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IN MATERIA DI RIMBORSI SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PUBBLICI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVO-CONTABILI

 

di

Oscar Mercolino *

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- L'art. 28 della Costituzione afferma che "i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, in essi compresi evidentemente anche gli amministratori degli enti locali, sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazioni di diritti."
- L'art. 58 della Legge 142/1990 s.m. in base al quale per gli amministratori degli enti locali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
L'art.16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR N. 333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave.
La normativa di recepimento degli accordi tra la P.A. e le organizzazioni sindacali rappresentative - sin dal menzionato Dpr 1.6.79, n. 191 (art. 16) - prevede che l'ente locale datore di lavoro debba assumere ogni onere derivante da procedimenti civili e penali che coinvolgano i propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, purché non sussista conflitto d'interessi e non sia accertato il dolo o la colpa grave (in tal senso anche l'art. 22 del DPR 25 giugno 1983, l'art. 67 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e, di recente, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000).
Pur in mancanza di norme espresse, la giurisprudenza ha poi esaminato il fondamento della richiesta di rimborso presentata da amministratori locali per le spese legali da essi sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali (conclusisi con formula assolutoria piena) connessi all'espletamento del mandato amministrativo.
Sia quella ordinaria che amministrativa, è orientata per il riconoscimento, anche a favore degli amministratori, del diritto al rimborso, sia pure sulla base, però, di differente iter argomentativo.
Comunque, può, dirsi, ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni , e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro(in tal senso Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 17 maggio 2004 n. 428 - Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 29 novembre 1999 n. 1122 - Cass.civ. sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 - Corte dei Conti sez. riun. 18/6/1986 n.. 501 - Corte dei Conti sez. riun. 5 aprile 1991, n. 707.
Hanno titolo al rimborso delle spese legali, quindi, i dipendenti e gli amministratori degli enti locali sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza; tali norme, anche se espressamente riguardanti il personale, sono da ritenere estensibili pure agli amministratori degli enti locali (in tal senso Corte dei Conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501).
In questo quadro si innestano le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 d.p.r. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che via sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio.

INAMMISSIBILITÀ - IMPROCEDIBILITÀ DEL RIMBORSO CON RIFERIMENTO A MEMBRI LAICI DI COMMISSIONE EDILIZIA
Non è praticabile, per contro, sulla base della giurisprudenza in materia, la refusione delle spese legali ai tecnici estranei all'amministrazione comunale, non assimilabili - nel rapporto con l'ente -né i dipendenti pubblici né agli amministratori locali. In proposito il TAR Abruzzo, con sentenza n. 830 del 18/3/1998 ha negato il diritto alla ripetibilità delle spese sostenute ai cd. "membri laici" della commissione edilizia, in quanto questi non possono considerarsi amministratori non risultando il loro incarico da mandato elettorale. Il principio in parola è consolidato in giurisprudenza. Infatti tale orientamento trova, peraltro, conferma nel parere espresso dal Consiglio di Stato Ia Sez., in data 27 febbraio 2002, che individua la commissione edilizia comunale quale organo ausiliario a carattere non burocratico, in quanto composto anche da personale onorario con funzioni istruttorie e consultive che non sono da ritenersi imputabili all'ente ( Cass. civile, sez. I, 23 aprile 2002, n. 5914 - cfr. anche Corte Cost. n. 95 del 1986). Da ultima sentenza Tribunale Avellino in funzione di Appello n. 2001/2004 - Comune di Lauro c/ ****** + 5 - G.I. Dott.ssa Valletta - che in accoglimento degli appelli proposti avverso n. 6 sentenze emesse a seguito di giudizio di opposizione a decreti ingiuntivi, argomentando in senso conforme a giurisprudenza già richiamata, ha riformato le sentenze impugnate, accogliendo le opposizioni così come proposte in primo grado.

