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 Giurisprudenza

Sanzioni amministrative - Violazioni al Codice della strada
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AUSILIARI DEL TRAFFICO
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA FUORI DALLE AREE A PAGAMENTO - ILLEGITTIMITA'

[Giudice di Pace di Caserta Dott. Domenico Barra, sentenza del 9 ottobre 2006]

- www.iussit.it - 23.01.2007 -
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Nella sentenza

La contravvenzione è stata rilevata da un "ausiliare del traffico"
Secondo il disposto legislativo gli ausiliari del traffico sono abilitati alla sola rilevazione delle violazioni relative alla sosta di autoveicoli in aree a pagamento o nelle immediate vicinanze di queste
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REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio del Giudice di Pace di Caserta - 2 a sezione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato alla pubblica udienza del 09 ottobre 2006 la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. 10284 anno 2005
tra
Tizia nata a … (Caserta) il … e residente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) alla via … - quale procuratore di se stessa -ricorrente-
e
Comune di Caserta in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. -resistente-
Oggetto: opposizione verbale di contravvenzione n. 823xxxI/2005/P - Pr. 34xxx/2005 del 29-07-2005
Conclusioni : come da verbali di causa
Svolgimento del processo
La Polizia Municipale del Comune di Caserta notificava alla ricorrente il verbale di contravvenzione n. 823xxx/2005/P - Pr. 34xxx/2005 per infrazione accertata il 29-07-2005 perché l'autovettura …targata …… era lasciata in sosta in Corso Trieste n. 190 nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale.
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981 la ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso il verbale di cui sopra deducendo l'illegittimità della contestazione per vizi formali, il verbale non recava alcuna sottoscrizione, non era copia conforme dell'originale presso l'ufficio, e per motivi di merito, l'accertatore della sosta non era abilitato dalla legge a rilevare tale infrazione, non era indicato il lato della strada dove si trovava l'auto, il segnale di divieto era sprovvisto dell'indicazione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
La comunicazione della data dell'udienza di discussione era notificata al Comune di Caserta e alla ricorrente.
Il Comune di Caserta ha depositato in cancelleria (il 08-06-2006) un solo foglio contenente le controdeduzioni della polizia municipale, ma nessuna documentazione, neppure in copia, relativa alla contravvenzione.
All'udienza del 26-06-2006 erano presenti la ricorrente e il delegato del comune e la causa era rinviata per consentire al comune di depositare gli atti relativi all'apposizione del segnale.
All'udienza del 26-06-2006 erano presenti sempre entrambe le parti e la causa era rinviata sempre per consentire al comune di depositare gli atti relativi all'apposizione del segnale.
All'udienza del 10-07-2006 erano sempre presenti entrambe le parti e la causa era rinviata perché la ricorrente dichiarava di aderire all'astensione proclamata dal consiglio nazionale forense.
All'udienza odierna di discussione è comparsa la sola ricorrente.
Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Motivi della decisione
La opposizione va accolta e annullato il verbale di contravvenzione.
La contravvenzione è stata rilevata da un "ausiliare del traffico". Secondo il disposto legislativo gli ausiliari del traffico sono abilitati alla sola rilevazione delle violazioni relative alla sosta di autoveicoli in aree a pagamento o nelle immediate vicinanze di queste. Se questa è la disposizione che ne autorizza l'esercizio e conferisce loro il potere è chiaro che i verbali di contestazione redatti oltre i citati limiti sono illegittimi.
Nel caso de quo l'ausiliare del traffico ha elevato la contravvenzione in corso Trieste - cioè fuori delle aree a pagamento o nelle immediate vicinanze - e, quindi, il verbale è da ritenersi illegittimo.
Ciò premesso deve evidenziarsi che il Comune di Caserta non ha depositato alcuna documentazione neppure in copia. Non vi è allegata, ad esempio, la copia del verbale redatto dall'ausiliare per verificare se lo stesso avesse trascritto esattamente la targa dell'auto, l'esatta ora della contravvenzione e perché non avesse contestato immediatamente la violazione.
Infine, va sottolineato che per ben tre volte questo giudicante aveva ordinato al comune di esibire la prova che dietro al segnale erano riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M
Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Tizia contro Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Annulla il verbale di contravvenzione n. 823xxx/2005/P - Pr. 34xxx/2005 per infrazione accertata il 29-07-2005 con tutte le conseguenze di legge.
3. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caserta il 09 ottobre 2006
Il Giudice di Pace
Dott. Domenico Barra

Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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