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 Giurisprudenza

ACCESSO ALLA "PAY TV" IN UN BAR, SENZA ABBONAMENTO
Opposizione a ordinanza ingiunzione
[Giudice di Pace di Fabriano, Avv. Antonella Giugliano, sentenza del 22.11.2005]
- www.iussit.it - 10.02.2007 -
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Mancanza del pagamento del canone di abbonamento per seguire una partita di calcio trasmessa dal canale televisivo "tele+" - sequestro decoder e smart card - condotta sanzionabile - ritrasmissione e diffusione / me-ra "ricezione" - sanzione penale / sanzione amministrativa - nullità ordinanza ingiunzione - per errata indi-cazione della norma violata

Nella sentenza
>>… l'utilizzo di una smart card presso un'utenza non autorizzata e purché, …non vi sia un arricchimento pa-trimoniale, … non dà luogo, … ad un'ipotesi penale, atteso che costituisce appunto mera ricezione, seppure indebita, e non anche diffusione o ritrasmissione.

>>… non essendosi configurata la fattispecie penale, non può procedersi amministrativamente. In altre parole, l'autorità amministrativa è del tutto carente del potere sanzionatorio.

>>…, l'ordinanza in questione sarebbe comunque affetta da illegittimità e ciò perché la stessa non ha posto a suo fondamento il richiamato art. 174 bis ma l'art. 171 ter, 1° comma, lett. e).
Tale errore non può ritenersi irrilevante, … soprattutto quando l'inesatta individuazione della norma violata non è contenuta solo nel verbale di contestazione, ma anche nella conseguente ordinanza-ingiunzione, che, pertanto, non ha emendato del riferito vizio l'atto presupposto.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FABRIANO
Il Giudice di Pace di Fabriano, nella persona dell'Avv. Antonella Giugliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa, di prima istanza, avente R.G. n. 135/05, decisa con dispositivo letto all'udienza del 22/11/2005, promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 09/06/2005
DA
Tizio, nato a … il …., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. …, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fabriano … -opponente-
CONTRO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, in persona del Prefetto p.t., -opposta-

Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI
L'opponente: "si riporta integralmente al foglio di deduzioni scritte".

