma 4)

L’art.669 octies c.p.c., invero dal contenuto chiaro e privo di formule equivoche, recita al primo comma: “l’ordinanza di accoglimento, ove  la  domanda sia  stata  proposta  prima dell’inizio della  causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, …”. Tutte le disposizioni seguenti disciplinano l’ipotesi di ordinanza cautelare (di accoglimento) emessa prima dell’inizio del giudizio di merito.

E’ agevole intuire come la norma in questione presupponga il caso di giudizio cautelare instaurata e conclusosi, per l’appunto, prima dell’inizia del giudizio ordinario e non nel corsa di essa.

Pertanto, la disposizione che qui interessa, di cui al comma 4 della citata norma, deve collocarsi in tale contesto, non rinvenendosi alcun altro riferimento all’ipotesi —viceversa

sostenuta dalla difesa dell’ente— in cui il giudizio cautelare sia stato iniziato nel corso di quello ordinario di merito.

Dunque, il corna 4, nel momento in cui stabilisce che “il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile...”, fa riferimento, per l’appunto, all’ipotesi introdotta dal primo comma, di proposizione ante causam della domanda cautelare, prevedendo la decorrenza del termine (perentorio) di trenta giorni dal momento in cui (per ciò che concerne le controversie individuali relative ai rapporti            di         lavoro  alle            dipendenze       delle     pubbliche amministrazioni) la domanda sia divenuta procedibile (e, dunque, siano decorsi i tempi per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.65 D.lgs. 165/2001).

Ciò tanto più se si ha riguardo al fatto che l’ultima parte del comma 4 recita, a sua volta : ….. o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni”. La previsione in oggetto non avrebbe senso alcuno laddove venisse riferita alla ipotesi di proposizione del giudizio cautelare nel corso della causa di merito che, già di per sé, presuppone —evidentemente- l’avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, in ogni caso, l’avvio della relativa procedura.

Ciò premesso, circostanza incontestata tra le parti è l’avvenuta proposizione dell’istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione in data 15.5.2002 a fronte dell’ordinanza cautelare di accoglimento emessa in data 17.4.2002.

La presentazione della stessa sospende la decorrenza del termine stabilito dall’art.669, co.1 e 2, octies che inizierà a  decorrere dalla data di esaurimento della procedura conciliativa.

Irrilevante appare, ai fini del giudizio, la questione attinente al contenuto dell’istanza inoltrata ai sensi dell’art.66 d. lgs.165/2001.

L’inidoneità dell’atto in oggetto al perseguimento degli scopi ad esso propri, per mancanza del contenuto essenziale (“esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa”), non deve essere valutata dal giudice della cautela, anche se in fase di attuazione del relativo provvedimento, essendo estraneo alla sua cognizione l’esame della sussistenza delle condizioni di procedibilità presupposte dalla regolare instaurazione del giudizio di merito.

La relativa verifica va demandata alla cognizione del giudice di quest’ ultimo.

Appare manifestamente infondata, infine, la questione di illegittimità costituzionale dell’art.669 octies nella parte in discussione, che prevederebbe una giurisdizione condizionata per le sole controversie di lavoro, successive all’espletamento di una fase interinale di natura cautelare, relative ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione e non anche per quelle relative ai rapporti di lavoro tra soggetti privati nei termini prospettati dalla difesa di parte ricorrente, ossia per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost..

Sebbene non si rinvenga, allo stato, alcuna decisione sul tema specifico, la Consulta ha avuto già modo di pronunziarsi in merito alla questione della compromissione (eventuale) del diritto di difesa ex art. 24 Cost., come prospettata dall’ente, laddove sia prevista la procedibilità dell’azione condizionata al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In proposito, La Corte ha stabilito che “non è fondata la q.l.c. delle disposizioni denunciate, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., poiché (....) i lamentati ritardi nell‘esercizio dell‘azione che originerebbero dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione non ledono il diritto di azione, che non comporta “ex se” l’immediatezza assoluta del suo  esercizio....(in tal senso Corte  Costituzionale 13 luglio 2000, n. 276)

Il contenuto di tale pronunzia ben si adatta all’ipotesi in esame, laddove il diritto di azione/difesa che si assume essere violato è quello della parte (pubblica) risultata soccombente nel giudizio cautelare, costretta ad attendere tempi maggiori per addivenire ad un giudizio a cognizione piena.

Ciò posto e, considerata la funzione deflattiva (a beneficio dell’una e dell’altra parte, tanto in assoluto disaccordo con la prospettazione difensiva di parte ricorrente che vorrebbe privare il meccanismo in esame di qualsivoglia finalità) del tentativo di conciliazione così come concepito dal legislatore, ritiene il Collegio che l’attesa dei tempi per l’espletamento della relativa procedura non si tradurrebbe, in ogni caso, in una ingiusta compromissione del diritto di difesa della parte interessata, attesa la modesta entità degli stessi: tanto in conformità al principio espresso dalla Consulta nella citata pronunzia.

D’altronde, va rilevato che il tentativo di conciliazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, in assenza di qualsivoglia previsione legislativa che “esoneri” il giudizio  instaurato a seguito di una fase cautelare ormai esaurita all’applicazione dell’art.410 c.p.c., andrà comunque esperito, prevedendosi, ai sensi dell’art.412 bis c.p.c., il potere/dovere del giudice del merito, che ne ravvisi la carenza, di sospendere il           giudizio in attesa della definizione dell’iter.

Diversamente argomentando si finirebbe con l’ammettere la possibilità, per la parte che agisce in giudizio, di aggirare l’obbligo                di            esperire  il              tentativo               obbligatorio          di  conciliazione, ricorrendo all’a.g. con lo strumento cautelare (anche in ipotesi di assoluta carenza dei presupposti previsti dall’art. 700 c.p.c.).

Ciò premesso, è indubbio che analoga (presunta) compromissione del diritto ex art.24 Cost. si verificherebbe anche in tale ultima ipotesi, essendo le parti costrette, comunque, ad attendere i tempi previsti per l’esperimento del tentativo in oggetto.

Quanto detto, è evidente, rende del tutto equiparabili le sorti dei giudizi proposti in seguito all’esaurimento di una fase interinale di natura cautelare, sia che si tratti di controversie tra soggetti privati sia che si verta in tema di controversie tra soggetto privato e parte pubblica, atteso che in  entrambi i casi deve parlarsi di giurisdizione condizionata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c.; laddove i tempi più lunghi previsti per le controversie lavoro con la p.a. di cui agli artt.65 e 66 D.Lgs. 165/2001, giustificano alla luce delle esigenze di natura organizzativa a cui  presiedono l’attività del soggetto pubblico.

Stante tutte le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

 

La particolarità della questione affrontata suggerisce l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

In  proposito, va disattesa la richiesta della parte vittoriosa volta ad ottenere la liquidazione delle spese di tutte le fasi del giudizio fino a questo momento svoltesi, la cui regolamentazione, come stabilito dai provvedimenti che hanno preceduto il presente, è demandata alla fase di merito. Tardiva, in quanto formulata solo in sede di discussione, e -comunque-  inaccoglibile all’esito di questo giudizio (non esaurendo, lo stesso, l’intera vicenda giudiziale in corso) è l’ulteriore istanza di condanna della parte ricorrente, per lite temeraria, al risarcimento dei danni subiti dal resistente per illegittim  

P.Q.M.

Ogni diversa istanza ed eccezione disattese, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Nola, il 24.09.2002

Il Giudice estensore  (dott.ssa S. Borrelli)

Il Presidente (dott. R. Motti)

Depositata il 23/10/2002

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