Violazione al Codice della strada
Mancata comunicazione dei dati personali del
conducente - non sanzionabile - opposizione
[Giudice di Pace di Teano, Avv. Andrea
Rosario Viggiani, sentenza del 30 gennaio 2007]
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www.iussit.it - 10.02.2007 -
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La mancata comunicazione dei dati personali
e della patente del conducente al momento dell'infrazione da parte
del proprietario del veicolo persona fisica - fino alla data del 3
ottobre 2006 non è sanzionabile per mancanza di una norma sanzionatoria
- competenza territoriale - luogo dell'omissione, ultima residenza
del proprietario del veicolo
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Nella Sentenza
>>..competenza territoriale
trattandosi di una fattispecie
di illecito da condotta omissiva
il luogo dell'omissione va
individuato in quello di ultima residenza dell'obbligato
.
>>
il legislatore,
emanava il Decreto Legge del
21 settembre 2005, che, all'art. 1, modificava il comma 2° dell'art.
126 bis, generalizzando l'obbligo di fornire le generalità
ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell'infrazione
a tutti i proprietari, siano essi persone fisiche che giuridiche,
applicando nei loro confronti la medesima sanzione di cui all'art.
180 comma 8° nel caso non fossero fornite le notizie richieste.
Purtroppo tale decreto legge decadde perchè non venne convertito
in legge, ripristinando di conseguenza il vuoto legislativo creato
dalla Corte Costituzio-nale con la sentenza n. 27/2005. Solo in data
3 ottobre 2006 il Governo ha emanato il Decreto Leg-ge n. 262, convertito
in Legge 24 novembre 2006 n. 286, che, all'art. 2 comma 164, modifica
defi-nitivamente l'art. 126 bis comma 2° del codice della strada,
precisando che "il proprietario del vei-colo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica,
che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i
dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 250,00 ad € 1.000,00".
.
>>
quindi, fino alla data del 3 ottobre 2006 giammai potranno
essere sanzionati i comportamenti delle persone fisiche, le quali
abbiano omesso di fornire le generalità ed i dati della patente
del con-ducente del veicolo di loro proprietà al momento dell'infrazione,
per mancanza di una qualsiasi norma giuridica che prevedeva l'illiceità
di tale comportamento omissivo e la sanzione relativa. Solo a partire
dal 4 ottobre 2006, invece, a seguito delle modifiche apportate all'art.
126 bis del codice della strada dall'art. 2 comma 146 del D.L. 3 ottobre
2006 n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, è
sanzionabile il comportamento del proprietario del veicolo, sia esso
per-sona fisica che giuridica, che ometta di fornire le generalità
ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell'infrazione.
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani ha pronunciato, ai sensi
art. 23 L. 689/81, la se-guente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 297/06,
avente ad oggetto: "opposizione a verbale di accertamento infrazione
alle norme del Codice della strada, ai sensi dell'art. 205 D.Lgv. 285/92",
e decisa mediante lettura della sentenza all'udienza del 30 gennaio
2007
T R A
AVV. TIZIO , procuratore di se stesso, presso il suo studio elettivamente
domicilia in Teano
-ricorrente-
E
MINISTERO DEGLI INTERNI in persona del Sig. Ministro pro-tempore -opposto-contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 agosto 2006, l'Avv. Tizio esponeva che,
in data 30 giugno 2006, gli era stato notificato il verbale di accertamento
di infrazione al codice della strada n. 7180000100xxxx elevato dalla
Polizia Stradale di Salerno in data 29 maggio 2006, con il quale gli
veniva contestata la violazione dell'art. 180 8° comma del D.Lgs.
285/92 per non aver ottemperato all'invito di forni-re le informazioni
richieste con il verbale n. ATX000000zzzz elevato dalla medesima Polizia
Stra-dale di Salerno in data 16 dicembre 2005 per violazione dell'art.
142 comma 8° comma del codice della strada, comminando nel contempo
la sanzione pecuniarie amministrativa di € 357,00.
Contestava integralmente il verbale, eccependo l'incostituzionalità
della norma che si assume viola-ta, l'illegittimità del verbale
notificato, l'insussistenza dell'infrazione e la mancanza del requisito
di cui all'art. 3 della Legge 689/81. Affermava inoltre la competenza
territoriale del Giudice di Pace di Teano, in quanto la violazione contestata
non attiene a quella commessa dal conducente del veicolo, ma quella
eventualmente ascrivibile all'obbligato proprietario del veicolo, che,
dal luogo di resi-denza, ometterebbe di trasmettere i dati richiesti.
Il Ministero degli Interni non depositava tutta la documentazione relativa
all'accertamento, conte-stazione e notifica dell'atto impugnato e rimaneva
contumace.
All'udienza del 30 gennaio 2007 nessuno era presente per l'opposto,
mentre era presente il ricorren-te, il quale si riportava al ricorso
e ne chiedeva l'accoglimento.
Questo Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla scorta
della documentazione depo-sitata dalle parti, dopo essersi ritirato
in camera di consiglio, decideva come da dispositivo della presente
sentenza, di cui dava immediata lettura in udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità del ricorso,
essendo stato proposto entro il 60° giorno dalla notifica del verbale.
