FALLIMENTO. Opposizione a sentenza
dichiarativa di fallimento. Al fine
della decorrenza del termine per l’opposizione nei riguardi dell’imprenditore
non è necessaria la notificazione del testo integrale della pronunzia, essendo
sufficiente la comunicazione per estratto della medesima ex art.17
l.f. – In forza dell’art.18 l.f., l’opposizione deve proporsi quantomeno
nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi
al riguardo un ipotesi di litisconsorzio necessario ; tra i creditori non vanno collocati quelli tra i creditori
che abbiano a suo tempo rinunziato al fallimento – Non è litisconsorte
il creditore che aveva formulato istanza ex art.6 l.f., non valutata
- Il creditore istante ha interesse
nel giudizio di opposizione a fallimento ove possa discutersi, nel
relativo ambito, anche della relativa responsabilità, pur ai sensi
dell’art.21 della l.f. – L’interesse può ritenersi venuto meno
quando la procedura, instaurata per effetto della richiesta
del creditore, sia stata aperta tuttavia d’ufficio – E’ possibile
fondare la verifica del requisito di cui all’art.5 della l.f. in base a fatti diversi da
quelli in forza dei quali è
intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione
– La visura protesti è una prova della situazione debitoria e degli inadempimenti. [Tribunale di Nola, sentenza del 01.04.2004.]
__________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il
Tribunale di Nola, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei magistrati:
- dr.
Raffaele MOTTI -Presidente
- dr.
Enrico QUARANTA -Giudice relatore
- dr.ssa Ubalda MACRI’ Giudice
nel giudizio iscritto al N.3387/2001 R.G.A.C.,
ha emesso la presente
SENTENZA
TRA
SEMPRONIO
S.p.A., in persona dell’amministratore unico, sig. Pasquale
SEMPRONIO, elettivamente domiciliata in Nola (NA), alla Via (…),
presso lo studio dell’avv. (…), unitamente agli avv.ti (…), che la rappresentano ed assistono in virtù
di mandato e procura a margine dell’atto introduttivo
- opponente-
E
Fallimento SEMPRONIO S.p.A. (24/01), in persona del curatore p.t., rag. A.
EP, domiciliato per la carica in Pomigliano d’Arco (NA) alla Via
(…)
- opposto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
La
SEMPRONIO S.p.A., in persona
del suo legale rappresentante p.t., con citazione notificata l’1
agosto 2001 alla curatela fallimentare, proponeva opposizione alla
sentenza di fallimento emessa nei relativi riguardi dal Tribunale
di Nola il 12 aprile 2001.
Premetteva che la pronunzia era intervenuta
d’ufficio, di seguito alla rinuncia dei creditori ricorrenti ed
al deposito della somma dovuta al creditore NNN Acciai, a tacitazione
delle relative ragioni di credito, ritenendo il Collegio la qualifica
d’imprenditore commerciale della società e l’insolvenza relativa
dai protesti risultanti dal bollettino del 13 marzo 2001.
Deduceva, in linea preliminare, la nullità
dell’avversata decisione. Sosteneva, in proposito, che il Tribunale
aveva violato il diritto di difesa, omettendo di convocare il debitore
di seguito alla modifica della causa
petendi e la legittimazione attiva del procedimento.
In particolare denunziava che il Collegio,
nel momento in cui aveva ritenuto chiusa la fase procedimentale
ad iniziativa privata ed aperto quella officiosa, non aveva garantito
le prerogative difensive della resistente, sulle nuove e diverse
vicende che la riguardavano.
Tale condotta, per violazione delle
regole del contraddittorio, aveva determinato la nullità della sentenza
di fallimento.
Rilevava che, ad opinare diversamente,
avrebbe dovuto tacciarsi d’illegittimità per violazione degli art.
3 e 24 della Costituzione il combinato disposto degli artt. 8 e
15 della legge fallimentare, ove interpretato nel senso della non
obbligatoria convocazione del fallendo di seguito all’apertura di
autonoma procedura officiosa ai danni.
