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FALLIMENTO. Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento. Al fine della decorrenza del termine per l’opposizione nei riguardi dell’imprenditore non è necessaria la notificazione del testo integrale della pronunzia, essendo sufficiente la comunicazione per estratto della medesima ex art.17 l.f. – In forza dell’art.18 l.f., l’opposizione deve proporsi quantomeno nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un ipotesi di litisconsorzio necessario ; tra i creditori  non vanno collocati quelli tra i creditori che abbiano a suo tempo rinunziato al fallimento – Non è litisconsorte il creditore che aveva formulato istanza ex art.6 l.f., non valutata - Il creditore istante ha  interesse nel giudizio di opposizione a fallimento ove possa discutersi, nel relativo ambito, anche della relativa responsabilità, pur ai sensi dell’art.21 della l.f. – L’interesse può ritenersi venuto meno  quando la procedura, instaurata per effetto della richiesta del creditore, sia stata aperta tuttavia d’ufficio – E’ possibile fondare la verifica del requisito di cui all’art.5 della l.f.  in base a fatti diversi  da quelli in forza dei quali  è intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione – La visura protesti è una prova della situazione debitoria  e degli inadempimenti. [Tribunale di Nola, sentenza del 01.04.2004.] 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

  Il Tribunale di Nola, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.       Raffaele MOTTI          -Presidente

- dr.       Enrico QUARANTA   -Giudice  relatore

- dr.ssa Ubalda MACRI’            Giudice

nel giudizio iscritto al N.3387/2001 R.G.A.C., ha emesso la presente

 

SENTENZA

TRA

SEMPRONIO  S.p.A., in persona dell’amministratore unico, sig. Pasquale SEMPRONIO, elettivamente domiciliata in Nola (NA), alla Via (…), presso lo studio dell’avv.  (…),  unitamente agli avv.ti  (…), che la rappresentano ed assistono in virtù di mandato e procura a margine dell’atto introduttivo

                                                                                           - opponente-

E

Fallimento SEMPRONIO  S.p.A. (24/01), in persona del curatore p.t., rag. A. EP, domiciliato per la carica in Pomigliano d’Arco (NA) alla Via (…)

                                                                                                       - opposto contumace-

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

La SEMPRONIO  S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con citazione notificata l’1 agosto 2001 alla curatela fallimentare, proponeva opposizione alla sentenza di fallimento emessa nei relativi riguardi dal Tribunale di Nola il 12 aprile 2001.

Premetteva che la pronunzia era intervenuta d’ufficio, di seguito alla rinuncia dei creditori ricorrenti ed al deposito della somma dovuta al creditore NNN Acciai, a tacitazione delle relative ragioni di credito, ritenendo il Collegio la qualifica d’imprenditore commerciale della società e l’insolvenza relativa dai protesti risultanti dal bollettino del 13 marzo 2001.

Deduceva, in linea preliminare, la nullità dell’avversata decisione. Sosteneva, in proposito, che il Tribunale aveva violato il diritto di difesa, omettendo di convocare il debitore di seguito alla modifica della causa petendi e la legittimazione attiva del procedimento.

In particolare denunziava che il Collegio, nel momento in cui aveva ritenuto chiusa la fase procedimentale ad iniziativa privata ed aperto quella officiosa, non aveva garantito le prerogative difensive della resistente, sulle nuove e diverse vicende che la riguardavano.

Tale condotta, per violazione delle regole del contraddittorio, aveva determinato la nullità della sentenza di fallimento.

Rilevava che, ad opinare diversamente, avrebbe dovuto tacciarsi d’illegittimità per violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione il combinato disposto degli artt. 8 e 15 della legge fallimentare, ove interpretato nel senso della non obbligatoria convocazione del fallendo di seguito all’apertura di autonoma procedura officiosa ai danni.

Tutto ciò posto, rimarcava in fatto:

a)       che la SEMPRONIO  era stata costituita nel 1995, con capitale di £. 20.000.000, come società a responsabilità limitata, trasformandosi nel 1996 in società per azioni, con capitale di £. 2.000.000.000;

b)       che il management ed i soci, provenendo da lunga esperienza industriale nel settore delle macchine speciali progettate ad esigenza dei clienti, avevano ritenuto insediarsi nel comprensorio di Nola, verificando ivi le prospettive di sviluppo europeo ed internazionale;

c)       che la strategia industriale aveva previsto investimenti produttivi: la struttura logistica dello stabilimento aveva in particolare richiesto un investimento minimo di £. 5 e 6 miliardi, a fronte del quale la società aveva ottenuto finanziamento ex lege 488 sino all’ammontare di £. 2.400.000.000, del quale l’ultima tranche era stata offerta in pagamento alla curatela;

d)       che attraverso l’investimento effettuato, la potenzialità produttiva per l’hardware meccanico era risultata idonea a sostenere un fatturato fino a 50 miliardi;

e)       che per l’attuazione del progetto strategico la società aveva ottenuto certificazione ISO 2001 ed era stata inquadrata dalla Fiat Auto, dalla Wolkswagen HG e dalla GM Opel AG come fornitore wordwide;

f)         che, completato il progetto industriale, la compagine aveva dato avvio a compartecipazioni e ad un progetto di trasporto aereo, bloccato dal fallimento;

