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APPELLO LAVORO. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI LAVORATORI    ZZZZ    A SEGUITO ACCORDI 22.6.1993 E 20.2.1994: NESSO DI CAUSALITA’ DIFFERENZIATO -  – VALUTAZIONE DI FATTO - CRITERIO DEL PREPENSIONAMENTO COME CRITERIO  RAZIONALE E MERITEVOLE   DI SCELTA DEI LAVORATORI  - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE ex art. 7 L.223 del 1991 commi 7 e 8. [Tribunale di Nola, sentenza  del  05.11.03]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE APPELLO LAVORO

Composto dai magistrati:

             Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA    presidente  est.

             Dott.ssa MARINA MANGOSI                   giudice

             Dott.ssa  MONICA GALANTE                  giudice

Ha emesso la seguente

 

SENTENZA

Nella causa n.320/99  RGSL

avente per oggetto: appello sentenza Pretore di Nola n.295/98

vertente tra:

ZZZZ  SPA …………………………………………APPELLANTE

elettivamente domiciliata in S.Anastasia (…) in virtù di procura a margine del ricorso  di appello

                                                              E

D’SEMPRONIO   …………………………….APPELLATO

elettivamente domiciliato in Napoli (…) che lo rappresentano e difendono giusto mandato  in calce al ricorso introduttivo.

 

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data  3.6.1999 la ZZZZ  SPA  proponeva appello avverso la sentenza n.295 del 2.4/6.1998 del Pretore di Pomigliano D’Arco in funzione di giudice del lavoro resa tra detta ZZZZ spa e l’appellato di cui in epigrafe citati . In detto atto di appello la ZZZZ   spa premetteva in punto di fatto e di diritto  quanto segue:

a) con ricorso notificato in data 18.3.1997  D’SEMPRONIO , dipendente della ZZZZ  spa, con inquadramento nella IV categoria,  assumeva di essere stato collocato in CIGS dal 31.1.1994 per un periodo di 23 settimane con ulteriore prosecuzione; deduceva che la sua collocazione in CIGS sarebbe stata discriminatoria  ed in mancanza di nesso causale tra sospensione e causa integrabile; con successiva determinazione datoriale del 31.10.1994   veniva dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro  con ammissione del lavoratore al beneficio del prepensionamento.

 b) Il ricorrente chiedeva quindi al pretore adito la declaratoria di nullità della collocazione in cigs, con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze  tra ordinaria retribuzione e trattamento di cigs percepito oltre al risarcimento dei danni.

c)      Si costituiva l’azienda che chiedeva il rigetto del ricorso.

d)     Il pretore  con sentenza del 2.6.1998 depositata il 4.6.1998 dichiarava illegittima tutto il periodo di sospensione in cigs condannando la ZZZZ spa al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separata sede.

Con ricorso depositato in data  3.6.1999 la ZZZZ spa spiegava appello avverso al citata sentenza per i seguenti MOTIVI:

1)                    erronea valutazione del pretore della complessa vicenda contrattuale e amministrativa che ha condotto la ZZZZ al ricorso alla CIGS: sussistenza del nesso di causalità tra sospensione e causa integrabile; violazione art. 1363 cc e l.223/1991.

2)                    Violazione l.223/1991 anche in riferimento all’adozione del criterio di scelta  della maggiore anzianità anagrafica contributiva previsto dall’accordo 20.2.1994:i limiti di sindacabilità del criterio da parte del GO; meritevolezza   e legittimità del criterio di scelta adottato

3)                    Osservanza della procedura ex art. 1 comma 7 l.223/1999 inerente gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro al Sindacato dei criteri di scelta e modalità di rotazione : in ogni caso la questione è rilevante solo per il Sindacato, portatore e rappresentante di un interesse collettivo, e non per il singolo lavoratore.

L’appellante concludeva per l’accoglimento dell’appello con rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado. In via subordinata chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale.

