Con il Decreto Legislativo n° 274 del 28 Agosto 2000 il Governo
sceglieva di attribuire, all'esito di un annoso dibattito, competenze
penali ai giudici di pace. Oggi, ad un quadriennio dalla sua entrata
in vigore, pare possibile e doveroso fare un bilancio sulla vigenza
di una normativa che il governo aveva dichiarato rivedibile, "previa
positiva sperimentazione", all'atto del suo varo.
Alla vigilia della sua emanazione, il Governo prometteva la speditezza
dei procedimenti ed un successivo ampliamento dell'ambito di applicazione
del decreto, dopo che questo avesse dimostrato sul campo la sua efficacia
e la sua versatilità.
Ad oggi il decreto ha subito delle variazioni così come promesso.
Tuttavia le modifiche non hanno avuto l'effetto ampliativo pronosticato
dalla relazione governativa, ma una deludente e sintomatica "efficacia
riduttiva", limitandosi a sottrarre alle competenze del G. di P.
alcune tipologie di reato.
Non solo, infatti, sono state disattese le aspettative di chi confidava
in un potenziamento dei poteri del Giudice di Pace; ma si è anche
evitato di porre rimedio agli errori della "prima stesura"
della legge.
Il fiore all'occhiello della normativa del 2000 era costituito dalla
disciplina dell'istituto del ricorso immediato al Giudice di Pace da
parte della persona offesa. A quest'ultima, nei processi di competenza
del G. di P., per "avviare la macchina processuale", è
riconosciuta non solo la semplice facoltà di proporre la querela
ma anche quella di adire direttamente il Giudice a mezzo di un ricorso,
secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto.
Se, invero, in circa un lustro, questa disciplina non è quasi
mai riuscita a trovare applicazione, una qualche disfunzione ci sarà.
Rarissimi, se non totalmente inesistenti, sono difatti i casi di ricorso
immediato al Giudice di Pace da parte della persona offesa. Il nuovo
istituto, orgoglio della riforma, avrebbe dovuto raggiungere, in uno,
diversi risultati: decongestionare le procure; costituire una valida
alternativa alla depenalizzazione; responsabilizzare i privati cittadini
che avrebbero potuto adire, con il favore del p. m., direttamente il
giudice.
Nulla di tutto ciò è però accaduto.
Quella che sarebbe dovuta essere la abituale forma introduttiva del
processo davanti al G. di P. è oggi, invece, una assoluta rarità.
Le cause di questo fallimento sono sicuramente molteplici! Principalmente,
uno scarso interesse di tutti gli "operatori del diritto"
che hanno da sempre malvisto la normativa attributiva di competenze
penali al G. di P.. Inoltre una forte sfiducia dell'Avvocatura, forse
non ancora pronta all'impiego di propri mezzi investigativi e più
incline ad attendere, seguendo l'iter ordinario, le risultanze delle
indagini delle procure. Infine l'ignoranza dei cittadini che, abituati
a sporgere denuncia/querela, continuano, inconsapevoli dell'esistenza
della loro nuova facoltà, a recarsi presso i comandi e le questure
senza ricevere, come la legge avrebbe magari dovuto prevedere, il benché
minimo avviso dell'esistenza dei loro diritti.
Ma la disciplina del ricorso immediato non è la sola ad aver
avuto una infelice applicazione.
La finalità conciliativa del procedimento è stata distorta
e ridotta, in non pochi casi, a mero espediente dilatorio dell'inizio
del processo.
Troppo spesso l'attività conciliatrice del giudice, che sarebbe
dovuta essere uno degli elementi caratterizzanti questo particolare
procedimento, è limitata alla concessione di uno o più
rinvii dell'attività istruttoria. La dilazione dei tempi trova,
in questi casi, giustificazioni nelle sole richieste, talvolta neanche
congiunte, degli Avvocati.
Con questa prassi, che fa assomigliare sempre più il rito penale
a quello del lavoro, si è finito con lo svilire la funzione conciliativa
del Giudice. A lui personalmente, infatti, il D.Lgs. 274/00 rimette
il compito di "favorire, per quanto possibile, la conciliazione
tra le parti".
