Nella sentenza
La contravvenzione è
stata rilevata da un "ausiliare del traffico"
Secondo il disposto legislativo gli ausiliari del traffico sono abilitati
alla sola rilevazione delle violazioni relative alla sosta di autoveicoli
in aree a pagamento o nelle immediate vicinanze di queste.
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REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio del Giudice di Pace di Caserta - 2 a sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha
pronunciato alla pubblica udienza del 09 ottobre 2006 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. 10284 anno 2005
tra
Tizia nata a
(Caserta) il
e residente in Santa Maria Capua
Vetere (Caserta) alla via
- quale procuratore di se stessa -ricorrente-
e
Comune di Caserta in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.
-resistente-
Oggetto: opposizione verbale di contravvenzione n. 823xxxI/2005/P
- Pr. 34xxx/2005 del 29-07-2005
Conclusioni : come da verbali di causa
Svolgimento del processo
La Polizia Municipale del Comune di Caserta notificava alla ricorrente
il verbale di contravvenzione n. 823xxx/2005/P - Pr. 34xxx/2005 per
infrazione accertata il 29-07-2005 perché l'autovettura
targata
era lasciata in sosta in Corso Trieste n. 190 nonostante
il divieto imposto dalla segnaletica verticale.
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981
la ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso
il verbale di cui sopra deducendo l'illegittimità della contestazione
per vizi formali, il verbale non recava alcuna sottoscrizione, non era
copia conforme dell'originale presso l'ufficio, e per motivi di merito,
l'accertatore della sosta non era abilitato dalla legge a rilevare tale
infrazione, non era indicato il lato della strada dove si trovava l'auto,
il segnale di divieto era sprovvisto dell'indicazione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione.
La comunicazione della data dell'udienza di discussione era notificata
al Comune di Caserta e alla ricorrente.
Il Comune di Caserta ha depositato in cancelleria (il 08-06-2006) un
solo foglio contenente le controdeduzioni della polizia municipale,
ma nessuna documentazione, neppure in copia, relativa alla contravvenzione.
All'udienza del 26-06-2006 erano presenti la ricorrente e il delegato
del comune e la causa era rinviata per consentire al comune di depositare
gli atti relativi all'apposizione del segnale.
All'udienza del 26-06-2006 erano presenti sempre entrambe le parti e
la causa era rinviata sempre per consentire al comune di depositare
gli atti relativi all'apposizione del segnale.
All'udienza del 10-07-2006 erano sempre presenti entrambe le parti e
la causa era rinviata perché la ricorrente dichiarava di aderire
all'astensione proclamata dal consiglio nazionale forense.
All'udienza odierna di discussione è comparsa la sola ricorrente.
Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa come da dispositivo
letto e pubblicato in udienza.
Motivi della decisione
La opposizione va accolta e annullato il verbale di contravvenzione.
La contravvenzione è stata rilevata da un "ausiliare del
traffico". Secondo il disposto legislativo gli ausiliari del traffico
sono abilitati alla sola rilevazione delle violazioni relative alla
sosta di autoveicoli in aree a pagamento o nelle immediate vicinanze
di queste. Se questa è la disposizione che ne autorizza l'esercizio
e conferisce loro il potere è chiaro che i verbali di contestazione
redatti oltre i citati limiti sono illegittimi.
Nel caso de quo l'ausiliare del traffico ha elevato la contravvenzione
in corso Trieste - cioè fuori delle aree a pagamento o nelle
immediate vicinanze - e, quindi, il verbale è da ritenersi illegittimo.
Ciò premesso deve evidenziarsi che il Comune di Caserta non ha
depositato alcuna documentazione neppure in copia. Non vi è allegata,
ad esempio, la copia del verbale redatto dall'ausiliare per verificare
se lo stesso avesse trascritto esattamente la targa dell'auto, l'esatta
ora della contravvenzione e perché non avesse contestato immediatamente
la violazione.
Infine, va sottolineato che per ben tre volte questo giudicante aveva
ordinato al comune di esibire la prova che dietro al segnale erano riportati
gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente
giudizio.
P. Q. M
Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione
proposta da Tizia contro Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa,
così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Annulla il verbale di contravvenzione n. 823xxx/2005/P - Pr. 34xxx/2005
per infrazione accertata il 29-07-2005 con tutte le conseguenze di legge.
3. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caserta il 09 ottobre 2006
Il Giudice di Pace
Dott. Domenico Barra
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