g)       che nel citato contesto la SEMPRONIO era già entrata nel favore delle case automobilistiche - di talché Fiat Auto aveva richiesto un impianto di prova per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco - aveva attivato un progetto di collaborazione con l’Università di Napoli, per lo sviluppo di software nel campo dell’ e, nel 1998, aveva ricevuto dalla Wolkswagen il riconoscimento del “ Premio Qualità” come fornitore della tecnica di trasporto;

h)       che il Tribunale non aveva valutati i descritti aspetti, né tenuto conto della crescita aziendale che aveva consentito il passaggio dal fatturato dai £. 300.000.000 del 1995, ai 5 miliardi del 1997, agli 11 del 1998 ed ai 30 miliardi successivi, con incremento annuo di oltre il 100% e con assunzione di personale e collaboratori sino a 50 unità;

i)         che nel 1997 e nel 1998 la società aveva attraversato la crisi congiunturale, da cui era comunque uscita al momento del fallimento: ed infatti la Fiat, primo cliente, aveva all’epoca ridotto drasticamente i propri ordine, né la ricerca di commesse all’estro – ed in particolare in Germania – aveva consentito di compensare la perdita. Di seguito il ceto bancario aveva iniziato a cangiare l’impresa, costringendola alla mobilità ed all’utilizzo di mezzi propri per far fronte al pagamento dei fornitori;

j)         che l’anno 2000 si era aperto invece con un ri-posizionamento dell’impresa sul mercato, una ri-negoziazione dei rapporti con i creditori sociali, tali che la SEMPRONIO aveva potuto rientrare sul mercato, eseguendo i pagamenti scaduti e collegando le scadenze successive con i pagamenti in corso di ricevimento;

k)       che nel contesto citato andavano collocate le rinunzie all’istanza di fallimento di cui sopra, espressione del favore serbato dai creditori alla strategia di risanamento aziendale;

l)         che dopo la decisione gravata, la curatela aveva ricevuto una serie di bonifici per alcune centinaia di milioni ed addirittura la comunicazione della preparazione di un bonifico di £. 840.000.000 dal Ministero dell’Industria, a saldo dell’investimento anticipato.

In diritto ribadiva la nullità della pronunzia, per esser intervenuta officiosamente sulla base di elementi e valutazioni autonome, omettendo di stimolare il contraddittorio sugli stessi.

Ad ogni buon fine sosteneva che al momento della decisione non sussisteva la decozione ipotizzata; ed in particolare, che al tempo esistevano immobilizzazioni immateriali per £. 1.081.835.220, immobilizzazioni materiali per £. 7.859.751.492, semilavorati e materie per £. 1.109.100.000, sovvenzioni per £. 804.090.000, crediti esteri fiscali per £. 62.407.377, crediti clienti italiani per £. 805.596.724, clienti esteri per £. 674.696.577, fatture da emettere per £. 168.591.952, ossia attivo immediato per ben £. 13.863.991.623.

Pertanto, previo deposito della sentenza di fallimento, dello stato patrimoniale, dei bilanci e della comunicazione ministeriale riguardo al finanziamento evocato, così concludeva:

-         dichiarare non manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale degli artt. 15 e 8 l.f.., laddove non prevedono, nell’attivazione dei poteri d’ufficio, l’obbligo del Tribunale di sentire l’imprenditore;

-         dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 l.f., non avendo il Tribunale provveduto a convocare l’imprenditore in camera di consiglio per l’apertura del procedimento officioso,  successivamente alla conclusione di quello ad iniziativa di parte;

-         nel merito, revocare la sentenza per l’assenza dello stato d’insolvenza alla data di pronunzia del 12 aprile 2001.

Con vittoria di spese, in caso di contestazione ed opposizione alle richieste svolte.

Nessuno si costituiva per la curatela. All’udienza del 27 novembre 2001, tenutasi per la prima comparizione delle parti, l’opponente si riportava agli atti chiedendo rinvio per trattazione.

Il giudice istruttore, nel contesto, riservava ogni decisione. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2002, ritenendo di diverso giudice la competenza tabellare ad istruire la lite, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per la conseguente nuova assegnazione.

Dinanzi al  giudice per l’effetto designato, esaurita la trattazione, in assenza di richieste istruttorie e di seguito ad autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte – non rinvenuto in atti - sulle conclusioni verbalizzate dall’attore il 16 dicembre 2003 la causa perveniva in decisione al Collegio, con termine di rito per il deposito di comparsa conclusionale.

Motivi della decisione

In linea preliminare va dichiarata la contumacia della curatela fallimentare, ritualmente citata e non costituita. In secondo luogo va rilavata la tempestività del rimedio in esame.

Ed invero dal contenuto del fascicolo fallimentare, esaminato giusto quanto innanzi, la citazione introduttiva risulta notificata al rappresentante del fallimento prima che vi fosse comunicazione alla fallita della gravata pronunzia.

Mette conto evidenziare, in tema, sulla premessa che il presente giudizio appartiene al novero dei rimedi disciplinati dall’art. 18 della legge fallimentare, che, in base a tale disposizione, avverso alla “sentenza che dichiara il fallimento il debitore e ciascun interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall’affissione della sentenza”.

Ebbene, secondo l’interpretazione che di essa fornisce la giurisprudenza di legittimità, di seguito alla sentenza della Corte costituzionale 151/80 - che l’ha dichiarata illegittima ove prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorresse anche per il debitore dall'affissione della sentenza - al fine della decorrenza nei riguardi dell’imprenditore fallito non è necessaria la notificazione del testo integrale della pronunzia, essendo sufficiente la comunicazione per estratto della medesima ex art. 17 legge fallimentare a consentire a questi d’averne conoscenza (v. Cass. Civ. SS.UU. 96/5104, e nello stesso senso Trib. Torino 30.4.1997  e Trib. Bologna 4.3.1997).