Si costituiva l’appellato che chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata ; in subordine chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e la nullità della procedura azionata dalla ZZZZ spa ex art. 1.223/91  per violazione commi 7 ed 8; confermata la condanna della ZZZZ spa al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separata sede; in via ancor più gradata e subordinata accertarsi e dichiararsi  il diritto del D’SEMPRONIO   alla rotazione per l’intero periodo  di cigs o a quello ritenuto di giustizia , sempre con condanna della ZZZZ spa al pagamento delle differenze retributive relative da liquidarsi in separata sede, con vittoria di spese con attribuzione . In via istruttoria  l’appellato formulava richiesta di prova testimoniale.

Sulle conclusioni in epigrafe riportate il Tribunale decideva come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

                                                          
MOTIVI

L’appello è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo di gravame l’appellante denuncia la erronea valutazione, da parte del primo giudice, della complessa vicenda contrattuale e amministrativa che ha portato alla sospensione in cigs del D’SEMPRONIO, scandita dai due successivi accordi tra le parti sociali del 22.6.93 e del 20.2.1994, correlati dalla medesima finalità, il primo preparatorio del secondo, ritenendo la ZZZZ che sia la causale dell’intervento che il criterio utilizzato per la  collocazione in cigs emergono soltanto mediante la complessiva interpretazione dei due accordi, ancorata a corrette regole ermeneutiche, disattese dal Pretore, che ha invece frantumato la vicenda contrattuale ed isolato i due successivi provvedimenti di collocazione in cigs del lavoratore appellato.

Con il secondo motivo di gravame l’appellante censura l’erronea interpretazione della legge n. 223/91 e delle successive disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità che si ispirano alla gradualità degli interventi, finalizzati alla soluzione dei problemi relativi al personale esuberante . Coerentemente a tale prevista gradualità, alla cigs con sospensioni periodiche (formalizzata nell’accordo del 22.6.93) ha fatto seguito una cigs continuativa e senza rotazione preordinata alla mobilità e/o all’accesso diretto al trattamento previdenziale (accordo del 20.2.1994); nell’ambito di tale programma, il criterio guida per la individuazione dei lavoratori da sospendere è stato quello della maggiore anzianità anagrafica e /o contributiva, al fine di compensare la perdita del lavoro con l’incentivo al pensionamento previsto dalla l. 223/91, o con l’ammissione al beneficio del prepensionamento, qualora questo fosse stato richiesto. La ZZZZ ribadisce pertanto il collegamento tra i  provvedimenti di collocazione in cassa integrazione e la successiva messa in mobilità e prepensionamento e a tale collegamento ancora la scelta utilizzata per il D’SEMPRONIO e denuncia l’erroneità della decisione del Pretore, che,  disattendendo tale collegamento, postulato dalle leggi e dagli accordi, tendente al graduale allontanamento dei lavoratori dall’azienda, ha separato gli istituti della cassa integrazione e della mobilità, sul presupposto che il primo comporta una semplice sospensione del rapporto di lavoro, il secondo la definitiva cessazione dello stesso. Deduce altresì la ZZZZ che il criterio dell’anzianità fu pattuito dalle parti sociali, nell’ambito di valutazioni demandate all’autonomia collettiva, non sindacabili dal giudice, che  non può spingersi oltre la valutazione della legittimità dei criteri alla luce dei principi di uguaglianza  e non discriminazione desumibili dall’ordinamento che operano come limiti esterni del potere esercitato, fino a valutare la razionalità o convenienza dei criteri prescelti. Deduce pertanto la ZZZZ la inconferenza del richiamo del Pretore all’art.1322 c.c., a fondamento del controllo di meritevolezza compiuto, contrastante con la natura e la funzione della contrattazione collettiva e, in particolare della contrattazione collettiva in materia di cigs e di mobilità. L’appellante infine, nella prospettiva della correttezza del controllo delle determinazioni collettive ex art. 1322 c.c., deduce, ribadendo le argomentazioni dispiegate nel primo grado del giudizio, la meritevolezza del criterio di scelta, costituito dalla maggiore anzianità, dei lavoratori da collocare in cigs, obiettivo e preciso, nonchè ragionevole.