Tutto ciò posto, rimarcava in fatto:
a)
che
la SEMPRONIO era stata costituita
nel 1995, con capitale di £. 20.000.000, come società a responsabilità
limitata, trasformandosi nel 1996 in società per azioni, con capitale
di £. 2.000.000.000;
b)
che
il management ed i soci, provenendo da lunga esperienza industriale
nel settore delle macchine speciali progettate ad esigenza dei clienti,
avevano ritenuto insediarsi nel comprensorio di Nola, verificando
ivi le prospettive di sviluppo europeo ed internazionale;
c)
che
la strategia industriale aveva previsto investimenti produttivi:
la struttura logistica dello stabilimento aveva in particolare richiesto
un investimento minimo di £. 5 e 6 miliardi, a fronte del quale
la società aveva ottenuto finanziamento ex lege 488 sino all’ammontare
di £. 2.400.000.000, del quale l’ultima tranche era stata offerta
in pagamento alla curatela;
d)
che
attraverso l’investimento effettuato, la potenzialità produttiva
per l’hardware meccanico era risultata idonea a sostenere un fatturato
fino a 50 miliardi;
e)
che
per l’attuazione del progetto strategico la società aveva ottenuto
certificazione ISO 2001 ed era stata inquadrata dalla Fiat Auto,
dalla Wolkswagen HG e dalla GM Opel AG come fornitore wordwide;
f)
che, completato il progetto industriale, la compagine
aveva dato avvio a compartecipazioni e ad un progetto di trasporto
aereo, bloccato dal fallimento;
g)
che
nel citato contesto la SEMPRONIO era già entrata nel favore delle
case automobilistiche - di talché Fiat Auto aveva richiesto un impianto
di prova per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco - aveva attivato
un progetto di collaborazione con l’Università di Napoli, per lo
sviluppo di software nel campo dell’ e, nel 1998, aveva ricevuto
dalla Wolkswagen il riconoscimento del “ Premio Qualità” come fornitore
della tecnica di trasporto;
h)
che
il Tribunale non aveva valutati i descritti aspetti, né tenuto conto
della crescita aziendale che aveva consentito il passaggio dal fatturato
dai £. 300.000.000 del 1995, ai 5 miliardi del 1997, agli 11 del
1998 ed ai 30 miliardi successivi, con incremento annuo di oltre
il 100% e con assunzione di personale e collaboratori sino a 50
unità;
i)
che nel 1997 e nel 1998 la società aveva attraversato
la crisi congiunturale, da cui era comunque uscita al momento del
fallimento: ed infatti la Fiat, primo cliente, aveva all’epoca ridotto
drasticamente i propri ordine, né la ricerca di commesse all’estro
– ed in particolare in Germania – aveva consentito di compensare
la perdita. Di seguito il ceto bancario aveva iniziato a cangiare
l’impresa, costringendola alla mobilità ed all’utilizzo di mezzi
propri per far fronte al pagamento dei fornitori;
j)
che l’anno 2000 si era aperto invece con un ri-posizionamento
dell’impresa sul mercato, una ri-negoziazione dei rapporti con i
creditori sociali, tali che la SEMPRONIO aveva potuto rientrare
sul mercato, eseguendo i pagamenti scaduti e collegando le scadenze
successive con i pagamenti in corso di ricevimento;
k)
che
nel contesto citato andavano collocate le rinunzie all’istanza di
fallimento di cui sopra, espressione del favore serbato dai creditori
alla strategia di risanamento aziendale;
l)
che dopo la decisione gravata, la curatela aveva ricevuto
una serie di bonifici per alcune centinaia di milioni ed addirittura
la comunicazione della preparazione di un bonifico di £. 840.000.000
dal Ministero dell’Industria, a saldo dell’investimento anticipato.
In diritto ribadiva la nullità della
pronunzia, per esser intervenuta officiosamente sulla base di elementi
e valutazioni autonome, omettendo di stimolare il contraddittorio
sugli stessi.
Ad ogni buon fine sosteneva che al momento
della decisione non sussisteva la decozione ipotizzata; ed in particolare,
che al tempo esistevano immobilizzazioni immateriali per £. 1.081.835.220,
immobilizzazioni materiali per £. 7.859.751.492, semilavorati e
materie per £. 1.109.100.000, sovvenzioni per £. 804.090.000, crediti
esteri fiscali per £. 62.407.377, crediti clienti italiani per £.
805.596.724, clienti esteri per £. 674.696.577, fatture da emettere
per £. 168.591.952, ossia attivo immediato per ben £. 13.863.991.623.
Pertanto, previo deposito della sentenza
di fallimento, dello stato patrimoniale, dei bilanci e della comunicazione
ministeriale riguardo al finanziamento evocato, così concludeva:
-
dichiarare non manifestamente infondata l’eccezione
d’illegittimità costituzionale degli artt. 15 e 8 l.f.., laddove
non prevedono, nell’attivazione dei poteri d’ufficio, l’obbligo
del Tribunale di sentire l’imprenditore;
-
dichiarare la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 15 l.f., non avendo il Tribunale provveduto a convocare
l’imprenditore in camera di consiglio per l’apertura del procedimento
officioso, successivamente alla conclusione di quello
ad iniziativa di parte;
-
nel merito, revocare la sentenza per l’assenza dello
stato d’insolvenza alla data di pronunzia del 12 aprile 2001.
Con vittoria di spese, in caso di contestazione
ed opposizione alle richieste svolte.
Nessuno si costituiva per la curatela.
All’udienza del 27 novembre 2001, tenutasi per la prima comparizione
delle parti, l’opponente si riportava agli atti chiedendo rinvio
per trattazione.
Il giudice istruttore, nel contesto,
riservava ogni decisione. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2002,
ritenendo di diverso giudice la competenza tabellare ad istruire
la lite, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per la conseguente
nuova assegnazione.
Dinanzi al giudice per l’effetto designato, esaurita la trattazione, in assenza
di richieste istruttorie e di seguito ad autorizzazione alla ricostruzione
del fascicolo di parte – non rinvenuto in atti - sulle conclusioni
verbalizzate dall’attore il 16 dicembre 2003 la causa perveniva
in decisione al Collegio, con termine di rito per il deposito di
comparsa conclusionale.
Motivi
della decisione
In linea preliminare va dichiarata
la contumacia della curatela fallimentare, ritualmente citata e
non costituita. In secondo luogo va rilavata la tempestività del
rimedio in esame.
Ed invero dal contenuto del
fascicolo fallimentare, esaminato giusto quanto innanzi, la citazione
introduttiva risulta notificata al rappresentante del fallimento
prima che vi fosse comunicazione alla fallita della gravata pronunzia.
Mette conto evidenziare, in
tema, sulla premessa che il presente giudizio appartiene al novero
dei rimedi disciplinati dall’art. 18 della legge fallimentare, che,
in base a tale disposizione, avverso alla “sentenza che dichiara
il fallimento il debitore e ciascun interessato possono fare opposizione
nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza”.