Va, altresì, dichiarata la contumacia del Ministero degli Interni,
il quale, quantunque la regolare notifica del decreto di fissazione
di udienza di comparizione delle parti e del pedissequo ricorso, non
si è costituito in giudizio, né ha depositato le proprie
controdeduzioni, nonché tutta la docu-mentazione relativa all'accertamento,
contestazione e notificazione dell'atto impugnato.
Va, altresì, affermata la competenza territoriale del Giudice
adito. All'uopo si osserva che, trattan-dosi di una fattispecie di illecito
da condotta omissiva, ai fini della competenza occorre fare riferi-mento
al luogo in cui, allo spirare dell'ultimo giorno utile, era possibile
adempiere all'obbligo im-posto dalla legge. Poiché nessuna norma
obbliga la persona, tenuta all'adempimento di cui all'art. 126 bis nella
parte in cui viene onerato il proprietario del veicolo a comunicare
i dati del conducente trasgressore, di adempiere all'obbligo recandosi
nei locali dell'Ufficio di Polizia che ha contestato l'infrazione, è
da ritenersi che il mezzo più idoneo sia quello postale, per
cui il luogo dell'omissione va individuato in quello di ultima residenza
dell'obbligato. Poiché, nella fattispecie, l'obbligato era residente
in Teano, va ritenuta la competenza di questo Giudice a decidere in
merito all'opposizione proposta.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto
di ragione.
Osserva questo Giudice che, sia l'ordinamento penale che quello sanzionatorio
degli illeciti ammi-nistrativi, contengono una principio cardine di
civiltà giuridica, in forza del quale nessuno può esse-re
assoggettato ad una pena o ad una sanzione amministrativa se non in
forza di una legge vigente. Trattasi del cosiddetto "principio
di legalità" che i romani enunciavano con il brogardo "nullum
crimen sine lege". E' obbligo del Giudice, pertanto procedere,
anche d'ufficio, prima di applicare una sanzione o prima di affermare
la legittimità della sanzione irrogata per la violazione contestata,
ad accertare se l'azione posta in essere dall'agente, sia essa omissiva
che commissiva, è configura-bile come illecita da una norma vigente,
nonché se tale norma contenga espressamente la previsione dell'applicazione
di una sanzione nei confronti di chi abbia commesso l'illecito. Relativamente
alla materia oggetto del presente giudizio, al fine di verificare la
legittimità della contestazione, occorre procedere ad un excursus
della normativa succedutasi negli ultimi anni, in riferimento all'istituzione
della patente a punti e della sanzione accessoria della decurtazione
dei punti dalla patente di guida. La materia relativa alla patente a
punti ed alla decurtazione dei punti per determi-nate violazioni è
regolata dall'art. 126 bis del codice della strada, che, nella sua originaria
formula-zione, al 2° comma, così recitava: "nel caso
di mancata identificazione di questi (n.d.r. conducente), la segnalazione
(ai fini dell'adozione del provvedimento della decurtazione dei punti)
deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo
di polizia che procede i dati personali e della patente di guida del
condu-cente al momento dell'infrazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante o un suo
delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
ter-mine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del
veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall'art. 180 comma 8°". Appare del tutto evidente che il legisla-tore,
avendo previsto per la persona fisica proprietaria del veicolo la sanzione
accessoria della de-curtazione dei punti dalla sua patente di guida
nel caso non avesse ottemperato all'obbligo di fornire le generalità
ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell'infrazione,
non po-tendo applicare simile sanzione accessoria alla persona giuridica
proprietaria del veicolo, aveva ritenuto di applicare nei confronti
di quest'ultima, per un principio di uguaglianza di fronte alla leg-ge,
la sanzione di cui all'art. 180 comma 8° del codice della strada,
nel caso il suo rappresentante legale o un suo delegato non avesse ottemperato
all'obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente
del conducente del veicolo al momento dell'infrazione. Né diversa
interpretazione potrebbe darsi alla norma testè citata, in quanto,
ove si ritenesse di poter estendere anche alla persona fisica la sanzione
di cui all'art. 180 comma 8°, paradossalmente, per la medesima violazione,
questa sa-rebbe stata penalizzata in modo notevolmente più grave
rispetto alla persona giuridica. E' pacifico, pertanto, che la sanzione
di cui all'art. 180 comma 8° per la fattispecie omissiva prevista
dall'art. 126 bis comma 2° nella sua originaria formulazione era
applicabile esclusivamente nei confronti delle persone giuridiche. La
Corte Costituzionale, poi, a seguito di numerosissime eccezioni di in-costituzionalità
dell'art. 126 bis sollevate da molti Giudici di merito, con la famosa
sentenza del 24 gennaio 2005 n. 27, ha dichiarato che: "l'art.