In merito quindi ai due primi motivi di gravame ritiene opportuno il Collegio premettere  che i provvedimenti di sospensione in cassa integrazione guadagni del D’SEMPRONIO, pur espressione, storicamente, della complessa vicenda ricollegata alla crisi del settore nel quale la società opera ed alla conseguenziale esigenza di ristrutturazione di esso, vicenda che ha introdotto la necessità di disparati interventi, anche sull’occupazione, sono sorretti e giustificati dai due  accordi sindacali, prodromici ai rispettivi provvedimenti concessori del Ministero del lavoro, rispettivamente  del 22 giugno 1993 e del 20 febbraio 1994.

La valutazione della legittimità della collocazione in cigs del D’SEMPRONIO passa pertanto attraverso la verifica della coerenza tra la causa integrabile individuata dalle parti sociali e fondante la richiesta del provvedimento amministrativo concessorio del beneficio della cassa integrazione e la sospensione del lavoratore.

In generale e brevemente questo giudice ritiene di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che insegna la sindacabilità giudiziale dei criteri di  scelta dei lavoratori da collocare in cigs, che può investire sia i c.d. limiti interni del potere datoriale di sospensione (coerenza  tra esigenze aziendali alle quali l’intervento è strumentale e le singole sospensioni) che i limiti c.d. esterni dati dal divieto di  discriminazione e dai principi di correttezza e buona fede (Corte Costituzionale 23 giugno 1988).

Nel caso in esame, nel valutare il rispetto da parte datoriale dei c.d .limiti interni del potere di sospendere, il Collegio ritiene di non condividere il convincimento  del Pretore secondo il quale il primo periodo di collocazione in cassa integrazione del D’SEMPRONIO  non è stato ricondotto alla causa integrabile della crisi aziendale in particolare alle esigenze aziendali nei limiti individuati dall’accordo sindacale del 22 giugno 1993,  in relazione all’andamento del mercato dei singoli modelli in  produzione.

Il Collegio , invece , condivide il convincimento del Pretore circa il secondo periodo di collocazione in cigs, che si fonda  sul già menzionato accordo del febbraio 1994, non risultando lo stesso legittimato dalla causa integrabile della ristrutturazione, in esso esplicitata.

Le esigenze sottese ai due distinti accordi vengono in evidenza mediante la interpretazione di essi, che non consente di considerare, ai fini che interessano questo giudizio, unitariamente la vicenda collettiva: il fatto che la crisi abbia condotto alla  ristrutturazione, che gli esiti della crisi fossero individuabili già nella successiva e definitiva riduzione del personale in esubero, che gli interventi succedutisi appartengano alla medesima vicenda storica può avere rilievo ,sul piano storico, al fine della ricostruzione degli avvenimenti.

 Ai fini della verifica della ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla cassa integrazione salariale occorre quindi valutare la complessa fattispecie.

Con l’accordo del 1993 le parti muovono dalla considerazione della congiuntura del settore automobilistico e dallo strutturale decremento della domanda, come del piano di sviluppo del triennio a seguire, e convengono sulla sussistenza delle condizioni di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91 , con decorrenza dal 28 giugno, “... in relazione all’andamento di mercato dei singoli modelli ... e sulla base delle attuali previsioni...”, prevedendo altresì un sistema di verifiche bimestrali.

L’accordo del 1994 ripercorre il programma di gestione della crisi oggetto dell’accordo del “93, ma prende atto che, a seguito delle verifiche in quella sede previste, è emersa la necessità di fronteggiare la crisi con interventi più radicali..., volti alla ristrutturazione del settore; le parti hanno pertanto concordato interventi più radicali rispetto a quelli individuati nel precedente accordo, costituiti dal ricorso alla cigs in via continuativa ed alla mobilità; pertanto soltanto con l’accordo del 20.2.94 viene concordata la richiesta di ammissione della società alla cigs per ristrutturazione e viene prevista la modifica delle sospensioni da settimanali o plurisettimanali a continuative.

Essendo diversi i presupposti legittimanti il ricorso alla cassa integrazione palesati dai due accordi, occorre correttamente raffrontare ciascuna causa integrabile con i singoli provvedimenti di collocazione in cigs del D’SEMPRONIO, onde verificarne la coerenza con la causa integrabile selezionata dalle parti sociali. 

Orbene, con riferimento al primo periodo, le risultanze istruttorie consentono di ritenere la congruità causale tra la scelta del D’SEMPRONIO e le evidenziate esigenze.