Ebbene, secondo l’interpretazione
che di essa fornisce la giurisprudenza di legittimità, di seguito
alla sentenza della Corte costituzionale 151/80 - che l’ha dichiarata
illegittima ove prevedeva che il termine di quindici giorni per
fare opposizione decorresse anche per il debitore dall'affissione
della sentenza - al fine della decorrenza nei riguardi dell’imprenditore
fallito non è necessaria la notificazione del testo integrale della
pronunzia, essendo sufficiente la comunicazione per estratto della
medesima ex art. 17 legge fallimentare a consentire a questi d’averne
conoscenza (v. Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib.
Torino 30.4.1997 e Trib. Bologna 4.3.1997).
Le motivazioni sottese agli
arresti richiamati individuano l’esigenza primaria di mettere il
fallito al corrente della decisione
ai relativi danni e nella condizione di accedere presso l’autorità
decidente per acquisire ogni elemento utile alla cautela delle proprie
prerogative difensive.
Ciò posto, occorre ulteriormente
aggiungere che, in forza dell’invocato art. 18, l'opposizione di
fallimento deve proporsi quantomeno nei confronti del curatore
e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un'ipotesi
di litisconsorzio necessario cui consegue che “in caso di mancata
citazione di una o di alcune di essi, il giudice deve integrare
il contraddittorio” (arg. ex
Cass. Civ.97/2796, EST.: Panebianco).
Costituisce opinione dominante
quella per cui il citato riferimento al creditore richiedente riguardi
tutti coloro che abbiano formulato ricorso di fallimento in prime
cure (v. Cass. Civ. 74/189, 80/1363, 80/6205, 88/6257 e 92/10341)
e che pertanto l’eventuale omessa citazione di alcuno dei predetti
legittimi l’A.G. adita ad ordinare l’integrazione del contraddittorio
a norma dell’art. 331 c.p.c. o 102 c.p.c. (v. sul punto anche Trib.
Venezia, 13.1.1981; Trib. Napoli, 8.6.1971).
Nel novero soggettivo indicato
non vanno comunque collocati quelli tra i creditori che abbiano
a suo tempo rinunziato al fallimento ( così, App. Milano 27/5/1988).
In
tema è stato correttamente evidenziato che il creditore istante
ha interesse a resistere nel giudizio di opposizione a fallimento
ove possa discutersi, nel relativo ambito, anche della relativa
responsabilità, pur ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare.
In
ragione di quanto prospettato, tal interesse può ritenersi venuto
meno quando la procedura, instaurata per effetto della sua richiesta,
sia stata aperta tuttavia d’ufficio.
In
guisa, in ipotesi di pronunzia officiosa, può concludersi nel senso
che non costituisca litisconsorte il creditore che aveva formulato
istanza ex art. 6 l.f., evidentemente non valutata.
La
pronunzia qui opposta appare rientrare nell’ambito da ultimo richiamato;
il Tribunale, infatti, premesso che originari ricorrenti erano la
Banca BXXX, la F.lli D’OOO Srl, la AAA Sas di C. A. & c., la
VVV Srl, la SSS Rexhort Spa, la RRR Srl e l’NNN Acciai, evidenziava
- nel corpo della decisione - della desistenza dal ricorso da parte
di tutti i creditori, con esclusione di NNN Acciai. Di poi, del
deposito da parte della fallenda di somma a tacitazione della pretesa
della predetta. Infine, che la decisione poteva avvenire laddove
l’ufficio acquisisse comunque la notitia
decotionis, a prescindere da eventuali rinunzie all’iniziativa
degli istanti.
Così
argomentando, ed in effetti valutando ai fini del decidere gli elementi
dell’istruzione disposta, poneva le basi per un pronunzia autonoma
rispetto alle sollecitazioni esterne di cui all’art. 6 dell legge
fallimentare.
Pertanto
non può che ritenersi integro il contraddittorio garantito nel presente
gravame; ebbene, dal riscontro nel fascicolo fallimentare, pare
evidenziarsi che la notifica della sentenza di fallimento alla SEMPRONIO SpA, non preceduta dalla comunicazione nelle forme di cui in premessa,
sia avvenuta il 3 agosto 2001. La citazione della curatela addirittura
l’1 agosto 2001, di talchè alcun rilievo può sollevarsi quanto alla
tempestività dell’azione.
Nel merito, costituiscono
ragioni di doglianza - da parte dell’opponente - la violazione del
disposto di cui all’art. 15 della legge fallimentare, per aver deciso
il Tribunale sulla base di elementi acquisiti in seguito ad istruzione
ufficiosa e senza aver udito al riguardo l’originaria resistente,
e l’assenza del requisito di cui all’art. 5 della legge fallimentare
al tempo della pronunzia.
Prima di esaminare la fondatezza delle stesse, occorre
premettere che l’opposizione alla dichiarazione di fallimento si
profila quale mezzo d’impugnazione indirizzato al vaglio postumo
della legittimità e del merito della sentenza di fallimento ( sul
punto, v. Cass.civ. 95/9156), da impingere sulla verifica della
sussistenza in capo all’opponente e nei limiti di quanto devoluto,
dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini dell’evocata
pronuncia.
Per il compimento di tale indagine l’ufficio beneficia
invero di un potere inquisitorio, che porta ad escludere o a limitare
considerevolmente l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
(v. Cass. Civ. 99/255; Cass. Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass.
Civ. 90/744; Cass.Civ. 88/184). In tale ottica qui il Collegio ha
qui attinto al fascicolo fallimentare – come evidenziato sopra -
per acquisirvi ogni elemento utile ai fini della presente decisione
( cfr. da ultimo Cass. Civ. 97/4886).
Riguardo alla prima delle ragioni d’impugnativa, giova
evidenziare come il ricorso del creditore sostanzi, a norma dell’art.
