Tra gli avvocati lavoristi del Foro di Milano si va formando una corrente
di protesta nei confronti della nuova disciplina del ricorso per cassazione
e c'è da credere che tale protesta troverà adesione anche
in altre parti d'Italia e in sede accademica.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, in G.u. 40/L s.o. del
15 febbraio 2006, ha rivisitato profondamente la disciplina della struttura
e funzione del giudizio per cassazione e ha introdotto l'art. 420-bis
nel codice di procedura civile. Tale disposizione prevede che quando
il giudice del lavoro ritenga necessario, ai fini della definizione
del giudizio, risolvere una questione pregiudiziale sull'efficacia,
sulla validità o sull'interpretazione di un accordo collettivo
nazionale, egli è tenuto a decidere la questione subito con sentenza
fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza potrà essere impugnata esclusivamente con ricorso
per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso
di deposito (cfr. il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 3 del cpc
che allarga la competenza della Suprema Corte agli accordi collettivi
nazionali di lavoro). Vale la pena di ricordare che fino ad ora l'interpretazione
dei contratti collettivi era riservata al giudice di merito. Comunque,
se viene sollevato il ricorso il processo è sospeso per legge.
Per quanto la recentissima riforma tenda a mettere ordine nella definizione
delle fasi del processo del lavoro è comprensibile come questo
nuovo modo di procedere non agevolerà affatto la posizione del
lavoratore. Il rito del lavoro, come è noto, fu configurato negli
anni '70 in modo da riservare al prestatore di lavoro parte in causa
una serie di agevolazioni processuali, soprattutto in termini di attenuazione
del formalismo giuridico, che dovevano bilanciare la sua posizione di
soggetto debole nel rapporto di lavoro di fronte alla parte datoriale.
Anche per questo la legge prevedere che il datore di lavoro condannato
al pagamento di crediti di lavoro è tenuto a riconoscere alla
controparte gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute
( art. 429 cpc ).
In realtà, come ben sa chi frequenta le aule di giustizia o chi
è comunque a contatto con il mondo del lavoro sindacalizzato,
un presupposto indefettibile dell'efficacia del giudice nella risoluzione
dei conflitti di lavoro è la celerità del processo. Un
processo troppo lungo lascia spesso troppo spazio ad astuzie processuali,
nuoce alla credibilità del giudice e talvolta può indurre
il lavoratore a proposte transattive anche quando nella realtà
la sua pretesa è fondata in diritto. Gli effetti di rallentamento
dei processi del lavoro non necessitano di ulteriore commento.
All'art. 19 del decreto legislativo 40 del 2006 troviamo l'inserimento
dell'art. 146-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile. Qui il legislatore opera un rinvio con l'inciso in
quanto compatibile all'art. 64, commi 4, 6, 7 e 8 delle Norme generali
sul lavoro alle dipendenze della p.a. contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165. Il pensiero va spontaneamente alle riforme del
pubblico impiego innescate dalla riforma Amato contenuta nel decreto
legislativo 29 del 1993. Allora si voleva che la normativa del pubblico
impiego si adeguasse ai canoni generali del diritto del lavoro anche
processuale. Oggi vediamo che è il diritto processuale del lavoro
che viene attratto verso i principi del lavoro pubblico. Se poi ci andiamo
a leggere l'art. 64 delle Norme generali notiamo che:
a) se la Corte di cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza
interlocutoria la causa viene rinviata allo stesso giudice che ha pronunciato
la sentenza cassata. Il legislatore non poteva stabilire diversamente
ma è intuibile il disagio per il giudice che si è visto
bocciare la sua interpretazione dei contratti collettivi e per le parti
che attendono giustizia da lui;
b) è possibile la sospensione di altri processi nei quali l'esito
del giudizio dipende dalla risoluzione della medesima questione pregiudiziale;
c) il comma 7 dell'art. 64 del decreto 165 del 2001 ci ricorda che in
altri processi il giudice del lavoro può anche non uniformarsi
al dictum della Corte di Cassazione, ma in tal caso scatta il rinvio
al comma 3 che prevede il meccanismo di sospensione che abbiamo già
visto;
d) la Corte di cassazione può condannare il soccombente al pagamento
delle spese processuali anche in assenza di istanza di parte.
Come si può comprendere l'ordinamento processuale civile è
stato investito negli ultimi due/tre anni da una sequenza di leggi e
leggine di riforma che hanno cercato di modernizzare il processo civile
ma senza un respiro autenticamente organico che è ciò
di cui gli operatori avvertono maggiormente il bisogno. Nel mese di
febbraio sono apparsi sul Sole24ore numerosi servizi sulle riforme del
processo civile e in un prospetto riepilogativo si sono contati più
di cinquecento articoli ritoccati nella legislatura che sta per esaurirsi.
Forse è auspicabile che la prossima legislatura ci porti un nuovo
codice di procedura civile perché quello attuale è sempre
più irriconoscibile.
Dott. Giovanni Andreassi
Milano, 5 marzo 2006
---------------------lancio
del 06.03.2006---------------------