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FALLIMENTO. Art.44 legge fallimentare: inefficacia delle somme pagate al fallito per riscatto anticipato di  assicurazione sulla vita – finalità  di risparmio e non  di previdenza -  non è un credito impignorabile – natura dell’obbligazione: pecuniaria. [Tribunale di Nola, sentenza del 09.12.2003]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA  I SEZIONE CIVILE

nella persona della

Dott.ssa  VINCENZA BARBALUCCA     

 ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.3171/00C

vertente tra

FALLIMENTO  CALCESTRUZZI SEMPRONIO SAS DI SEMPRONIO F. E C.  nonché del socio accomandatario SEMPRONIO FXX  in persona del curatore dott. P. Tizio             –attore-

elettivamente domiciliato in Marigliano (…) giusta procura alle liti a margine dell’atto di citazione e giusto provvedimento del GD  del 5.4.2000

                                                                    E

BANCA ZZZZ SPA in persona del legale rapp.te…                                           -convenuta-

elettivamente domiciliata in Nola (…)  presso la filiale della Banca,  rappresentata   e difesa dagli avv.ti  (…) giusto mandato a margine della comparsa di costituzione

 

                                                         CONCLUSIONI

All’udienza del 19.6.2003 le parti concludevano come da rispettivi atti

 

                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 14.6.2000  il fallimento Calcestruzzi SEMPRONIO  sas  persona del curatore citava in giudizio il Monte de Paschi di Siena  in persona del legale rapp.te   affinché venisse  dichiarata dell’accreditamento della somma di £.40295.688 su libretto di risparmio nominativo n.1608 intestato a SEMPRONIO Fxx presso il ZZZZ agenzia Somma Vesuviana , condannando la convenuta al pagamento di detta somma  prelevata dal SEMPRONIO oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese. L’attore premetteva che: 1) con sentenza  del tribunale di Napoli del 22.1.1992  la Calcestruzzi Sas ed il socio accomandatario SEMPRONIO Fxx venivano dichiarati falliti; 2) sul libretto n.1608 intestato al SEMPRONIO, acceso presso il ZZZZ agenzia di Somma Vesuviana, vi era stato  un accreditamento della somma di £.40.295.688 poi prelevata dal SEMPRONIO  .

Si costituiva la convenuta  che chiedeva il rigetto della domanda  in quanto ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 1923 cc e 46 n.5 l.f. sono impignorabili le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato: nella fattispecie le somme percepite dall’assicurato  sono state erogate per riscatto polizza vita stipulata dal SEMPRONIO con la XXXX Assicurazioni. In via subordinata parte convenuta chiedeva l’ammissione al  passivo del fallimento.

Esaurita la fase istruttoria il tribunale si riservava di decidere.

 

MOTIVI

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Invero è pienamente provato il titolo posto a fondamento  della pretesa e cioè: movimentazione su libretto di deposito n.1608/1 intestato a SEMPRONIO Fxx  attestante accreditamento di £.40.295.688  in data 24.5.1999 poi prelevate in data 31.5.1999.  Detta documentazione ha particolare valenza probatoria in quanto proveniente dalla stessa banca convenuta. Tale movimentazione  risulta essere effettuata in data successiva al fallimento della  Calcestruzzi SEMPRONIO sas e del socio accomandatario SEMPRONIO Fxx, fallimento  dichiarato con sentenza del 22.1.1992 ( in atti).

Le  suddette circostanze di fatto non sono di per sé oggetto di contestazione da parte  della convenuta Banca, che , invece , eccepisce la inassumibilità al fallimento delle somme versate al fallito in quanto dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita stipulata dall’assicurato. A riguardo parte convenuta produce: quietanza di pagamento relativa al riscatto della polizza n.0501731  stipulata dal SEMPRONIO Fxx con la RRRR Assicurazioni, la quale società, a sua volta, in data 24.5.1999 aveva versato la citata somma  all’assicurato  con assegno ( in atti ) per l’intervenuto riscatto.

Il Tribunale  osserva che i rilievi svolti dalla convenuta sono destituiti di fondamento.

Invero, secondo costante giurisprudenza,  a differenza della cessazione del rapporto assicurativo inerente ad una polizza vita, in relazione alla quale si persegue una finalità previdenziale , nel riscatto anticipato , gli  importi versati dalla assicurazione all’assicurato, avendo finalità di risparmio e non di previdenza, possono essere acquisiti dal fallimento (cfr. Trib.Verona 23.12.2000).  Anzi, secondo una certa giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.3.12.1988 n.6548) anche le somme versate dall’assicurazione all’assicurato  in forza di polizza sulla vita non si sottraggono all’acquisizione all’attivo fallimentare  in caso di successivo fallimento dell’accipiens, tenuto conto che l’art. 1923 cc si limita a disporre l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore e non di quelle riscosse, considerando tali le somme già  confuse nel patrimonio dell’assicurato.

Nel nostro caso è provato  che il fallito  , in data successiva al fallimento, ha prima riscosso dalla assicurazione  e poi prelevato dal libretto di risparmio allo stesso intestato la somma di £.40.295.688 versata su tale conto, giusto assegno  versato al SEMPRONIO dalla Ras  spa dopo che questi, in data 24.5.1999, riscattava la polizza vita  precedentemente stipulata: tali fatti sostanziano  tutti chiaramente l’ipotesi di atti di disposizione effettuati dal fallito dopo il fallimento, ed  in quanto tali,  sono inefficaci ex art. 44 l.fall.  Pertanto le somme riscattate dalla RRRR spa, in quanto rientranti nell’attivo fallimentare,  devono essere  assunte e quindi restituite al patrimonio del fallito e alla gestione della curatela: ragion per cui la banca,  che è risultata depositaria della precitata somma, deve essere condannata a restituirla , nella misura in cui consentiva la gestione di somme da parte di chi non era legittimato a farlo.

La convenuta è tenuta altresì a corrispondere a parte attrice anche gli interessi legali sulla citata somma  dalla domanda al soddisfo trattandosi di obbligazione pecuniaria ex art. 1282 cc ; tuttavia  trattandosi di debito di valuta , non essendo stato provato il maggior danno ex art. 1224 II comma cc , nulla è dovuto  per svalutazione monetaria.

Non è   riferibile al caso di specie l’art. 46 l.fall., richiamato da parte convenuta, non  rappresentando le somme pagate dall’assicurazione per riscatto polizza un bene impignorabile : infatti  non esiste alcuna disposizione di legge che decreta tale assunta  impignorabilità.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola I sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda del fall.to Calcestruzzi SEMPRONIO sas nei confronti del ZZZZ spa così provvede:

accoglie la domanda e , dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal fallito SEMPRONIO Fxx su libretto n.1608/1 a lui intestato presso il  ZZZZ agenzia di Somma Vesuviana  aventi per oggetto versamento e successivo prelievo della somma di £.40.295.688 , condanna la convenuta alla restituzione di detta somma oltre interessi legali dalla domanda  al soddisfo;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.200,00 di cui 150,00 per spese, 450,00 per diritti e 600,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge

Nola, 09.12.2003    

Il giudice  dott.ssa Vincenza Barbalucca

 

--------------------www.iussit.it 06.03.2004-------------------

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