L'opposta: "si riporta alla memoria di costituzione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 09/06/2005, Tizio proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 1904/2004, emessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona in data 03/05/2005 e notificatagli il 13 maggio successivo, relativa al verbale n. 2003xxx/01, elevato dal Comparti-mento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni "Marche" di Ancona il 02/03/2003, nella sua qualità di ge-store dell'esercizio commerciale denominato "Bar Xxxx di Tizio " sito in Fabriano Frazione Xxxx n. …, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 171 ter, comma primo, lettera e), della legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modificazioni, in quanto - all'interno dell'indicato locale - veniva seguita la partita di calcio Juventus-Inter, trasmessa dal canale televisivo "TELE+", la cui visione è subordinata al pagamento del canone di abbonamento, di cui l'opponente non era in possesso.
Delineando i motivi dell'opposizione, il ricorrente, in primis, invocava la nullità dell'ordinanza - ingiunzione impugnata per incertezza circa la norma di legge che sarebbe stata violata, atteso che il provvedimento in questione fa riferimento alla violazione di cui all'art. 171 ter, 1° comma, lett. e) della legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modificazioni, laddove, a suo dire, non sarebbe contemplata alcuna sanzione ammi-nistrativa.
A parere dell'opponente, i verbalizzanti sarebbero incappati in un grave errore, in quanto, probabilmente, si riferivano più che alla norma sopra indicata (art. 171 ter, 1° comma, lett. e) della legge n. 633/1941) all'ipotesi di cui all'art. 174 bis della medesima legge, che così dispone: " Ferme le sanzioni penali applicabi-li, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pe-cuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto".
Dunque, a giudizio del ricorrente, la norma, posta a fondamento del provvedimento impugnato, doveva essere non il ripetuto art. 171 ter, 1° comma, lett. e), ma il successivo art. 174 bis, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nelle ipotesi di violazione delle disposizioni previste nella Sezione III, Capo III, Titolo III della suddetta legge 633/1941, tra le quali vi rientra anche il citato art. 171 ter, 1° comma, lett. e).
L'opponente precisava, comunque, di non aver posto in essere la condotta sanzionata dall'indicato art. 171 ter, 1° comma, lett. e), il quale descrive la condotta punibile con i termini "ritrasmissione e diffusione" dei programmi decodificati, mentre, nella fattispecie de qua, si tratterebbe, a suo dire, di mera "ricezione".
In ogni modo, ad avviso dell'opponente, mancherebbe, nel caso de quo, l'altro elemento indefettibile per la configurazione dell'illecito di che trattasi, ovvero il c.d. "fine di lucro", in quanto l'utilizzo della smart card, si sarebbe verificato in modo del tutto casuale ed occasionale e senza alcun incremento della sua sfera patri-moniale.
Il Tizio precisava, inoltre, che sia il decoder sia la smart card, sequestrati dagli agenti accertatori, erano stati dissequestrati, con provvedimento del 04/03/03 dal P.M. assegnatario del relativo procedimento penale, senza che si fosse proceduto alla confisca del materiale medesimo, e che lo stesso P.M., in data 15/04/04, aveva a-vanzato richiesta di archiviazione.
In via cautelare, l'opponente chiedeva, ed otteneva, la sospensiva dell'atto impugnato.
Incardinatosi il contraddittorio, all'udienza del 24/10/2005, si costituiva in giudizio l'Amministrazione oppo-sta, che, contestava la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto.
A presidio della legittimità del provvedimento impugnato, la resistente sosteneva che era situazione del tutto acclarata il fatto che il Tizio, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale di contestazione, "diffon-deva", in un esercizio pubblico, un evento sportivo pur essendo sprovvisto del contratto di abbonamento con l'emittente "TELE+".
In ogni modo, l'Amministrazione assumeva che il preteso errore circa l'individuazione della norma violata era del tutto irrilevante, posto che non era stato pregiudicato, in alcun modo, il diritto di difesa del ricorrente.
D'altro canto, a parere dell'opposta, era priva di pregio giuridico la tesi dell'opponente in ordine al diverso uso dei termini ritrasmissione, diffusione e ricezione, in quanto la normativa de qua, in ogni caso, punisce chi trasmette o diffonde un servizio criptato ricevuto mediante apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, e, pertanto, la ricezione concernerebbe un profilo precedente, che non escluderebbe affatto la ritrasmissione e la diffusione.