PRESUPPOSTI E LIMITI ALL'OPERATIVITÀ DEL RIMBORSO
Dall'analisi del dettato legislativo degli art. 16 D.P.R. 1979 n. 191 e 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, 1720, II, c.c., sopra richiamati, si ricava che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dell'amministratore da parte dell'ente locale non è automatico, ma deve esser conseguenza di alcune valutazioni - che si ricavano dalla formulazione degli stessi artt. 16 e 67 (o comunque egualmente dall'art. 1720, II comma, c.c.) - che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. Pertanto, l'esatto adempimento delle statuizioni dei predetti artt. 16 e 67 e dell'art. 1720; II comma, c.c. obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
a. se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
b. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
c. la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
d. la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave .
Valutazioni queste che l'ente medesimo è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. Infatti l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardano fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Il rigore che deve sorreggere tali valutazioni ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori è stato confermato in Giurisprudenza - Amministrativa C.d.S. Sez, V, n. 2242/2000 , C.d.S. sez. VI, 13/01/1994 N. 20, TAR Lombardia sez. III 14/01/1993 n. TAR Piemonte Sez. II 28/02/1995, n. 138 - Civile Corte di Cassazione sez. I n. 15724 del 13/12/2000 - Contabile Corte dei Conti Sez,. riunite 18/6/986 n. 501 - Corte dei conti sent. N. 283 del 21/10/1999 e 70 del 23/3/1999 sez. Giurisd. della Basilicata e sent. 100 del 31/10/00 - Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 17 luglio 2001 n. 3946 Cassaz. Civ., Sez. I - Sent. 3 gennaio 2001 n. 54).

TEMPI E MODI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO - ASSISTENZA PREVENTIVA DELL'ENTE PROCEDIMENTO DI RIMBORSABIILITÀ EX POST - AMMISSIBILITÀ
Un' interpretazione strettamente letterale dell'art. 67 D.P.R. n. 68 del 1987, esteso dalla giurisprudenza dai dipendenti agli amministratori, al pari dell'art. 16 D.P.R. n. 191 del 1979, porta ad escludere il rimborso a posteriori . Secondo tale rigida prospettazione parte della giurisprudenza nega che l'Ente possa erogare il rimborso ai dipendenti delle spese legali sostenute nel corso di un giudizio penale conclusosi con l'assoluzione piena e definitiva, quando la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso, anziché sin dall'apertura del procedimento.
Ma tale rigida impostazione contrasta con i principi fondamentali che giustificano e riconoscono al dipendente e all'amministratore il diritto al predetto rimborso se assolti con formula piena e previa verifica dell'assenza di conflitto. Invero "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa e nell'occasione dello svolgimento di un mandato elettivo è da ritenersi "espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della carta costituzionale e recepito dal legislatore…"(Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la regione Lazio, delibera n.14/c/2004).
Semmai, nell'ipotesi in cui "il dipendente (o amministratore) ometta di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, quest'ultimo ne subisce le conseguenze nel senso che l'Amministrazione non è più tenuta ad un rimborso pieno della parcella, specie quando la stessa contenga importi "quadruplicati" rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali. Infatti la partecipazione dell'ente alla scelta del legale , avrebbe potuto indirizzare la stessa verso un professionista che avesse assunto l'impegno di mantenersi nei limiti di dette tabelle. Si ritiene , pertanto, che l'amministrazione , in assenza della preventiva intesa , possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata" (così circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59).
L'ammissibilità di un rimborso spese ex post è acconsentita in giurisprudenza ed in dottrina:
La disposizione contenuta nell'art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, secondo cui l'ente locale in ipotesi che "si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabiltà civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento", consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108
La pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la p.a. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso ("ex post"), che non sussista un conflitto d'interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore (così argomentando, il tribunale ha ritenuto la relativa controversia afferente la sfera della giurisdizione generale di legittimità)T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 18 marzo 2004, n. 1390
"D'altra parte, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la nomina del difensore, non può nemmeno considerarsi escluso dalla circostanza che l'Amministrazione non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore non solo poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999 "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente), ma anche perché la normativa dettata dall'art. 41 del D.P.R. n. 270/87 ("L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio è all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. Nulla dice in merito al momento in cui l'Amministrazione può e deve assumere a proprio carico le spese di giudizio.
"Invero, come si è avuto sopra occasione di sottolineare, per il rimborso delle spese legali a seguito di processi subiti da dipendenti o amministratori pubblici, la normativa vigente offre due diverse ipotesi: quella dell'intervento preventivo dell'ente, così come prevede l'art. 67 del DPR n.268 del 1987 , e quello successivo, come è stabilito dall'art.18 della legge n.135 del 1997 applicabile ai dipendenti statali" (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Abruzzo, sentenza 17 maggio 2004 n.428)