6 della legge fallimentare, una delle ipotesi d’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Costituisce oggetto di persistente dibattito l’inquadramento
della natura di tale sollecitazione; sul punto pare opportuno rappresentare
che alla presentazione di un ricorso ex art. 6 legge fallimentare
sicuramente si sottende un interesse giuridicamente rilevante del
procedente.
Ed invero, è sin troppo noto che l’eventuale decisione
d’accoglimento dell’istanza non attribuisce di per se al creditore
il diritto di partecipare al riparto sull’attivo liquidato in sede
fallimentare, necessitando ai fini un’apposita domanda presentata
a mente degli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare.
Tuttavia ciò non esclude che l’interesse del creditore
ad ottenere una soddisfazione della propria pretesa debba ( o possa)
passare attraverso una decisione ai danni dell’imprenditore obbligato
nei suoi confronti, che verifichi la ricorrenza dei requisiti di
cui agli artt.1 e 5 della legge fallimentare.
In breve, il petitum immediato del ricorso
di fallimento va inquadrato appunto nell’accertamento dei presupposti
di cui immediatamente sopra. In tal senso è possibile condividere
l’assunto per il quale l’istanza del creditore in esame, pur presupponendo
una situazione giuridica soggettiva sostanziale – legittimante la
proposizione del rimedio – non profila l’esercizio di un diritto
d’azione direttamente proteso alla tutela della richiamata posizione.
Piuttosto, nei termini innanzi citati, estrinseca
una richiesta di tipo processuale; a conferma di tale visione può
a buona ragione richiamarsi l’arresto giurisprudenziale che non
individua nella proposizione del ricorso di fallimento un rimedio
di natura sostanziale che consenta al creditore la conservazione
della garanzia del fideiussore ( in termini Cass. Civ. sez. I, 22
ottobre 1994, n. 87234).
Posta in questa termini la questione sul rilievo e
sulla natura del ricorso di cui all’art. 6 della legge fallimentare,
necessita cogliere le conseguenze del ritiro di tale eccitazione.
Tirando le somme di quanto anticipato, appare logico
ritenere che siffatta condotta integri un’abdicazione dal diritto
esclusivamente processuale di ottenere una pronunzia sul merito
della propria richiesta.
Perché essa produca efficacia, peraltro, non necessita
d’accettazione del fallendo, né importa interruzione del procedimento.
Mette conto evidenziare, in tema, che il fallimento
si caratterizza per gli interessi pubblicistici che sottende. Nel
relativo ambito la tutela delle ragioni di credito – mediante realizzazione
del concorso degli aventi diritto sul patrimonio dell’imprenditore
fallito in condizioni di pari trattamento e con le salvezze predisposte
dal legislatore per coloro che risultino muniti di cause di prelazione
– costituisce una delle conseguenze dell’apertura della procedura.
Le motivazioni fondanti la pronunzia, invece, vanno
ancora rinvenute nella necessità di eliminare dal mercato un soggetto
economico in difficoltà e nelle condizioni d’ingenerarne rispetto
a coloro con i quali intrattiene rapporti commerciali.
La luce prospettata spiega perché la desistenza
non possa impingere sulla prosecuzione della procedura pre fallimentare,
intervenendo in un settore depurato dal principio di disponibilità
della domanda. Del pari spiega perché alcun accettazione dell’indicata
rinunzia debba e possa avvenire ivi con qualche rilievo.
I rilievi operati spiegano
perché il tribunale – in una situazione di rinunzia colmata - possa
proseguire nella verifica, a carico dell’originario intimato, dei
presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare ( in
termini, Trib. Napoli 22 settembre 1999, in Il Fallimento 2000
n.3).
E ben vero l’ipotesi in questioni
differisce sostanzialmente da quell’avversata dalla giurisprudenza
di merito per violazione
dell’art. 111 della Costituzione, inerente la pretesa incompatibilità
d’iniziative processuali officiose con il principio dell’imparzialità
del giudice dettato dalla disposizione richiamata.
Il riferimento, in particolare,
è alla previsione dell'art. 6, nella parte in cui consente la dichiarazione
d’ufficio del fallimento dell’imprenditore, e dell’art. 8, nella
parte in cui prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza
di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale
competente per la dichiarazione di fallimento, tacciate di lesione
dei principi del “giusto processo”, e segnatamente quelli di terzietà
e imparzialità del giudice, in un’ottica comunque disattesa dal
giudice delle leggi con recentissima pronunzia d’infondatezza (Corte
Cost., Sentenza, 15/07/2003, n. 240).
La
Consulta, in particolare, nella pronunzia in questione ha ritenuto
che “ Non sono fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 legge fallimentare,
in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nelle parti in
cui prevedono, il primo, che il fallimento possa essere dichiarato
d'ufficio e, il secondo, che il giudice debba riferire dell'insolvenza
di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale
competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico
ministero presso detto tribunale, così violando i principi del "giusto
processo", e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità
del giudice”.
Nel contesto della motivazione
ha in primis evidenziato
che le eccezioni alla regola “ne procedat iudex ex officio” non importano lesione del principio della
imparzialità del giudice ( cfr. Corte Costituzionale sentenze n.
17 del 1965; n. 123 del 1970; n. 148 del 1996); di poi che il novellato
art. 111 Cost. non introduce alcuna innovazione ordinamentale, quanto
al principio di imparzialità-terzietà del giudice; inoltre, che
non è legittima, riguardo a tale ultima previsione, esclusivamente
la fusione in un unico soggetto “
delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda”.
Seguendo tale impostazione,
i giudici delle leggi hanno ritenuto sottratta a censura ogni ipotesi
in cui la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di
un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice
decidente; pure “dal creditore sedicente o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico
ministero”.