Consta infatti, come pur motivato dal Pretore ( che tuttavia in dispositivo  ha statuito  sulla illegittimità del periodo di sospensione ), che il reparto presso il quale prestava lavoro il D’SEMPRONIO era stato interessato da una fase di crisi con notevole riduzione dell’attività di produzione. Invero il teste Mevio  riferisce  , nella propria qualità di responsabile del Centro  Diretto di Vendite,  che nel  corso del 1994 l’attività svolta dal servizio dallo stesso  coordinato e specificamente l’attività svolta dal settore assistenza e vendite veicoli ai dipendenti, di cui era caposquadra il D’SEMPRONIO, era nettamente diminuita per la diminuita domanda di vetture da parte degli acquirenti , preferendo tra l’altro questi ultimi rivolgersi per le attività di riparazione ed assistenza all’esterno per costi inferiori.

La sospensione del D’SEMPRONIO per il periodo dal 18 gennaio all’1 giugno 1994  palesa pertanto  coerenza tra causa integrabile e sospensione, in quanto  disposta nei limiti , pattuiti dalle parti sociali, entro i quali il potere datoriale di sospendere poteva legittimamente essere esercitato.

La disamina della questione di legittimità o meno di tale provvedimento non si esaurisce alla verifica della sussistenza del nesso di causalità tra sospensione e  causa integrabile. E’ necessario, infatti verificare che il criterio di scelta del lavoratore  stabilito dal datore di lavoro sia legittimo. Sul punto si osserva che la scelta del lavoratore è stata adottata  in forza del criterio della maggiore anzianità anagrafica e contributiva previsto dall’accordo sindacale del 20.2.1994: l’accordo  evidenzia infatti  che “sino alla collocazione in mobilità per fronteggiare l’eccedenza di personale sopra individuato farà ricorso alla cigs continuativa e senza rotazione ...., secondo i criteri che tengano conto delle esigenze organizzative ...connesse al piano industriale....”.

L’apprezzamento in ordine alla legittimità del criterio individuato dalle parti sociali comporta, come già evidenziato, un raffronto con i principi di uguaglianza e non discriminazione desumibili dall’ordinamento, che operano come limiti esterni all’agire di qualsiasi soggetto privato ed anche delle parti nei contratti collettivi nonchè con i principi di correttezza e buona fede oggettiva che integrano il contenuto dei negozi. Gli accordi collettivi, atti negoziali di diritto comune, che vertano sui criteri di scelta nella materia in esame, in quanto schemi atipici, sono presieduti dalla norma di cui all’art.1322 c.c., che, oltre ai limiti imposti dalla legge, introduce un parametro, quello della meritevolezza, atto a selezionare gli interessi divisati dalle parti mediante il negozio adottato, che devono essere compatibili con i principi generali desumibili dall’ordinamento giuridico. Nel compiere questa verifica il giudice non può certamente sostituirsi alle parti sociali nella valutazione della opportunità delle scelte concordate: può tuttavia il giudice controllare la meritevolezza delle determinazioni dell’accordo collettivo sottoposto al suo esame, giusta i principi richiamati.