La volontà del legislatore di far gestire direttamente e personalmente
al Giudice di Pace i tentativi di conciliazione appare chiara dalla
lettura della disciplina contenuta nell'articolo 29 del decreto: il
Giudice non può utilizzare le dichiarazioni rese in fase conciliativa
e per concedere un rinvio, che non può comunque superare i due
mesi, deve ravvisarne la manifesta utilità.
Principalmente e direttamente al Giudice, quindi, spetterebbe la potestà
conciliativa da esercitarsi rigorosamente in udienza. La pratica, invece,
vede un Giudice deresponsabilizzato e la conciliazione abbandonata agli
Avvocati ovvero alle parti stesse.
Altre discrepanze tra l'idea del Legislatore del 2000 e la concreta
vita del decreto le ritroviamo analizzando il sistema sanzionatorio
di questo processo.
L'impianto sanzionatorio del Giudice di Pace, elaborato ad hoc per questo
nuovo procedimento ha subito l'effetto deviante di una mancata depenalizzazione.
L'attribuzione di competenze penali ai Giudici di Pace avrebbe dovuto,
infatti, evitare che le pene per i reati di sua competenza fossero sostituite,
in seguito ad una ultima, ulteriore ed avvilente depenalizzazione, con
sanzioni pecuniarie amministrative.
Ciò si è formalmente verificato il 28 Agosto del 2000
con il varo del decreto a mezzo del quale il Governo, per defatigare
Procure e Tribunali, scelse non di depenalizzare ma di attribuire al
G. di P. la competenza per alcuni reati. La manovra avrebbe dovuto "svuotare"
le aule di Tribunale ed al contempo evitare una degradante depenalizzazione.
Tuttavia la natura dei reati e dei soggetti che intervengono nel processo
del G. di P. condusse il legislatore del 2000 ad una decisione: indicare
la pena come extrema ratio del processo; prevedere le pene della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità; privare il sistema
sanzionatorio del G. di P. di qualunque "stato detentivo".
L'aver ritenuto eccessivamente afflittiva la pena detentiva, l'averla
sostituita con la permanenza domiciliare, il voler indicare come pena
principe del processo la pena pecuniaria al fine di evitare gli effetti
desocializzanti e turbativi del processo penale ordinario, ha dato però
corpo alla eventualità di produrre dei disastrosi ed indesiderati
"effetti collaterali".
Infatti, dalla necessità di infliggere al reo, per il ripristino
dell'ordine giuridico violato, la giusta retribuzione per il male prodotto,
l'attenzione è stata, in questo processo, spostata pesantemente
sulla necessità di tutelare gli "interessi e la posizione"
dell'imputato, la cui "integrità fisio-psichica potrebbe
essere irrimediabilmente deviata da un impatto eccessivamente duro con
il mondo della giustizia".
Questa "nuova" preoccupazione (già presente, per ben
più condivisibili ragioni, nel nostro processo minorile) ha inevitabilmente
deviato alcuni operatori del diritto facendoli tendere verso un ingiustificato
"buonismo" ed una eccessiva "comprensione e volontà
di perdono", che non è detto sia priva di effetti "desocializzanti".
La scarsa afflittività di un procedimento penale, può
ingenerare nel reo non già il necessario ravvedimento, ma piuttosto
l'idea dell'impunità per i reati commessi e stimolare, per contro,
la reiterazione delle condotte.
Ciò non vuol dire che si debba sempre agire con il pugno di ferro.
La benevolenza che ha pervaso tutto il decreto ha, senza ombra di dubbio,
portato degli ottimi risultati.
La lodevole capacità di ricomporre le liti a mezzo della riconciliazione
delle parti e/o della riparazione dei "danni" prodotti, ha
dato concretezza alla "mitezza del procedimento" voluta dal
legislatore. E' un dato di fatto che più della metà dei
procedimenti di competenza del G. di P. si concludano con un bonario
componimento e con la remissione ed accettazione (a volte reciproca)
della querela. Encomiabili sono i risultati raggiunti per aver ottenuto
tutti questi "ravvedimenti" senza aver dovuto far ricorso
"al braccio severo e forte della legge".