Le motivazioni sottese agli arresti richiamati individuano l’esigenza primaria di mettere il fallito al corrente della decisione  ai relativi danni e nella condizione di accedere presso l’autorità decidente per acquisire ogni elemento utile alla cautela delle proprie prerogative difensive.

Ciò posto, occorre ulteriormente aggiungere che, in forza dell’invocato art. 18, l'opposizione di fallimento deve proporsi quantomeno nei confronti del curatore e dei creditori ricorrenti, delineandosi al riguardo un'ipotesi di litisconsorzio necessario cui consegue che “in caso di mancata citazione di una o di alcune di essi, il giudice deve integrare il contraddittorio” (arg. ex  Cass. Civ.97/2796, EST.: Panebianco).

Costituisce opinione dominante quella per cui il citato riferimento al creditore richiedente riguardi tutti coloro che abbiano formulato ricorso di fallimento in prime cure (v. Cass. Civ. 74/189, 80/1363, 80/6205, 88/6257 e 92/10341) e che pertanto l’eventuale omessa citazione di alcuno dei predetti legittimi l’A.G. adita ad ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. o 102 c.p.c. (v. sul punto anche Trib. Venezia, 13.1.1981; Trib. Napoli, 8.6.1971).

Nel novero soggettivo indicato non vanno comunque collocati quelli tra i creditori che abbiano a suo tempo rinunziato al fallimento ( così, App. Milano 27/5/1988).

In tema è stato correttamente evidenziato che il creditore istante ha interesse a resistere nel giudizio di opposizione a fallimento ove possa discutersi, nel relativo ambito, anche della relativa responsabilità, pur ai sensi dell’art. 21 della legge fallimentare.

In ragione di quanto prospettato, tal interesse può ritenersi venuto meno quando la procedura, instaurata per effetto della sua richiesta, sia stata aperta tuttavia d’ufficio.

In guisa, in ipotesi di pronunzia officiosa, può concludersi nel senso che non costituisca litisconsorte il creditore che aveva formulato istanza ex art. 6 l.f., evidentemente non valutata.

La pronunzia qui opposta appare rientrare nell’ambito da ultimo richiamato; il Tribunale, infatti, premesso che originari ricorrenti erano la Banca BXXX, la F.lli D’OOO Srl, la AAA Sas di C. A. & c., la VVV Srl, la SSS Rexhort Spa, la RRR Srl e l’NNN Acciai, evidenziava - nel corpo della decisione - della desistenza dal ricorso da parte di tutti i creditori, con esclusione di NNN Acciai. Di poi, del deposito da parte della fallenda di somma a tacitazione della pretesa della predetta. Infine, che la decisione poteva avvenire laddove l’ufficio acquisisse comunque la notitia  decotionis, a prescindere da eventuali rinunzie all’iniziativa degli istanti.

Così argomentando, ed in effetti valutando ai fini del decidere gli elementi dell’istruzione disposta, poneva le basi per un pronunzia autonoma rispetto alle sollecitazioni esterne di cui all’art. 6 dell legge fallimentare.  

Pertanto non può che ritenersi integro il contraddittorio garantito nel presente gravame; ebbene, dal riscontro nel fascicolo fallimentare, pare evidenziarsi che la notifica della sentenza di fallimento alla SEMPRONIO  SpA, non preceduta dalla comunicazione nelle forme di cui in premessa, sia avvenuta il 3 agosto 2001. La citazione della curatela addirittura l’1 agosto 2001, di talchè alcun rilievo può sollevarsi quanto alla tempestività dell’azione.

Nel merito, costituiscono ragioni di doglianza - da parte dell’opponente - la violazione del disposto di cui all’art. 15 della legge fallimentare, per aver deciso il Tribunale sulla base di elementi acquisiti in seguito ad istruzione ufficiosa e senza aver udito al riguardo l’originaria resistente, e l’assenza del requisito di cui all’art. 5 della legge fallimentare al tempo della pronunzia.

Prima di esaminare la fondatezza delle stesse, occorre premettere che l’opposizione alla dichiarazione di fallimento si profila quale mezzo d’impugnazione indirizzato al vaglio postumo della legittimità e del merito della sentenza di fallimento ( sul punto, v. Cass.civ. 95/9156), da impingere sulla verifica della sussistenza in capo all’opponente e nei limiti di quanto devoluto, dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini dell’evocata pronuncia.

Per il compimento di tale indagine l’ufficio beneficia invero di un potere inquisitorio, che porta ad escludere o a limitare considerevolmente l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. Civ. 99/255; Cass. Civ. 94/6953; Cass. Civ. 90/2359; Cass. Civ. 90/744; Cass.Civ. 88/184). In tale ottica qui il Collegio ha qui attinto al fascicolo fallimentare – come evidenziato sopra - per acquisirvi ogni elemento utile ai fini della presente decisione ( cfr. da ultimo Cass. Civ. 97/4886).