Ritiene il Collegio che il criterio individuato per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs è meritevole di tutela alla stregua dei principi desumibili dall’ordinamento: esso si palesa specifico ed obiettivo ed appare sorretto da una giustificazione intrinsecamente coerente. Appare al riguardo condividibile l’orientamento espresso da quella  giurisprudenza della Cassazione che, evidenziata la diversità ontologica tra licenziamento collettivo per riduzione di personale e  collocamento in cigs, ha ribadito che non sono applicabili , ai fini dell’operatività del secondo istituto , i criteri di selezione del personale stabiliti per il primo, con la conseguenza che la scelta dei lavoratori da sospendere , espressione di un potere unilaterale dell’imprenditore, soggiace soltanto all’osservanza dei limiti interni di coerenza con la finalità cui è preordinata la concessione dell’integrazione salariale e di limiti esterni, derivanti dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 cc., nonchè dal divieto di atti discriminatori, salva peraltro, la disciplina collettiva, la quale, ove non contrastante con norme imperative, può legittimamente regolare il predetto potere, anche prevedendo che la scelta, indipendentemente dal carico di famiglia, prioritariamente ricada su quei lavoratori che abbiano il requisito di età per l’ammissione al pensionamento anticipato. Invero il criterio del possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato risponde ad “effettive esigenze di ordine sociale” perchè é preferibile limitare la possibilità di lavoro di chi per motivi di età o di anzianità di servizio è ormai prossimo al trattamento pensionistico, rispetto a chi , essendo più giovane di età e con minore anzianità contributiva, una tale possibilità non abbia nell’immediato futuro”(Cass. Sez. un. 13 ottobre 1993 n.10112). Invero il criterio di scelta risulta sufficientemente ancorato ad elementi obiettivi e garantisce un procedimento selettivo, che, verificata la coerenza con la causa integrabile, appare razionale e risponde ad esigenze di obiettività e generalità e non contrasta con i principi solidaristici a cui il richiamato principio di buona fede è espressione; costituisce senz’altro una scelta tra soluzioni possibili, tutte indubbiamente afflittive per i destinatari, incidendo sul fondamentale bene della vita del lavoratore, che risponde ad una coerenza e non contrasta con norme imperative e con i principi generali dell’ordinamento giuridico. Che poi la soluzione si palesi meno appagante di altre possibili, meno opportuna costituisce oggetto di una valutazione estranea all’oggetto del sindacato giudiziale, attinente alla opportunità delle scelte, demandate all’ autonomia collettiva.

Arrivati a questo punto rimane da verificare l’ultima questione di illegittimità posta dal lavoratore circa il provvedimento di cigs e cioè la inosservanza della procedura di consultazione sindacale da parte del datore di lavoro ( v. ricorso in primo grado e punto 4 conclusioni della comparsa di risposta in appello).

Ebbene sul punto questo Tribunale  ritiene che vada accolta  la domanda proposta dal ricorrente  di dichiarare la invalidità della procedura azionata da ZZZZ  spa  per violazione dei commi 7 ed 8 art.1 l.223 del 1991 non avendo il datore di lavoro rispettato la procedura prevista  dalla normativa che scandisce  il procedimento da seguire per ottenere i benefici di legge.

In particolare viene previsto normativamente che “ la richiesta di cigs deve contenere il programma  che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle  eventuali  misure previste per fronteggiare  le conseguenze sul piano sociale” , mentre prima dell’emanazione del decreto di concessione o diniego del beneficio  devono essere portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali  di categoria dei lavoratori , per rendere possibile un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela dei lavoratori  in relazione alla crisi dell’impresa, le cause di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibili, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di individuazione dei lavoratori interessati ed i criteri di rotazione. Per quanto attiene le modalità di rotazione il legislatore innovando rispetto alla precedente normativa, ha inteso prevedere la rotazione tra dipendenti  che svolgano le stesse mansioni e si trovano occupati nell’unità  produttiva interessata come obbligo generale, salvo a consentire al datore, qualora vi ostino ragioni contrarie, la possibilità di escluderla nell’osservanza di quanto previsto dal comma 8 art. 1 citato. Tale ultima disposizione prevede  che, in caso di mancata adozione del criterio di rotazione,  per ragioni tecnico-organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, il datore di lavoro deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. In tal caso, se in sede si adozione del programma i motivi addotti siano ritenuti non fondati, il Ministro del Lavoro promuove l’accordo  tra le parti.

In caso di inosservanza di tale decreto da parte dell’impresa è prevista la sanzione  consistente nell’obbligo di pagamento  in misura doppia del contributo aziendale. Ovviamente ove venga esclusa la rotazione dovrà procedersi alla individuazione dei criteri di scelta  dei lavoratori da sospendere che devono essere comunicati alle organizzazioni sindacali così come disposto, nel rispetto dei limiti esterni ed interni come individuati dalla giurisprudenza, come limite all’esercizio del potere datoriale.