La resistente rilevava, inoltre, che, a seguito del Dlgs.vo n. 373 del 15/11/2000, tutte le condotte aventi ad og-getto l'acquisizione, l'installazione e la detenzione di apparecchiature e strumenti idonei ad eludere i sistemi di protezione delle trasmissioni televisive in forma codificata, erano state depenalizzate, sicché anche la con-dotta contemplata nell'art. 171 ter, 1° comma, lett. e) della legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modifi-cazioni, per effetto della sopraindicata novella, doveva ritenersi depenalizzata e, quindi, soggetta ad una mera sanzione amministrativa.
Dunque, a parere dell'Amministrazione opposta, in base al citato Dlgs.vo n. 373 del 15/11/2000, una serie di comportamenti, che in precedenza costituivano illecito penale, sono, ora, sanzionati soltanto in via ammini-strativa, sicché sarebbe del tutto legittima la sanzione posta a carico del ricorrente, in quanto il medesimo, quale "gestore dell'esercizio commerciale in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmetteva un servizio televisivo criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato". (testuale).
La suddetta tesi troverebbe poi conferma, a parere della resistente, nella giurisprudenza del Supremo Collegio, che ha ritenuto depenalizzate tutte le condotte di acquisizione, installazione o detenzione di apparecchi e strumenti idonei ad eludere i sistemi di protezione delle trasmissioni televisive codificate.
Nel corso della indicata udienza di prima comparizione, il ricorrente depositava, tra l'altro, il decreto di archi-viazione del Tribunale di Ancona, datato 06/07/2005.
All'udienza del 22/11/05, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe, sulla scorta delle quali, il Giudice pronunciava la sentenza, dando lettura in aula del dispositivo e riservandosi in ordine alle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Occorre premettere che la situazione di fatto ovverosia, che il Tizio, quale gestore di un esercizio commercia-le, abbia ricevuto, in assenza di accordo con il legittimo distributore, un servizio televisivo criptato, è pacifica ed incontestata.
Ciò detto, per una più approfondita analisi della fattispecie de qua agitur, risulta indispensabile una prelimi-nare, sia pure fugace, ricognizione della legge 22 aprile 1941 n. 633, in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che, come è noto, è stata più volte sottoposta ad interventi normativi, talora del tutto eterogenei, che hanno ingenerato non pochi problemi esegetici.
Nell'ambito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo e per quel che qui interessa, è necessario ricordare gli artt. 4 e 6 del D.L.vo 15/11/2000 n. 373, che hanno sostanzialmente depenalizzato taluni compor-tamenti che, in passato, erano sanzionati penalmente, "degradandoli" a meri illeciti amministrativi e come tali puniti, nonché l'art. 1 della legge 7/2/2003 n. 22, che ha aggiunto all'art. 6, del suindicato D.L.vo 373/2000 un periodo finale, in cui si prevede che alcune condotte, che, a seguito della sopracitata novella erano punite solo in via amministrativa, sono sanzionate di nuovo anche penalmente.
Agli illustrati aspetti normativi, che hanno sollevato, e tuttora sollevano, preganti problematiche di ordine in-terpretativo- sistematico, un'altra questione si aggiunge al thema de qua, nel senso che è indubbio che il profi-lo "amministrativo" si intreccia, come un vero e proprio nodo gordiano, con quello penalistico, finendo im-mancabilmente per sovrapporsi e compenetrarsi.
Ma procediamo con ordine.
L'art. 171 ter al comma 1 lett. e), che, si rammenta, è stato modificato dall'art. 14 della legge 18/8/2000 n. 248, prevede una chiara ipotesi contravvenzionale.
La suddetta norma dispone che " È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: [………………..] e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato".
Orbene, la diffusione, a fini commerciali, di trasmissioni criptate, in relazione alle quali l'accordo con il ge-store era di tipo domestico integra, anche alla luce di consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 171 ter, primo comma, lett. e) della legge più volte richiamata.
Ma vi è di più.
A ben vedere, sussiste, infatti, la fattispecie contravvenzionale, come ha opportunamente chiarito il Supremo Collegio, (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 31579 del 23/09/2002; Cass., sez. IIII, sent. n. 23221 del 18.05.2004), quando l'uso della smart card avviene in un locale nel quale la gente accede a pagamento.
Sotto questo profilo va, pertanto, disattesa la tesi dell'amministrazione opposta, che considera anche la fatti-specie di cui all'art. 171 ter, primo comma, lett. e) depenalizzata ed oggetto di mera sanzione amministrativa.
In buona sostanza, si configura la contravvenzione di cui all'art. 171 ter, ora in rassegna, soltanto quando la scheda per l'accesso alla "pay tv", destinata ad utilizzo personale o familiare, venga utilizzata in un locale cui più persone accedono dietro pagamento.
Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie (al locale cioè si accedeva liberamente), tanto è vero che il giudice penale ha archiviato il procedimento posto a carico del ricorrente.
D'altro canto, lo stesso "fine di lucro", che, a seguito della modifica apportata dalla legge 128/04, è stato so-stituito con la locuzione "per trarne profitto", è del tutto insussistente nel caso che ci occupa, sicché anche la mancanza dell'elemento dell'arricchimento patrimoniale ha portato ad escludere la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale de qua.
L'interpretazione, appena riferita, della norma contenuta nell'art. 171 ter della legge 633/1941 - ovverosia che la fattispecie contravvenzionale si configura soltanto quando la scheda per l'accesso alla "pay tv", destinata ad utilizzo personale o familiare, venga utilizzata in un locale cui più persone accedono dietro pagamento e purché vi sia un incremento nella sfera patrimoniale del soggetto agente - porta anche a rimarcare le differen-ze che sussistono, in verità in maniera netta e nitida, tra la mera ricezione, seppure non autorizzata, con la dif-fusione o la ritrasmissione.
In pratica, l'utilizzo di una smart card presso un'utenza non autorizzata e purché, si ripete, non vi sia un arric-chimento patrimoniale, come nella fattispecie al vaglio del decidente, non dà luogo, secondo autorevole dot-trina e giurisprudenza, che il giudicante condivide pienamente, ad un'ipotesi penale, atteso che costituisce ap-punto mera ricezione, seppure indebita, e non anche diffusione o ritrasmissione.
In verità, l'interpretazione finora fornita della norma in rassegna risponde anche ad un'esigenza di conformità della stessa con le norme costituzionali.
Ed infatti, qualora l'ordinamento consentisse la permanenza nell'ambito dell'illiceità penale di comportamen-ti, tutto sommato, ristretti nella sfera privata del soggetto agente e, comunque, non sorretti da fini di arricchi-mento patrimoniale, mentre, invece, riducesse alla sfera dell' illecito amministrativo condotte di maggior di-svalore giuridico e sociale, in quanto lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi pro-tetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, come ad esempio i casi tipici di pirateria informatica, non po-trebbero non sorgere forti dubbi di legittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento tra chi, per aver realizzato un fatto di rilevante disvalore, è punito solo con una sanzione amministrativa, e chi, per aver realizzato un fatto di minor pregnanza giuridico-sociale, viene sanzionato penalmente.
Chiarito che la fattispecie allo scrutinio del decidente non costituisce illecito contravvenzionale, resta da ve-dere se alla stessa sia o meno applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria.
All'uopo è necessario richiamare l'art. 174 bis della legge n. 633/1941, che, come si è visto, dispone che fer-me le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella Sezione III, Capo III, Titolo III è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ciò significa che solo quando sussiste la fattispecie contravvenzionale e ferme le sanzioni penali può farsi luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria, che ha, si ripete, come presupposto indefettibile, la violazione delle norme previste nella Sezione III, Capo III, Titolo III della ripetuta legge 633/1941.
Se così è, l'ordinanza ingiunzione appare del tutto illegittima, posto che, non essendosi configurata la fatti-specie penale, non può procedersi amministrativamente. In altre parole, l'autorità amministrativa è del tutto carente del potere sanzionatorio.
A ben vedere, seppure non si volesse aderire a tale interpretazione e si ritenesse possibile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a prescindere dalla sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale, l'ordinanza in questione sarebbe comunque affetta da illegittimità e ciò perché la stessa non ha posto a suo fondamento il richiamato art. 174 bis ma l'art. 171 ter, 1° comma, lett. e).
Tale errore non può ritenersi irrilevante, come, invece, ha affermato l'Amministrazione resistente, soprattutto quando l'inesatta individuazione della norma violata non è contenuta solo nel verbale di contestazione, ma anche nella conseguente ordinanza-ingiunzione, che, pertanto, non ha emendato del riferito vizio l'atto pre-supposto.
A ritenere diversamente si pregiudicherebbe, in maniera irreversibile, il diritto di difesa del cittadino.
La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P Q M
Il Giudice di Pace di Fabriano
Visto l'art. 23 L. 689/81
Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza - ingiunzione Prot. n. 1904/2004, emessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona in data 03/05/2005. Compensa le spese.
Fabriano, 22/11/05
Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Giugliano

 

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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