Orbene, senza oltre indugiare,
l’eccitazione dei poteri d’indagine del Tribunale fallimentare proveniente
da soggetto esterno, in forza delle finalità pubblicistiche, che
caratterizzano la procedura fallimentare (ancora Corte Costituzionale,
sentenze n. 141 e n. 142 del 1970, n. 110 del 1972, n. 148 del 1996),
impongono di accertare il ricorso dei presupposti di cui agli artt.
1 e 5 della legge fallimentare; e peraltro, stante il rilievo degli
interessi in gioco, pare condivisibile l’avviso per il quale il
Tribunale, procedendo d'ufficio, giammai agisca come attore, quanto
“nella sua veste giurisdizionale
e quindi super partes "
(C. Cost. ancora sentenza, 15/07/2003,
n. 240; sentenza n. 148 del 1996).
Il
caso della pronunzia di fallimento seguita da desistenza, in sostanza,
non rientra strictu sensu nelle ipotesi di auto eccitazione o di eccitazione
officiosa derivante da segnalazione di notitia decotionis di cui al combinato disposto degli artt. 6 ed 8
della legge fallimentare, sfuggite alla declaratoria d’incostituzionalità
di cui sopra; essa, ad ogni buon conto, segnala l’irretrattabilità
di un procedimento fallimentare già avviato per la pregnanza degli
interessi coinvolti, da
obbligare il tribunale adito ad una pronunzia di segno positivo
o negativo sul tema( conforme, Trib. Napoli, 10/7/2002).
Ciò
posto, l’indagine deve spostarsi sulle formalità procedurali da
osservare nell’accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e
5 della legge fallimentare e sulle cautele da tenere per garantire
il diritto di difesa del debitore resistente.
Ebbene
giova sottolineare come nella fase che precede la dichiarazione
di fallimento l'esercizio del diritto di difesa del fallendo ( o
della fallenda) vada assicurato nei limiti di compatibilità con
le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale.
In
particolare siffatta tutela deve essere di natura sostanziale, tenuto
conto anche della libertà delle forme e della celerità che presiedono
al procedimento.
Alla
stregua delle superiori considerazioni astrattamente non può ritenersi
necessario che l'imprenditore sia effettivamente udito dal tribunale
nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli
sia informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli
elementi su cui questa è fondata. ( v. Cass. civile, sez. I, 23-07-1997,
n. 6911; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225).
In
particolare questi andrà messo nella condizione di accedere al fascicolo,
avendo comunque egli l’onere di seguire l’andamento della procedura
anche di seguito alle informazioni assunte dall’ufficio e sino alla
relativa decisione (. vedi Cass. Civ. Sez. I, 2 agosto 1990, n.
7757, in Il Fallimento 1991, n.4).
Peraltro
l’obbligo di convocare il debitore in sede pre - fallimentare, quale
intendesi risultante dal disposto di cui all’art. 15 l.f. riletto
dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16/7/1970, non potrebbe
mai presupporre una sua effettiva audizione ove emerga una volontà
di non comparire personalmente del debitore ovvero risulti una condotta
del predetto meramente dilatoria o consistente nel rendersi irreperibile
(v. Trib. di Torino 21-09-1999
- Pres. Quaini - Est. Nosengo - Crapanzano Sergio c. fall. s.r.l.
T.M.P. Italia in Il Fallimento n. 12, anno 1999, pag. 1393).
Ciò
premesso in linea teorica, opportunamente si ritiene rimessa per
prassi alla discrezionalità dell’ufficio la determinazione delle
modalità procedurali idonee alla tutela delle prerogative difensive
del resistente (in propOSIto Trib. Torino 27-6-1997
in Il Fallimento 97, 1036).
Ed
invero una tale condotta si palesa conforme anche al dettato di
cui al novellato art. 111 della Costituzione. Infatti, l’esigenza
di assicurare il dispiegarsi pieno del contraddittorio delle parti
presuppone una predeterminazione, ove possibile, delle regole del
giudizio, che il costituente assume opera del legislatore.
E’
ben noto, tuttavia, che l’attuale disciplina dei procedimenti camerali
difetti di una regolamentazione precisa che ne scandisca le fasi;
risultando il coacervo in parola un contenitore privo di precise
indicazioni, ad assolvere la necessità di definizione preventiva
delle formalità del procedimento, ben può presiedere una regolamentazione
dettata dall’ufficio competente a decidere.
In
specie il Tribunale di Nola pare aver assolto detto incombente mediante
apposito decreto, che scandisce i termini entro i quali compiere
la notifica dell’atto introduttivo e svolgere, mediante produzione
documentale o audizione degli interessati, le contrapposte difese.
Ciò, per vero, non esclude che il debitore debba comunque assumere
informazioni sino all’esito del procedimento anche dopo aver fruito
dei termini a difesa pre fissati dall’ufficio.
Le
vicende in esame palesano come il Tribunale, preso atto delle desistenze
di alcuni degli originari ricorrenti e del depOSIto cauzionale in
favore di NNN Acciai – che, a tacer d’altro, perdurava nella sua
iniziativa ex art. 6 della legge fallimentare, non avendo formulato
alcuna ipotesi di rinunzia o abdicazione dalla domanda iniziale
- abbia assolto il compito doveroso della verifica dell’esistenza
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell’opponente.
Inoltre che ai fini abbia operato conducendo gli accertamenti che
ha ritenuto compatibili con la deformalizzazione e con le esigenze
di celerità proprie del procedimento.