In ordine alle  conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione  ed esame congiunto ex cit. comma 8 art 1 l.223/1991  di recente le  Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.302 dell’11.5.2000 nonché sezioni unite 27.6.2000 n.461)  hanno affermato la “ illegittimità della sospensione del lavoro per  CIGS  nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto previsto dall’art. 5 l.1634/75, gli specifici criteri, diversi dalla rotazione, della individuazione dei lavoratori da sospendere”.

Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento espresso, non soltanto in considerazione dell’ autorevolezza dell’autorità decidente, le cui pronunzie hanno funzione nomofilattica, ma anche per la persuasività delle motivazioni espresse.

In particolare si rileva come l’esame congiunto, da parte del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali, è volto a sollecitare la regolamentazione sindacale del potere datoriale di procedere alla sospensione della prestazione lavorativa svolta dai suoi dipendenti; inoltre  la comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ha una pregnante funzione di garanzia  procedimentale, essendo scopo della disposizione quello di rendere trasparente e verificabile la scelta datoriale in funzione di tutela di quei lavoratori che  subendo la scelta si trovano in funzione di mera soggezione. Si è osservato infatti che la comunicazione ha la duplice funzione di consentire da una parte alle organizzazioni sindacali di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, dall’altra di  assicurare la tutela dei lavoratori da sospendere nell’azienda in crisi: in tal senso non è condivisibile il rilievo della ZZZZ che  la comunicazione assolve solo alla prima delle cennate funzioni dato che le organizzazioni sindacali  hanno il compito di tutela di interessi diffusi e non già di rappresentare i lavoratori coinvolti nella  procedura. Tenuto conto della duplice funzione evidenziata della comunicazione, si deve ritenere che la violazione dell’obbligo, così come l’esistenza di vizi nella comunicazione,  da un lato integra   una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, tutelabile ex art. 28 statuto lavoratori, dall’altro è causa diretta di illegittimità del provvedimento riguardando un elemento essenziale  e non formale o marginale della complessa fattispecie, in  quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale ed impedisce di perseguire lo scopo della legge e cioè tutelare i singoli lavoratori coinvolti nella procedura.

 Ne consegue  che l’inosservanza di tale garanzia procedimentale  incide sull’attuazione del principio  di trasparenza  viziando direttamente  il provvedimento di concessione del beneficio. E’ consentito, quindi, al singolo lavoratore di adire il GO  al fine , previa dichiarazione incidentale di illegittimità  del provvedimento concessivo,  di sentire condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze tra retribuzione piena e quella integrata. Da tale violazione, infatti, discende il mancato esaurirsi della fattispecie e conseguentemente il datore non è liberato dall’obbligo di versare la retribuzione al lavoratore. Tale situazione  consegue in tutti i casi di omessa od incompleta comunicazione, sia nel caso in cui è stato adottato il criterio della rotazione , che nel caso in cui è stato escluso.

 Si è quindi in presenza di una garanzia procedimentale analoga a quella prevista per la collocazione  in mobilità e per il licenziamento collettivo, in relazione  ai quali la violazione dei criteri di scelta comporta l’annullabilità del recesso ex art. 5 comma III l.223/1991. Né da ciò può argomentarsi che per al CIGS in mancanza di espressa previsione legislativa  debba ritenersi che la violazione dell’obbligo della comunicazione non è sanzionato.

Infatti mentre nel primo caso la facoltà di recesso del datore è prevista espressamente come diretta a produrre l’effetto risolutivo del rapporto ( art.4 commi 9 e 5), effetto che , verificandosi la violazione di una norma imperativa necessita di essere paralizzato da un’altrettanta previsione di legge  contemplante l’annullabilità dell’atto; invece nel caso di violazione di comunicazione  per intervento della CIGS, poichè questa  incide sul regime dell’adempimento  esonerando il datore di lavoro dalla obbligazione retributiva,  non vi è in realtà nulla da invalidare, ma al più riprende vigore l’originario regime  dell’adempimento  potendosi in tal senso parlare solo di illegittimità della sospensione.