Riguardo alla prima delle ragioni d’impugnativa, giova evidenziare come il ricorso del creditore sostanzi, a norma dell’art. 6 della legge fallimentare, una delle ipotesi d’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Costituisce oggetto di persistente dibattito l’inquadramento della natura di tale sollecitazione; sul punto pare opportuno rappresentare che alla presentazione di un ricorso ex art. 6 legge fallimentare sicuramente si sottende un interesse giuridicamente rilevante del procedente.

Ed invero, è sin troppo noto che l’eventuale decisione d’accoglimento dell’istanza non attribuisce di per se al creditore il diritto di partecipare al riparto sull’attivo liquidato in sede fallimentare, necessitando ai fini un’apposita domanda presentata a mente degli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare.

Tuttavia ciò non esclude che l’interesse del creditore ad ottenere una soddisfazione della propria pretesa debba ( o possa) passare attraverso una decisione ai danni dell’imprenditore obbligato nei suoi confronti, che verifichi la ricorrenza dei requisiti di cui agli artt.1  e 5 della legge fallimentare.

In breve, il petitum immediato del ricorso di fallimento va inquadrato appunto nell’accertamento dei presupposti di cui immediatamente sopra. In tal senso è possibile condividere l’assunto per il quale l’istanza del creditore in esame, pur presupponendo una situazione giuridica soggettiva sostanziale – legittimante la proposizione del rimedio – non profila l’esercizio di un diritto d’azione direttamente proteso alla tutela della richiamata posizione.

Piuttosto, nei termini innanzi citati, estrinseca una richiesta di tipo processuale; a conferma di tale visione può a buona ragione richiamarsi l’arresto giurisprudenziale che non individua nella proposizione del ricorso di fallimento un rimedio di natura sostanziale che consenta al creditore la conservazione della garanzia del fideiussore ( in termini Cass. Civ. sez. I, 22 ottobre 1994, n. 87234).

Posta in questa termini la questione sul rilievo e sulla natura del ricorso di cui all’art. 6 della legge fallimentare, necessita cogliere le conseguenze del ritiro di tale eccitazione.

Tirando le somme di quanto anticipato, appare logico ritenere che siffatta condotta integri un’abdicazione dal diritto esclusivamente processuale di ottenere una pronunzia sul merito della propria richiesta.

Perché essa produca efficacia, peraltro, non necessita d’accettazione del fallendo, né importa interruzione del procedimento.

Mette conto evidenziare, in tema, che il fallimento si caratterizza per gli interessi pubblicistici che sottende. Nel relativo ambito la tutela delle ragioni di credito – mediante realizzazione del concorso degli aventi diritto sul patrimonio dell’imprenditore fallito in condizioni di pari trattamento e con le salvezze predisposte dal legislatore per coloro che risultino muniti di cause di prelazione – costituisce una delle conseguenze dell’apertura della procedura.

Le motivazioni fondanti la pronunzia, invece, vanno ancora rinvenute nella necessità di eliminare dal mercato un soggetto economico in difficoltà e nelle condizioni d’ingenerarne rispetto a coloro con i quali intrattiene rapporti commerciali.

La luce prospettata spiega perché la desistenza non possa impingere sulla prosecuzione della procedura pre fallimentare, intervenendo in un settore depurato dal principio di disponibilità della domanda. Del pari spiega perché alcun accettazione dell’indicata rinunzia debba e possa avvenire ivi con qualche rilievo.

I rilievi operati spiegano perché il tribunale – in una situazione di rinunzia colmata - possa proseguire nella verifica, a carico dell’originario intimato, dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare ( in termini, Trib. Napoli 22 settembre 1999, in Il Fallimento 2000 n.3).

E ben vero l’ipotesi in questioni differisce sostanzialmente da quell’avversata dalla giurisprudenza di merito per  violazione dell’art. 111 della Costituzione, inerente la pretesa incompatibilità d’iniziative processuali officiose con il principio dell’imparzialità del giudice dettato dalla disposizione richiamata.

Il riferimento, in particolare, è alla previsione dell'art. 6, nella parte in cui consente la dichiarazione d’ufficio del fallimento dell’imprenditore, e dell’art. 8, nella parte in cui prevede che il giudice debba riferire dell’insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, tacciate di lesione dei principi del “giusto processo”, e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice, in un’ottica comunque disattesa dal giudice delle leggi con recentissima pronunzia d’infondatezza (Corte Cost., Sentenza, 15/07/2003, n. 240).

La Consulta, in particolare, nella pronunzia in questione ha ritenuto che “ Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 legge fallimentare, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nelle parti in cui prevedono, il primo, che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio e, il secondo, che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore, emersa nel corso di un giudizio civile, al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento, anziché al pubblico ministero presso detto tribunale, così violando i principi del "giusto processo", e segnatamente quelli di terzietà e imparzialità del giudice”.

Nel contesto della motivazione ha in primis evidenziato che le eccezioni alla regola “ne procedat iudex ex officio”  non importano lesione del principio della imparzialità del giudice ( cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 17 del 1965; n. 123 del 1970; n. 148 del 1996); di poi che il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna innovazione ordinamentale, quanto al principio di imparzialità-terzietà del giudice; inoltre, che non è legittima, riguardo a tale ultima previsione, esclusivamente  la fusione in un unico soggetto “ delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda”.

Seguendo tale impostazione, i giudici delle leggi hanno ritenuto sottratta a censura ogni ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente; pure “dal creditore sedicente o non legittimato o rinunciante, ovvero dal pubblico ministero”.

