.
Avvocati
e Privacy Notificazione-Iscrizione
a ruolo
Procura
alle liti
Parcella
Contributo
unificato
Registrazione SENTENZE
____________________________________________________________________________________________________________________
C
Il
praticante avvocato
non
può sottoscrivere un atto per il quale non è professionalmente
qualificato
* * *
Avvocato - Norme deontologiche - Dovere di correttezza
e probità - Indicazione di un domicilio professionale
falso - Uso abusivo del titolo di avvocato - Falsa affermazione
della attività compiuta per la determinazione della
parcella - Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti -
Svolgimento di attività senza titolo - Illecito deontologico
Pone
in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché
lesivo del dovere di correttezza e probità propri della
classe forense il praticante abilitato che sottoscrive una lettera
con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata
con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della
determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver
depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore
a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale
non era professionalmente qualificato, perché superiore
in valore ai limiti della propria competenza professionale, a
nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse stato sottoscritto
anche da un avvocato. (Nella fattispecie è stata confermata
la sanzione della sospensione per due mesi).
15 luglio 2004, N.184 - Pres. f.f. Pannuccio - Rel. Italia -
P.M. Iannelli - (conf.) - Ric. Dott. E.T.
(Accoglie
il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 20 gennaio 2003)
[Fonte: "rassegna forense" Rivista trimestrale del
Consiglio Nazionale Forense - Anno XXXIX , N.1 - Gennaio-Marzo
2006, - III. Norme deontologiche, 49 - pag. 413 --- Stampata da
Giuffrè Editore]