Nel caso concreto oggetto di giudizio, a fronte della eccepita violazione delle garanzia procedimentali ex art. 1 l.223/91 la società oppone la puntuale osservanza delle garanzie  procedimentali previste ex lege, dall’altro la irrilevanza di eventuali violazioni delle medesime nei confronti del singolo lavoratore. Ritenuta, per quanto detto sopra, la incidenza delle violazioni sul singolo lavoratore destinatario del provvedimento di sospensione, si rileva che la società su cui gravava il relativo onere non ha provato di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione  e consultazione previsti dai commi 7 ed 8 art.1 l.223/91.

Infatti il primo accordo del 22.6.1993  non contiene alcun riferimento né al numero dei lavoratori  da sospendere , né  alle eventuali modalità di rotazione,  né ai criteri di individuazione dei lavoratori  da sospendere.

Deve quindi ritenersi illegittimo  il provvedimento concessorio per il periodo 18.1.1994-1.6.1994  essendo stata omessa la comunicazione  al sindacato dei criteri di scelta e modalità di rotazione dei lavoratori da sospendere.

Consegue, dall’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità del provvedimento concessorio, il ritorno all’originario regime dell’adempimento ex art. 1218 cc con applicazione dei principi generali in tema di adempimento, così come affermato dal giudice di prime cure, sia pur con diversa motivazione  con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di versare al lavoratore la differenza tra l’integrazione salariale  percepita e la retribuzione  per intero precedentemente goduta.

Quanto al secondo periodo di CIGS dall’ 1 giugno 1994 al 31.10.1994  dalle deposizioni  testimoniali in atti (teste Mevio) emerge che  “ verso la fine del 1994  la società ha iniziato un processo di riorganizzazione  dell’attività che è proseguito in seguito e che prevedeva l’accorpamento delle figure professionali  del caposquadra e dell’accettatore secondo il modello esistente a Torino …. Durante il periodo di cigs l’attività del D’SEMPRONIO è stata svolta dagli accettatori . Subito dopo la collocazione del D’SEMPRONIO in cigs la società ha inviato presso il reparto  una persona di sua fiducia in trasferta che mi coadiuvasse nella riorganizzazione. In quel periodo gli accettatori sono stati addestrati a svolgere l’attività di caposquadra che in seguito avrebbero svolto insieme a quella già da loro espletata…il sig Milone e Saffo si sono succeduti in tale compito…ho utilizzato in officina  il sig Icaro, per le sue caratteristiche tecniche,  per svolgere l’attività di caposquadra ed addestrare gli accettatori.”. Il teste Priamo conferma la circostanza  che,  durante il periodo di CIGS del D’SEMPRONIO , ha visto al suo posto un altro impiegato svolgere le stesse attività di assistenza, regolarmente effettuate.

Ebbene alla luce di tali risultanze emerge che: 1) anche  in occasione della ristrutturazione aziendale la figura professionale del  caposquadra, nel  settore in cui operava il D’SEMPRONIO,  non è  stata  eliminata; 2) anzi in tale figura professionale sono stati accorpati  i ruoli degli accettatori; 3) gli accettatori presenti venivano addestrati a svolgere attività di caposquadra, laddove sarebbe stato ragionevole sfruttare le competenze e l’esperienza di chi , come il D’SEMPRONIO , caposquadra  già era ( la qualifica di caposquadra del ricorrente è circostanza pacifica e non contestata); 4) al posto del D’SEMPRONIO durante il periodo di Cigs vennero inseriti altri lavoratori.

Da tali risultanze emerge chiaramente che  non si ravvisa alcun nesso di causalità tra sospensione e causa integrabile per il periodo dal 1.6.1994 al 31.10.1994: ragion per cui , così come statuito dal giudice di prime cure, deve essere dichiarata illegittima tale sospensione con consequenziale condanna del datore di lavoro alla corresponsione  delle differenze retributive richieste.

Riepilogando i dati di fatto e di diritto della presente procedura, alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pur con parziale diversa motivazione.

Le spese  seguono la soccombenza.

 

                                                                   P.Q.M.

Il Tribunale di Nola Sezione Appello Lavoro definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ZZZZ  spa nei confronti di D’SEMPRONIO  così provvede:

rigetta l’appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese  di lite che  compensate di 1/3 liquida in complessive euro 1.300,00 di cui 600,00 per diritti e 700,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge  con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo fattone.

Nola, 5.11.2003  

Il presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca

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