Tuttavia l'errore dell'impianto è stato, a parere di chi scrive,
quello di prevedere una mitezza anche nel momento dell'inflizione della
pena, senza rendersi conto della contraddizione in termini cui si stava
dando vita: "infliggere una pena che non sia afflittiva",
con la conseguenza di esporsi ai seri rischi prima richiamati.
Il reo che, dopo tutti i tentativi del giudice, non abbia ritenuto né
di dover riparare alla propria condotta criminosa, né di dover
accondiscendere ad una seria riconciliazione, non dovrebbe essere destinatario
di un provvedimento mite, a meno che non gli si voglia dare il falso
segnale della inutilità della legge penale e della sua inesistente
o quantomeno scarsa effettività.
Ma il sistema sanzionatorio in parola è sofferente anche per
un altro aspetto.
Con il D. Lgs. 274/00 il legislatore elaborava una pena estremamente
peculiare: il lavoro di pubblica utilità. Esso consisterebbe
in una "prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività".
Per distinguerla dai "lavori forzati", con cui l'assonanza
prima facie potrebbe essere forte, il legislatore ha precisato: nel
quinto comma, che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro
di pubblica utilità equivale alla prestazione di sole due ore
di lavoro; e, nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto, che l'attività
di pubblica utilità deve essere svolta senza che il condannato
debba sacrificare, ricevendone pregiudizio, il proprio lavoro, il proprio
studio, la propria famiglia, la propria salute.
Perché ciò accada nel decreto è stata disposta
una ulteriore serie di accorgimenti: una durata ordinaria di non più
di sei ore lavorative al giorno (derogabile in eccesso previa richiesta
dell'interessato) e lo svolgimento dell'attività di pubblica
utilità nella provincia di residenza del condannato.
Tuttavia, la preoccupazione di non dover affliggere il reo ha innescato,
anche in questo istituto, una spirale di "buonismo" che ha
condotto alla previsione di una norma che ne ha paralizzato l'applicazione:
avendo creduto, forse, "troppo invasiva" la previsione della
pena del lavoro di pubblica utilità, il legislatore ha ritenuto
di dover subito chiarire che l'applicazione della pena in parola è
subordinata alla "richiesta dell'imputato".
Con tale previsione ed una infelice formulazione normativa, dopo tre
anni di applicazione del decreto, il risultato è stato la totale
disapplicazione della norma.
L'effetto deterrente provocato dalla ambigua formulazione è indubbio:
chi mai chiederebbe che i 15 giorni di permanenza domiciliare possano
essergli convertiti in 20 giorni di lavoro pubblica utilità?
Se però si fosse precisato che 20 gg. di lavoro equivalgono a
40 ore lavorative (cioè 5 gg. lavorativi di 8 ore l'uno) probabilmente
qualche condannato avrebbe richiesto la conversione.
Sarebbe stato bene, cioè, che il legislatore, piuttosto che qualificare
erroneamente due ore di lavoro come una giornata lavorativa, si fosse
limitato ad indicare il numero di ore di lavoro da svolgere ovvero avesse
utilizzato la terminologia "giornata di lavoro" secondo il
suo significato comune.
Altro freno all'applicazione della norma è ravvisabile nella
prevista necessità che sia il condannato (troppo spesso ignorante
i suoi diritti) a dover richiedere la conversione della permanenza domiciliare
in lavoro di pubblica utilità.
Probabilmente, se si fosse prevista la facoltà per il G. di P.
di condannare direttamente al lavoro di pubblica utilità, con
l'obbligo di ottenere il consenso del condannato in udienza, senza il
quale la pena del lavoro di pubblica utilità si sarebbe automaticamente
convertita in permanenza domiciliare, allora forse si sarebbe riusciti
a dare applicazione ad un istituto oggi rimasto inapplicato.
Nola, 23 gennaio 2006
(Dott. Giovanni Schettino, pr. Avv., Foro di Nola )