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LA CONCILIAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE PENALE

TRA TEORIA E PRASSI

di

 

Dott. Giovanni Schettino

- www.iussit.it 04.01.2007 -
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Le linee guida della riforma

La scelta di attribuire competenze penali ai Giudici di Pace fu presa dal Legislatore all’esito di un annoso dibattito.

Con il varo del D. Lgs. n°274 del 2000, però non ci si volle limitare ad un mero riparto di competenze materiali tra il Tribunale ed il Giudice di Pace -così come era avvenuto quando si era scelto di istituire, come giudice di primo grado, il Tribunale Ordinario in composizione monocratica[1]-, ma piuttosto si ritenne utile elaborare una disciplina del tutto peculiare per la celebrazione dei processi che avrebbero avuto ad oggetto le materie di competenza del G. di P..

Il modello di processo delineato sarebbe stato “diverso da quello tradizionale e destinato ad affiancarsi a quest’ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia diffusione previa la sua positiva “sperimentazione” nel campo della prassi[2].

Sebbene finalità deflative non fossero estranee alla riforma del 2000[3], le principali ragioni che hanno sorretto l’istituzione del nuovo Giudice Penale si sono potute individuare nella esigenza di elaborare una giustizia dal “volto mite” che potesse costituire una valida alternativa ad una depenalizzazione dei cd. reati minori.

Uno dei nuovi istituti presenti nella disciplina del processo davanti al Giudice di Pace, sicuramente caratteristico della mitezza della nuova giustizia, è la “conciliazione delle parti per i reati perseguibili a querela”.

 

La disciplina dell’istituto della conciliazione

Nell’articolo 29 del D. Lgs. n°274 del 2000 il Legislatore, all’interno della disciplina dell’udienza di comparizione, ha previsto che, qualora il reato sia perseguibile a querela, il Giudice di Pace è tenuto a promuovere la conciliazione tra le parti.

L’istituto, prima facie, potrebbe apparire del tutto simile alla previsione di cui al III comma dell’articolo 555 c.p.p., nel quale, per i casi di perseguibilità a querela, si impone al Giudice del Tribunale Ordinario in composizione monocratica di verificare se il querelante voglia rimettere la querela ed il querelato voglia accettare la remissione. Tuttavia, i compiti del Giudice di Pace vanno ben al di là della semplice annotazione delle volontà delle parti cui è tenuto il giudice del Tribunale[4].

Il Legislatore ha voluto che il G. di P. fosse il promotore della conciliazione e non un semplice testimone, quindi ha imposto al Giudice non solo l’obbligo di chiedere se vi sia la volontà di estinguere il processo, ma ha consacrato, nell’articolo 2 del D. Lgs. n°274 del 2000, dedicato all’individuazione dei principi generali del procedimento di competenza del G. di P., il dovere per il Giudice di “favorire la conciliazione”.

A tal fine, con il decreto in parola, si sono concesse al Giudice le più ampie facoltà di interagire liberamente con le parti personalmente e/o con i loro difensori.

In sede di conciliazione, il Giudice potrà, così, prendere cognizione tanto dei fatti di causa quanto di argomenti estranei ad essi, dal momento che si è previsto che non possano in alcun modo utilizzarsi, ai fini della deliberazione, le dichiarazioni avute durante la fase conciliativa.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto il caso in cui la conciliazione tra querelante e querelato appaia possibile, ma, al momento dell’udienza, i tempi non siano ancora maturi. Si è deciso, di conseguenza, per favorire la conciliazione, di riconoscere al Giudice di Pace la facoltà di rinviare l’udienza per un breve periodo -di durata non superiore a due mesi- dando modo così alle parti di riflettere circa l’opportunità di riconciliarsi.

Unico limite che il Legislatore ha imposto alla facoltà di disporre il rinvio dell’udienza, è da rinvenirsi nella necessità, per il Giudice di Pace, di ravvisarne l’utilità ai fini della conciliazione[5].

Il rinvio in parola, stando alla lettera della legge, può essere disposto solo qualora “sia utile per favorire la conciliazione”. Con arguzia il Legislatore, per non imbrigliare i poteri conciliativi del Giudice di Pace, ha omesso di “qualificare l’utilità”.

