La scelta di attribuire competenze penali ai Giudici
di Pace fu presa dal Legislatore all’esito di un annoso dibattito.
Con il varo del D. Lgs. n°274 del 2000, però non ci si
volle limitare ad un mero riparto di competenze materiali tra il Tribunale
ed il Giudice di Pace -così come era avvenuto quando si era scelto
di istituire, come giudice di primo grado, il Tribunale Ordinario
in composizione monocratica-,
ma piuttosto si ritenne utile elaborare una disciplina del tutto peculiare
per la celebrazione dei processi che avrebbero avuto ad oggetto le
materie di competenza del G. di P..
Il modello di processo delineato sarebbe stato “diverso
da quello tradizionale e destinato ad affiancarsi a quest’ultimo in
funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia
diffusione previa la sua positiva “sperimentazione” nel campo della
prassi”.
Sebbene finalità deflative non fossero estranee alla
riforma del 2000,
le principali ragioni che hanno sorretto l’istituzione del nuovo Giudice
Penale si sono potute individuare nella esigenza di elaborare una
giustizia dal “volto mite” che potesse costituire una valida
alternativa ad una depenalizzazione dei cd. reati minori.
Uno dei nuovi istituti presenti nella disciplina del
processo davanti al Giudice di Pace, sicuramente caratteristico della
mitezza della nuova giustizia, è la “conciliazione delle parti per
i reati perseguibili a querela”.
La disciplina dell’istituto della conciliazione
Nell’articolo 29 del D. Lgs. n°274 del 2000 il Legislatore,
all’interno della disciplina dell’udienza di comparizione, ha previsto
che, qualora il reato sia perseguibile a querela, il Giudice di Pace
è tenuto a promuovere la conciliazione tra le parti.
L’istituto, prima facie, potrebbe apparire del
tutto simile alla previsione di cui al III comma dell’articolo 555
c.p.p., nel quale, per i casi di perseguibilità a querela, si impone
al Giudice del Tribunale Ordinario in composizione monocratica di
verificare se il querelante voglia rimettere la querela ed il querelato
voglia accettare la remissione. Tuttavia, i compiti del Giudice di
Pace vanno ben al di là della semplice annotazione delle volontà delle
parti cui è tenuto il giudice del Tribunale.
Il Legislatore ha voluto che il G. di P. fosse il promotore
della conciliazione e non un semplice testimone, quindi ha imposto
al Giudice non solo l’obbligo di chiedere se vi sia la volontà di
estinguere il processo, ma ha consacrato, nell’articolo 2 del D. Lgs.
n°274 del 2000, dedicato all’individuazione dei principi generali
del procedimento di competenza del G. di P., il dovere per il Giudice
di “favorire la conciliazione”.
A tal fine, con il decreto in parola, si sono concesse
al Giudice le più ampie facoltà di interagire liberamente con le parti
personalmente e/o con i loro difensori.
In sede di conciliazione, il Giudice potrà, così, prendere
cognizione tanto dei fatti di causa quanto di argomenti estranei ad
essi, dal momento che si è previsto che non possano in alcun modo
utilizzarsi, ai fini della deliberazione, le dichiarazioni avute durante
la fase conciliativa.
Il Legislatore ha, inoltre, previsto il caso in cui la
conciliazione tra querelante e querelato appaia possibile, ma, al
momento dell’udienza, i tempi non siano ancora maturi. Si è deciso,
di conseguenza, per favorire la conciliazione, di riconoscere al Giudice
di Pace la facoltà di rinviare l’udienza per un breve periodo -di
durata non superiore a due mesi- dando modo così alle parti di riflettere
circa l’opportunità di riconciliarsi.
Unico limite che il Legislatore ha imposto alla facoltà
di disporre il rinvio dell’udienza, è da rinvenirsi nella necessità,
per il Giudice di Pace, di ravvisarne l’utilità ai fini della conciliazione.
Il rinvio in parola, stando alla lettera della legge,
può essere disposto solo qualora “sia utile per favorire la conciliazione”.
Con arguzia il Legislatore, per non imbrigliare i poteri conciliativi
del Giudice di Pace, ha omesso di “qualificare l’utilità”.
Prevedendo che il rinvio debba apparire semplicemente
“utile” e non “manifestamente” o “palesemente” tale, si è concesso
al Giudice un’amplissima discrezionalità nella valutazione dell’opportunità
del rinvio ad una successiva udienza.
In questo modo il parametro dell’utilità può essere rinvenuto
quasi esclusivamente argomentando a contrario. Per tale via
si giunge ad affermare che il rinvio potrà essere sempre concesso
tranne qualora appaia “manifestamente inutile”.
La ponderata scelta del Legislatore è stata dettata dalla
volontà di riconoscere al Giudice i più ampi poteri conciliativi,
in ossequio al “carattere mite” con il quale si voleva contrassegnare
l’intero rito.
In quest’ottica si è, ancora, previsto che il Giudice
per tentare la conciliazione possa anche avvalersi dell’attività di
mediazione di centri e strutture specializzate, presenti sul territorio,
quali potrebbero essere, ad esempio, i consultori pubblici istituiti
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 Luglio 1975 n°
405.
L’applicazione pratica dell’istituto
Resta da chiedersi ora se la concreta applicazione dell’istituto
abbia rispecchiato quelle che erano le previsioni del Legislatore
ovvero se ed in che maniera si sia discostata da esse.
Va rilevato anzitutto che il tentativo di conciliazione
viene oggi unanimemente ritenuto un’attività obbligatoria preliminare
all’apertura del dibattimento. Sebbene il Legislatore non abbia espressamente
previsto l’obbligatorietà del tentativo del Giudice, appare in ogni
modo chiaro ed incontestabile come, con il decreto, si sia voluto
configurare in capo al G di P. un ineludibile dovere istituzionale
di tentare di riconciliare le parti.