LA MISURA DEL RICORSO- CONGRUITÀ DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
Nulla dice la disposizione dell'art. 18 d.l. n. 67 del 1997 sulla misura del rimborso delle spese anticipate dal dipendente, limitandosi a disporre che esso deve aver luogo nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
L'autonomia del rapporto tra dipendente e l'amministrazione di appartenenza rispetto a quello tra dipendente e suo legale, nonché la posizione di autonomia nell'ambito dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato sono dati sufficienti per ritenere che la misura del rimborso al dipendente non deve necessariamente corrispondere a quanto pagato da questi al proprio avvocato. Né sembra debba ritenersi vincolante il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla parcella presentata dal professionista, giacché laddove la legge ha voluto attribuire ad esso un'efficacia probatoria (art. 636 c.p.c.) lo ha fatto espressamente. Dovrà certo tener conto delle tariffe professionali vigenti per il tipo di prestazione di cui si è avvalso il dipendente. Le altre spese vive vanno liquidate per intero quando ne sia certo l'ammontare, previa necessaria documentazione. In mancanza deve applicarsi la disposizione dell'art. 8 della tariffa forense per i giudizi penali, la quale riconosce il rimborso forfettario nella misura del 10% (da gennaio 2004 del 12,50%)
Sarà in particolare la pratica a suggerire i criteri di ragionevolezza nel determinare la misura del rimborso. Ma per la natura indennitaria ancorché non risarcitoria del credito, sulle somme liquidate spettano anche gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo la disciplina dei debiti di valore. Non si tratta infatti di eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine, ma di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente. La conclusione è del resto pacifica in dottrina e in giurisprudenza per gli altri casi di rimborso di spese sostenute dal gestor per conto del dominus. Può soltanto aggiungersi che le somme erogate in concreto non hanno natura retributiva e pertanto su di esse non si applicano le ritenute fiscali previste per questo tipo di prestazioni.
Poiché tale spesa va ad incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale, si evidenzia che il rimborso trova il proprio limite naturale nelle spese legali ammesse dalla legge. In materia si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che "in ordine all'ammontare del rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, queste devono sempre essere limitare alle spese legali ammesse dalla legge …… pertanto l'onere relativo non può che essere commisurato a tale limite ed avere carattere di congruenza ed adeguatezza in relazione all'importanza dell'attività svolta, alla luce delle valutazioni da effettuarsi a cura dell'ordine degli avvocati e dei procuratori"(Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996).
Tuttavia, occorre tenere presente il principio della non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale costituendo tale strumento un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, esso non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza (Cass. Civ. sez. II 30-01-1997, N. 932).
Da ultimo l'Anci (anno 2005), a riscontro di specifico quesito in materia, ha evidenziato e confermato che "In merito alla misura degli oneri di patrocinio si ritiene che la procedura prevista dalla legge n. 135/1997 riguardi il personale statale e che il Comune non possa richiedere la verifica da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Ragion per cui l'ente locale potrà fare riferimento, ai fini della verifica della congruità della parcella da rimborsare, al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (G.U. 18.5.2004, n. 115) con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale, civile, contabile a carico del conclusosi con esito favorevole

GIURISDIZIONE - FUNZIONARIO ONORARIO - ASSESSORE E VICESINDACO COMUNALE - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE A CAUSA DI FATTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Le Sezioni Unite, da ultimo, sono intervenute in tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull'esercizio di una funzione onoraria, affermando che, con riferimento ai funzionari onorari del comune, che prestano, cioè, la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, quale, nella specie, assessore e vicesindaco comunale, la pretesa di rimborso delle spese processuali, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario. Sentenza n. 478 del 10 gennaio 2006(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli)

Oscar Mercolino *
*Avvocato in Lauro (Avellino)

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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