Orbene, senza oltre indugiare, l’eccitazione dei poteri d’indagine del Tribunale fallimentare proveniente da soggetto esterno, in forza delle finalità pubblicistiche, che caratterizzano la procedura fallimentare (ancora Corte Costituzionale, sentenze n. 141 e n. 142 del 1970, n. 110 del 1972, n. 148 del 1996), impongono di accertare il ricorso dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare; e peraltro, stante il rilievo degli interessi in gioco, pare condivisibile l’avviso per il quale il Tribunale, procedendo d'ufficio, giammai agisca come attore, quanto “nella sua veste giurisdizionale e quindi super partes " (C. Cost. ancora sentenza, 15/07/2003, n. 240; sentenza n. 148 del 1996).

Il caso della pronunzia di fallimento seguita da desistenza, in sostanza, non rientra strictu sensu  nelle ipotesi di auto eccitazione o di eccitazione officiosa derivante da segnalazione di notitia decotionis di cui al combinato disposto degli artt. 6 ed 8 della legge fallimentare, sfuggite alla declaratoria d’incostituzionalità di cui sopra; essa, ad ogni buon conto, segnala l’irretrattabilità di un procedimento fallimentare già avviato per la pregnanza degli interessi coinvolti,  da obbligare il tribunale adito ad una pronunzia di segno positivo o negativo sul tema( conforme, Trib. Napoli, 10/7/2002).

Ciò posto, l’indagine deve spostarsi sulle formalità procedurali da osservare nell’accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare e sulle cautele da tenere per garantire il diritto di difesa del debitore resistente.

Ebbene giova sottolineare come nella fase che precede la dichiarazione di fallimento l'esercizio del diritto di difesa del fallendo ( o della fallenda) vada assicurato nei limiti di compatibilità con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale.

In particolare siffatta tutela deve essere di natura sostanziale, tenuto conto anche della libertà delle forme e della celerità che presiedono al procedimento.

Alla stregua delle superiori considerazioni astrattamente non può ritenersi necessario che l'imprenditore sia effettivamente udito dal tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli sia informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata. ( v. Cass. civile, sez. I, 23-07-1997, n. 6911; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225).

In particolare questi andrà messo nella condizione di accedere al fascicolo, avendo comunque egli l’onere di seguire l’andamento della procedura anche di seguito alle informazioni assunte dall’ufficio e sino alla relativa decisione (. vedi Cass. Civ. Sez. I, 2 agosto 1990, n. 7757, in Il Fallimento 1991, n.4).

Peraltro l’obbligo di convocare il debitore in sede pre - fallimentare, quale intendesi risultante dal disposto di cui all’art. 15 l.f. riletto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16/7/1970, non potrebbe mai presupporre una sua effettiva audizione ove emerga una volontà di non comparire personalmente del debitore ovvero risulti una condotta del predetto meramente dilatoria o consistente nel rendersi irreperibile (v.  Trib. di Torino 21-09-1999 - Pres. Quaini - Est. Nosengo - Crapanzano Sergio c. fall. s.r.l. T.M.P. Italia in Il Fallimento n. 12, anno 1999, pag. 1393).

Ciò premesso in linea teorica, opportunamente si ritiene rimessa per prassi alla discrezionalità dell’ufficio la determinazione delle modalità procedurali idonee alla tutela delle prerogative difensive del resistente (in propOSIto Trib. Torino 27-6-1997  in Il Fallimento 97, 1036).

Ed invero una tale condotta si palesa conforme anche al dettato di cui al novellato art. 111 della Costituzione. Infatti, l’esigenza di assicurare il dispiegarsi pieno del contraddittorio delle parti presuppone una predeterminazione, ove possibile, delle regole del giudizio, che il costituente assume opera del legislatore. 

E’ ben noto, tuttavia, che l’attuale disciplina dei procedimenti camerali difetti di una regolamentazione precisa che ne scandisca le fasi; risultando il coacervo in parola un contenitore privo di precise indicazioni, ad assolvere la necessità di definizione preventiva delle formalità del procedimento, ben può presiedere una regolamentazione dettata dall’ufficio competente a decidere.

In specie il Tribunale di Nola pare aver assolto detto incombente mediante apposito decreto, che scandisce i termini entro i quali compiere la notifica dell’atto introduttivo e svolgere, mediante produzione documentale o audizione degli interessati, le contrapposte difese. Ciò, per vero, non esclude che il debitore debba comunque assumere informazioni sino all’esito del procedimento anche dopo aver fruito dei termini a difesa pre fissati dall’ufficio.

Le vicende in esame palesano come il Tribunale, preso atto delle desistenze di alcuni degli originari ricorrenti e del depOSIto cauzionale in favore di NNN Acciai – che, a tacer d’altro, perdurava nella sua iniziativa ex art. 6 della legge fallimentare, non avendo formulato alcuna ipotesi di rinunzia o abdicazione dalla domanda iniziale - abbia assolto il compito doveroso della verifica dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell’opponente. Inoltre che ai fini abbia operato conducendo gli accertamenti che ha ritenuto compatibili con la deformalizzazione e con le esigenze di celerità proprie del procedimento.

Seguendo l’argomentare di cui sopra, qui si ritiene che la SEMPRONIO  non abbia di che dolersi riguardo alle scelte procedimentali dell’ufficio. Né, secondo la lettura costituzionalmente orientata ut supra  dell’art. 15 della legge fallimentare, paiono al Collegio residuare profili d’illegittimità della norma, quanto ad una pretesa violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. 