Sottovalutata dalla prassi, influenzata forse dalla disposizione
del III comma dell’articolo 555, pare invece essere la previsione
dell’articolo 2 del decreto in commento. In esso, come principio generale
del processo, si è previsto che il G. di P. debba favorire, per quanto
possibile, la conciliazione tra le parti. La formulazione della disposizione,
considerata assieme alla centralità della finalità conciliativa, pare
affermare che il Giudice, sebbene -per ovvie ragioni di economia processuale-
sia tenuto a tentare la conciliazione nella fase preliminare, non
per questo possa dismettere la veste di conciliatore, qualora il tentativo
non approdi ad una ricomposizione del contrasto.
Il Legislatore, infatti, non ha inteso limitare alla
fase preliminare al dibattimento la capacità di promuovere la conciliazione,
ma ha previsto che il Giudice dovrebbe tentare, durante tutto l’iter
processuale, di riconciliare le parti, finanche immediatamente prima
di pronunciare sentenza.
Sotto altro aspetto, pare, invece, che la prassi possa
condurre ad una grave distorsione dell’istituto della conciliazione.
Sempre più spesso si sente parlare, difatti, non già
di “rinvio per tentativo obbligatorio di conciliazione”, bensì
di “rinvio obbligatorio per tentativo di conciliazione”.
La traslazione dell’aggettivo ha un’enorme portata semantica
che non è possibile trascurare e che è tale da condurre a conclusioni
difficilmente accettabili.
Ritenendo condivisibile questa impostazione, infatti,
si comprometterebbe quella libertà di scelta del mezzo più idoneo
per giungere alla conciliazione delle parti, che il Legislatore ha
ritenuto di dover conferire al G. di P. ed al suo prudente apprezzamento.
Inoltre, seguendo questa strada, si rischia di stravolgere
il dettato normativo.
Il rinvio di cui si parla è disciplinato, infatti, dal
comma IV dell’articolo 29 del D. Lgs. n° 274 del 2000. In esso si
prevede che: “il giudice può rinviare l’udienza per un periodo
non superiore a due mesi” ...“qualora sia utile per favorire
la conciliazione”.
La lettera della norma è chiara e non pare si presti
a divergenze interpretative.
E’ ovvio che, nello scegliere di utilizzare il verbo
“potere” in luogo di “dovere”, il Legislatore intendesse concedere
una facoltà e non configurare un obbligo di rinvio in capo al Giudice.
Ma l’improponibilità dell’obbligatorietà del rinvio è
vieppiù testimoniata da un’irrisolvibile contraddizione che verrebbe
a nascere.
Un rinvio obbligatorio deve essere concesso sic et
simpliciter nel momento in cui è stato previsto, senza la necessità
che chi lo dispone compia, a tal fine, altri e diversi adempimenti.
Nel prevedere la facoltà di rinvio a fini conciliativi,
invece, il Legislatore ha imposto la “condizione dell’utilità dello
stesso”, che -come su esposto- può ritenersi esistente ogniqualvolta
il rinvio non risulti manifestamente inutile.
Ritenere il rinvio a fini conciliativi obbligatorio implica,
invece, che, pure alla presenza della manifesta inutilità della dilazione
-a seguito, ad esempio, di una chiara e ripetuta dichiarazione dell’offeso
di voler la condanna e la punizione del querelato-, il Giudice sarebbe
costretto a disporre il rinvio.
Appare ovvio come queste conclusioni, contrastanti con
i principi costituzionali di ragionevole durata e di concentrazione
del processo, siano del tutto inaccettabili, e, se condivise o applicate,
siano capaci di dar vita certamente ad una prassi contra legem.
L’improponibilità dell’obbligatorietà del rinvio risulta
ancora più chiara qualora si considerino gli effetti che questa produrrebbe
nei confronti di un altro peculiare istituto del procedimento dinnanzi
al Giudice di Pace: “il ricorso immediato”.
Il principale obiettivo che il Legislatore si era posto
con l’elaborazione dell’istituto del ricorso immediato, era quello
di fornire al cittadino uno strumento adatto a superare le troppo
spesso insostenibili lungaggini procedurali ed ottenere una risposta
più rapida alle proprie istanze di giustizia. Così, il privato cittadino,
attivandosi in prima persona per lo svolgimento delle “indagini”,
ai sensi dell’articolo 21 del decreto in parola, ha l’opportunità
di saltare la fase delle indagini preliminari e di investire direttamente
il Giudice di Pace, accorciando i tempi del procedimento.
In questo quadro, si tenga presente che la disciplina
della conciliazione, ai sensi dell’articolo 29 del decreto in parola,
è da ritenersi disposta per tutti i reati perseguibili a querela a
prescindere dalle modalità introduttive del giudizio.
Come delineato dalla prassi, quindi, il rinvio obbligatorio
per tentare la conciliazione dovrebbe trovare applicazione tanto nei
casi di “citazione a gudizio”, quanto nei casi di “ricorso immediato”.
In quest’ultima ipotesi, appare tuttavia realmente difficile
giustificare una dilazione dei tempi processuali alla presenza di
un netto rifiuto del ricorrente. L’obbligatorio -e non altrimenti
giustificabile- rinvio, oltre a costituire un’incostituzionale dilazione
dei tempi del processo, riuscirebbe in uno a costituire una violazione
dei principi costituzionali del “giusto processo” ed a vanificare
gli sforzi compiuti in fase di indagine dalla persona offesa, mirati
proprio ad ottenere una più celere risposta della giustizia.
Nola, dicembre 2006
Dott. Giovanni Schettino
(
pr. avv. Foro di Nola )