126 bis comma 2° del codice della strada, nella parte in cui assoggetta
il proprietario (persona fisica) del veicolo alla decurtazione dei punti
dalla pa-tente di guida quando omette di comunicare all'autorità
amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia
commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale, deve
es-sere dichiarato costituzionalmente illegittimo". Nella sentenza,
inoltre, i Giudici della Consulta fornivano altresì al legislatore
il loro suggerimento su come avrebbe dovuto formularsi la norma, per
evitare che fosse in contrasto con i principi costituzionali, consigliando
di estendere anche alle persone fisiche la sanzione di cui all'art.
180 comma 8° nel caso non fosse ottemperato l'obbligo di fornire
le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo
al momento dell'infrazione. Da qualche parte si è voluto interpretare
il pensiero espresso dai Giudici della Corte Costituzionale come interpretazione
estensiva di una norma sanzionatoria, per cui la sanzione di cui all'art.
180 8° comma sarebbe immediatamente applicabile nei confronti delle
persone fisiche a partire dalla data di pubblicazione della decisione.
A parere di questo Giudice tale tesi non appare condivisibile, in quanto,
sostenere che la Corte, con la sua decisione, abbia voluto estendere
l'applicazione di una sanzione amministrativa ad un comportamento omissivo
che non era precedentemente così sanzio-nato, appare del tutto
anacronistico, in quanto tale tesi riserverebbe alla Corte il potere
di sostituirsi al legislatore, decidendo se un determinato comportamento
debba o meno considerarsi illecito e se debba, poi, applicarsi o meno
nei confronti dell'agente una determinata sanzione: il tutto con buona
pace del principio costituzionale della "divisione dei poteri"
e, soprattutto, del principio della "ri-serva di legge" di
cui all'art. 1 della Legge 689/81. Appare, pertanto, più reale
che la Corte Costitu-zionale abbia solo dichiarato l'illegittimità
della norma nella parte ritenuta incostituzionale, cancel-landola dall'ordinamento
ex tunc, giammai intendendo sostituirsi al legislatore, limitandosi
solo a fornirgli i propri suggerimenti perché la materia potesse
trovare la vera soluzione costituzionalmen-te legittima. Ed il legislatore,
in effetti, accoglieva tali suggerimenti ed emanava il Decreto Legge
del 21 settembre 2005, che, all'art. 1, modificava il comma 2° dell'art.
126 bis, generalizzando l'obbligo di fornire le generalità ed
i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell'infrazione
a tutti i proprietari, siano essi persone fisiche che giuridiche, applicando
nei loro confronti la medesima sanzione di cui all'art. 180 comma 8°
nel caso non fossero fornite le notizie richieste. Purtroppo tale decreto
legge decadde perchè non venne convertito in legge, ripristinando
di conseguenza il vuoto legislativo creato dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 27/2005. Solo in data 3 ottobre 2006 il Governo ha
emanato il Decreto Legge n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006
n. 286, che, all'art. 2 comma 164, modifica definitivamente l'art. 126
bis comma 2° del codice della strada, precisando che "il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che ometta, senza giustificato
e docu-mentato motivo, di fornire i dati del conducente del veicolo
al momento della commessa violazio-ne, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad €
1.000,00".
A parere di questo Giudicante, quindi, fino alla data del 3 ottobre
2006 giammai potranno essere sanzionati i comportamenti delle persone
fisiche, le quali abbiano omesso di fornire le generalità ed
i dati della patente del conducente del veicolo di loro proprietà
al momento dell'infrazione, per mancanza di una qualsiasi norma giuridica
che prevedeva l'illiceità di tale comportamento omissivo e la
sanzione relativa. Solo a partire dal 4 ottobre 2006, invece, a seguito
delle modifiche apportate all'art. 126 bis del codice della strada dall'art.
2 comma 146 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 conver-tito in Legge 24 novembre
2006 n. 286, è sanzionabile il comportamento del proprietario
del veico-lo, sia esso persona fisica che giuridica, che ometta di fornire
le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo
al momento dell'infrazione.
Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente nel proprio
fascicolo di parte, si evince che il verbale di accertamento della violazione
al codice della strada n. ATX00000zzzz, con il quale veniva contestato
al conducente del veicolo di proprietà dell'odierno ricorrente
la violazione dell'art. 142 comma 8° del codice della strada, venne
elevato dalla Polizia Stradale di Salerno in data 16 dicembre 2005,
quindi in epoca antecedente al 4 ottobre 2006 e pertanto nessuna norma
vigente obbligava il proprietario del veicolo, qui ricorrente, a fornire
le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo
al momento dell'infrazione.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il ricorso va accolto, assorbendosi
tutte le altre eccezioni dedot-te in giudizio.
Motivi di opportunità, determinate dalle difficoltà interpretative
della materia, consigliano disporsi la compensazione delle spese tra
le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunziando sulla domanda
introdotta dall'Avv. Ti-zio nei confronti del Ministero degli Interni
con ricorso depositato il 7 agosto 2006, così provvede:
visto l'art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
1. accoglie l'opposizione;
2. per l'effetto annulla il verbale di accertamento di violazione al
c.d.s. n. 7180000100xxxx, elevato dalla Polizia Stradale di Salerno
il 29 maggio 2006 e notificato in data 30 giugno 2006;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 30 gennaio 2007
Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani
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