E per vero l’attrice - dall’esame del fascicolo fallimentare - risulta aver preso parte diretta all’udienza camerale del 31 gennaio 2001, seguente al deposito degli atti di desistenza degli originari istanti; ebbene, tale udienza pare conclusa con una riserva del Collegio sulla decisione.

Ciò che è avvenuto successivamente, quindi l’emanazione da parte del Tribunale dell’ordinanza istruttoria del 21 febbraio 2001 – d’acquisizione di visura protesti a carico di essa fallenda – e la successiva udienza camerale del 28 marzo 2001, di decisione sulla procedura, pare colpevolmente sfuggito alla istante, che ha omesso di seguitare le proprie ragioni, sino al definitivo epilogo della procedura.

I superiori rilievi, consistenti nel ritenere incensurabile la condotta dell’ufficio in sede pre fallimentare, consentono di arrivare all’analisi del merito della controversia; quindi, di verificare la fondatezza della doglianza formulata dalla SEMPRONIO  circa la pretesa assenza del proprio stato di decozione.

Ebbene, onde meglio delineare l’oggetto del contendere, mette conto rilevare come il profilo di cui all’art. 5 della legge fallimentare individui una situazione d'impotenza funzionale dell’imprenditore commerciale di natura non transitoria, tale da impedirgli di soddisfare, con regolarità, le proprie obbligazioni ( cfr., al rig., ex multis, Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8374; Trib. di Messina 19 febbraio 1999 - Pres. Savoca - Est. Blatti, in Il Fallimento n. 9, anno 1999, pag. 1044; Cass. civile, sez. I, 09-05-1992, n. 5525; Trib. Torino, 22 aprile 1991; Cass. civille, 90/6769 e 94/2470; cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376).

In particolare il concetto richiama ad una situazione del debitore che gli impedisce di far fronte al pagamento del dovuto alle scadenze e nel rispetto della regola fondamentale della parità di trattamento dei propri creditori (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 1980 n. 1067, in il Fallimento,1980, pag. 593, sub art. 5 n. 1; Cass. civ. 7 marzo 1978 n. 1118, in Giust. civ. mass. 1978, pag. 466; Cass. civ. 14 marzo 1978 n. 1274, in Dir. fall. 1978, II, pag. 376). Ed invero indici che possono assumere rilievo sintomatico della decozione vanno rinvenuti nell’adempimento di un debito - al relativo maturarsi - a preferenza di un altro, ovvero l’adempimento di tutti i debiti con ritardo o in maniera parziale o con mezzi anormali. Sempre che non risulti dimostrazione dell’ascrivibilità alla volontà propria del debitore di una delle indicate scelte, piuttosto che a fattori di natura obiettiva.

Per il relativo accertamento, il giudice deve ricorrere alla valutazione, in chiave prospettica, dell'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (Cass. civile, sez. I, 10-04-1996, n. 3321 - Pres. Grieco A - Rel. Marziale G - P.M. Gambardella V (Diff.) - Fallimento 90 Tour Italia c. 90 Tour Italia), sul presupposto – peraltro – che ad escludere la decozione non può valere il giudizio prognostico sulla liquidità acquisibile dal ciclo produttivo quando sussista incapacità attuale al pagamento dei debiti scaduti (v. Cass. civ. 8 febbraio 1989, n. 795, in Il fall., 1989,611).

Solo nella reversibilità del descritto fenomeno economico è possibile poi trarre l’elemento distintivo tra la temporanea difficoltà dell’impresa, individuato quale presupposto oggettivo dell’istituto di cui agli artt. 187 e ss l.f. e la stessa insolvenza, causa oggettiva del fallimento (in tema, ad es. Cass. civ. 97/9581; Cass. civ. 96/7994).

Tuttavia, l’identità ontologica dei due profili, consente di ritenere infondata una difesa in sede d’opposizione al fallimento che si basi esclusivamente sul carattere transeunte dell’incapacità di adempiere. Ed invero, tale condizione peculiare porta con se solamente la facoltà per il debitore – unico legittimato – d’attivare la procedura d’amministrazione controllata.

In merito esemplare l’arresto in base al quale “l'asserita possibilità di superare la crisi non esclude la sussistenza dello stato d’insolvenza, tenuto conto dell'ontologica identità tra questo e lo stato di momentanea difficoltà (v. ex pluribus Cass. 21 febbraio 1997, n. 1612), che si differenzia soltanto per una prognosi positiva sullo sviluppo della crisi, ove al debitore venga concessa una moratoria; ovviamente, tuttavia, a tale diversa prognosi non può darsi rilievo d'ufficio in assenza di un'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata” (Cassazione civile sez. I - Sentenza 28 febbraio 2000, n. 2211 - Pres. Sgroi - Est. Di Amato - P.M. Cinque (diff.) - Di Marzo Nunzio (avv. Fierro) c. Banco Napoli s.p.a. ed altro (intimati) (Cassa App. Napoli 22 aprile 1997).