Prevedendo che il rinvio debba apparire semplicemente “utile” e non “manifestamente” o “palesemente” tale, si è concesso al Giudice un’amplissima discrezionalità nella valutazione dell’opportunità del rinvio ad una successiva udienza.

In questo modo il parametro dell’utilità può essere rinvenuto quasi esclusivamente argomentando a contrario. Per tale via si giunge ad affermare che il rinvio potrà essere sempre concesso tranne qualora appaia “manifestamente inutile”.

La ponderata scelta del Legislatore è stata dettata dalla volontà di riconoscere al Giudice i più ampi poteri conciliativi, in ossequio al “carattere mite” con il quale si voleva contrassegnare l’intero rito.

In quest’ottica si è, ancora, previsto che il Giudice per tentare la conciliazione possa anche avvalersi dell’attività di mediazione di centri e strutture specializzate, presenti sul territorio, quali potrebbero essere, ad esempio, i consultori pubblici istituiti ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 Luglio 1975 n° 405.

 

L’applicazione pratica dell’istituto

Resta da chiedersi ora se la concreta applicazione dell’istituto abbia rispecchiato quelle che erano le previsioni del Legislatore ovvero se ed in che maniera si sia discostata da esse.

Va rilevato anzitutto che il tentativo di conciliazione viene oggi unanimemente ritenuto un’attività obbligatoria preliminare all’apertura del dibattimento. Sebbene il Legislatore non abbia espressamente previsto l’obbligatorietà del tentativo del Giudice, appare in ogni modo chiaro ed incontestabile come, con il decreto, si sia voluto configurare in capo al G di P. un ineludibile dovere istituzionale di tentare di riconciliare le parti.

Sottovalutata dalla prassi, influenzata forse dalla disposizione del III comma dell’articolo 555, pare invece essere la previsione dell’articolo 2 del decreto in commento. In esso, come principio generale del processo, si è previsto che il G. di P. debba favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. La formulazione della disposizione, considerata assieme alla centralità della finalità conciliativa, pare affermare che il Giudice, sebbene -per ovvie ragioni di economia processuale- sia tenuto a tentare la conciliazione nella fase preliminare, non per questo possa dismettere la veste di conciliatore, qualora il tentativo non approdi ad una ricomposizione del contrasto.

Il Legislatore, infatti, non ha inteso limitare alla fase preliminare al dibattimento la capacità di promuovere la conciliazione, ma ha previsto che il Giudice dovrebbe tentare, durante tutto l’iter processuale, di riconciliare le parti, finanche immediatamente prima di pronunciare sentenza[6].

Sotto altro aspetto, pare, invece, che la prassi possa condurre ad una grave distorsione dell’istituto della conciliazione.

Sempre più spesso si sente parlare, difatti, non già di “rinvio per tentativo obbligatorio di conciliazione”, bensì di “rinvio obbligatorio per tentativo di conciliazione”.

La traslazione dell’aggettivo ha un’enorme portata semantica che non è possibile trascurare e che è tale da condurre a conclusioni difficilmente accettabili.

Ritenendo condivisibile questa impostazione, infatti, si comprometterebbe quella libertà di scelta del mezzo più idoneo per giungere alla conciliazione delle parti, che il Legislatore ha ritenuto di dover conferire al G. di P. ed al suo prudente apprezzamento.

Inoltre, seguendo questa strada, si rischia di stravolgere il dettato normativo.

Il rinvio di cui si parla è disciplinato, infatti, dal comma IV dell’articolo 29 del D. Lgs. n° 274 del 2000. In esso si prevede che: “il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi” ...“qualora sia utile per favorire la conciliazione”.

La lettera della norma è chiara e non pare si presti a divergenze interpretative.

E’ ovvio che, nello scegliere di utilizzare il verbo “potere” in luogo di “dovere”, il Legislatore intendesse concedere una facoltà e non configurare un obbligo di rinvio in capo al Giudice.

Ma l’improponibilità dell’obbligatorietà del rinvio è vieppiù testimoniata da un’irrisolvibile contraddizione che verrebbe a nascere.