Seguendo
l’argomentare di cui sopra, qui si ritiene che la SEMPRONIO non abbia di che dolersi riguardo alle scelte
procedimentali dell’ufficio. Né, secondo la lettura costituzionalmente
orientata ut supra dell’art. 15 della legge fallimentare, paiono
al Collegio residuare profili d’illegittimità della norma, quanto
ad una pretesa violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
E
per vero l’attrice - dall’esame del fascicolo fallimentare - risulta
aver preso parte diretta all’udienza camerale del 31 gennaio 2001,
seguente al deposito degli atti di desistenza degli originari istanti;
ebbene, tale udienza pare conclusa con una riserva del Collegio
sulla decisione.
Ciò
che è avvenuto successivamente, quindi l’emanazione da parte del
Tribunale dell’ordinanza istruttoria del 21 febbraio 2001 – d’acquisizione
di visura protesti a carico di essa fallenda – e la successiva udienza
camerale del 28 marzo 2001, di decisione sulla procedura, pare colpevolmente
sfuggito alla istante, che ha omesso di seguitare le proprie ragioni,
sino al definitivo epilogo della procedura.
I
superiori rilievi, consistenti nel ritenere incensurabile la condotta
dell’ufficio in sede pre fallimentare, consentono di arrivare all’analisi
del merito della controversia; quindi, di verificare la fondatezza
della doglianza formulata dalla SEMPRONIO
circa la pretesa assenza del proprio stato di decozione.
Ebbene,
onde meglio delineare l’oggetto del contendere, mette conto rilevare come il profilo di cui all’art. 5 della legge fallimentare
individui una situazione d'impotenza funzionale dell’imprenditore
commerciale di natura non transitoria, tale da impedirgli di soddisfare,
con regolarità, le proprie obbligazioni ( cfr., al rig., ex multis,
Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8374; Trib. di Messina 19 febbraio
1999 - Pres. Savoca - Est. Blatti, in Il Fallimento n. 9, anno 1999,
pag. 1044; Cass. civile, sez. I, 09-05-1992, n. 5525; Trib. Torino,
22 aprile 1991; Cass. civille, 90/6769 e 94/2470; cfr. Cass. civ.
14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art.
5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978,
pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978,
II, pag. 376).
In
particolare il concetto richiama ad una situazione del debitore
che gli impedisce di far fronte al pagamento del dovuto alle scadenze
e nel rispetto della regola fondamentale della parità di trattamento
dei propri creditori (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067,
in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo
1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14
marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376). Ed invero
indici che possono assumere rilievo sintomatico della decozione
vanno rinvenuti nell’adempimento di un debito - al relativo maturarsi
- a preferenza di un altro, ovvero l’adempimento di tutti i debiti
con ritardo o in maniera parziale o con mezzi anormali. Sempre che
non risulti dimostrazione dell’ascrivibilità alla volontà propria
del debitore di una delle indicate scelte, piuttosto che a fattori
di natura obiettiva.
Per
il relativo accertamento, il giudice deve ricorrere alla valutazione,
in chiave prospettica, dell'attitudine dell'impresa a disporre economicamente
della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo
svolgimento della gestione aziendale (Cass. civile, sez. I, 10-04-1996,
n. 3321 - Pres. Grieco A - Rel. Marziale G - P.M. Gambardella V
(Diff.) - Fallimento 90 Tour Italia c. 90 Tour Italia), sul presupposto
– peraltro – che ad escludere la decozione non può valere il giudizio
prognostico sulla liquidità acquisibile dal ciclo produttivo quando
sussista incapacità attuale al pagamento dei debiti scaduti (v.
Cass. civ. 8 febbraio 1989, n. 795, in Il fall., 1989,611).
Solo nella reversibilità del descritto fenomeno economico
è possibile poi trarre l’elemento distintivo tra la temporanea difficoltà
dell’impresa, individuato quale presupposto oggettivo dell’istituto
di cui agli artt. 187 e ss l.f. e la stessa insolvenza, causa oggettiva
del fallimento (in tema, ad es. Cass. civ. 97/9581; Cass.
civ. 96/7994).
Tuttavia, l’identità ontologica dei due profili, consente
di ritenere infondata una difesa in sede d’opposizione al fallimento
che si basi esclusivamente sul carattere transeunte dell’incapacità
di adempiere. Ed invero, tale condizione peculiare porta con se
solamente la facoltà per il debitore – unico legittimato – d’attivare
la procedura d’amministrazione controllata.
In merito esemplare l’arresto in base al quale “l'asserita possibilità di superare la crisi
non esclude la sussistenza dello stato d’insolvenza, tenuto conto
dell'ontologica identità tra questo e lo stato di momentanea difficoltà
(v. ex pluribus Cass. 21 febbraio 1997,
n. 1612), che si differenzia soltanto per una prognosi positiva
sullo sviluppo della crisi, ove al debitore venga concessa una moratoria;
ovviamente, tuttavia, a tale diversa prognosi non può darsi rilievo
d'ufficio in assenza di un'istanza di ammissione alla procedura
di amministrazione controllata” (Cassazione civile sez. I - Sentenza 28 febbraio
2000, n. 2211 - Pres. Sgroi - Est. Di Amato - P.M. Cinque (diff.)
- Di Marzo Nunzio (avv. Fierro) c. Banco Napoli s.p.a. ed altro
(intimati) (Cassa App. Napoli 22 aprile 1997).
Necessita aggiungere, inoltre, che dalle risultanze del fascicolo fallimentare
- vieppiù da quelle incontestate dello stato passivo della procedura
– è ben possibile fondare la verifica del requisito di cui all’art.