Necessita aggiungere, inoltre, che dalle risultanze del fascicolo fallimentare - vieppiù da quelle incontestate dello stato passivo della procedura – è ben possibile fondare la verifica del requisito di cui all’art. 5 della legge fallimentare in base a fatti diversi da quelli in forza dei quali è intervenuta la pronuncia, comunque anteriori alla relativa emanazione (Cass. 13 gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo 1990, n. 2539; Cass. civile, sez. I, 25-05-1993, n. 5869 - Pres. Favara F - Rel. Catalano A - P.M. Simeone F (Conf) - Infantino c. Banca d' America e d' Italia e altri; Cass. civile, sez. I, 12-01-1999, n. 225 - Pres. Rocchi A - Rel. Reale P - P.M. Nardi D (Conf.) - COOP. VITICOLTORI DEL TAPPINO SRL c. FIN AM SPA; :Cass. 28 luglio 1997, n. 7019, in il Fallimento 1998, 1215; Cass. 2 giugno 1997, n. 4886, ivi, 1997, 1207; Cass. 6 marzo 1996, n. 1771, ivi, 1996, 763; Cass. 20 settembre 1993, n. 9622, ivi, 1994, 54; Cass. 25 maggio 1993, n. 5869, ivi, 1993, 1140; Cass. 19 ottobre 1992, n. 11439, ivi, 1993, 690, con osservazioni di Marchetti e in Dir. fall. 1994, II, 61, con nota di Poli; Cass. 3 ottobre 1986, n. 5854, in Foro it. 1988, I, 1969; Trib. Genova 20 febbraio 1995, in il Fallimento 1995, 780; Trib. Genova 20 dicembre 1993, ivi, 1994, 645; Trib. Trieste 18 maggio 1993, ivi, 1993, 1287).

Nel caso in esame, come innanzi detto, al momento della pronunzia sussistevano ben sette ricorsi di fallimento proposti da AAA Sas, da Banca BXXX, da F.lli D’OOO Srl, da NNN Acciai, da VVV Srl, da SSS Rexhort Spa, da RRR Srl. E tali istanze, invero, conclamavano – per gli inadempimenti sottesi – rappresentanti da effetti protestati, da precetti e pignoramenti infruttuosi, la perdurante incapacità dell’opponente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Sussistevano, inoltre, le desistenze di tutti i citati creditori, con l’esclusione di NNN Acciai; in aggiunta, il deposito cauzionale in favore di quest’ultima, per le intere ragioni azionate.

Ebbene, tra l’altro da tali desistenze e dal citato versamento SEMPRONIO  vorrebbe far derivare la prova del superamento della propria crisi congiunturale, sofferta per la contrazione delle richieste dei principali clienti, Fiat Auto in primis, e dal conseguente attacco subito dal ceto bancario.

Al Collegio pare opportuno soffermarsi un attimo su tali dati; ed invero, dal contenuto delle più volte richiamate desistenze può dedursi che solo F.lli D’OOO abdicava al ricorso per aver ricevuto dalla debitrice il dovuto.

In guisa, le altre rinunzie poco potevano aggiungere alle ragioni volute dalla fallita; le cautele osservate dai creditori nella relativa redazione, in cui giammai si parla di soddisfazione delle pretese, evidentemente strumentali alla tutela delle prerogative rispettive di fronte ad un ancora plausibile epilogo infausto della procedura pre fallimentare a carico della SEMPRONIO , non giovano alla dimostrazione della dedotta insussistenza della decozione. Appaiono, cioè, al più di rilievo neutro, nulla documentando sulla capacità d’adempiere della debitrice al momento della pronunzia.

Sicuramente di maggior peso, al riguardo, poteva apparire il deposito in favore dell’NNN Acciai, pur non potendo il Tribunale conoscere dei mezzi finanziari di provvista dell’assegno versato all’uopo.

Le considerazioni svolte quanto alle abdicazioni, ricevono parziale conferma dalle relazioni del curatore fallimentare; in particolare dalla nota dell’8 aprile 2003 del predetto emerge il pagamento di € 41.316,55 in favore di  BXXX per la relativa rinunzia al ricorso di fallimento, a fronte di un’esposizione della fallita, maturata relativamente ad un conto chiuso il 15 settembre 1999, per ammontare pari a £. 1.512.546.845.

Il versamento, deduce il curatore, può farsi risalire alla SEMPRONIO , in quanto effettuato a mezzo prelievo su conto alla medesima intestato presso la Filiale di Latina di Bibop Carire Spa.

Ebbene, tale pagamento – nonostante la desistenza ottenuta dalla creditrice - rappresenta che ancora dopo quasi due anni dall’inadempimento la società non era in grado di fronteggiare il debito, se non in una maniera poco cospicua.

A prescindere da approfondimenti sul tema delle citate rinunzie, pur tenendo conto – in via esemplare – dell’efficacia dimostrativa della vicenda di cui immediatamente sopra, contestualmente ai ricorsi di cui è causa, la SEMPRONIO  – come evincibile dal fascicolo fallimentare – subiva altre istanze di fallimento presso il Tribunale di Napoli.

In specie quelle rubricate ai nn. 1620,1736,1770,1825/2000 e 100/2001, proposte rispettivamente dalla stessa NNN Acciai, dalla TTTT S.n.c., dalla PPPP SpA, dall’Hotel EEEE e da C. Point.

Tali ricorsi venivano decisi con sentenza d’incompetenza emessa dal Tribunale adito il 17/4-7/5/2001; alcuna desistenza o rinunzia, sia pur non titolata, veniva depOSItata in quella sede.

In guisa, a tacer d’altro e con le riserve innanzi espresse in ordine al rilievo da attribuire alle abdicazioni indagate, la SEMPRONIO  o aveva la capacità di pagare alcuni e non altri creditori ovvero riscuoteva  fiducia solo parziale da parte degli stessi.