Un rinvio obbligatorio deve essere concesso sic et simpliciter nel momento in cui è stato previsto, senza la necessità che chi lo dispone compia, a tal fine, altri e diversi adempimenti.

Nel prevedere la facoltà di rinvio a fini conciliativi, invece, il Legislatore ha imposto la “condizione dell’utilità dello stesso”, che -come su esposto- può ritenersi esistente ogniqualvolta il rinvio non risulti manifestamente inutile.

Ritenere il rinvio a fini conciliativi obbligatorio implica, invece, che, pure alla presenza della manifesta inutilità della dilazione -a seguito, ad esempio, di una chiara e ripetuta dichiarazione dell’offeso di voler la condanna e la punizione del querelato-, il Giudice sarebbe costretto a disporre il rinvio.

Appare ovvio come queste conclusioni, contrastanti con i principi costituzionali di ragionevole durata e di concentrazione del processo, siano del tutto inaccettabili, e, se condivise o applicate, siano capaci di dar vita certamente ad una prassi contra legem.

L’improponibilità dell’obbligatorietà del rinvio risulta ancora più chiara qualora si considerino gli effetti che questa produrrebbe nei confronti di un altro peculiare istituto del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace: “il ricorso immediato”.

Il principale obiettivo che il Legislatore si era posto con l’elaborazione dell’istituto del ricorso immediato, era quello di fornire al cittadino uno strumento adatto a superare le troppo spesso insostenibili lungaggini procedurali ed ottenere una risposta più rapida alle proprie istanze di giustizia. Così, il privato cittadino, attivandosi in prima persona per lo svolgimento delle “indagini”, ai sensi dell’articolo 21 del decreto in parola, ha l’opportunità di saltare la fase delle indagini preliminari e di investire direttamente il Giudice di Pace, accorciando i tempi del procedimento[7].

In questo quadro, si tenga presente che la disciplina della conciliazione, ai sensi dell’articolo 29 del decreto in parola, è da ritenersi disposta per tutti i reati perseguibili a querela a prescindere dalle modalità introduttive del giudizio.

Come delineato dalla prassi, quindi, il rinvio obbligatorio per tentare la conciliazione dovrebbe trovare applicazione tanto nei casi di “citazione a gudizio”, quanto nei casi di “ricorso immediato”.

In quest’ultima ipotesi, appare tuttavia realmente difficile giustificare una dilazione dei tempi processuali alla presenza di un netto rifiuto del ricorrente. L’obbligatorio -e non altrimenti giustificabile- rinvio, oltre a costituire un’incostituzionale dilazione dei tempi del processo, riuscirebbe in uno a costituire una violazione dei principi costituzionali del “giusto processo” ed a vanificare gli sforzi compiuti in fase di indagine dalla persona offesa, mirati proprio ad ottenere una più celere risposta della giustizia.

Nola, dicembre 2006

                                                        Dott. Giovanni Schettino

                                                                ( pr. avv.  Foro di Nola  )



[1] Vd. Art. 44, L. 16-12-1999, n° 479, in  Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 296

[2] Cfr. Relazione Governativa di accompagnamento al D. Lgs. 28/08/2000 n° 274, in suppl. ord. alla G. U. 06/10/2000 n° 234, sub 1.

[3] Vd. Spangher G., Il giudizio penale del Giudice di pace:le novità processuali, in Studium Juris, 2002, 117; Cesari C., Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della “tenuità del fatto”; in Riv. It. dir. e proc. pen., 2001, 728.

[4] Vd. Amato G., Sui delitti a querela di parte la prima via è la conciliazione, in Guida al Diritto, 38/2000, 113.

[5] Tonini P., La nuova competenza penale del giudice di pace: un’alternativa alla depenalizzazione?, in Dir. pen. e proc., 2000, 930.

[6] Cfr. Spangher G., Il giudizio penale del Giudice di pace cit., 118.

[7] Quaglierini C., Il ricorso immediato al giudice da parte dell’offeso, in Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, a cura di Scalfati A., Padova, 2001, 246

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a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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