FALLIMENTO.
Art.44 legge fallimentare: inefficacia delle somme pagate al fallito
per riscatto anticipato di assicurazione
sulla vita – finalità di
risparmio e non di previdenza
- non è un credito impignorabile – natura dell’obbligazione:
pecuniaria. [Tribunale di Nola, sentenza del 09.12.2003]
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE
nella
persona della
Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3171/00C
vertente tra
FALLIMENTO CALCESTRUZZI SEMPRONIO SAS DI SEMPRONIO F.
E C. nonché del socio accomandatario
SEMPRONIO FXX in persona
del curatore dott. P. Tizio
–attore-
elettivamente
domiciliato in Marigliano (…) giusta procura alle liti a margine
dell’atto di citazione e giusto provvedimento del GD
del 5.4.2000
E
BANCA ZZZZ SPA
in persona del legale rapp.te… -convenuta-
elettivamente
domiciliata in Nola (…) presso
la filiale della Banca, rappresentata e difesa dagli avv.ti (…) giusto mandato a margine della comparsa
di costituzione
CONCLUSIONI
All’udienza del
19.6.2003 le parti concludevano come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14.6.2000 il fallimento Calcestruzzi SEMPRONIO sas persona
del curatore citava in giudizio il Monte de Paschi di Siena in persona del legale rapp.te affinché venisse dichiarata dell’accreditamento della somma di £.40295.688 su libretto
di risparmio nominativo n.1608 intestato a SEMPRONIO Fxx presso
il ZZZZ agenzia Somma Vesuviana , condannando la convenuta al pagamento
di detta somma prelevata
dal SEMPRONIO oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria
di spese. L’attore premetteva che: 1) con sentenza
del tribunale di Napoli del 22.1.1992
la Calcestruzzi Sas ed il socio accomandatario SEMPRONIO
Fxx venivano dichiarati falliti; 2) sul libretto n.1608 intestato
al SEMPRONIO, acceso presso il ZZZZ agenzia di Somma Vesuviana,
vi era stato un accreditamento
della somma di £.40.295.688 poi prelevata dal SEMPRONIO .
Si costituiva
la convenuta che chiedeva
il rigetto della domanda in
quanto ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 1923 cc e 46
n.5 l.f. sono impignorabili le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato:
nella fattispecie le somme percepite dall’assicurato
sono state erogate per riscatto polizza vita stipulata dal
SEMPRONIO con la XXXX Assicurazioni. In via subordinata parte convenuta
chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento.
Esaurita la fase
istruttoria il tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è pienamente
provato il titolo posto a fondamento della pretesa e cioè: movimentazione su libretto di deposito n.1608/1
intestato a SEMPRONIO Fxx attestante
accreditamento di £.40.295.688 in data 24.5.1999 poi prelevate in data 31.5.1999. Detta documentazione ha particolare valenza
probatoria in quanto proveniente dalla stessa banca convenuta. Tale
movimentazione risulta essere
effettuata in data successiva al fallimento della Calcestruzzi SEMPRONIO sas e del socio accomandatario SEMPRONIO
Fxx, fallimento dichiarato
con sentenza del 22.1.1992 ( in atti).
Le suddette circostanze di fatto non sono di per
sé oggetto di contestazione da parte
della convenuta Banca, che , invece , eccepisce la inassumibilità
al fallimento delle somme versate al fallito in quanto dovute dall’assicuratore
in forza di assicurazione sulla vita stipulata dall’assicurato.
A riguardo parte convenuta produce: quietanza di pagamento relativa
al riscatto della polizza n.0501731
stipulata dal SEMPRONIO Fxx con la RRRR Assicurazioni, la
quale società, a sua volta, in data 24.5.1999 aveva versato la citata
somma all’assicurato
con assegno ( in atti ) per l’intervenuto riscatto.
Il Tribunale osserva che i rilievi svolti dalla convenuta
sono destituiti di fondamento.
Invero, secondo
costante giurisprudenza, a
differenza della cessazione del rapporto assicurativo inerente ad
una polizza vita, in relazione alla quale si persegue una finalità
previdenziale , nel riscatto anticipato , gli
importi versati dalla assicurazione all’assicurato, avendo
finalità di risparmio e non di previdenza, possono essere acquisiti
dal fallimento (cfr. Trib.Verona 23.12.2000). Anzi, secondo una certa giurisprudenza di legittimità
(cfr.Cass.3.12.1988 n.6548) anche le somme versate dall’assicurazione
all’assicurato in forza
di polizza sulla vita non si sottraggono all’acquisizione all’attivo
fallimentare in caso di
successivo fallimento dell’accipiens, tenuto conto che l’art. 1923
cc si limita a disporre l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore
e non di quelle riscosse, considerando tali le somme già
confuse nel patrimonio dell’assicurato.
Nel nostro caso
è provato che il fallito , in data successiva al fallimento, ha prima
riscosso dalla assicurazione e
poi prelevato dal libretto di risparmio allo stesso intestato la
somma di £.40.295.688 versata su tale conto, giusto assegno versato al SEMPRONIO dalla Ras
spa dopo che questi, in data 24.5.1999, riscattava la polizza
vita precedentemente stipulata: tali fatti sostanziano
tutti chiaramente l’ipotesi di atti di disposizione effettuati
dal fallito dopo il fallimento, ed in quanto tali, sono inefficaci ex art. 44 l.fall. Pertanto le somme riscattate dalla RRRR spa, in quanto rientranti
nell’attivo fallimentare, devono
essere assunte e quindi
restituite al patrimonio del fallito e alla gestione della curatela:
ragion per cui la banca, che
è risultata depositaria della precitata somma, deve essere condannata
a restituirla , nella misura in cui consentiva la gestione di somme
da parte di chi non era legittimato a farlo.
La convenuta
è tenuta altresì a corrispondere a parte attrice anche gli interessi
legali sulla citata somma dalla
domanda al soddisfo trattandosi di obbligazione pecuniaria ex art.
1282 cc ; tuttavia trattandosi di debito di valuta , non essendo
stato provato il maggior danno ex art. 1224 II comma cc , nulla
è dovuto per svalutazione
monetaria.
Non è riferibile al caso di specie l’art. 46 l.fall.,
richiamato da parte convenuta, non
rappresentando le somme pagate dall’assicurazione per riscatto
polizza un bene impignorabile : infatti
non esiste alcuna disposizione di legge che decreta tale
assunta impignorabilità.
Le spese seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
di Nola I sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda
del fall.to Calcestruzzi SEMPRONIO sas nei confronti del ZZZZ spa
così provvede:
accoglie la domanda
e , dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal fallito SEMPRONIO
Fxx su libretto n.1608/1 a lui intestato presso il
ZZZZ agenzia di Somma Vesuviana
aventi per oggetto versamento e successivo prelievo della
somma di £.40.295.688 , condanna la convenuta alla restituzione
di detta somma oltre interessi legali dalla domanda
al soddisfo;
condanna la convenuta
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro
1.200,00 di cui 150,00 per spese, 450,00 per diritti e 600,00 per
onorario oltre iva e cpa come per legge
Nola, 09.12.2003
Il giudice
dott.ssa Vincenza Barbalucca
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06.03.2004-------------------