5 della legge fallimentare in base a fatti diversi da quelli in
forza dei quali è intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla
relativa emanazione (Cass. 13 gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo
1990, n. 2539; Cass. civile, sez. I, 25-05-1993, n. 5869 - Pres.
Favara F - Rel. Catalano A - P.M. Simeone F (Conf) - Infantino c.
Banca d' America e d' Italia e altri; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999,
n. 225 - Pres. Rocchi A - Rel. Reale P - P.M. Nardi D (Conf.) -
COOP. VITICOLTORI DEL TAPPINO SRL c. FIN AM SPA; :Cass. 28 luglio
1997, n. 7019, in il Fallimento 1998, 1215; Cass. 2 giugno 1997,
n. 4886, ivi, 1997, 1207; Cass. 6 marzo 1996, n. 1771, ivi, 1996,
763; Cass. 20 settembre 1993, n. 9622, ivi, 1994, 54; Cass. 25 maggio
1993, n. 5869, ivi, 1993, 1140; Cass. 19 ottobre 1992, n. 11439,
ivi, 1993, 690, con osservazioni di Marchetti e in Dir. fall. 1994,
II, 61, con nota di Poli; Cass. 3 ottobre 1986, n. 5854, in Foro
it. 1988, I, 1969; Trib. Genova 20 febbraio 1995, in il Fallimento
1995, 780; Trib. Genova 20 dicembre 1993, ivi, 1994, 645; Trib.
Trieste 18 maggio 1993, ivi, 1993, 1287).
Nel caso in esame, come innanzi detto, al momento della
pronunzia sussistevano ben sette ricorsi di fallimento proposti
da AAA Sas, da Banca BXXX, da F.lli D’OOO Srl, da NNN Acciai, da
VVV Srl, da SSS Rexhort Spa, da RRR Srl. E tali istanze, invero,
conclamavano – per gli inadempimenti sottesi – rappresentanti da
effetti protestati, da precetti e pignoramenti infruttuosi, la perdurante
incapacità dell’opponente di far fronte alle proprie obbligazioni.
Sussistevano, inoltre, le desistenze di tutti i citati
creditori, con l’esclusione di NNN Acciai; in aggiunta, il deposito
cauzionale in favore di quest’ultima, per le intere ragioni azionate.
Ebbene, tra l’altro da tali desistenze e dal citato
versamento SEMPRONIO vorrebbe
far derivare la prova del superamento della propria crisi congiunturale,
sofferta per la contrazione delle richieste dei principali clienti,
Fiat Auto in primis, e dal conseguente attacco subito
dal ceto bancario.
Al Collegio pare opportuno soffermarsi un attimo su
tali dati; ed invero, dal contenuto delle più volte richiamate desistenze
può dedursi che solo F.lli D’OOO abdicava al ricorso per aver ricevuto
dalla debitrice il dovuto.
In guisa, le altre rinunzie poco potevano aggiungere
alle ragioni volute dalla fallita; le cautele osservate dai creditori
nella relativa redazione, in cui giammai si parla di soddisfazione
delle pretese, evidentemente strumentali alla tutela delle prerogative
rispettive di fronte ad un ancora plausibile epilogo infausto della
procedura pre fallimentare a carico della SEMPRONIO , non giovano
alla dimostrazione della dedotta insussistenza della decozione.
Appaiono, cioè, al più di rilievo neutro, nulla documentando sulla
capacità d’adempiere della debitrice al momento della pronunzia.
Sicuramente di maggior peso, al riguardo, poteva apparire
il deposito in favore dell’NNN Acciai, pur non potendo il Tribunale
conoscere dei mezzi finanziari di provvista dell’assegno versato
all’uopo.
Le considerazioni svolte quanto alle abdicazioni, ricevono
parziale conferma dalle relazioni del curatore fallimentare; in
particolare dalla nota dell’8 aprile 2003 del predetto emerge il
pagamento di € 41.316,55 in favore di
BXXX per la relativa rinunzia al ricorso di fallimento, a
fronte di un’esposizione della fallita, maturata relativamente ad
un conto chiuso il 15 settembre 1999, per ammontare pari a £. 1.512.546.845.
Il versamento, deduce il curatore, può farsi risalire
alla SEMPRONIO , in quanto effettuato a mezzo prelievo su conto
alla medesima intestato presso la Filiale di Latina di Bibop Carire
Spa.
Ebbene, tale pagamento – nonostante la desistenza ottenuta
dalla creditrice - rappresenta che ancora dopo quasi due anni dall’inadempimento
la società non era in grado di fronteggiare il debito, se non in
una maniera poco cospicua.
A prescindere da approfondimenti sul tema delle citate
rinunzie, pur tenendo conto – in via esemplare – dell’efficacia
dimostrativa della vicenda di cui immediatamente sopra, contestualmente
ai ricorsi di cui è causa, la SEMPRONIO
– come evincibile dal fascicolo fallimentare – subiva altre
istanze di fallimento presso il Tribunale di Napoli.
In specie quelle rubricate ai nn. 1620,1736,1770,1825/2000
e 100/2001, proposte rispettivamente dalla stessa NNN Acciai, dalla
TTTT S.n.c., dalla PPPP SpA, dall’Hotel EEEE e da C. Point.
Tali ricorsi venivano decisi con sentenza d’incompetenza
emessa dal Tribunale adito il 17/4-7/5/2001; alcuna desistenza o
rinunzia, sia pur non titolata, veniva depOSItata in quella sede.
In guisa, a tacer d’altro e con le riserve innanzi
espresse in ordine al rilievo da attribuire alle abdicazioni indagate,
la SEMPRONIO o aveva la
capacità di pagare alcuni e non altri creditori ovvero riscuoteva
fiducia solo parziale da parte degli stessi.