Tutt’altro, quindi, che un superamento della crisi sofferta per la contrazione della domanda di servizi dei clienti preferenziali.

I riscontri operati, invero, basterebbero di per se a sostenere l’infondatezza del gravame, sul punto della pretesa insussistenza della decozione al momento della pronunzia. Segnatamente, ripetendo le argomentazioni innanzi citate in punto di diritto, le vicende sinora richiamate fotografano l’impossibilità della fallita di adempiere alla scadenza delle proprie obbligazioni; anzi, palesano il perdurare di tale situazione.

Veniamo, ad ogni buon conto, all’elemento ulteriore che il Tribunale ha mostrato di valutare ponderoso ai fini dell’impugnata declaratoria; si legge, nella decisione, che dalla visura protesti a carico dell’opponente, datata 13 marzo 2001, emerge una cospicua debitoria.

Ebbene la cospicua debitoria in questione si riferisce a n. 148 effetti protestati della SEMPRONIO , ultimo con levata del 4 luglio 2000.

Il Collegio, evidentemente, pur senza conoscere dei ricorsi di fallimento ulteriori ai danni della predetta presso il Tribunale di Napoli e non ascrivendo rilievo particolare alla desistenze, considerava a buon ragione decisivo argomento – ai fini del fallimento – la mole d’inadempimenti provata dalla citata visura.

L’opponente si duole in rito, come detto, per non aver potuto interloquire riguardo a tali iscrizione; pur apprezzando lo sforzo difensivo così compiuto e, comunque, reiterando gli avvisi precedenti circa la colpevole omissione nello sviluppare le relative ragioni in sede pre fallimentare sino all’epilogo della stessa, pare al Tribunale che ben poco l’attrice avrebbe potuto sostenere ad avversare la rilevanza dell’argomento fondante la pronunzia avversata.

In particolare l’onere sarebbe stato costituito dalla documentazione della pregressa soddisfazione dei creditori cartolari. Ciò, unitamente alle desistenze ottenute ed al deposito cauzionale operato, avrebbe potuto indurre l’A.G. a ritenere la fondatezza del preteso superameno della fase d’illiquidità.

Le risultanze incontestate dello stato passivo fallimentare inducono a suffragare l’avviso espresso sulla diabolicità della prova.

Infatti, lo statino presenta 176 domande d’insinuazione, nella quasi totalità ammesse, e quindi riferita ad una debitoria consolidata al fallimento.

Il numero dei protesti, l’epoca relativa ed il numero delle insinuazioni, spiega che effettivamente non è possibile nel caso parlare di una sfiducia del mercato sopravvenuta al fallimento. Piuttosto, di una situazione d’impossibilità di adempiere incancrenita al momento della decisione avversata.

Ad colorandam, quali ulteriori elementi a sostegno dell’insolvenza della fallita paiono collocarsi: a) la chiusura a debito dei rapporti bancari con BXXX,  con Banca CCC – conti girati a sofferenza nel gennaio 2000 – e con Banca di CXPX – conto non movimentato dal 1999 con saldo negativo; b) la riduzione del personale, con dipendenti scesi da circa 60 agli 8 in forza al momento della pronunzia ( cfr. relazioni del curatore del 12/6/2001 e dell’8/4/2003); c) gli omessi versamenti di ritenute fiscali, imposte ed IVA rispettivamente per € 167.857,52 e per € 142.300,40; d) la debitoria per omissione previdenziali, per € 34.222,92 ( cfr. relazione del curatore del 18/3/2004).

Può dirsi, fondatamente, che in ragione dell’attualità ( e perduranza) dell’incapacità della decotta di assolvere le relative esposizioni all’aprile 2001, il Tribunale non doveva addentrarsi in alcuna prognosi sulle vicende della SEMPRONIO . Sussistevano, all’epoca, per tutto quanto detto nella decisione avversata e per quanto verificato in questa sede, inadempimenti plurimi e continuati, a fronte dei quali la sola possibilità di soddisfazione parziale e privilegiati di alcuni creditori.

A dimostrazione dell’irreversibilità della decozione della medesima si pone infine, ove ne fosse ancora bisogno, la situazione di sbilancio tra passivo fallimentare accertato, allo stato di € 4.697.035,91 ed attivo acquisito alla massa, di € 921.064,43; ancora dello sbilancio tra tale passivo e l’attivo presumibile di seguito alla realizzazione delle attività acquisite ed alla chiusura dei contenziosi attivi, stimato dal curatore in misura tale da consentire una soddisfazione assolutamente limitata del ceto creditorio chirografario (relazione del curatore del 18/3/2004).

L’opposizione va quindi rigettata e nulla va disposto sulle spese di lite per la contumacia della curatela.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente giudicando sull'opposizione alla sentenza dichiarativa del Fallimento SEMPRONIO  S.p.A. (24/01) proposta da SEMPRONIO  S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. con citazione notificata il 1 agosto 2001 alla curatela fallimentare, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:

a)    Dichiara la contumacia della curatela;

b)    Rigetta la domanda e per l’effetto conferma la sentenza dichiarativa del Fallimento SEMPRONIO  S.p.A. (24/01), pronunciata dal Tribunale di Nola in data 4-12/4/2001

c)    Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Nola, il 1 aprile 2004.

 

Il Presidente     dr. Raffaele MOTTI 

Il Giudice estensore    dr. Enrico QUARANTA

 

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