Tutt’altro, quindi, che un superamento della crisi
sofferta per la contrazione della domanda di servizi dei clienti
preferenziali.
I riscontri operati, invero, basterebbero di per se
a sostenere l’infondatezza del gravame, sul punto della pretesa
insussistenza della decozione al momento della pronunzia. Segnatamente,
ripetendo le argomentazioni innanzi citate in punto di diritto,
le vicende sinora richiamate fotografano l’impossibilità della fallita
di adempiere alla scadenza delle proprie obbligazioni; anzi, palesano
il perdurare di tale situazione.
Veniamo, ad ogni buon conto, all’elemento ulteriore
che il Tribunale ha mostrato di valutare ponderoso ai fini dell’impugnata
declaratoria; si legge, nella decisione, che dalla visura protesti
a carico dell’opponente, datata 13 marzo 2001, emerge una cospicua
debitoria.
Ebbene la cospicua debitoria in questione si riferisce
a n. 148 effetti protestati della SEMPRONIO , ultimo con levata
del 4 luglio 2000.
Il Collegio, evidentemente, pur senza conoscere dei
ricorsi di fallimento ulteriori ai danni della predetta presso il
Tribunale di Napoli e non ascrivendo rilievo particolare alla desistenze,
considerava a buon ragione decisivo argomento – ai fini del fallimento
– la mole d’inadempimenti provata dalla citata visura.
L’opponente si duole in rito, come detto, per non aver
potuto interloquire riguardo a tali iscrizione; pur apprezzando
lo sforzo difensivo così compiuto e, comunque, reiterando gli avvisi
precedenti circa la colpevole omissione nello sviluppare le relative
ragioni in sede pre fallimentare sino all’epilogo della stessa,
pare al Tribunale che ben poco l’attrice avrebbe potuto sostenere
ad avversare la rilevanza dell’argomento fondante la pronunzia avversata.
In particolare l’onere sarebbe stato costituito dalla
documentazione della pregressa soddisfazione dei creditori cartolari.
Ciò, unitamente alle desistenze ottenute ed al deposito cauzionale
operato, avrebbe potuto indurre l’A.G. a ritenere la fondatezza
del preteso superameno della fase d’illiquidità.
Le risultanze incontestate dello stato passivo fallimentare
inducono a suffragare l’avviso espresso sulla diabolicità della
prova.
Infatti, lo statino presenta 176 domande d’insinuazione,
nella quasi totalità ammesse, e quindi riferita ad una debitoria
consolidata al fallimento.
Il numero dei protesti, l’epoca relativa ed il numero
delle insinuazioni, spiega che effettivamente non è possibile nel
caso parlare di una sfiducia del mercato sopravvenuta al fallimento.
Piuttosto, di una situazione d’impossibilità di adempiere incancrenita
al momento della decisione avversata.
Ad colorandam, quali ulteriori elementi
a sostegno dell’insolvenza della fallita paiono collocarsi: a) la
chiusura a debito dei rapporti bancari con BXXX, con Banca CCC – conti girati a sofferenza nel gennaio 2000 – e con
Banca di CXPX – conto non movimentato dal 1999 con saldo negativo;
b) la riduzione del personale, con dipendenti scesi da circa 60
agli 8 in forza al momento della pronunzia ( cfr. relazioni del
curatore del 12/6/2001 e dell’8/4/2003); c) gli omessi versamenti
di ritenute fiscali, imposte ed IVA rispettivamente per € 167.857,52
e per € 142.300,40; d) la debitoria per omissione previdenziali,
per € 34.222,92 ( cfr. relazione del curatore del 18/3/2004).
Può dirsi, fondatamente, che in ragione dell’attualità
( e perduranza) dell’incapacità della decotta di assolvere le relative
esposizioni all’aprile 2001, il Tribunale non doveva addentrarsi
in alcuna prognosi sulle vicende della SEMPRONIO . Sussistevano,
all’epoca, per tutto quanto detto nella decisione avversata e per
quanto verificato in questa sede, inadempimenti plurimi e continuati,
a fronte dei quali la sola possibilità di soddisfazione parziale
e privilegiati di alcuni creditori.
A dimostrazione dell’irreversibilità della decozione
della medesima si pone infine, ove ne fosse ancora bisogno, la situazione
di sbilancio tra passivo fallimentare accertato, allo stato di €
4.697.035,91 ed attivo acquisito alla massa, di € 921.064,43; ancora
dello sbilancio tra tale passivo e l’attivo presumibile di seguito
alla realizzazione delle attività acquisite ed alla chiusura dei
contenziosi attivi, stimato dal curatore in misura tale da consentire
una soddisfazione assolutamente limitata del ceto creditorio chirografario
(relazione del curatore del 18/3/2004).
L’opposizione
va quindi rigettata e nulla va disposto sulle spese di lite per
la contumacia della curatela.
P. Q. M.
Il Tribunale
di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull'opposizione
alla sentenza dichiarativa del Fallimento SEMPRONIO S.p.A. (24/01)
proposta da SEMPRONIO S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t. con citazione notificata
il 1 agosto 2001 alla curatela fallimentare, disattesa ogni altra
istanza, difesa o eccezione, così provvede:
a)
Dichiara
la contumacia della curatela;
b)
Rigetta
la domanda e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del
Fallimento SEMPRONIO S.p.A. (24/01), pronunciata dal Tribunale di Nola in
data 4-12/4/2001
c)
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in
Nola, il 1 aprile 2004.
Il Presidente dr. Raffaele MOTTI
Il Giudice estensore dr. Enrico QUARANTA